Anno 1980
Numero 72
Data 20/06/1980
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 9 luglio 1980, n. 49, S.O.
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Legge Regionale 20 giugno 1980, n. 72

Provvedimenti per la tutela della salute mentale.(1) 




TITOLO 1

Istituzione dei servizi psichiatrici dipartimentali





Art. 1


La Regione Puglia, ai fini della tutela della salute mentale persegue le seguenti finalità, in applicazione della legge 180/1978 e 833/1978:

a)       promozione e tutela della salute mentale, attraverso interventi multidisciplinari che agiscano sui bisogni socio-psicologici della comunità e dei soggetti affetti da malattia mentale;

b)      integrazione e coordinamento dei presidi e servizi di tutela della salute mentale con le altre strutture sanitarie e sociali operanti nel territorio regionale;

c)       superamento degli ospedali psichiatrici e loro diversa utilizzazione con la partecipazione delle Provincie, dei Comuni e dei loro consorzi, con le modalità indicate nel titolo III e IV della presente legge.




Art. 2


La Giunta regionale nelle more dellapprovazione e adozione del piano sanitario regionale, istituisce i servizi psichiatrici a struttura dipartimentale per lo svolgimento delle funzioni preventive, curative, riabilitative e di reinserimento sociale degli affetti da malattia mentale, sentita la competente Commissione consiliare.

Nellattuazione di quanto previsto dal presente comma, la Giunta regionale tiene conto, anche al fine dellottemperanza dellart. 33 del D.P.R. 24.7.77, n. 616:

a)       delle proprie precedenti determinazioni adottate in applicazione dellart. 6, secondo comma, della legge 13 maggio 1978, numero 180;

b)      delle regolamentazioni adottate dalle Provincie in ordine alla riorganizzazione dei servizi psichiatrici territoriali dopo la entrata in vigore della legge n. 180.

La Giunta regionale inoltre può emanare, in attesa dellattuazione dellart. 17 della legge 833/78, istruzioni agli Enti ospedalieri, alle Provincie ed ai Comuni, intese ad organizzare i servizi psichiatrici in forma dipartimentale al fine di assicurare il carattere territoriale degli stessi e la continuità terapeutica degli interventi.




Art. 3


In attesa dellapprovazione del piano sanitario regionale e della istituzione delle UU.SS.LL., la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e dintesa con le Provincie, individua e dichiara funzionanti, per ciascun servizio dipartimentale di tutela della salute mentale, specifici servizi di diagnosi e cura dotati di un numero di posti letto non superiori a 15, in base alle tabelle A, B e C allegate alla presente legge di cui formano parte integrale e che si riferiscono ai servizi attivati o da attivare progressivamente in relazione alle esigenze dellassistenza.

I servizi dipartimentali di tutela della salute mentale, sia che abbiano struttura meramente territoriale sia che siano dotati di posti letto, sono organismi operativi delle UUSSLL, con il compito di operare nelle strutture e presidi sanitari e sociali del territorio di competenza, compresi quelli universitari, secondo le modalità previste dallart. 39 della legge 23.12.78, n. 833, e devono essere istituiti con riferimento ad ambiti territoriali che vadano a coincidere con le UU.SS.LL., quando entreranno in funzione.




Art. 4


La Giunta regionale è autorizzata, sentita la Commissione consiliare competente a:

a)       stabilire i principi programmatrici e i criteri necessari per la applicazione della legge n. 180 e degli artt. 34, 35 e 64 della legge 23.12.78, n. 833;

b)      ad assumere ogni necessaria iniziativa ed i conseguenti provvedimenti anche di carattere sostitutivo per garantire lapplicazione delle leggi di cui al punto precedente, della presente legge e dei principi programmatici adottati ai sensi del presente articolo;

c)       a istituire una commissione tecnica, presso lAssessorato Regionale alla Sanità, presieduta dallAssessore Regionale o da un suo delegato costituita da:

-        due rappresentanti dellUPI;

-        due rappresentanti dellANCI;

-        un esperto in discipline attinenti lassistenza psichiatrica;

-        un dirigente di servizio psichiatrico dipartimentale;

-        uno psicologo ed un sociologo operante nei servizi psichiatrici dipartimentali;

-        un funzionario medico regionale.

Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite ad un funzionario dellAssessorato Regionale alla Sanità.

Tale Commissione ha il compito di formulare proposte intese alla realizzazione degli interventi psichiatrici a carattere globale, alla definizione dei relativi ambiti e fabbisogni di personale e strutture, nonchè alla vigilanza e coordinamento sulla realizzazione e funzionamento dei servizi psichiatrici.





