Legge Regionale 6 giugno 1980, n. 58 Interventi per favorire l' integrazione sociale e l' autonomia economica dei cittadini portatori di handicaps.(1)
Art. 1(2) [La Regione Puglia, in
attuazione degli articoli 3, 35 e 38 della Costituzione e dell articolo 2 dello
Statuto, nel quadro delle competenze regionali di cui all art. 22 del DPR del
24 luglio 1977 n. 616, promuove lo sviluppo e la qualificazione di servizi ed
interventi volti a prevenire e a rimuovere situazioni di bisogno, di
emarginazione e di disagio dei portatori di handicaps, soprattutto ai fini della
realizzazione del diritto al lavoro.
Gli interventi di cui alla
presente legge sono da considerarsi integrativi rispetto ad ogni altro
intervento delle categorie protette in atto o prevedibile da altre leggi,
particolarmente per quanto concerne il diritto allo studio.]
Art. 2(3) [Le iniziative regionali,
dirette a porre i portatori di handicaps nelle condizioni di divenire capaci di
svolgere una vita normale, indipendente e completamente integrata nella
Societa, devono favorire:
a) l istruzione secondaria e
universitaria e la produzione e distribuzione di materiale didattico -
speciale;
b) l inserimento
lavorativo;
c) il mantenimento e l
inserimento nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di
vita.]
Art. 3(4) [Per perseguire le finalita di
cui al punto a) dell art. 2:
a) si interviene nei confronti
di studenti portatori di handicaps residenti in Puglia, che intendono accedere o
siano gia avviati alla Scuola Media Superiore e all Universita e per i quali
la frequenza scolastica comporti un notevole aggravio economico alla normale
partecipazione ai corsi.
Gli interventi che, ai sensi
dell art. 1, secondo comma, hanno carattere integrativo, vengono erogati dai
Comuni e concernono: sussidi didattici, trasporti ed assistenza individuale;
b) La Giunta Regionale, al fine
poi di agevolare l apprendimento in ogni ordine e grado di scuola degli
studenti portatori di handicaps, sentita la Commissione Consiliare, puo
stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati, specializzati per la
produzione e la distribuzione di materiale didattico - speciale, in senso lato,
ovvero attrezzature specifiche idonee allo svolgimento dell
attivita.]
Art. 4(5) [Per perseguire le finalita di
cui al punto b) dell art. 2, si interviene nei confronti di cittadini residenti
in Puglia, con handicaps tali che comportino una diminuzione permanente della
capacità lavorativa superiore a due terzi e che, non essendo collocati ai sensi
della legge 2 aprile 1968 n. 482, aspirino ad essere inseriti al
lavoro.
Le iniziative che, a tal fine
assume la Regione, prevedono:
1) l assegnazione di
contributi ai Comuni i quali, in forma singola o associata, promuovono e
garantiscono la realizzazione di almeno uno dei seguenti
interventi:
a) adeguamento dei beni
strumentali e di posti di lavoro destinati all attività lavorativa degli
handicappati;
b) facilitazioni per l
istituzione e lo sviluppo di imprese artigiane e agricole, soprattutto a
carattere cooperativistico di cui almeno un terzo dei soci siano handicappati;
c) assunzione parziale, in casi
eccezionali e motivati, individuabili anche dall osservatorio del mercato del
lavoro, degli oneri sociali derivanti dall inserimento
lavorativo;
d) assunzione totale degli
oneri sostenuti per l attivita di formazione professionale svolte sul posto da
altri dipendenti della stessa azienda, riferita ad un lavoratore occupato con la
qualifica superiore ad apprendista e finalizzata comunque ad un idonea
collocazione del lavoratore medesimo.
Gli interventi succitati devono
essere organicamente compresi nell articolazione dei provvedimenti assunti
dagli Enti locali e volti a favorire l inserimento lavorativo degli
handicappati;
2) l accoglimento, in via
prioritaria, delle richieste di concessione di contributi di cui all art. 1
della legge regionale del 13- 6- 78 n. 22, formulate dalle imprese artigiane,
costituite in forma singola o associata che, in base alle proprie linee di
programmazione, s impegnino, per tutto il periodo di vincolo previsto dalla
legge, a mantenere l occupazione di soci o di dipendenti handicappati in numero
non inferiore al 20% dei propri dipendenti;
3) l elevazione del contributo
in conto capitale di cui ai punti a), b) e c) dell art. 9 della legge regionale
del 13 giugno 1978, n. 22, al 75% delle spese occorrenti per l acquisto, la
costruzione, l ampliamento e l ammodernamento di laboratori e al 100% degli
oneri di urbanizzazione (allacciamenti elettrici idrici e fognanti) nei
confronti delle imprese artigiane aventi tra i propri soci o dipendenti almeno il 20% di handicappati con una diminuzione
permanente della capacita lavorativa, ai sensi della legge 2 aprile 1968 n.
