Legge Regionale 26 gennaio 1981, n. 12 Provvedimenti per l' occupazione giovanile in attuazione dello art. 26 e seguenti della legge 29- 2- 1980, n. 33.(1)
Art. 1(Finalita) In conformita alle norme di
cui alla legge 29- 2- 1980, n. 33, la Regione Puglia istituisce le graduatorie
uniche regionali e l immissione in ruolo dei giovani assunti ai sensi dello
art. 26 e seguenti della legge 1- 6- 1977, n. 285, e successive modificazioni ed
integrazioni, anche in Enti pubblici diversi da quelli presso i quali prestano
la propria attivita e nei ruoli delle amministrazioni dello
Stato.
Art. 2(Istituzione delle graduatorie
uniche regionali) Per l immissione nei ruoli
della Regione e di altri Enti pubblici dei giovani impiegati dalla Regione
stessa e dagli Enti locali pugliesi in progetti specifici per servizi
socialmente utili avviati dagli Enti predetti entro il 31- 3- 1980, vengono
formulate distinte graduatorie secondo i criteri di cui all articolo seguente.
Art. 3(Criteri per la formazione
delle graduatorie) I giovani che superano l esame
di idoneita previsto nello art. 4 sono iscritti in graduatorie uniche regionali
distinte per livelli funzionali retributivi strettamente corrispondenti alle
qualifiche di assunzione.
L iscrizione nelle graduatorie
avviene secondo l ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto
effettivamente inizio il progetto specifico e con l indicazione dei profili
professionali acquisti durante lo svolgimento dei singoli
progetti.
Il punteggio riportato nell
esame determina l ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per
la esecuzione dello stesso progetto
specifico o di progetti specifici che abbiano avuto inizio alla stessa
data.
In caso di parita di punteggio
l ordine di precedenza e determinato in base ai criteri di cui all art. 5 del
DPR 10 gennaio 1957, n. 3.
Le graduatorie sono pubblicate
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro 15 giorni dalla loro
definitiva approvazione.
Art. 4(Esami di
idoneita) I giovani assunti con contratti
stipulati dalla Regione e dagli Enti locali pugliesi ai sensi dell art. 26 e
seguenti della legge 1- 6- 1977 n. 285 e successive modificazioni ed
integrazioni, sono ammessi a domanda a sostenere un esame di idoneita indetto
nel termine massimo di trenta giorni precedenti la scadenza dei rispettivi
progetti specifici, per la immissione nelle graduatorie uniche regionali di cui
ai precedenti articoli esclusivamente per la posizione iniziale del livello
funzionale cui e equiparata la qualifica o il profilo professionale in base ai
quali e avvenuta l assunzione secondo i criteri fissati al precedente art. 3.
L esame si effettua per gruppi
di progetti omogenei per settori di intervento e consiste nella valutazione dei
titoli con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti
dal giovane durante l esecuzione del progetto, nonche in una prova scritta o
pratica integrata da un colloquio.
All esame di idoneita sono
ammessi i giovani che abbiano portato a termine i contratti per i quali sono
stati assunti, fatte salve le cause sospensive del rapporto previste dal vigente
ordinamento.
Vi sono, altresì, ammessi i
dipendenti di ruolo in servizio presso ciascuna amministrazione appartenenti
alla carriera o livello immediatamente inferiore a quello per il quale e
indetto l esame, sempreche siano in possesso del titolo di studio richiesto
per l ammissione all esame stesso. I dipendenti che avranno superato l esame
di idoneita sono iscritti, in base al punteggio riportato, nelle graduatorie
previste negli articoli precedenti.
La Giunta regionale disciplina
le ammissioni agli esami di idoneita degli impiegati di ruolo in servizio
presso gli Enti interessati in conformita alle disposizioni di cui all ultimo
comma dell art. 26 ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Per ciascun esame di idoneita
la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina con
propria deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge:
a) l equiparazione, agli
effetti dell applicazione dell art. 2, tra le qualifiche professionali in base
alle quali sono avvenute le assunzioni e i profili professionali omogenei degli
ordinamenti degli Enti di possibile destinazione;
b) i requisiti per l
ammissione all esame con osservanza di quelli previsti dalle norme vigenti per
l accesso mediante concorso alle carriere del pubblico
impiego;
c) le modalita dello
svolgimento dell esame e i suoi contenuti.
La Commissione giudicatrice di
ciascun esame di idoneita e nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale e così composta:
- il Presidente della Giunta
regionale, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- nove esperti, designati dalla
Giunta regionale;
- due esperti designati dalla
sezione regionale dell ANCI;
- due esperti designati dalla
sezione regionale dell UPI;
- tre rappresentanti sindacali
designati dalla Federazione Unitaria delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale;
- un esperto designato dall
Unione Comunita Montane.
L ammissione alle prove d
esame, l approvazione degli atti delle Commissioni giudicatrici e l immissione
degli idonei nelle graduatorie uniche regionali sono disposte con deliberazione
della Giunta regionale.
I giovani che non abbiano
partecipato alle prove di esame o che non le abbiano superate, continuano a
svolgere la loro attivita fino alla scadenza dei contratti alle condizioni in
esso previste. A tale scadenza il rapporto di lavoro si intende risolto a tutti
gli effetti.
