Legge Regionale 9 febbraio 1981, n. 15
Modifica alla legge regionale n. 45 del 15 maggio 1980.(1)
Art. 1(2)
[Al fine di consentire l
immediata utilizzazione dei contributi disposti dalla LR 15- 5- 1980, n. 45 per
il risanamento e per il recupero abitativo dei fabbricati di proprieta dei
privati siti nei centri storici dei Comuni pugliesi, la scadenza per l inoltro
delle domande di cui all art. 6 e prorogata, limitatamente all esercizio
finanziario 1980, sino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge.
La Giunta regionale dara
apposita comunicazione a mezzo stampa della nuova scadenza e provvedera,
trascorsi i trenta giorni di cui al precedente comma, agli adempimenti di cui
allo art. 7 della citata legge regionale 15- 5- 1980, n. 45.
Sono ammesse le domande
comunque pervenute alla Regione prima della scadenza di cui al primo
comma.]