Legge Regionale 26 giugno 1981, n. 37 Disciplina della classificazione alberghiera.(1)
Art. 1(Finalita della
legge)(2) [La presente legge definisce l
attivita ricettiva alberghiera e ne classifica le aziende, nell interesse
pubblico ed ai fini di una corretta informazione, in base ai requisiti indicati
nell’ apposito allegato.
Con altra legge verranno
definite e disciplinate le altre forme di ricettivita.]
Art. 2(Esercizi alberghieri
disciplinati dalla legge)(3) [Le aziende alberghiere sono
esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio al pubblico e
possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori.
Sono considerate aziende
alberghiere e vengono assoggettati alla relativa disciplina gli alberghi
propriamente detti e gli alberghi residenziali.
Sono alberghi le aziende aventi
le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo che, ubicate in
uno o piu stabili, o parte di stabili, possiedono i requisiti indicati nell
allegata tabella A ).
Possono assumere la
denominazione di motel gli alberghi particolarmente attrezzati
per l alloggiamento e l assistenza delle autovetture e/ o delle imbarcazioni.
I motels , qualunque sia il numero di stelle assegnato,
dovranno assicurare servizi di autorimessa con box o parcheggio per tanti posti
macchina e/ o imbarcazione quante sono le camere degli ospiti maggiorate del
10%, nonche servizi di primo intervento, di assistenza meccanica per turisti
motorizzati (per via terra e per via mare) rifornimento di carburante,
ristorante o tavola calda e fredda, bar.
Possono assumere la
denominazione di villaggio - albergo gli esercizi che, dotati,
dei requisiti propri degli alberghi, sono caratterizzati dalla centralizzazione
dei servizi in funzione di piu stabili facenti parte di uno stesso complesso ed
inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
Sono alberghi
residenziali gli esercizi che offrono alloggio in appartamenti
costituiti da uno o piu locali, forniti di servizio autonomo di cucina e che
posseggono i requisiti di cui all allegata tabella B .
Per gli alberghi residenziali i
periodi minimi di permanenza dell ospite non possono avere durata inferiore a
30 giorni se trattasi di esercizi ubicati in aree metropolitane e non inferiore
a 2 settimane se ubicati in aree con attivita stagionale.]
Art. 3(Classificazione
alberghiera)(4) [Gli esercizi alberghieri sono
classificati in base ai requisiti e vengono contrassegnati con cinque stelle,
quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.
Agli alberghi residenziali non
puo essere attribuita classificazione con contrassegno inferiore a tre
stelle.
L attribuzione del numero
delle stelle e effettuata sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei
coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti dall
esercizio alberghiero.
I requisiti, i punteggi
relativi, i coefficienti numerici di ciascun requisito sono indicati
rispettivamente per gli alberghi e gli alberghi
residenziali nelle allegate tabelle A) e B), che fanno parte integrante
della presente legge.
La classificazione e
obbligatoria ed e condizione indispensabile per il rilascio della licenza di
esercizio.]
Art. 4(Rilascio della
licenza)(5) [La licenza di esercizio deve
contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione
assegnata, al numero delle camere e dei letti e al periodo di apertura.
E fatto obbligo di esporre in
modo ben visibile, all esterno e all interno di ciascun esercizio alberghiero,
il segno distintivo corrispondente al numero delle stelle assegnate.
Il testo della presente legge
deve essere tenuto a disposizione dei clienti presso ciascun esercizio
alberghiero.]
Art. 5(Operazione della
classificazione)(6) [La classificazione prevista
dalla presente legge e operante dal 1# gennaio 1980 ed ha validita per un
quinquennio.
Fino a tale data si applicano
la legge 20- 12- 1937, n. 2651, il relativo regolamento e le successive
modificazioni ed integrazioni.
Le operazioni relative alla
classificazione sono adempiute nel secondo semestre dell anno nel quale scade
il quinquennio di validita della classificazione.
La classificazione viene
operata in via provvisoria sulla base del progetto e degli elementi denunciati,
ed e attribuita in via definitiva secondo le modalita disciplinate dalla
presente legge. Le dipendenze devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre e
vengono classificate sulla base dei requisiti posseduti.
