Regolamento Regionale 21 luglio 1980, n. 1

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 giugno 1979, n. 35: "Disciplina della ricezione turistica all'aperto".(1) 


(1) Abrogato dall’art. 76 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.


Art. 1

(2) 


[I complessi ricettivi di cui all’art. 2 della legge regionale 20 giugno 1979, n. 35, debbono essere allestiti nelle apposite aree di cui agli artt. 5 e 6 della medesima legge, comunque, in località salubri, a conveniente distanza da opifici, ospedali, case di cura, colonie, chiese, caserme, da valutarsi già in sede di istruttoria della domanda di rilascio della concessione edilizia.

La distanza minima da altri campeggi o insediamenti turistici e residenziali non deve essere, inoltre, inferiore a 250 metri, calcolati dalla recinzione esterna del campeggio già in esercizio.

            I complessi in parola debbono disporre di adeguata recinzione, debbono avere una attrezzatura proporzionata alla capacità ricettiva prevista dall’art. 4 della citata legge regionale n. 35 del 1979 e possedere le caratteristiche di cui all’allegato A del presente Regolamento.]



(2) Abrogato dall’art. 76 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.


Art. 2

(3) 


[La realizzazione di nuovi campeggi è subordinata all’ottenimento della concessione edilizia, da richiedersi al Comune competente per territorio, e fatti salvi gli adempimenti di cui alla legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977.

A corredo della domanda e contestualmente alla stessa, debbono essere prodotti:

la planimetria catastale indicante le particelle interessate nonché quelle confinanti;

la corografia della zona interessata all’insediamento, con l’indicazione del previsto impianto anche rispetto agli altri  impianti di cui all’art. 1;

la planimetria dell’intera superficie del campeggio con indicate le aree da destinare alle piazzole di sosta e soggiorno per tende e roulottes, agli allestimenti mobili o semifissi (bungalows), agli impianti e servizi idrosanitari, ai servizi commerciali complementari, alle attrezzature sportive e ricreative, ai parcheggi delle auto, ai percorsi veicolari e pedonali; il tutto nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 4 della legge regionale n. 35 del 1979 ;   i disegni e prospetti dei servizi e degli allestimenti in genere;

la relazione tecnica dei lavori da eseguire, degli impianti e servizi idrosanitari, dell’impianto di depurazione e di smaltimento dei rifiuti liquidi, dell’approvvigionamento idrico, dell’illuminazione elettrica, dell’impianto antincendio, del servizio di allontanamento dei rifiuti solidi, della recinzione e dei parcheggi auto del rimessaggio roulottes, degli impianti ed attrezzature sportive, ricreative e di ritrovo;

il titolo di disponibilità del terreno;

la dichiarazione del titolare del campeggio di disponibilità ad assoggettare lo stesso al vincolo di destinazione turistica.

In caso di campeggi da realizzare, seppure parzialmente nelle aree destinate a bosco dagli strumenti urbanistici comunali, prima di dar corso agli altri adempimenti istruttori di rito, il Comune acquisirà il parere di cui all’art.8 della legge regionale n. 35 del 1979.] 



(3) Abrogato dall’art. 76 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.


Art. 3

(4) 


[Una volta ottenuta la concessione edilizia, chiunque intenda essere autorizzato all’apertura ed all’esercizio del  campeggio, deve indirizzare apposita domanda, in carta legale, al Sindaco del Comune competente per territorio, secondo le modalità da questi stabilite, ed indicare:

le generalità del titolare e del gestore dell’esercizio, ovvero del loro rappresentante qualora si tratti di Associazioni o Società;

la località dove sorge il complesso;

la denominazione del campeggio che non potrà essere uguale o simile a quella di altri campeggi esistenti in Puglia, come da specifica attestazione da richiedersi all’Assessorato regionale al Turismo;

la superficie complessiva del terreno destinato a campeggio;

la capacità ricettiva del campeggio in rapporto alla superficie;

le eventuali attività di vendita di bevande analcoliche ed alcoliche, nonché l’attività di mensa, bar, parcheggio auto e rimessaggio che si intendono esercitare;

il periodo di apertura e chiusura del campeggio;

le tariffe praticate per ciascun servizio;

l’ubicazione dell’impianto rispetto ad altri campeggi o insediamenti turistici e residenziali già esistenti e relativa distanza  espressa in metri, calcolata dalla recinzione esterna di quest’ultimo;

le norme di funzionamento del campeggio (regolamento interno);

le attestazioni di versamento riguardanti tasse di concessione previste dall’art. 9 della legge n. 35 del 1979 e le altre tasse eventualmente dovute dal richiedente a qualunque diverso titolo in relazione alla sua domanda di autorizzazione.

Dalla data di presentazione della domanda decorrono i termini stabiliti dall’art.9 della legge regionale.

