Anno 1980
Numero 52
Data 31/05/1980
Abrogato
Materia Enti strumentali dipendenti;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 18 giugno 1980, n. 41, suppl. ord.
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Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 52

Regime giuridico degli organi di Governo degli Enti dipendenti e strumentali della Regione. Durata, indennita' e incompatibilita' .(1) (2) 


(1) Vedi anche la l.r. 39/2006, art. 20 che così dispone: “Art. 20 (Misure di contenimento compensi nelle Società partecipate regionali) 1. In sede di rinnovo o di conferma degli incarichi degli amministratori e dei dirigenti delle Società partecipate regionali, la Regione, attraverso i propri rappresentanti nei competenti Organi statutari, riduce i compensi e gli eventuali trattamenti accessori, connessi ai predetti incarichi, in misura pari almeno al dieci percento rispetto agli attuali emolumenti.”
(2) Legge regionale abrogata ai sensi dell'art. 242, comma 28, della l.r. 42/2024


Art. 1


[Non può essere nominato, in rappresentanza della Regione, componente dellorgano di governo di un ente dipendente e strumentale della Regione chi è già componente dellorgano di governo di altro ente similare.

Non possono altresì essere componenti coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, nonché coloro che direttamente o per conto daltri abbiano giudizi pendenti o rapporti di natura economica con lente interessato.

Le cause di incompatibilità previste dalla presente legge integrano quelle Stabilite da leggi statali e regionali in materia.

La legge regionale 23 giugno 1978, n. 24, resta in vigore anche per gli enti non contemplati nel primo comma del presente articolo. ]




Art. 2


[Chi si trovi in una delle condizioni di incompatibilità di cui allarticolo precedente deve esercitare il diritto di opzione entro 15 giorni dal momento in cui ha conoscenza della condizione stessa.

In difetto, decade automaticamente dalla carica ed il Consiglio regionale entro 30 giorni Provvede alla sua sostituzione. ]




Art. 3


[Le indennità degli amministratori degli enti dipendenti e degli enti strumentali della Regione, già previste da leggi Statali o regionali, sono fissate dal Consiglio regionale, avendo riguardo al volume delle risorse finanziarie amministrate, alla estensione del territorio servito e allindice di utenza. ]




Art. 4


[La carica di componente degli organi di governo degli enti dipendenti e degli enti strumentali della Regione dura cinque anni che decorrono dalla data di insediamento.]




Art. 5


[I rappresentanti del personale degli enti dipendenti e degli enti strumentali della Regione negli organi di governo degli enti stessi sono designati dallassemblea del personale fra i dipendenti in servizio.

La cessazione del rapporto di lavoro con lente comporta automaticamente la perdita della qualità di rappresentante del personale nellorganico del governo dellente e quindi la decadenza dalla carica. ]




Disposizioni finali


[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. ]