TITOLO 2

Personale





Art. 5


Fino allapprovazione del piano regionale sanitario e della istituzione dei ruoli regionali di cui allart. 47 della legge 22 dicembre 1980, n. 833, la Giunta Regionale, entro trenta giorni dallentrata in vigore della presente legge, determina per ciascun servizio dipartimentale di salute mentale il fabbisogno di personale medico, paramedico, tecnico e di assistenza sociale, amministrativo e ausiliario, sulla base dei seguenti criteri ed elementi:

-        popolazione residente;

-        diffusione del servizio sul territorio;

-        esistenze funzionali dei servizi e dei presidi ospedalieri ed extra ospedalieri per la tutela della salute mentale;

-        conoscenze acquisite sulle condizioni sociali e sanitarie dei relativi bacini di utenza ai fini della prevenzione della malattia mentale.

Lentità numerica degli operatori viene altresì determinata per ciascun servizio tenendo conto dellarticolazione del servizio stesso commisurato in relazione alle esigenze derivanti dallassistenza domiciliare, ambulatoria e degenziale della popolazione, compresa quella eventuale dellospedale psichiatrico.

Il servizio dipartimentale di tutela della salute mentale deve operare in rapporto a tutte le fasce di età e attraverso lintegrazione con gli altri servizi riguardanti lassistenza, la scuola, il tempo libero ed i servizi sociali degli enti locali attirando gruppi operativi polivalenti che assicurino la continuità dellintervento nei momenti della prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale.

Il servizio dipartimentale di tutela della salute mentale allo scopo di realizzare quanto previsto dal comma precedente, opera nelle seguenti strutture:

a)       distretti sanitari e sociali per gli interventi a carattere preventivo e curativo a livello periferico, mediante ambulatori, visite domiciliari, riunioni di gruppo, azioni sociali, e negli ambienti di lavoro, nonchè mediante ogni altra attività finalizzata alla prevenzione, diagnosi e cura, recupero e reinserimento sociale del malato;

b)      nei servizi psichiatrici istituiti presso gli ospedali generali che ricoverano, secondo il modulo della previdegenza, coloro che necessitino di trattamento sanitario volontario o obbligatorio e che debbano essere curati in condizioni di degenza ospedaliera;

c)       in tutti gli spazi comunitari istituiti allesterno dellospedale generale, in strutture alternative al ricovero ed idonee a svolgere funzioni di recupero sociale, interventi psico-terapeutici ed attività di risocializzazione;

d)      negli ospedali psichiatrici anche convenzionati, sia ai fini dellassistenza diretta agli ammalati del proprio territorio ancora degenti sia allo scopo di favorire la deospedalizzazione con presa in carico nei servizi territoriali di tutela della salute mentale.

Il personale Sanitario e parasanitario che opera presso lospedale psichiatrico anche convenzionato deve essere collegato e organizzato funzionalmente con il servizio territoriale di tutela della salute mentale, secondo le direttive emanate dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.

Lorganico di ciascun gruppo operativo è costituito di norma dalle seguenti figure professionali:

-        sanitari psichiatrici;

-        neupsichiatri infantili;

-        psicologi;

-        pedagogisti;

-        assistenti sociali;

-        infermieri/e;

Lorganizzazione di ciascun servizio territoriale di tutela della salute mentale prevede:

a)       la sede centrale del coordinamento operativo di uno degli ambulatori territoriali;

b)      lorganizzazione del lavoro in gruppi operativi;

c)       il coordinatore, individuato nel sanitario con qualifica più elevata e, a parità di qualifica, con maggiore anzianità nel grado, che è anche il responsabile del servizio di diagnosi e cura presso lospedale generale, ove esista.

Il servizio territoriale di tutela della salute mentale deve operare adottando schemi di lavoro programmati in armonia con le previsioni del D.M. 28.11.76 concernenti lattuazione delle strutture dipartimentali.




Art. 6


Entro trenta giorni dallentrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale determina il numero complessivo di unità che può essere richiesto alle strutture psichiatriche private operanti nella Regione, che erogano assistenza in regime convenzionato, sentita la commissione Consiliare competente.




Art. 7


Il personale delle strutture private di cui al precedente art. 6, purchè in servizio continuativo alla data di entrata in vigore della legge 23.12.78, n. 833, e comunque risultante alla stessa data denunciato ai fini contributivi e assistenziali, può, entro venti giorni dallentrata in vigore della presente legge, presentare, su apposito modulo predisposto dallAssessorato regionale alla Sanità, domanda di assegnazione provvisoria ai servizi istituiti indicando lordine delle preferenze.




