Legge Regionale 24 gennaio 1981, n. 11
Legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 - Tutela ed uso del territorio - Regime transitorio.(1)
Art. 1Gli strumenti urbanistici
generali, le loro varianti e gli strumenti urbanistici esecutivi adottati prima
dell 11- 7- 1980, data di entrata in vigore della legge regionale 31- 5- 1980,
n. 56, sono approvati dalla Giunta regionale con le procedure delle leggi
statali 17- 8- 1942, n. 1150, 18- 4- 1962, n.
167, 22- 10- 1971, N. 865 e loro successive modificazioni ed
integrazioni.
Gli strumenti urbanistici
generali di cui al precedente comma devono comunque essere adeguati alle
prescrizioni di cui al I comma dell art. 55 della legge regionale n. 56 del 31-
5- 1980 entro due anni dalla loro approvazione.