Art. 5(Soci di
cooperative)(2) I soci di cooperative con le
quali la Regione e gli altri Enti locali hanno stipulato convenzioni ai sensi
dello art. 27 della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed
integrazioni, possono partecipare, a domanda, all esame di idoneita previsto
dal precedente art. 3 qualora siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi dell’art. 4 e risultino
effettivamente impiegati nell’esecuzione dei progetti in convenzione.
I giovani soci interessati
devono far pervenire la propria domanda di ammissione all esame non oltre 30
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Il superamento della prova di
esame e la conseguente immissione nelle graduatorie regionali determinano la
decadenza dalla qualifica di socio della cooperativa, con decorrenza dalla data
di esecutivita dell atto di approvazione, della
graduatoria.
L’ammissione alle prove non è
preclusa dal verificarsi di una delle cause sospensive del rapporto previste dal
vigente ordinamento.
(2) Articolo così sostituito dalla l.r. 13/81, articolo unico
Art. 6(Rapporto di lavoro a tempo
indeterminato) Con effetto dalla data di
approvazione delle graduatorie e fino alla immissione nei ruoli di cui all art.
8, i giovani continuano a svolgere la propria attivita, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e compiti e funzioni propri dei livelli funzionali e dei
profili professionali per i quali e stato superato l esame di idoneita, anche
presso Enti diversi da quelli che hanno predisposto i relativi progetti.
Ai giovani iscritti nelle
graduatorie sono attribuiti, fino all immissione in ruolo, il trattamento
giuridico, assistenziale e previdenziale dei dipendenti dell ente presso il
quale prestano servizio, nonche il trattamento economico base minimo per il
personale di ruolo appartenente al medesimo livello
funzionale.
La Regione, in caso risultino,
dopo l esame di cui all art. 4, giovani non assorbiti negli organici per
esaurimento di posti occupabili nell ambito di un progetto, approva un piano di
formazione professionale finalizzato alla loro occupazione, al fine della
riqualificazione delle loro capacita professionali.
Art. 7(Riserve di
posti)(3) Dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il 50% dei posti disponibili presso la Regione, nonche
presso gli Enti strumentali regionali, e riservato agli iscritti nelle
graduatorie uniche regionali previste nell art. 2 fino allo esaurimento delle
stesse.
Dalla predetta data, in
attuazione del primo comma dell art. 26 - septies - della legge 29 febbraio
1980, n. 33, gli Enti locali pugliesi nonche i loro consorzi ed enti
strumentali sono tenuti a ricoprire una aliquota pari al 50% dei posti
disponibili nei propri organici con i giovani iscritti nelle graduatorie uniche
regionali secondo l’ordine di graduatoria.
Con successive leggi regionali
di delega di funzioni amministrative, emanate ai sensi dell art. 118 - III
comma - cost. ed entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge, il
personale iscritto nelle graduatorie uniche regionali potra essere assegnato,
nel rispetto dellordine di precedenza, agli Enti locali, agli Enti strumentali
e sub - regionali, tenendo conto delle professionalita specifiche acquisite con
i contratti di formazione e connesse
alle competenze delegate.
(3) Articolo così sostituito dalla l.r. 13/81, articolo unico
Art. 8(Modalita di inserimento nei
ruoli organici) Gli Enti strumentali regionali
trasmettono alla Regione, entro 15 giorni dalla pubblicazione della stessa
graduatoria, richieste numeriche di personale per la copertura dei posti
disponibili nei propri ruoli organici, specificando le qualifiche funzionali o i
profili professionali, nonche le sedi di attivita.
La Regione provvede, con
decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dello assessore
competente per il personale e organizzazione, all avvio dei giovani presso
gli enti interessati dopo averli individuati tra gli iscritti nelle graduatorie
sulla base delle qualifiche funzionali e con specifico riferimento ai profili
professionali richiesti e corrispondenti alle indicazioni di cui al II comma del
precedente art. 3.
Gli stessi criteri vengono
seguiti dalla Regione per la copertura dei posti disponibili nel proprio
organico.
Art. 9(Cancellazione delle
graduatorie) I giovani iscritti nelle
graduatorie che rifiutino l avviamento effettuato secondo i criteri della
presente legge sono cancellati dalle graduatorie medesime, con provvedimento
della Giunta regionale e decadono dal rapporto di lavoro.
Art. 10(Utilizzazione dei giovani
iscritti nelle graduatorie presso altre
Amministrazioni) Per l attuazione delle
disposizioni contenute nel secondo comma dell art. 26 - septies – del decreto
legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29
febbraio 1980, n. 33 il Presidente della Giunta regionale espleta le formalita
previste dalle norme vigenti per consentire l attingimento dei giovani nelle
graduatorie uniche regionali e dispone le relative notificazioni agli
interessati ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 11(Norma
finanziaria) Gli oneri rivenienti dall
applicazione della presente legge, per il 1980, trovano copertura sul Cap. 15107
Provvedimenti per l occupazione giovanile - L. 285/ 77 del
bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1980, adeguatamente
impinguato con le assegnazioni effettuate con delibere
CIPE.
Per gli esercizi successivi gli
oneri graveranno sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci, i quali
saranno finanziati con i fondi assegnati alla Regione Puglia con delibera CIPE,
con i fondi rivenienti dal Bilancio dello Stato 1981 e successivi, e con
eventuali risorse proprie della Regione.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
|