Art. 8


Qualora il numero delle domande risulti superiore alle esigenze determinate a norma del precedente art. 5 la Giunta regionale procede alle relative scelte sulla base di apposite graduatorie provinciali, distinte per qualifiche, da formularsi a cura di una Commissione così composta:

-        lAssessore regionale alla Sanità o suo delegato, Presidente;

-        un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

-        un rappresentante dei sindacati medici;

-        un rappresentante per ciascuna amministrazione Provinciale;

-        due funzionari della Regione, di cui uno con funzioni di segretario designati dal Presidente della Giunta Regionale.

I criteri per la formulazione delle graduatorie vengono prefissati con atto della Giunta Regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le Province.

Avverso le graduatorie rese pubbliche dalla Giunta è ammesso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione, ricorso alla Giunta medesima che delibera in via definitiva entro i dieci giorni successivi.

Con ulteriore atto della Giunta, vengono assegnati al singolo servizio i primi classificati, sino a concorrenza del fabbisogno.

Coloro che, in base alle graduatorie, risultino esclusi dallassegnazione al servizio prioritariamente scelto, vengono assegnati, in ordine di graduatoria, ad altro servizio.

La mancata accettazione entro i termini fissati dalla Giunta Regionale, dellassegnazione ai servizi equivale a rinuncia definitiva alla aspettativa di cui allart. 64, quinto comma della legge 833/78.

Il personale che accetta lassegnazione ai servizi psichiatrici effettuata a norma del presente articolo verrà immesso, salvo espressa rinuncia, nei ruoli nominativi del personale addetto al UU.SS.LL. nel rispetto delle norme del D.P.R. 20.12.79, n. 761 e secondo le modalità stabilite dalla L.R. di attuazione.

Detto personale deve essere autorizzato dallEnte o Istituto di appartenenza, entro giorni trenta dalla comunicazione di avvenuta assegnazione, a prendere servizio presso la struttura alla quale è stato assegnato salvo inderogabili esigenze di servizio che devono essere valutate dallAssessorato Regionale alla Sanità entro il predetto termine.




Art. 9


La Giunta Regionale, entro trenta giorni dallentrata in vigore della presente legge disciplina le modalità e i criteri per la mobilità del personale sia delle strutture pubbliche che di quelle private, sentite in proposito le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e la Commissione Consiliare di Sanità, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8.

La stessa individua altresì e disciplina i casi in cui può essere autorizzata lassunzione per pubblico concorso di altro personale indispensabile al funzionamento dei presidi psichiatrici dipartimentali da parte delle Province ed Enti Ospedalieri, in relazione alle necessità dellassistenza e allaccertata indisponibilità di personale degli Ospedali psichiatrici pubblici e privati, sentita la Commissione Consiliare di sanità.

Ai fini di cui al comma precedente, la Giunta Regionale dovrà tenere conto che ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura e a quelli territoriali, che concorrono alla formazione del servizio a carattere dipartimentale, può essere addetto, secondo le necessità, personale dei servizi pubblici extraospedalieri degli ospedali psichiatrici pubblici e privati convenzionati e personale ospedaliero e di altri enti pubblici che svolgono attività di assistenza psichiatrica e sociale.

La Giunta Regionale, altresì, potrà stabilire che, esaurita la graduatoria relativa ad una Provincia, la mobilità del personale possa essere effettuata utilizzando, ove esistano richieste e indicazioni di preferenza formulate ai sensi del penultimo comma dellart. 8, le altre graduatorie.




Art. 10


I divieti di cui al 7° comma dellart. 64 della legge n. 833/78 sono estesi agli istituti privati che erogano assistenza psichiatrica, anche mediante convenzione integrativa rispetto a quella vigente con le province, comprese le attività consulenze.




Art. 11


Fino alla immissione nel ruolo regionale di cui allart. 47 della legge n. 833/78, il personale assegnato ai servizi psichiatrici conserva il trattamento economico in godimento.




Art. 12


Per il personale convenzionato con le Province e operante nelle strutture psichiatriche pubbliche alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la normativa di cui allart. 73 del D.P.R. 20.12.79, n. 761.

Il rinnovo delle convenzioni o la stipula di nuove concessioni è subordinata allautorizzazione della Giunta Regionale, sentita la competente commissione Consiliare.

