Legge Regionale 26 giugno 1981, n. 37

Disciplina della classificazione alberghiera.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art.76


Art. 1

(Finalita della legge)(2) 


[La presente legge definisce l attivita ricettiva alberghiera e ne classifica le aziende, nell interesse pubblico ed ai fini di una corretta informazione, in base ai requisiti indicati nell’ apposito allegato.

Con altra legge verranno definite e disciplinate le altre forme di ricettivita.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 11/99art.76


Art. 2

(Esercizi alberghieri disciplinati dalla legge)(3) 


[Le aziende alberghiere sono esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio al pubblico e possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori.

Sono considerate aziende alberghiere e vengono assoggettati alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti e gli alberghi residenziali.

Sono alberghi le aziende aventi le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo che, ubicate in uno o piu stabili, o parte di stabili, possiedono i requisiti indicati nell allegata tabella A ).

Possono assumere la denominazione di motel gli alberghi particolarmente attrezzati per l alloggiamento e l assistenza delle autovetture e/ o delle imbarcazioni. I motels , qualunque sia il numero di stelle assegnato, dovranno assicurare servizi di autorimessa con box o parcheggio per tanti posti macchina e/ o imbarcazione quante sono le camere degli ospiti maggiorate del 10%, nonche servizi di primo intervento, di assistenza meccanica per turisti motorizzati (per via terra e per via mare) rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar.

Possono assumere la denominazione di villaggio - albergo gli esercizi che, dotati, dei requisiti propri degli alberghi, sono caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di piu stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

Sono alberghi residenziali gli esercizi che offrono alloggio in appartamenti costituiti da uno o piu locali, forniti di servizio autonomo di cucina e che posseggono i requisiti di cui all allegata tabella   B .

Per gli alberghi residenziali i periodi minimi di permanenza dell ospite non possono avere durata inferiore a 30 giorni se trattasi di esercizi ubicati in aree metropolitane e non inferiore a 2 settimane se ubicati in aree con attivita stagionale.]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 11/99art.76


Art. 3

(Classificazione alberghiera)(4) 


[Gli esercizi alberghieri sono classificati in base ai requisiti e vengono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.

Agli alberghi residenziali non puo essere attribuita classificazione con contrassegno inferiore a tre stelle.

L attribuzione del numero delle stelle e effettuata sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti dall esercizio alberghiero.

I requisiti, i punteggi relativi, i coefficienti numerici di ciascun requisito sono indicati rispettivamente per gli alberghi e gli alberghi  residenziali nelle allegate tabelle A) e B), che fanno parte integrante della presente legge.

La classificazione e obbligatoria ed e condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio.] 



(4) Legge abrogata dalla l.r. 11/99art.76


Art. 4

(Rilascio della licenza)(5) 


[La licenza di esercizio deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero delle camere e dei letti e al periodo di apertura.

E fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all esterno e all interno di ciascun esercizio alberghiero, il segno distintivo corrispondente al numero delle stelle assegnate.

Il testo della presente legge deve essere tenuto a disposizione dei clienti presso ciascun esercizio alberghiero.] 



(5) Legge abrogata dalla l.r. 11/99art.76


Art. 5

(Operazione della classificazione)(6) 


[La classificazione prevista dalla presente legge e operante dal 1# gennaio 1980 ed ha validita per un quinquennio.

Fino a tale data si applicano la legge 20- 12- 1937, n. 2651, il relativo regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni.

Le operazioni relative alla classificazione sono adempiute nel secondo semestre dell anno nel quale scade il quinquennio di validita della classificazione.

La classificazione viene operata in via provvisoria sulla base del progetto e degli elementi denunciati, ed e attribuita in via definitiva secondo le modalita disciplinate dalla presente legge. Le dipendenze devono essere ubicate  nelle immediate vicinanze della casa madre e vengono classificate sulla base dei requisiti posseduti.

Non si procede a modificazioni della classificazione nell ultimo anno del quinquennio.] 



(6) Legge abrogata dalla l.r. 11/99art.76


Art. 6

(Competenza dei Comuni)(7) 


[Il rilascio della licenza, la denominazione e la classificazione degli esercizi alberghieri sono di competenza del Comune territorialmente interessato.] 