La documentata domanda di autorizzazione deve essere contestualmente prodotta in copia alla organizzazione turistica pubblica sub-regionale competente per territorio per il parere, non vincolante, previsto dall’art. 9 della legge regionale n. 35 del 1979.]



(4) Abrogato dall’art. 76 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.


Art. 4

(5) 


[Il titolare ed il gestore dell’esercizio, il loro rappresentante ed i gestori delle attività commerciali complementari devono possedere i requisiti richiesti dalle vigenti leggi di P.S. e commercio.

Essi, inoltre, dovranno sottoscrivere una dichiarazione di accettazione della gestione e degli obblighi conseguenti, di cui all’art.9 della legge regionale.La designazione del rappresentante del titolare o del gestore dell’esercizio nonché dei gestori delle attività commerciali complementari, se non sia fatta contemporaneamente con la richiesta di apertura del campeggio o entro il termine previsto per il pagamento delle tasse di concessione nel caso di rinnovo, dovrà avvenire con apposita domanda, in carta legale, da presentare al Comune competente per territorio, 60 giorni prima dell’apertura del complesso.]



(5) Abrogato dall’art. 76 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.


Art. 5

(6) 


[Gli enti, le associazioni pubbliche e private, le società private di cui all’art.10 della legge n. 35 del 1979, qualora il gestore dell’esercizio venga a cessare, per qualsiasi motivo o causa, devono darne immediato avviso al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione; provvedendo a designare contestualmente, altro gestore responsabile, in possesso dei requisiti richiesti, fermo restando l’obbligo di cui al primo comma dell’art. 9 della legge regionale n. 35 del 1979.In assenza di detta comunicazione e nuova designazione, il Comune procederà nei confronti dell’esercizio ai sensi dell’art. 12, quarto comma, della legge n. 35 del 1979.]


(6) Abrogato dall’art. 76 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.


Art. 6

(7) 


[L’autorizzazione all’apertura ed all’esercizio del campeggio comprende, a richiesta dell’interessato, anche l’esercizio delle attività di vendita di bevande analcoliche ed alcoliche nonché di mensa, di generi alimentari e non, di svago, di autorimessa e parcheggio, limitatamente alle persone ospitate.

Il gestore non può, tuttavia, imporre agli utenti l’uso dei servizi concernenti lo spaccio, la mensa ed il bar all’interno del campeggio.

Apposita convenzione deve essere stipulata tra il Comune ed il titolare ed il gestore dell’esercizio, al fine di vietare la vendita frazionata delle piazzole e delle installazioni mobili e semifisse, l’affitto a tempo indeterminato e qualsiasi altra forma di cessione a singoli che possa configurarsi come privatizzazione delle piazzole e delle installazioni medesime.

Nell’autorizzazione verranno indicati il nome del titolare e/o del gestore, e dei loro eventuali rappresentanti; il periodo di apertura del complesso; il numero massimo delle persone ospitabili in tende o roulottes o altri impianti mobili o semifissi nonché visitatori occasionali entro e non oltre i limiti consentiti dalle installazioni sanitarie, di cui al punto 4) dell’allegato <<A>>: tariffe d’ingresso soggiorno ed uso dei servizi e degli impianti.]

 



(7) Abrogato dall’art. 76 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.


Art. 7

(8) 


[Copia dell’autorizzazione per l’apertura e l’esercizio del campeggio rilasciata dal Comune, nonché dell’eventuale revoca o sospensione temporanea, deve essere trasmessa a cura dell’Ente locale alla Regione Puglia, Assessorato al Turismo ed al Prefetto competente per territorio per l’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all’art.12 della legge n. 35 del 1979. L’autorizzazione deve essere pubblicata nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Il provvedimento motivato di negata autorizzazione deve essere notificato agli interessati ai fini dell’eventuale ricorso, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 35 del 1979.]



(8) Abrogato dall’art. 76 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.


Art. 8

(9) 


[I campeggi con l’autorizzazione stagionale devono osservare i seguenti periodi minimi di apertura:

complessi ad attivazione estiva con altitudine inferiore a 500 m/L: dal 15 giugno al 15 settembre;

complessi ad attivazione estiva con altitudine superiore a 500 m/L: dal 1° luglio al 31 agosto.

 Il Sindaco, su conforme deliberazione del Consiglio comunale, può ampliare o ridurre i periodi minimi di apertura, di cui al comma precedente, in relazione a particolari esigenze turistiche, ambientali e di occupazione locali.]

 



(9) Abrogato dall’art. 76 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.


Art. 9

(10) 


[I gestori hanno l’obbligo di denunciare al Comune le tariffe praticate, comprensive di IVA, entro il 30 settembre dell’anno precedente.

E’ consentito l’aggiornamento delle tariffe da effettuarsi entro il 31 marzo dell’anno successivo e da valere per il periodo da giugno a dicembre qualora nel frattempo siano intervenuti incrementi dei costi che ne rendano necessario tale adeguamento.

