Legge Regionale 17 gennaio 1980, n. 5
Norme integrative della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974.
Art. 1 Il periodo di tempo richiesto per il conseguimento del trattamento economico di cui alla colonna “DOPO DUE ANNI” della tabella “B” annessa alla legge 25.3.1974, n. 18 decorre dalla data di inizio di qualsiasi rapporto, rilevante ai fini della applicazione dellart. 92, 1 comma, della legge medesima, con la Regione, Stato o altro Ente pubblico, tenuto conto delle eventuali interruzioni.
Il trattamento economico di cui al terzo comma dellart. 89 della legge n. 18 del 25.3.1974 è quello della colonna “DOPO DUE ANNI” della Tabella “B”.
Il trattamento economico a base del calcolo degli aumenti periodici e delle classi di stipendio di cui allart. 89, 5 comma, della legge n. 18 del 25.3.74 è quello della colonna “DOPO DUE ANNI” della tabella “B” annessa alla legge medesima.