(7) Legge abrogata dalla l.r. 11/99art.76


Art. 7

(Denominazione degli esercizi alberghieri)(8) 


[La denominazione per ciascun esercizio alberghiero e attribuita previa approvazione del Comune interessato.

La denominazione degli esercizi alberghieri deve evitare omonimie nell ambito territoriale dello stesso comune. La denominazione di un esercizio alberghiero cessato non puo essere assunta da altri esercizi aventi sede nello stesso territorio comunale, se non sono trascorsi due anni dalla cessazione, salvo formale autorizzazione del titolare dell esercizio cessato.]



(8) Legge abrogata dalla l.r. 11/99art.76


Art. 8

(Denuncia ai fini della classificazione)(9) 


[Chiunque richieda il rilascio di una licenza alberghiera deve preventivamente dichiarare gli elementi necessari per la classificazione.

Il titolare della licenza di cui all art. 4 e tenuto ad effettuare identica dichiarazione entro il mese di giugno dell anno nel quale scade il quinquennio di validita della classificazione.

I modelli di denuncia sono predisposti e distribuiti dalla Regione.]



(9) Legge abrogata dalla l.r. 11/99art.76


Art. 9

(Pubblicita delle deliberazioni di classificazione)(•) 


[Entro 30 giorni dalla data di deliberazione della classificazione, l elenco degli esercizi classificati e pubblicato nel Foglio degli annunci legali di ciascuna provincia e affisso per estratto nell Albo pretorio del Comune ove ha sede l esercizio alberghiero interessato.]


(•) Legge abrogata dalla l.r. 11/99art.76


Art. 10

(Ricorsi avverso la classificazione)(10) 


[Avverso i provvedimenti di classificazione possono proporre ricorso i titolari dell esercizio alberghiero interessato, i proprietari degli immobili relativi e i titolari di altri esercizi alberghieri ubicati nello stesso Comune o in Comuni della Regione.

Il ricorso deve essere presentato al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul Foglio degli Annunzi Legali ovvero dalla diretta comunicazione.

Il Presidente della Giunta Regionale trasmettera copia del ricorso al titolare dell esercizio alberghiero di cui viene impugnata la classificazione quando ili ricorso non sia prodotto dallo stesso. Detto titolare, entro 60 giorni, potra far pervenire le sue deduzioni in ordine al ricorso.] 



(10) Legge abrogata dalla l.r. 11/99art.76


Art. 11

(Decisioni sui ricorsi)(11) 


[Il Presidente della Giunta regionale decide in merito ai ricorsi, su conforme deliberazione della Giunta, sentito il parere di una commissione composta:

1 - dall Assessore regionale incaricato dei problemi del Turismo che la presiede;

2 - dal funzionario dell Assessorato a Turismo, operante nel settore, con funzioni di relatore;

3 - da un funzionario tecnico, designato dall Assessore regionale all urbanistica;

4 - da un funzionario tecnico designato dall Assessore regionale ai LLPP;

5 - da un funzionario sanitario, designato dall Assessore regionale alla Sanita;

6 - da tre rappresentanti delle aziende alberghiere designati annualmente dall Associazione regionale degli albergatori;

7 - da tre rappresentanti indicati annualmente dalle organizzazioni sindacali dei prestatori d opera delle aziende alberghiere.

La Commissione e assistita da un segretario scelto tra gli impiegati operanti nell Assessorato al turismo.

Alle spese di funzionamento della Commissione sara provveduto con i fondi che verranno all uopo stanziati nel bilancio regionale, a partire dal 1980.

Fino a quando il ricorso non viene definito, l azienda conserva la classificazione gia attribuita.

La decisione del ricorso va adottata entro 90 gg.; decorso infruttuosamente tale termine il ricorso si intende respinto.] 



(11) Legge abrogata dalla l.r. 11/99art.76


Art. 12

(Pubblicazione degli elenchi degli esercizi classificati)(•) 


[Effettuate le pubblicazioni degli elenchi e scaduti i termini utili per i ricorsi, il Comune preposto alle operazioni di classificazione trasmette alla Regione gli elenchi degli esercizi classificati e, separatamente, quelli degli esercizi per i quali siano stati presentati i ricorsi.

La Giunta regionale provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, degli elenchi, divisi per province, contenenti le classificazioni divenute definitive.

