Anno 1980
Numero 5
Data 17/01/1980
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 25 gennaio 1980, n. 7
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Nessun allegato

Legge Regionale 17 gennaio 1980, n. 5

Norme integrative della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974.



Art. 1


 Il periodo di tempo richiesto per il conseguimento del trattamento economico di cui alla colonna “DOPO DUE ANNI” della tabella “B” annessa alla legge 25.3.1974, n. 18 decorre dalla data di inizio di qualsiasi rapporto, rilevante ai fini della applicazione dellart. 92, 1 comma, della legge medesima, con la Regione, Stato o altro Ente pubblico, tenuto conto delle eventuali interruzioni.

Il trattamento economico di cui al terzo comma dellart. 89 della legge n. 18 del 25.3.1974 è quello della colonna “DOPO DUE ANNI” della Tabella “B”.

Il trattamento economico a base del calcolo degli aumenti periodici e delle classi di stipendio di cui allart. 89, 5  comma, della legge n. 18 del 25.3.74 è quello della colonna “DOPO DUE ANNI” della tabella “B” annessa alla legge medesima.




Art. 2


Gli oneri rivenienti dall applicazione della presente legge, dell importo presunto di lire due miliardi, trovano copertura nell anno 1980, nel bilancio pluriennale 1979 - obiettivo operativo C. 1 - Personale -, ai sensi dell art. 4 della legge regionale n. 31 del 6- 6- 1979.