Le tariffe denunciate e gli eventuali successivi adeguamenti dovranno essere contenuti nei limiti stabiliti dall’apposita Commissione regionale di cui all’art. 16 della legge.

Le tariffe devono essere affisse all’ingresso del campeggio ed in altri posti ben visibili ai turisti.]



(10) Abrogato dall’art. 76 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.


Art. 10

(11) 


[Nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 20 agosto l’occupazione delle piazzole con tende, roulottes, o altri mezzi di soggiorno è subordinata alla effettiva presenza in campeggio delle persone costituenti l’equipaggio.

Il gestore ha l’obbligo di far accedere nel campeggio soltanto le persone munite di documento personale di riconoscimento o di documento familiare nazionale ed internazionale, nel quale siano riportate le generalità dei componenti il nucleo familiare.

Tale obbligo è riferito sia alle persone stabilmente ospitate nel campeggio sia ai visitatori occasionali che abbiano richiesto l’ingresso nel campeggio e ne corrispondano il prezzo, ad eventuali <<visitatori occasionali>> verrà destinato apposito luogo, in prossimità dell’ingresso e sotto il controllo della direzione di campo, dove potranno incontrare le persone ospitate nel campeggio. A tal uopo potrà essere utilizzato il piazzale per il parcheggio delle auto, oppure il <<precampo>>.

Laddove la visita sia dichiaratamente lunga, ed i visitatori accedano nel campeggio, essi dovranno depositare per il periodo di sosta nel campeggio stesso documento d’identità personale.

L’accesso di visitatori, comunque, è condizionato dalle possibilità, al momento, garantite dalle installazioni sanitarie, come indicato all’ultimo comma dell’art. 6.

Onde permettere alle Autorità all’uopo preposte ed agli ospiti del campeggio, un controllo su tali adempimenti da parte del gestore, è fatto obbligo di tenere ben visibile una apposita -aggiornata- tabella, indicante il numero di persone che l’impianto può ospitare, come da autorizzazione di cui all’art. 6, nonché il numero di persone di fatto presenti, ivi compresi i visitatori occasionali.]



(11) Abrogato dall’art. 76 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.


Art. 11

(12) 


[Per la notifica delle persone alloggiate, i gestori debbono compilare per ogni singolo ospite una scheda a ricalco, in tre copie due delle quali da recapitare alle autorità di p:s:, rispettivamente all’arrivo dell’ospite ed alla sua partenza.

Le terze copie delle schede, qualora sostituiscano il registro previsto all’art. 109, terzo comma, del T.U. delle leggi di P.S., debbono riportare anche l’indicazione della data di partenza delle persone ospitate ed essere numerate progressivamente e conservate presso l’esercizio per un triennio.

Le schede di notifica debbono essere recapitate alle autorità di polizia giornalmente, salvo i complessi situati in località isolate, nel qual caso le schede dovranno pervenire all’autorità di P.S. nel più breve tempo possibile, secondo quanto disposto dalle vigenti leggi statali.

         Agli effetti dell’applicazione dell’imposta di soggiorno, nelle località ove essa è prevista, nonché ai fini della rilevazione dei dati sul movimento turistico, i titolari ed i gestori dei complessi devono trasmettere mensilmente all’Ente turistico competente per territorio un riassunto numerico degli ospiti distinti per nazionalità e delle relative presenze.]



(12) Abrogato dall’art. 76 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.


Art. 12

(13) 


[L’autorizzazione per l’esercizio, anche per quei campeggi che abbiano attività stagionale, si rinnova automaticamente con il solo pagamento annuale delle tasse prescritte, entro il 31 gennaio, purchè non siano intervenute modifiche oggettive e soggettive nelle originarie condizioni di rilascio dell’autorizzazione.

Il titolare dell’autorizzazione dovrà avanzare apposita istanza di rinnovo al Comune interessato e per conoscenza alla Regione Assessorato al Turismo ed al Prefetto competente per territorio, allegando la prova dell’avvenuto pagamento delle tasse di concessione dovute.]



(13) Abrogato dall’art. 76 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.


Art. 13

(14) 


[Tutte le autorizzazioni rilasciate dalla Regione, dai Prefetti nonché quelle comunali in relazione al D.P.R. n. 616   del 1977, purchè concesse anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento, debbono essere riesaminate dal Comune competente per territorio al fine di accertare se esistano le caratteristiche tecniche minime di cui all’allegato A. (vedasi allegato)

Nei casi in cui detti complessi non posseggano, in tutto o in parte, tali caratteristiche, la conservazione dell’autorizzazione che dette origine al complesso è subordinata all’adempimento delle prescrizioni intese ad ottenere la rispondenza degli impianti alle condizioni fissate dalla legge e dal presente regolamento.]



(14) Abrogato dall’art. 76 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.


ALLEGATO


ALLEGATO A