Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 52
Regime giuridico degli organi di Governo degli Enti dipendenti e strumentali della Regione. Durata, indennita' e incompatibilita' .(1) (2)
(1) Vedi anche la l.r. 39/2006, art. 20 che così dispone: “Art. 20 (Misure di contenimento compensi nelle Società partecipate regionali) 1. In sede di rinnovo o di conferma degli incarichi degli amministratori e dei dirigenti delle Società partecipate regionali, la Regione, attraverso i propri rappresentanti nei competenti Organi statutari, riduce i compensi e gli eventuali trattamenti accessori, connessi ai predetti incarichi, in misura pari almeno al dieci percento rispetto agli attuali emolumenti.”
(2) Legge regionale abrogata ai sensi dell'art. 242, comma 28, della l.r. 42/2024
Art. 1[Non può essere nominato, in rappresentanza della Regione,
componente dellorgano di governo di un ente dipendente e strumentale della
Regione chi è già componente dellorgano di governo di altro ente similare.
Non possono altresì essere componenti coloro per i quali
sussistono cause di incompatibilità con la carica di consigliere regionale,
nonché coloro che direttamente o per conto daltri abbiano giudizi pendenti o
rapporti di natura economica con lente interessato.
Le cause di incompatibilità previste dalla presente legge
integrano quelle Stabilite da leggi statali e regionali in materia.
La legge
regionale 23 giugno 1978, n. 24, resta in vigore anche per gli enti non
contemplati nel primo comma del presente articolo. ]