Non si procede a modificazioni
della classificazione nell ultimo anno del quinquennio.]
Art. 6(Competenza dei
Comuni)(7) [Il rilascio della
licenza, la denominazione e la classificazione degli esercizi alberghieri sono
di competenza del Comune territorialmente interessato.]
Art. 7(Denominazione degli esercizi
alberghieri)(8) [La denominazione per ciascun
esercizio alberghiero e attribuita previa approvazione del Comune interessato.
La denominazione degli esercizi
alberghieri deve evitare omonimie nell ambito territoriale dello stesso comune.
La denominazione di un esercizio alberghiero cessato non puo essere assunta da
altri esercizi aventi sede nello stesso territorio comunale, se non sono
trascorsi due anni dalla cessazione, salvo formale autorizzazione del titolare
dell esercizio cessato.]
Art. 8(Denuncia ai fini della
classificazione)(9) [Chiunque richieda il rilascio
di una licenza alberghiera deve preventivamente dichiarare gli elementi
necessari per la classificazione.
Il titolare della licenza di
cui all art. 4 e tenuto ad effettuare identica dichiarazione entro il mese di
giugno dell anno nel quale scade il quinquennio di validita della
classificazione.
I modelli di denuncia sono
predisposti e distribuiti dalla Regione.]
Art. 9(Pubblicita delle
deliberazioni di classificazione)(•) [Entro 30 giorni dalla
data di deliberazione della classificazione, l elenco degli esercizi
classificati e pubblicato nel Foglio degli annunci legali di ciascuna provincia
e affisso per estratto nell Albo pretorio del Comune ove ha sede l esercizio
alberghiero interessato.]
Art. 10(Ricorsi avverso la
classificazione)(10) [Avverso i provvedimenti di
classificazione possono proporre ricorso i titolari dell esercizio alberghiero
interessato, i proprietari degli immobili relativi e i titolari di altri
esercizi alberghieri ubicati nello stesso Comune o in Comuni della
Regione.
Il ricorso deve essere
presentato al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dalla
pubblicazione del provvedimento sul Foglio degli Annunzi Legali ovvero dalla
diretta comunicazione.
Il Presidente della Giunta
Regionale trasmettera copia del ricorso al titolare dell esercizio alberghiero
di cui viene impugnata la classificazione quando ili ricorso non sia prodotto
dallo stesso. Detto titolare, entro 60 giorni, potra far pervenire le sue
deduzioni in ordine al ricorso.]
Art. 11(Decisioni sui
ricorsi)(11) [Il Presidente della Giunta
regionale decide in merito ai ricorsi, su conforme deliberazione della Giunta,
sentito il parere di una commissione composta:
1 - dall Assessore regionale
incaricato dei problemi del Turismo che la presiede;
2 - dal funzionario dell
Assessorato a Turismo, operante nel settore, con funzioni di relatore;
3 - da un funzionario tecnico,
designato dall Assessore regionale all urbanistica;
4 - da un funzionario tecnico
designato dall Assessore regionale ai LLPP;
5 - da un funzionario
sanitario, designato dall Assessore regionale alla
Sanita;
6 - da tre rappresentanti delle
aziende alberghiere designati annualmente dall Associazione regionale degli
albergatori;
7 - da tre rappresentanti
indicati annualmente dalle organizzazioni sindacali dei prestatori d opera
delle aziende alberghiere.
La Commissione e assistita da
un segretario scelto tra gli impiegati operanti nell Assessorato al
turismo.
Alle spese di funzionamento
della Commissione sara provveduto con i fondi che verranno all uopo stanziati
nel bilancio regionale, a partire dal 1980.
Fino a quando il ricorso non
viene definito, l azienda conserva la classificazione gia attribuita.
La decisione del ricorso va
adottata entro 90 gg.; decorso infruttuosamente tale termine il ricorso si
intende respinto.]
Art. 12(Pubblicazione degli elenchi
degli esercizi classificati)(•) [Effettuate le pubblicazioni
degli elenchi e scaduti i termini utili per i ricorsi, il Comune preposto alle
operazioni di classificazione trasmette alla Regione gli elenchi degli esercizi
classificati e, separatamente, quelli degli esercizi per i quali siano stati
presentati i ricorsi.
