Legge Regionale 6 giugno 1980, n. 57 Corresponsione degli assegni di cui al contratto nazionale 1979/ 1981.(1)
Art. 1(2) [Al personale regionale
beneficiario dell assegno una tantum di L. 250.000 per la
mancata variazione trimestrale dell indennita integrativa speciale nell anno
1979 e corrisposta allo stesso titolo una ulteriore somma di Lire
120.000.
Al personale regionale
beneficiario in misura ridotta dell assegno di L. 250.000 l ulteriore somma e
corrisposta in misura proporzionalmente ridotta.]
Art. 2(3) [Dall 1 gennaio 1980 al
personale regionale dipendente e corrisposto un assegno mensile fisso
ricorrente e pensionabile pari a:
L. 45.000 per il I e II livello
LR n. 16/ 1980
L. 50.000 per il III e IV
livello LR n. 16/ 1980
L. 55.000 per il V e VI livello
LR n. 16/ 1980
L. 65.000 per il VII livello LR
n. 16/ 1980
L. 95.000 per l VIII livello
LR n. 16/ 1980.]
Art. 3(4) [Fino all inquadramento dei
livelli di cui alla LR n. 16/ 1980 gli assegni di cui all articolo precedente
sono corrisposti nelle seguenti misure:
L. 45.000 per le unita del I e
II livello LR n. 18/ 74;
L. 50.000 per le unita del III
e IV livello LR n. 18/ 74;
L. 55.000 per le unita del V
livello LR n. 18/ 1974;
L. 55.000 per le unita del VI
livello LR n. 18/ 1974 con meno di anni tre di anzianita nel ruolo regionale
dall 1 ottobre 1978;
L. 65.000 per le unita del VI
livello LR n. 18/ 1974 con oltre anni tre di anzianita nel ruolo regionale all
1 ottobre 1978;
L. 95.000 per le unita del VII
livello LR n. 18/ 1974.]
Art. 4(5) [Gli oneri rivenienti
dall applicazione della presente legge, valutati in L. 270.000.000 per il 1979
e L. 2.050.000.000 per il 1980 trovano copertura rispettivamente nei capp. 00332 Oneri per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalle LLRR di
inquadramento del personale compresi quelli riflessi previdenziali ed
assistenziali - Stipendi 1979 e retro e 00302 Stipendi,
retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo,
compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali. LR n. 18/ 1974, ed
oneri rivenienti dall applicazione
dell art. 4 della LR n. 23/ 1974 e successive modificazioni del
Bilancio di previsione per l esercizio 1980.]
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
|