Regolamento Regionale 21 luglio 1980, n. 1 Regolamento di attuazione della legge regionale 20 giugno 1979, n. 35: "Disciplina della ricezione turistica all'aperto".(1)
(1) Abrogato dall’art. 76 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”. Art. 1(2) [I complessi ricettivi di cui all’art. 2 della legge regionale 20 giugno 1979, n. 35, debbono essere allestiti nelle apposite aree di cui agli artt. 5 e 6 della medesima legge, comunque, in località salubri, a conveniente distanza da opifici, ospedali, case di cura, colonie, chiese, caserme, da valutarsi già in sede di istruttoria della domanda di rilascio della concessione edilizia.
La distanza minima da altri campeggi o insediamenti turistici e residenziali non deve essere, inoltre, inferiore a 250 metri, calcolati dalla recinzione esterna del campeggio già in esercizio.
I complessi in parola debbono disporre di adeguata recinzione, debbono avere una attrezzatura proporzionata alla capacità ricettiva prevista dall’art. 4 della citata legge regionale n. 35 del 1979 e possedere le caratteristiche di cui all’allegato A del presente Regolamento.]
(2) Abrogato dall’art. 76 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.
Art. 2(3) [La realizzazione di nuovi campeggi
è subordinata all’ottenimento della concessione edilizia, da richiedersi al
Comune competente per territorio, e fatti salvi gli adempimenti di cui alla
legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977.
A corredo della
domanda e contestualmente alla stessa, debbono essere
prodotti:
la
planimetria catastale indicante le particelle interessate nonché quelle
confinanti;
la
corografia della zona interessata all’insediamento, con l’indicazione del
previsto impianto anche rispetto agli altri
impianti di cui all’art. 1;
la
planimetria dell’intera superficie del campeggio con indicate le aree da
destinare alle piazzole di sosta e soggiorno per tende e roulottes, agli
allestimenti mobili o semifissi (bungalows), agli impianti e servizi
idrosanitari, ai servizi commerciali complementari, alle attrezzature sportive e
ricreative, ai parcheggi delle auto, ai percorsi veicolari e pedonali; il tutto
nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 4 della legge regionale n. 35 del 1979
; i disegni e prospetti
dei servizi e degli allestimenti in genere;
la
relazione tecnica dei lavori da eseguire, degli impianti e servizi idrosanitari,
dell’impianto di depurazione e di smaltimento dei rifiuti liquidi,
dell’approvvigionamento idrico, dell’illuminazione elettrica, dell’impianto
antincendio, del servizio di allontanamento dei rifiuti solidi, della recinzione
e dei parcheggi auto del rimessaggio roulottes, degli impianti ed attrezzature
sportive, ricreative e di ritrovo;
il
titolo di disponibilità del terreno;
la
dichiarazione del titolare del campeggio di disponibilità ad assoggettare lo
stesso al vincolo di destinazione turistica.
In caso di campeggi da
realizzare, seppure parzialmente nelle aree destinate a bosco dagli strumenti
urbanistici comunali, prima di dar corso agli altri adempimenti istruttori di
rito, il Comune acquisirà il parere di cui all’art.8
della legge regionale n. 35 del 1979.]
(3) Abrogato dall’art. 76 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.
Art. 3(4) [Una volta ottenuta la concessione
edilizia, chiunque intenda essere autorizzato all’apertura ed all’esercizio
del campeggio, deve indirizzare apposita
domanda, in carta legale, al Sindaco del Comune competente per territorio,
secondo le modalità da questi stabilite, ed indicare:
le
generalità del titolare e del gestore dell’esercizio, ovvero del loro
rappresentante qualora si tratti di Associazioni o
Società;
la
località dove sorge il complesso;
la
denominazione del campeggio che non potrà essere uguale o simile a quella di
altri campeggi esistenti in Puglia, come da specifica attestazione da
richiedersi all’Assessorato regionale al Turismo;
la
superficie complessiva del terreno destinato a campeggio;
la
capacità ricettiva del campeggio in rapporto alla
superficie;
le
eventuali attività di vendita di bevande analcoliche ed alcoliche, nonché
l’attività di mensa, bar, parcheggio auto e rimessaggio che si intendono
esercitare;
il
periodo di apertura e chiusura del campeggio;
le
tariffe praticate per ciascun servizio;
l’ubicazione dell’impianto rispetto ad altri campeggi o
insediamenti turistici e residenziali già esistenti e relativa distanza espressa in metri, calcolata dalla recinzione
esterna di quest’ultimo;
le
norme di funzionamento del campeggio (regolamento
interno);
le
attestazioni di versamento riguardanti tasse di concessione previste dall’art.
9
della legge
n. 35 del 1979 e le altre tasse eventualmente dovute dal richiedente a
qualunque diverso titolo in relazione alla sua domanda di
autorizzazione.
Dalla data di
presentazione della domanda decorrono i termini stabiliti dall’art.9
della legge
regionale.
