Anno 1981
Numero 39
Data 17/07/1981
Abrogato
Materia Artigianato;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 17 luglio 1981, n. 39

Indennita', rimborso, spese e trattamento economico di missione ai componenti il Comitato tecnico regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 1/2005, art. 84


Art. 1

(2) 


[La legge della Regione Puglia n. 29 del 17 agosto 1974 e modificata come segue.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 1/2005art. 84


Art. 2

(3) 


[Ai componenti e al segretario del Comitato tecnico regionale della Puglia della Cassa per il credito alle imprese artigiane e attribuita una indennita per ogni giornata di seduta fino, ad  un massimo di 48 giornate di sedute all anno, nella misura di:

- L. 20.000 al Presidente;

- L. 15.000 agli altri componenti

- L. 10.000 al segretario.

Le indennita indicate nel precedente comma si intendono al lordo delle ritenute fiscali e al loro corresponsione decorre dalla prima seduta alla quale ciascun componente del Comitato tecnico regionale ha partecipato a decorrere dal I gennaio 1980.

Alla liquidazione delle indennita provvede periodicamente la Giunta regionale sulla base dei prospetti riepilogativi delle presenze sottoscritte dal Presidente e dal segretario del Comitato tecnico regionale.]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 1/2005art. 84


Art. 3

(4) 


[Ai componenti che risiedono in un Comune diverso da quello della sede del Comitato tecnico regionale, spetta, quando si rechino alla seduta del Comitato, un trattamento economico di trasferta di L. 23.100 per ogni 24 ore, e, per le trasferte di durata inferiore, di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora.

Ai componenti di cui al comma precedente e altresì corrisposto un rimborso delle spese di viaggio nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo, a chilometro, calcolando la distanza ferroviaria dal Comune di residenza a quello dove ha sede il Comitato regionale.]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 1/2005art. 84


Art. 4

(5) 


[Alla spesa di cui alla presente legge prevista in lire 10 milioni, si provvede con lo stanziamento iscritto al Capitolo 00202 del bilancio della Regione per l esercizio 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.]


(5) Legge abrogata dalla l.r. 1/2005art. 84