Per gli esercizi alberghieri le cui classificazioni siano state impugnate con ricorso, e per gli esercizi la cui gestione sia iniziata durante il quinquennio, si provvede con elenchi suppletivi.

La Regione provvede, altresì, all invio degli  elenchi degli esercizi classificati all Ente Nazionale Italiano per il turismo, per la pubblicazione nell Annuario degli Alberghi d Italia.]



(•) Legge abrogata dalla l.r. 11/99art.76


Art. 13

(Provvedimenti d ufficio per il mutamento della classificazione)(•) 


[Ove si verifichi il mutamento di condizioni o di requisiti tali da comportare la riduzione del punteggio e conseguente diversa classificazione, viene pronunciato, anche d ufficio, un nuovo provvedimento di classificazione adottato con le procedure previste dalla presente legge.] 


(•) Legge abrogata dalla l.r. 11/99art.76


Art. 14

(Attribuzione di migliore classificazione)(12) 


[Il titolare di un esercizio alberghiero o il proprietario dello stabile relativo, il quale realizza opere di miglioramento delle strutture degli impianti o dei servizi, tali che l esercizio possa ottenere una migliore classificazione, ne da comunicazione al Comune interessato per la classificazione, corredandola di una dettagliata descrizione dei lavori eseguiti.

Il Comune interessato alla classificazione, accertata la idoneita delle modificazioni apportate, dispone conseguentemente in ordine alla classificazione dell esercizio.]



(12) Legge abrogata dalla l.r. 11/99art.76


Art. 15

(Provvidenze per agevolare la migliore classificazione)(•) 


[Il titolare dell esercizio alberghiero o il proprietario dello stabile, in occasione dei lavori di modifica di cui al precedente articolo, che intenda usufruire delle provvidenze previste dalle leggi regionali di incentivazione turistica, puo produrre domanda alla Giunta regionale, corredandola del progetto dei lavori da eseguire e del preventivo di spesa.

Di tali domande di finanziamento debitamente istruite, previo accertamento dell idoneita e utilita delle opere progettate, viene tenuto conto nella formulazione dei piani di riparto dei fondi destinati allo sviluppo della ricettivita alberghiera.]



(•) Legge abrogata dalla l.r. 11/99art.76


Art. 16

(Sanzione per mancata denuncia)(13) 


[Al titolare di esercizio alberghiero che non abbia ottemperato all obbligo di dichiarazione di cui all art. 8 della presente legge, viene revocata la licenza di esercizio previa diffida.

La licenza puo essere nuovamente concessa previa classificazione dell esercizio, allorche siano stati adempiuti gli obblighi di cui all art. 8.] 



(13) Legge abrogata dalla l.r. 11/99art.76


Art. 17

(Comportamento ostativo del titolare di esercizio)(14) 


[Il titolare di esercizio, il quale non fornisca le informazioni richieste ai fini della classificazione, o non consenta gli accertamenti superiormente disposti allo stesso fine, soggiace alla sanzione  amministrativa da L. 250.000 a L. 500.000.

Il Comune puo disporre, in caso di persistenza nel rifiuto, la sospensione della licenza di esercizio fino a quando il titolare dell esercizio non abbia ottemperato a tale obbligo.]



(14) Legge abrogata dalla l.r. 11/99art.76


Art. 18

(Sanzioni per attribuzione di falsa classificazione)(•) 


[Il titolare il quale ometta di indicare la classificazione o attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, una classificazione, una denominazione o una insegna diverse da quelle autorizzate o affermi la sussistenza di attrezzatura non conforme a quella esistente, soggiace alla sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 200.000, indipendentemente dalla applicazione di sanzioni penali.

La stessa sanzione si applica nei confronti del titolare che ometta di indicare la categoria (stella).

Il Comune puo disporre la sospensione della licenza di esercizio da 10 a 60 giorni.] 



(•) Legge abrogata dalla l.r. 11/99art.76


Art. 19

(Esercizio delle funzioni di vigilanza)(15) 


[L accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge rientrano nell esercizio delle funzioni ispettive conferite dal DPR 14 gennaio 1972, n. 6 e dal DPR 24 luglio 1977, n. 616.]


(15) Legge abrogata dalla l.r. 11/99art.76


Art. 20

(Limiti di applicazione)(16) 


[Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, si applicano le norme sinora vigenti.] 

(16) Legge abrogata dalla l.r. 11/99art.76