La documentata domanda
di autorizzazione deve essere contestualmente prodotta in copia alla
organizzazione turistica pubblica sub-regionale competente per territorio per il
parere, non vincolante, previsto dall’art. 9
della legge
regionale n. 35 del 1979.]
(4) Abrogato dall’art. 76 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.
Art. 4(5) [Il titolare ed il gestore
dell’esercizio, il loro rappresentante ed i gestori delle attività commerciali
complementari devono possedere i requisiti richiesti dalle vigenti leggi di P.S.
e commercio.
Essi, inoltre,
dovranno sottoscrivere una dichiarazione di accettazione della gestione e degli
obblighi conseguenti, di cui all’art.9
della legge
regionale.La
designazione del rappresentante del titolare o del gestore dell’esercizio nonché
dei gestori delle attività commerciali complementari, se non sia fatta
contemporaneamente con la richiesta di apertura del campeggio o entro il termine
previsto per il pagamento delle tasse di concessione nel caso di rinnovo, dovrà
avvenire con apposita domanda, in carta legale, da presentare al Comune
competente per territorio, 60 giorni prima dell’apertura del complesso.]
(5) Abrogato dall’art. 76 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.
Art. 5(6) [Gli enti, le associazioni
pubbliche e private, le società private di cui all’art.10
della legge
n. 35 del 1979, qualora il gestore dell’esercizio venga a cessare, per
qualsiasi motivo o causa, devono darne immediato avviso al Comune che ha
rilasciato l’autorizzazione; provvedendo a designare contestualmente, altro
gestore responsabile, in possesso dei requisiti richiesti, fermo restando
l’obbligo di cui al primo comma dell’art. 9
della legge regionale n. 35 del
1979.In assenza di detta comunicazione e nuova
designazione, il Comune procederà nei confronti dell’esercizio ai sensi
dell’art. 12,
quarto comma, della legge
n. 35 del 1979.]
(6) Abrogato dall’art. 76 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.
Art. 6(7) [L’autorizzazione all’apertura ed
all’esercizio del campeggio comprende, a richiesta dell’interessato, anche
l’esercizio delle attività di vendita di bevande analcoliche ed alcoliche nonché
di mensa, di generi alimentari e non, di svago, di autorimessa e parcheggio,
limitatamente alle persone ospitate.
Il gestore non può,
tuttavia, imporre agli utenti l’uso dei servizi concernenti lo spaccio, la mensa
ed il bar all’interno del campeggio.
Apposita convenzione
deve essere stipulata tra il Comune ed il titolare ed il gestore dell’esercizio,
al fine di vietare la vendita frazionata delle piazzole e delle installazioni
mobili e semifisse, l’affitto a tempo indeterminato e qualsiasi altra forma di
cessione a singoli che possa configurarsi come privatizzazione delle piazzole e
delle installazioni medesime.
Nell’autorizzazione
verranno indicati il nome del titolare e/o del gestore, e dei loro eventuali
rappresentanti; il periodo di apertura del complesso; il numero massimo delle
persone ospitabili in tende o roulottes o altri impianti mobili o semifissi
nonché visitatori occasionali entro e non oltre i limiti consentiti dalle
installazioni sanitarie, di cui al punto 4) dell’allegato <<A>>:
tariffe d’ingresso soggiorno ed uso dei servizi e degli impianti.]
(7) Abrogato dall’art. 76 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.
Art. 7(8) [Copia dell’autorizzazione per
l’apertura e l’esercizio del campeggio rilasciata dal Comune, nonché
dell’eventuale revoca o sospensione temporanea, deve essere trasmessa a cura
dell’Ente locale alla Regione Puglia, Assessorato al Turismo ed al Prefetto
competente per territorio per l’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui
all’art.12
della legge n. 35 del 1979.
L’autorizzazione deve essere pubblicata nel Foglio annunzi legali della
Provincia.
Il
provvedimento motivato di negata autorizzazione deve essere notificato agli
interessati ai fini dell’eventuale ricorso, ai sensi dell’art. 9
della legge regionale n. 35 del
1979.]
(8) Abrogato dall’art. 76 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.
Art. 8(9) [I campeggi con l’autorizzazione
stagionale devono osservare i seguenti periodi minimi di
apertura:
complessi ad attivazione estiva con altitudine inferiore a
500 m/L: dal 15 giugno al 15 settembre;
complessi ad attivazione estiva con altitudine superiore a
500 m/L: dal 1° luglio al 31 agosto.
Il Sindaco, su conforme deliberazione del
Consiglio comunale, può ampliare o ridurre i periodi minimi di apertura, di cui
al comma precedente, in relazione a particolari esigenze turistiche, ambientali
e di occupazione locali.]
(9) Abrogato dall’art. 76 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.
Art. 9(10) [I gestori hanno l’obbligo di
denunciare al Comune le tariffe praticate, comprensive di IVA, entro il 30
settembre dell’anno precedente.
E’ consentito
l’aggiornamento delle tariffe da effettuarsi entro il 31 marzo dell’anno
successivo e da valere per il periodo da giugno a dicembre qualora nel frattempo
siano intervenuti incrementi dei costi che ne rendano necessario tale
adeguamento.