La Giunta regionale provvede
alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, degli elenchi, divisi
per province, contenenti le classificazioni divenute
definitive.
Per gli esercizi alberghieri le
cui classificazioni siano state impugnate con ricorso, e per gli esercizi la cui
gestione sia iniziata durante il quinquennio, si provvede con elenchi
suppletivi.
La Regione provvede, altresì,
all invio degli elenchi degli esercizi
classificati all Ente Nazionale Italiano per il turismo, per la pubblicazione
nell Annuario degli Alberghi d Italia.]
Art. 13(Provvedimenti d ufficio per
il mutamento della classificazione)(•) [Ove si verifichi il
mutamento di condizioni o di requisiti tali da comportare la riduzione del
punteggio e conseguente diversa classificazione, viene pronunciato, anche d
ufficio, un nuovo provvedimento di classificazione adottato con le procedure
previste dalla presente legge.]
Art. 14(Attribuzione di migliore
classificazione)(12) [Il titolare di un esercizio
alberghiero o il proprietario dello stabile relativo, il quale realizza opere di
miglioramento delle strutture degli impianti o dei servizi, tali che l
esercizio possa ottenere una migliore classificazione, ne da comunicazione al
Comune interessato per la classificazione, corredandola di una dettagliata
descrizione dei lavori eseguiti.
Il Comune interessato alla
classificazione, accertata la idoneita delle modificazioni apportate, dispone
conseguentemente in ordine alla classificazione dell
esercizio.]
Art. 15(Provvidenze per agevolare la
migliore classificazione)(•) [Il titolare dell esercizio
alberghiero o il proprietario dello stabile, in occasione dei lavori di modifica
di cui al precedente articolo, che intenda usufruire delle provvidenze previste
dalle leggi regionali di incentivazione turistica, puo produrre domanda alla
Giunta regionale, corredandola del progetto dei lavori da eseguire e del
preventivo di spesa.
Di tali domande di
finanziamento debitamente istruite, previo accertamento dell idoneita e
utilita delle opere progettate, viene tenuto conto nella formulazione dei piani
di riparto dei fondi destinati allo sviluppo della ricettivita
alberghiera.]
Art. 16(Sanzione per mancata
denuncia)(13) [Al titolare di esercizio
alberghiero che non abbia ottemperato all obbligo di dichiarazione di cui all
art. 8 della presente legge, viene revocata la licenza di esercizio previa
diffida.
La licenza puo essere
nuovamente concessa previa classificazione dell esercizio, allorche siano
stati adempiuti gli obblighi di cui all art. 8.]
Art. 17(Comportamento ostativo del
titolare di esercizio)(14) [Il titolare di esercizio, il
quale non fornisca le informazioni richieste ai fini della classificazione, o
non consenta gli accertamenti superiormente disposti allo stesso fine, soggiace
alla sanzione amministrativa da L.
250.000 a L. 500.000.
Il Comune puo disporre, in
caso di persistenza nel rifiuto, la sospensione della licenza di esercizio fino
a quando il titolare dell esercizio non abbia ottemperato a tale
obbligo.]
Art. 18(Sanzioni per attribuzione di
falsa classificazione)(•) [Il titolare il quale ometta di
indicare la classificazione o attribuisca al proprio esercizio con scritti,
stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, una classificazione, una
denominazione o una insegna diverse da quelle autorizzate o affermi la
sussistenza di attrezzatura non conforme a quella esistente, soggiace alla
sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 200.000, indipendentemente dalla
applicazione di sanzioni penali.
La stessa sanzione si applica
nei confronti del titolare che ometta di indicare la categoria
(stella).
Il Comune puo disporre la
sospensione della licenza di esercizio da 10 a 60 giorni.]
Art. 19(Esercizio delle funzioni di
vigilanza)(15) [L accertamento delle
violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge rientrano nell
esercizio delle funzioni ispettive conferite dal DPR 14 gennaio 1972, n. 6 e dal
DPR 24 luglio 1977, n. 616.]
Art. 20(Limiti di
applicazione)(16) [Per quanto non
esplicitamente previsto nella presente legge, si applicano le norme sinora
vigenti.]
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