482.
L ammontare, comunque, del
contributo in conto capitale previsto dal 2° comma dell art. 11 della LR n. 22/
79 viene elevato a Lire 30.000.000.
I Comuni singoli o associati:
- sono tenuti ad assicurare la
partecipazione di Associazioni degli handicappati presenti nel territorio, delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro alla formulazione
e alla verifica dei provvedimenti di cui al 3° comma del precedente art. 4;
- stabiliscono contatti con le
imprese e con la Commissione di cui all art. 16 della legge 2 aprile 1968 n.
482, in ordine alla possibilita di un utile inserimento dei soggetti di cui
all art. 4 in posti di lavoro adeguati alle personali capacita degli
interessati, alle caratteristiche aziendali e alle condizioni ambientali;
- esaminano, su richiesta del
datore di lavoro o dell handicappato, i problemi riguardanti l inserimento di
quest ultimo e suggeriscono idonei conseguenti interventi;
- per mezzo dei Servizi Sociali
e Sanitari presenti nel territorio, promuovono la predisposizione di interventi
atti a garantire ogni forma di sostegno all inserimento lavorativo degli
handicappati e l adattamento all ambiente di lavoro e dell ambiente stesso
nei confronti del lavoratore handicappato.]
Art. 5(6) [Per perseguire le finalita di
cui al punto c) dell art. 2, si interviene nei confronti di quei cittadini che,
a causa del proprio handicap, siano istituzionalizzati o soggetti a rischi di
istituzionalizzazione e di altra situazione emarginante e/ o segregante.
Al riguardo la Regione assegna
contributi ai Comuni che, in forma singola o associata, realizzano interventi
diretti a:
a) costruire, riammodernare,
acquistare o riattare appartamenti o altre strutture immobiliari che, inserite
nel normale contesto ambientale, siano destinate all istituzione di servizi per
gli handicappati gravi i quali siano costituiti in gruppi organicamente formati
tenendo presenti le barriere architettoniche contrassegnate in maniera univoca
su tutto il territorio regionale;
b) gestire in forma diretta o
convenzionale con Enti pubblici o privati, e associazioni di volontariato,
strutture diurne e residenziali (Centri polifunzionali) che richiedono un alta
intensita assistenziale ed ospitino un numero di utenti non superiore a dieci,
preferibilmente residui nel territorio del Comune o dell associazione di
Comuni. Dette strutture dovranno comunque essere differenziate con riferimento
all eta degli utenti;
c) inserire gli handicappati
nel contesto di strutture volte alla organizzazione del tempo libero, gestite da
Enti Pubblici e privati e destinate a tutta la popolazione.]
Art. 6(7) [La Giunta Regionale, sentita la
competente Commissione Consiliare, costituisce un gruppo di lavoro coordinato
dall Assessore alla Sanita e la presenza di un esponente dell Associazione
Regionale Handicappati medio grave, avente il compito di predisporre un
programma di ricerche socio - epidemiologiche da attuare nel territorio
regionale. Tale programma, da predisporsi in collaborazione con le
organizzazioni interessate, deve tendere ad accertare l idoneita degli
interventi assistenziali, curativi e riabilitativi realizzati sul territorio e a
proporre l eventuale loro adeguamento.
La Giunta Regionale medesima
definisce i tempi di lavoro del gruppo e i necessari collegamenti con gli organi
di osservazione epidemiologica locali e regionali, nonche con l osservatorio
del mercato del lavoro in Puglia al fine di meglio valutare la rispondenza tra
gli interventi per l inserimento lavorativo degli handicappati e la situazione
occupazionale del territorio.]
Art. 7[Il finanziamento regionale ai
Comuni per gli interventi di loro competenza e realizzato con il metodo della
programmazione.