Le tariffe denunciate
e gli eventuali successivi adeguamenti dovranno essere contenuti nei limiti
stabiliti dall’apposita Commissione regionale di cui all’art. 16
della legge.
Le tariffe devono
essere affisse all’ingresso del campeggio ed in altri posti ben visibili ai
turisti.]
(10) Abrogato dall’art. 76 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.
Art. 10(11) [Nel periodo compreso tra il 1°
luglio ed il 20 agosto l’occupazione delle piazzole con tende, roulottes, o
altri mezzi di soggiorno è subordinata alla effettiva presenza in campeggio
delle persone costituenti l’equipaggio.
Il gestore ha
l’obbligo di far accedere nel campeggio soltanto le persone munite di documento
personale di riconoscimento o di documento familiare nazionale ed
internazionale, nel quale siano riportate le generalità dei componenti il nucleo
familiare.
Tale obbligo è
riferito sia alle persone stabilmente ospitate nel campeggio sia ai visitatori
occasionali che abbiano richiesto l’ingresso nel campeggio e ne corrispondano il
prezzo, ad eventuali <<visitatori occasionali>> verrà destinato
apposito luogo, in prossimità dell’ingresso e sotto il controllo della direzione
di campo, dove potranno incontrare le persone ospitate nel campeggio. A tal uopo
potrà essere utilizzato il piazzale per il parcheggio delle auto, oppure il
<<precampo>>.
Laddove la visita sia
dichiaratamente lunga, ed i visitatori accedano nel campeggio, essi dovranno
depositare per il periodo di sosta nel campeggio stesso documento d’identità
personale.
L’accesso di
visitatori, comunque, è condizionato dalle possibilità, al momento, garantite
dalle installazioni sanitarie, come indicato all’ultimo comma dell’art.
6.
Onde permettere alle
Autorità all’uopo preposte ed agli ospiti del campeggio, un controllo su tali
adempimenti da parte del gestore, è fatto obbligo di tenere ben visibile una
apposita -aggiornata- tabella, indicante il numero di persone che l’impianto può
ospitare, come da autorizzazione di cui all’art. 6, nonché il numero di persone
di fatto presenti, ivi compresi i visitatori occasionali.]
(11) Abrogato dall’art. 76 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.
Art. 11(12) [Per la notifica delle persone
alloggiate, i gestori debbono compilare per ogni singolo ospite una scheda a
ricalco, in tre copie due delle quali da recapitare alle autorità di p:s:,
rispettivamente all’arrivo dell’ospite ed alla sua
partenza.
Le terze copie delle
schede, qualora sostituiscano il registro previsto all’art. 109, terzo comma,
del T.U. delle leggi di P.S., debbono riportare anche l’indicazione della data
di partenza delle persone ospitate ed essere numerate progressivamente e
conservate presso l’esercizio per un triennio.
Le schede di notifica
debbono essere recapitate alle autorità di polizia giornalmente, salvo i
complessi situati in località isolate, nel qual caso le schede dovranno
pervenire all’autorità di P.S. nel più breve tempo possibile, secondo quanto
disposto dalle vigenti leggi statali.
Agli effetti
dell’applicazione dell’imposta di soggiorno, nelle località ove essa è prevista,
nonché ai fini della rilevazione dei dati sul movimento turistico, i titolari ed
i gestori dei complessi devono trasmettere mensilmente all’Ente turistico
competente per territorio un riassunto numerico degli ospiti distinti per
nazionalità e delle relative presenze.]
(12) Abrogato dall’art. 76 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.
Art. 12(13) [L’autorizzazione per l’esercizio,
anche per quei campeggi che abbiano attività stagionale, si rinnova
automaticamente con il solo pagamento annuale delle tasse prescritte, entro il
31 gennaio, purchè non siano intervenute modifiche oggettive e soggettive nelle
originarie condizioni di rilascio dell’autorizzazione.
Il titolare
dell’autorizzazione dovrà avanzare apposita istanza di rinnovo al Comune
interessato e per conoscenza alla Regione Assessorato al Turismo ed al Prefetto
competente per territorio, allegando la prova dell’avvenuto pagamento delle
tasse di concessione dovute.]
(13) Abrogato dall’art. 76 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.
Art. 13(14) [Tutte le autorizzazioni rilasciate
dalla Regione, dai Prefetti nonché quelle comunali in relazione al D.P.R. n.
616 del 1977, purchè concesse
anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento, debbono essere
riesaminate dal Comune competente per territorio al fine di accertare se
esistano le caratteristiche tecniche minime di cui all’allegato
A. (vedasi allegato)
Nei casi in cui detti complessi non posseggano, in tutto o
in parte, tali caratteristiche, la conservazione dell’autorizzazione che dette
origine al complesso è subordinata all’adempimento delle prescrizioni intese ad
ottenere la rispondenza degli impianti alle condizioni fissate dalla legge e dal
presente regolamento.]
(14) Abrogato dall’art. 76 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.
ALLEGATO ALLEGATO A
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