Al personale che, nel periodo di cui al primo comma dellart. 24 ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33 abbia prestato servizio nei servizi psichiatrici pubblici in base a rapporto convenzionale comunque denominato che prevedesse la prestazione di un minimo di venti ore settimanali, si applicano le disposizioni e i benefici previsti dal predetto articolo, in relazione anche a quanto stabilito dagli artt. 67 e 70 del D.P.R. 20.12.79, n. 761.(2) 

Per tale personale la posizione funzionale posseduta è quella che risulta da atti esecutivi ai sensi di legge. 

A tale ultimo personale si applicano i benefici economici e giuridici derivanti da norme di leggi e regolamenti e dagli accordi disciplinanti il rapporto di lavoro del personale degli enti locali sino alliscrizione nei ruoli nominativi del personale del servizio sanitario nazionale ai sensi dellart. 68 della legge 23.12.78, n. 833. 




(2) comma aggiuntodalla l.r. 25/81, articolo unico


TITOLO 3

(Compiti degli Enti Locali)





Art. 13


Fino alla costituzione delle UU.SS.LL., i Comuni individuano i propri servizi sanitari e di assistenza psichiatrica intesa come prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale, attuano collegamenti operativi con i servizi psichiatrici territoriali, al fine di realizzare le seguenti attività:

1)      individuazione, attraverso uno studio longitudinale dei soggetti ricoverati in ospedali psichiatrici dichiarati dimissibili o in regime di ricovero volontario che possono essere recuperati in famiglia o in apposita struttura di risocializzazione, attivate o attivabili in ambito territoriale al fine di agevolare leffettiva dimissione. Per i soggetti per i quali non fosse possibile limmediata realizzazione di quanto sopra, bisognerà prevedere temporanee ed idonee strutture pubbliche o convenzionate per il trattamento e lassistenza ai lungodegenti.

Il piano sanitario regionale individuerà la cadenza annuale della operazione di superamento degli ospedali psichiatrici con limpegno a promuovere ogni iniziativa utile ad accelerare i tempi di realizzazione;

2)      effettuazione, in collaborazione con le Province e i servizi psichiatrici dipartimentali, degli interventi di assistenza richiesti per i singoli casi.  Alluopo, entro trenta giorni dallentrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta e sentite le Province, adotta un regolamento organico per disciplinare, in termini omogenei sul piano regionale, la concessione e la misura del sussidio da erogare in favore dei degenti dimessi dallospedale psichiatrico e degli infermi di mente che non siano stati ricoverati in istituti psichiatrici al fine di evitarne il ricovero e di agevolare lassistenza in famiglia o in vacanza, in famiglie affidatarie o strutture alternative di tipo familiare.

Tale regolamento potrà prevedere che il sussidio di cui al precedente comma, nonchè tutti gli altri interventi assistenziali di carattere sociale e familiare, possono essere delegati in attesa della costituzione delle UU.SS.LL., dalle Province ai Comuni, stabilendo la relativa regolamentazione.




Art. 14


I Comuni, entro trenta giorni dallentrata in vigore della presente legge, individuano, in relazione al numero dei cittadini ricoverati che possono essere dimessi e inseriti in strutture alternative di riabilitazione e reinserimento sociale, gli ambienti di proprietà comunale o di altri enti pubblici operanti nel territorio comunale, che possono essere adibiti a case-famiglia, ambienti di lavoro protetto o altre strutture alternative.

Entro sessanta giorni dallentrata in vigore della presente legge i Comuni medesimi individuano, altresì, le associazioni e le formazioni a carattere volontaristico che possono essere interessate per lassistenza ai dimessi e per tutte le attività di tipo comunitario utili al fine del reinserimento sociale e lavorativo dei dimessi dallospedale psichiatrico.

Le risultanze dellattività svolta dai Comuni ai sensi dei commi precedenti devono essere comunicati, entro i successivi dieci giorni alla Provincia competente per territorio, al servizio psichiatrico territoriale e allAssessorato Regionale alla Sanità.

Le Provincie e le Regioni, valutate con lausilio dei propri organici tecnici e sanitari, le proposte pervenute, adotteranno nellambito delle proprie competenze i seguenti adempimenti:

1)      Finanziamento della spesa occorrente per spese di riattamento, arredamento e sistemazione degli ambienti di cui al primo comma del presente articolo;

2)      Finanziamento della spesa riveniente dalle convenzioni con le Associazioni di cui al secondo comma del presente articolo.





