Anno 1981
Numero 28
Data 27/04/1981
Abrogato
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicata nel B.U. Puglia 30 aprile 1981, n. 37, S.O
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Legge Regionale 27 aprile 1981, n. 28

Modificazioni alle dotazioni organiche dei livelli funzionali 2 - 3 e 4 del ruolo unico dei dipendenti regionali, di cui alla legge regionale n. 16/ 80.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 1

(2) 


[Per lespletamento dei compiti di dattilografia, di conduzione e manutenzione ordinaria di automezzi, di anticamera e aula, di custodia, sorveglianza dei locali e uffici, di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza, di esecuzione di fotocopia e di fascicolatura, le dotazioni organiche dei livelli funzionali 4-3-2, fissate dalla tabella D parte integrante della L.R. 13 marzo 1980, n. 16, sono quelle di seguito specificate:

- 4° livello retributivo e funzionale per lespletamento dei compiti di

 

 

 

dattilografo

posti n.

155

 

 

 

 

 

- 3° livello retributivo e funzionale per lespletamento dei compiti di

 

 

 

autista

»

58

 

 

 

 

 

- 2° livello retributivo e funzionale per lespletamento dei compiti di

 

 

 

commesso e di commesso daula

»

95

 

 

 

 

 

Totale

posti n.

308

] 



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 2

(3) 


[La ripartizione e lutilizzazione del personale, che accederà ai posti mediante concorsi pubblici, avverrà su base provinciale, come di seguito indicato:

1) Personale della Giunta regionale

 

 

 

 

 

 

 

 

livello

retributivo

e

funzionale

posti n.

283

 

 

 

 

 

 

»

»

 

»

»

290

 

 

 

 

 

 

»

»

 

»

»

445

 

 

 

 

 

 

»

»

 

»

»

598

 

 

 

 

 

 

»

»

 

»

»

300

+

140

=

440

 

 

»

»

 

»

»

126

+

48

=

172

 

 

»

»

 

»

»

121

+

80

=

201

 

 

»

»

 

»

»

10

 

 

 

 

 

 

 

Totale

posti n.

2.173

 

 

 

2.439

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Personale del Consiglio regionale

 

 

 

 

 

 

 

 

livello

retributivo

e

funzionale

posti n.

8

 

 

 

 

 

 

»

»

 

»

»

10

 

 

 

 

 

 

»

»

 

»

»

20

 

 

 

 

 

 

»

»

 

»

»

35

 

 

 

 

 

 

»

»

 

»

»

28

+

15

=

43

 

 

»

»

 

»

»

7

+

12

=

19

 

 

»

»

 

»

»

10

+

15

=

25

 

 

»

»

 

»

»

2

 

 

 

 

 

 

 

Totale

posti n.

120

 

 

 

162

 

 

 

 

 

 

 

IV

Livello

- Dattilografi

 

n. 80

per gli Uffici centrali della Giunta

 

n. 15

per gli Uffici del Consiglio regionale

 

n. 60

distribuiti nel numero di 15 unità, rispettivamente per gli Uffici regionali della provincia di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;

 

 

 

III

Livello

- Autisti

 

n. 18

per lautoparco centrale

 

n. 12

per il Consiglio regionale

 

n. 28

distribuiti nel numero di 7 unità, rispettivamente per gli Uffici regionali della provincia di Brindisi, Foggia, Lecce Taranto;

 

 

 

II

Livello

- Commessi

 

n. 40

per gli Uffici centrali della Giunta

 

n. 15

per gli Uffici del Consiglio regionale

 

n. 40

distribuiti nel numero di 10 unità, rispettivamente per gli Uffici regionali della provincia di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto] .

 


(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 3

(4) 


[Lattribuzione dei livelli è disciplinata dalle disposizioni contenute nellart. 50 della L.R. 25 marzo 1974, n. 18, con le modificazioni e integrazioni apportate dallart. 13 della L.R. 13 marzo 1980, n. 16]


(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 4

(5) 


[Il 50% dei posti previsti dalla presente legge è riservato ai giovani inclusi nella graduatoria unica - di cui alla legge regionale 26 gennaio 1981, n. 12 e legge regionale 26 gennaio 1981, n. 13 - con la qualifica professionale specifica]


(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 5

(6) 


[I vincitori di concorso potranno presentare domanda di trasferimento dalle sedi di prima assegnazione presso altri uffici regionali non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di immissione nel ruolo regionale]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 6

(7) 


[Lonere riveniente dallapplicazione della presente legge, ammontante a L. 1.662.600.000, graverà sul capitolo 00302 del bilancio 1981.

Al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa:

Parte II - Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 16202 «Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione».

Competenza L. 1.662.600.000, Cassa L. 1.662.600.000](8) 



(7) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A
(8) Articolo così sostituito dal primo comma dell'articolo unico, L.R. 10 dicembre 1981, n. 65