Legge Regionale 21 giugno 1980, n. 78 Interventi della Regione Puglia per la tutela della maternita' alle lavoratrici coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti attivita' commerciali.(1)
Art. 1(2) [Al fine di promuovere un
intervento pubblico teso ad assicurare una parificazione delle prestazioni
assistenziali a tutti i cittadini ed una adeguata tutela della maternita, la
Regione Puglia istituisce a partire dal 1° gennaio 1980 un fondo regionale annuo
a favore dei Comuni pugliesi per contributi alle lavoratrici autonome titolari
di aziende o quali unita attive iscritte all INPS nella gestione speciale
invalidita e vecchiaia, in caso di parto o di aborto spontaneo o
terapeutico.
Tali contributi sono
integrativi dell assegno previsto dalla legge statale 30- 12- 71 n. 1204 che
disciplina la tutela delle lavoratrici madri.]
Art. 2(3) [Hanno diritto al contributo
regionale le coltivatrici dirette di cui alla legge 22- 11- 54 n. 1136, le
lavoratrici artigiane di cui alla legge 29- 12- 56 n. 1533 e le lavoratrici
esercenti attivita commerciali di cui alla legge 27- 11- 60 n. 1397, residenti
in Puglia che siano in grado di dimostrare con idonea documentazione il loro
diritto a godere dei benefici della presente legge.
Sono escluse dai benefici le
coltivatrici dirette che, essendo al tempo stesso mezzadre, colone o braccianti,
risultano iscritte negli elenchi anagrafici dei lavoratori dell agricoltura e
godono percio, ad altro titolo, dell assistenza per
maternita.]
Art. 3(4) [Alle aventi diritto viene
corrisposta un indennita economica di L. 100.000 una tantum ad integrazione
dell assegno di natalita previsto dalla legge statale 30- 12- 71 n.
1204.
In caso di aborto terapeutico
praticato oltre il quarto mese di gravidanza viene erogata una indennita di L.
50.000.]
Art. 4(5) [L indennita di cui all
articolo precedente e corrisposta in unica soluzione dal Comune di residenza
dell avente diritto, a seguito di apposita domanda in carta libera, da
presentarsi al Comune entro 90 gg. dalla data del parto ovvero dall aborto
spontaneo o terapeutico.
Alla domanda dovra essere
allegato, in caso di parto un certificato di nascita o un certificato di
assistenza al parto, ovvero, in caso di aborto, il certificato medico attestante
il mese di gravidanza alla data dell aborto.
Il Comune provvede d ufficio
agli accertamenti amministrativi necessari.]
Art. 5(6) [Le somme dovute sono
erogate ai Comuni pugliesi dalla Regione entro 90 gg. dalla ricezione delle
domande e necessaria documentazione.]
Art. 6(7) [Le disposizioni previste
dalla presente legge cessano di avere efficacia il giorno in cui, con legge
statale venga assicurato alle lavoratrici di cui all art. 1 un trattamento
economico superiore a quello complessivamente percepito ai sensi della legge
statale 30- 12- 1971 n. 1204 e dalla presente legge.]
Art. 7(8) [Per far fronte all onere
derivante dall applicazione della presente legge, previsto in Lire 300.000.000,
si provvede mediante la seguente variazione al bilancio 1980:
PARTE I -
ENTRATA
Variazioni in
aumento
Avanzo di amministrazione al
31- 12- 1978 competenza L. 300.000.000, cassa L.---
PARTE II -
SPESA
Cap. 14113( cni): fondo
per la tutela della maternita alle lavoratrici CC.DD artigiane esercenti
attivita commerciale competenza L. 300.000.000, cassa L.
300.000.000
Variazioni in
diminuzione
Cap. 16104 Fondi di
riserva per sopperire a deficienza di cassa (art. 43 Legge Contabilita
regionale competenza L. ---, cassa L. 300.000.000
Per gli anni successivi l
onere finanziario sara definito con la relativa legge di bilancio.]
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