TITOLO 4

(Norme finali e transitorie)





Art. 15


Ai fini del graduale superamento degli ospedali psichiatrici e della diversa utilizzazione di quelli esistenti, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare e le Province interessate, determina:

1)      La data non posteriore a un mese dallentrata in vigore della presente legge, entro la quale coloro che vi siano stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 potranno usufruire del ricovero volontario negli ospedali psichiatrici pubblici o negli istituti di cura privati convenzionati, sempre che ne facciano richiesta;

2)      La data non posteriore a tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, entro la quale coloro che vi siano stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 potranno usufruire del ricovero volontario negli ospedali psichiatrici solo previa autorizzazione del servizio psichiatrico dipartimentale competente per territorio;  alla scadenza del predetto termine, cessa improrogabilmente la deroga di cui allart. 64, 1° comma della legge 23.12.78, n. 833;

3)      Le modalità per la disdetta delle convenzioni con gli istituti di cura psichiatrica a carattere privato;

4)      La diversa utilizzazione di essi nel caso in cui si verificassero le condizioni previste dallultimo comma del punto 1 dellart. 12.




Art. 16


A partire dal 31 dicembre 1980, sono considerati dimissibili a tutti gli effetti, a norma dellart. 8, 2° comma della L. 13 maggio 1980, n. 180, i degenti per i quali non sia stato ritenuto necessario il proseguimento del trattamento sanitario obbligatorio presso la struttura di ricovero, ove si trovano ricoverati alla data del 16 maggio 1980.

Il Sindaco del Comune di residenza degli infermi di cui al precedente comma, individuato in relazione al primo ricovero dintesa con il Presidente del Comitato di gestione della competente USL, se costituita, e su proposta del servizio psichiatrico territoriale, adotta i provvedimenti assistenziali di carattere sociale e sanitario atti ad agevolare la effettiva dimissione ed il reinserimento in famiglia o in strutture alternative istituite e funzionanti nellambito delle U.S.L. competenti per territorio.




Art. 17


La Giunta Regionale per lesercizio delle competenze di cui allart. 64 della legge 23.12.78, n. 833 e dei titoli 1° e 2° della presente legge, si avvale in posizione di comando presso lassessorato regionale alla Sanità sino allentrata in funzione del UU.SS.LL. di un numero di dieci operatori che esplichino la loro attività in istituzioni sanitarie psichiatriche pubbliche o presso servizi amministrativi e sanitari dipendenti dalle amministrazioni provinciali e addetti allassistenza psichiatrica, in modo da assicurare la presenza delle seguenti figure professionali:

-        un psichiatra;

-        un sociologo;

-        un assistenza sociale;

-        due collaboratori direttivi;

-        due impiegati della carriera di concetto;

-        due impiegati della carriera esecutiva;




Art. 18


Lassessorato regionale alla Sanità, con apposito piano, provvede a:

-        programmare corsi di preparazione, qualificazione e formazione del personale sanitario non medico, secondo la vigente legislazione regionale in materia di formazione professionale, nonchè corsi di aggiornamento per il personale medico e paramedico destinato ai servizi territoriali di tutela della salute mentale.




Art. 19


Fino allentrata in funzione delle UU.SS.LL., le Provincie provvedono ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione degli ospedali psichiatrici, allerogazione dellassistenza in regime convenzionato e ad ogni altra funzione riguardante lassistenza ed i servizi psichiatrici secondo i principi della presente legge e le direttive emanate dalla Giunta regionale, in esecuzione della stessa.

Le Province provvedono altresì a:

-        fornire allAssessorato regionale alla sanità ogni utile elemento di valutazione ai fini del coordinamento dei servizi territoriali di tutela della salute mentale;

-        raccogliere e fornire i dati economici statistici ed epidemiologici in conformità alle indicazioni dellAssessorato regionale alla sanità.







Art. 20


All onere relativo alle spese di impianto dei Servizi psichiatrici dipartimentali, calcolato per l anno 1980 in lire 500 milioni, si fara fronte mediante la istituzione, nel bilancio regionale 1980, del cap. 03648, di nuova istituzione Spese di impianto per i servizi psichiatrici dipartimentali .




Art. 21


Al bilancio di previsione 1980 sono apportate le seguenti variazioni: 

A) Variazione in aumento

Cap. 03648, n. 1 Spese di impianto per i servizi psichiatrici dipartimentali competenza L. 500.000.000 cassa L. 500.000.000

B) Variazione in diminuzione

Cap. 03502 Spese per attrezzature, impianti, servizi generali economali e tecnici agli ospedali. Fondo sanitario regionale competenza L. 250.000.000, cassa L. 250.000.000

Cap. 03618 Manutenzione straordinaria e ristrutturazione interna dei presidi dipendenti da enti ospedalieri - Fondo sanitario