Legge Regionale 26 gennaio 1981, n. 13
Modifica della legge «Provvedimenti per l' occupazione giovanile in attuazione dell' art. 26 e seguenti della legge 29 febbraio 1980, n. 33 - approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 dicembre 1980 con delibera n. 30.(1)
(1) Riportata nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 12/81 Articolo unico Gli articoli 5, 7 e 11 della
legge approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16- 12- 80 con delibera
n. 30, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 5 - I soci delle
Cooperative con le quali la Regione e gli altri Enti locali hanno stipulato
convenzioni ai sensi dell art. 27 della legge 1- 6- 77 n. 285 e successive
modificazioni ed integrazioni, possono partecipare a domanda, all esame di
idoneita previsto dal precedente art. 3, qualora siano in possesso dei
requisiti determinati ai sensi dell art. 4 e risultino effettivamente impiegati
nell esecuzione dei progetti in convenzione.
I giovani soci interessati
devono far pervenire la propria domanda di ammissione all esame non oltre 30
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il superamento della prova di
esame e la conseguente immissione nelle graduatorie regionali determinano la
decadenza dalla qualifica di socio della cooperativa, con decorrenza dalla data
di esecutivita dell atto di approvazione della
graduatoria.
L ammissione alle prove non e
preclusa dal verificarsi di una delle cause sospensive del rapporto previste dal
vigente ordinamento .
Art. 7 - Dalla data di
entrata in vigore della presente legge il 50% dei posti disponibili presso la
Regione, nonche presso gli Enti strumentali regionali, e riservato agli
iscritti nelle graduatorie uniche regionali previste nello art. 2 fino allo
esaurimento delle stesse.
Dalla predetta data, in
attuazione del primo comma dell art. 26/ septies della legge 29- 2- 80, n. 33,
gli Enti Locali pugliesi nonche i loro consorzi ed enti strumentali, sono
tenuti a ricoprire una aliquota pari al 50% dei posti disponibili nei propri
organici con i giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali secondo l
ordine di graduatoria.
Con successive leggi regionali
di delega di funzioni amministrative, emanate ai sensi dell art. 118 - terzo
comma - Cost. ed entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il
personale iscritto nelle graduatorie uniche regionali potra essere assegnato,
nel rispetto dello ordine di precedenza, agli Enti Locali, agli Enti strumentali
e sub - regionali, tenendo conto delle professionalita specifiche acquisite con
i contratti di formazione e connesse alle competenze delegate
.
Art. 11 - Gli oneri
rivenienti dall applicazione della presente legge per il 1980 trovano copertura
nel Capitolo 15107 (Provvedimenti per l occupazione giovanile – legge 285/ 77)
del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario
1980.
Per gli esercizi successivi,
gli oneri graveranno sui corrispondenti capitoli dei rispettivi Bilanci, i quali
saranno finanziati con i fondi assegnati alla Regione Puglia, con i fondi
provenienti da provvedimenti di legge statali e con eventuali riserve proprie
della Regione .