Anno 1980
Numero 61
Data 06/06/1980
Abrogato
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note La presente legge è stata abrogata dall'art. 25, l.b) della LR 14 dicembre 2011, n. 37
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Legge Regionale 6 giugno 1980, n. 61

Contributi sulla spesa per l' acquisto di attrezzature per il potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 37/2011 , art. 25  fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r. 37/2011


Art. 1

(2) 


 [È concesso a favore dei Comuni della Regione un contributo sulla spesa per lacquisto di attrezzature necessarie per il potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale.

Lentità del suddetto contributo può raggiungere l80% del costo delle attrezzature.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 37/2011 , art. 25  fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r. 37/2011


Art. 2

(3) 


[I Comuni che intendono fruire dei benefici di cui allart. 1 devono inoltrare apposita istanza, sottoscritta dal Sindaco pro-tempore del Comune, indirizzata alla Regione Puglia - Assessorato agli Enti Locali e Polizia Urbana e Rurale, corredata dalla deliberazione del Consiglio comunale che dovrà contenere lindicazione delle attrezzature che si intendono acquistare, delluso cui saranno adibite, del relativo costo, della somma richiesta a titolo di contributo e dei mezzi per far fronte alla copertura di quella parte di spesa non coperta dal contributo regionale.

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Per la prima applicazione il termine è fissato entro 60 gg. dallentrata in vigore della presente legge].



(3) Legge abrogata dalla l.r. 37/2011 , art. 25  fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r. 37/2011


Art. 3

(4) 


[La Giunta regionale, sulla base delle istanze pervenute da parte delle amministrazioni comunali, provvederà, con proprio provvedimento, a deliberare la promessa di contributo sulla base di criteri di massima fissati dalla competente Commissione consiliare.]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 37/2011 , art. 25  fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r. 37/2011


Art. 4

(5) 


[Alla liquidazione dei contributi già promessi provvede la Giunta regionale, con proprio provvedimento, previa dimostrazione da parte dei Comuni interessati dallavvenuto acquisto delle attrezzature e dellavvenuto collaudo delle stesse.]



(5) Legge abrogata dalla l.r. 37/2011 , art. 25  fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r. 37/2011


Art. 5

(6) 


[Alla determinazione dellimporto dei contributi da concedersi per lesercizio 1981 e seguenti provvederà annualmente la legge di bilancio.]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 37/2011 , art. 25  fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r. 37/2011


Art. 6

(7) 


[All onere derivante dall applicazione della presente legge ammontante a L. 140.000.000 si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1980:

PARTE II - SPESA

Variazioni in aumento

Cap. 01207( cni) Contributi sulla spesa per l acquisto di attrezzature per il potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale . Stanziamento di competenza L. 140.000.000 Stanziamento di cassa L. 140.000.000

Variazioni in diminuzione

Cap. 16202 Fondo globale per finanziamento leggi regionali in corso di adozione Stanziamento di competenza L. 140.000.000 Stanziamento di cassa L. 140.000.000]



(7) Legge abrogata dalla l.r. 37/2011 , art. 25  fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r. 37/2011