La Giunta Regionale, su
proposta dell Assessore al Lavoro che deve assicurare il collegamento tra i
vari settori di interventi attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro,
comprendente un rappresentante dell Associazione Regionale Handicappati medio
grave, sottopone all approvazione del Consiglio Regionale, il programma annuale
che contiene anche l indicazione dei criteri per l assegnazione ai Comuni dei
contributi finalizzati agli interventi di cui al 1° comma del presente articolo.
Il suddetto programma prevede
il coordinamento degli interventi regionali con quelli di competenza degli Enti
Locali.]
Art. 8(8) [I Comuni che intendono
avvalersi del contributo regionale per gli interventi di cui al precedente art.
3 inviano, con atto deliberativo entro il 30 giugno di ogni anno scolastico, la
documentazione relativa al numero degli interventi programmati, alla spesa
presunta per ciascuno di essi ed ogni altra notizia od elemento richiesti nel
programma di cui al 1° comma del precedente art. 7.]
Art. 9(9) [I Comuni che intendano accedere
ai contributi di cui al 2° comma dell art. 4 inoltrano alla Regione la
deliberazione indicante:
- la descrizione degli
interventi prescelti in rapporto alla situazione occupazionale presente nel
territorio ed aventi la validita annuale;
- il numero e le
caratteristiche degli handicappati interessati a ciascuno intervento;
- la spesa presunta per ogni
intervento;
- ogni altra notizia od
elemento richiesti nel programma di cui al 1# comma del precedente art.
7.
I contributi possono essere
assegnati solo per uno degli interventi previsti per ogni utente e per un
periodo massimo di un anno.
La richiesta di finanziamento
di cui innanzi deve essere inoltrata entro 60 giorni dall entrata in vigore
della presente legge ed entro il 28 febbraio per gli anni
successivi.]
Art. 10(10) [Per ottenere i finanziamenti di
cui all art. 5, i Comuni inoltrano alla Regione la deliberazione concernente i
piani annuali relativi alle attivita gestite direttamente o in convenzione con
Enti pubblici o privati.
I piani
recano:
- la descrizione degli
interventi con particolare riferimento a quelli riguardanti le strutture ed i
servizi;
- il numero degli handicappati
per ciascun intervento e il tipo di handicap di cui ciascuno e portatore, con
specifico riferimento alle difficolta soggettive derivanti dall handicap;
- il numero e la qualificazione
del personale impegnano, ove necessario, per la realizzazione dell
intervento;
- la spesa presunta per ogni
intervento;
- ogni altra notizia od
elemento richiesti nel programma di cui al 1° comma del precedente art.
7.
La richiesta di finanziamento
di cui innanzi, deve essere inoltrata entro sessanta giorni dall entrata in
vigore della presente legge ed entro il 28 febbraio per gli anni successivi.]
Art. 11(11) [Per gli interventi previsti
dall art. 2, nell anno 1980, si provvedera mediante la seguente variazione al
bilancio in corso:
PARTE II -
SPESA
Variazione in
aumento
Cap. 15103( cni) Interventi per favorire l integrazione ecc.
A) Istruzione
secondaria e universitaria e produzione e distribuzione di materiale didattico –
speciale stanziamento competenza L. 30.000.000 stanziamento cassa L.
30.000.000
B) Inserimento
lavorativo stanziamento competenza L. 300.000.000 stanziamento cassa L.
300.000.000
Mantenimento e
inserimento nel proprio nucleo familiare e
nel normale ambiente di vita stanziamento competenza L. 150.000.000,
stanziamento cassa L. 150.000.000
per gli interventi previsti
dall art. 6 e concernenti un programma di ricerche socio epidemiologiche:
stanziamento competenza L. 20.000.000 stanziamento cassa L.
20.000.000
Totale competenza L.
500.000.000
Totale cassa L.
500.000.000
Variazione in
diminuzione
Cap. 15102 Interventi
a favore degli emigrati e delle loro famiglie LR 65/ 78 stanziamento
competenza L. 500.000.000 stanziamento cassa L.
500.000.000
Con la legge di bilancio degli
esercizi dal 1981 e seguenti si istituira apposito capitolo relativo agli
interventi di cui agli artt. 2 e 6 della precedente legge.]
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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