Anno 1980
Numero 45
Data 15/05/1980
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 17 maggio 1980, n. 36, S.O.
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Legge Regionale 15 maggio 1980, n. 45

Provvedimenti per il risanamento e per il recupero abitativo dei fabbricati di proprieta' dei privati siti nei centri storici dei Comuni pugliesi.



Art. 1

(1) 


La Regione Puglia agevola interventi di recupero parziale o totale di edifici o alloggi di proprietà di privati siti nelle zone omogenee di tipo A e B, mediante contributi su mutui.



(1) Articolo così modificato dalla l.r. 48/85, art. 1, comma 1. Vedi anche la l.r. 20/2005, art. 13


Art. 2


1.  Gli interventi di recupero ammessi a contributo regionale debbono essere inseriti negli strumenti urbanistici previsti dalla legge statale 5- 8- 1978, n. 457 e sono quelli definiti dalla medesima legge con esclusione delle lettere a) ed e).(2) 

2. Ai fini della determinazione del mutuo il limite massimo di costo ammissibile al mq è quello previsto dalla legge 5.8.78, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni. ((3) )



(2) Comma abrogato dalla l.r. 48/85, art. 1, comma 2
(3) Comma così modificato dalla l.r. 48/85, art. 1 comma 3


Art. 3


1. Lintervento regionale si realizza mediante la concessione di contributi su mutui di durata non superiore ai quindici anni e con onere a carico del mutuatario pari al cinquanta per cento del tasso rinegoziato ai sensi dellarticolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, oltre al rimborso del capitale. (4) 

2. Le agevolazioni creditizie di cui al precedente comma sono altresì concesse durante il periodo di preammortamento che non dovrà superare i ventiquattro mesi. (5) 



(4) Comma già modificato dalla l.r. 48/85, art. 1, è stato poi così  modificato dalla l.r.  9/2000, art. 42
(5) Comma così aggiunto dalla l.r. 48/85, art. 1, comma 6


Art. 4


1. Tra le spese ammesse a contributo sono comprese quelle relative agli onorari professionali per la progettazione e la direzione dei lavori, in base alle tariffe vigenti, quelle contrattuali, ipotecarie, di sopralluoghi, di collaudi, ed accessorie in quanto inerenti al risanamento ed alla ristrutturazione.




Art. 5

(6) 


1. Per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge la Regione si avvarrà delle convenzioni vigenti in quanto applicabili ovvero stipulerà apposita convenzione con tutti gli Istituti di Credito abilitati. 



(6) Articolo così modificato dalla l.r. 48/85, art. 1, comma 6.


Art. 6


1. Gli interessati, per avvalersi dei benefici indicati, dovranno presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione - Settore dellEdilizia pubblica residenziale - la domanda corredata da:

a)       relazione tecnica dei lavori da eseguire;

b)      quadro tecnico-economico compilato su modello fornito dalla Regione. (7) 

c)       progetti tecnici dettagliati.

2. Per il corrente esercizio finanziario il termine finale per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo allentrata in vigore della presente legge. (8) 



(7) Lettera così sostituita dalla l.r. 48/85, art. 1, comma 7
(8) Comma aggiunto dalla l.r. 48/85, art. 1, comma 8


Art. 7


1. La Regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, localizza gli interventi ammessi a contributo e ne dà comunicazione, entro i 30 giorni successivi, agli interessati.




Art. 8


1. I beneficiari in possesso della predetta comunicazione regionale di ammissione a contributo sul mutuo, stipuleranno con gli Istituti di Credito abilitati il contratto di mutuo ed invieranno copia alla Regione per il relativo decreto di messa a disposizione dei fondi.




Art. 9

(9) 


 1. Le erogazioni verranno effettuate dagli istituti mutuanti sulla base delle norme di cui allart. 23 del D.P.R. n. 7 del 21 gennaio 1976.



(9) Articolo così sostituito dalla l.r. 48/85, art. 1, comma 9


Art. 10


1. I beneficiari, entro dieci mesi dalla comunicazione regionale di cui allart. 7, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori pena la revoca del finanziamento.

2. Limmobile oggetto del recupero dovrà essere adibito a civile abitazione per la intera durata del mutuo, sotto comminatoria della restituzione dellintero contributo ricevuto. Il canone locativo dovrà essere determinato a norma della legge 27.7.1978, n. 392.

3. I piani terra possono essere adibiti anche a botteghe artigiane, negozi, asili nido, o qualunque altra destinazione.

4. La vigilanza tecnica-amministrativa verrà esercitata dalla Regione anche per quanto concerne la destinazione duso, ai sensi dellart. 4 della legge statale 5.8.1978, n. 457.

5. Le opere dovranno essere ultimate entro due anni dalla data di inizio. (10) 



(10) Comma aggiunto dalla l.r. 48/85, art. 1, comma 10


Art. 11

(11) 


1.  Il Capitale mutuato ed i relativi interessi verranno restituiti in rate semestrali posticipate con decorrenza dal primo gennaio e primo luglio successivi allatto di erogazione e quietanza finale.

2. La Regione provvederà al pagamento delle sue spettanze nelle forme previste dalle convenzioni di cui al precedente articolo 5.




(11) Articolo così sostituito dalla l.r. 48/85, art. 1, comma 11


Art. 12


L importo dei contributi di cui alla presente legge e fissato per l anno 1980 in Lire 2.500.000.000.




Art. 13


Gli oneri rivenienti dall applicazione della presente legge trovano copertura sul Bilancio di previsione per l esercizio 1980 sul Cap. 01228( cni) Contributi su mutui per il risanamento ed il recupero abitativo dei fabbricati di proprieta dei privati siti nei centri storici dei comuni pugliesi .

Al bilancio di previsione 1980 e introdotta la seguente variazione:

PARTE II – SPESA

Variazione in aumento

Cap. 01228( cni) Contributi su mutui per il risanamento ed il recupero abitativo dei fabbricati di proprieta dei privati siti nei centri storici dei Comuni Pugliesi competenza L. 2.500.000.000, cassa L. 2.500.000.000

Variazione in diminuzione

Cap. 16204 Fondo per il finanziamento di spese di investimento derivanti da LLRR in corso di adozione competenza L. 2.500.000.000, cassa L. 2.500.000.000

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi Bilanci di previsione con appositi stanziamenti previsti dalle relative leggi di Bilancio.