Art. 2 (3) [Ai componenti e al segretario
del Comitato tecnico regionale della Puglia della Cassa per il credito alle
imprese artigiane e attribuita una indennita per ogni giornata di seduta fino,
ad un massimo di 48 giornate di sedute
all anno, nella misura di:
- L. 20.000 al
Presidente;
- L. 15.000 agli altri
componenti
- L. 10.000 al
segretario.
Le indennita indicate nel
precedente comma si intendono al lordo delle ritenute fiscali e al loro
corresponsione decorre dalla prima seduta alla quale ciascun componente del
Comitato tecnico regionale ha partecipato a decorrere dal I gennaio
1980.
Alla liquidazione delle
indennita provvede periodicamente la Giunta regionale sulla base dei prospetti
riepilogativi delle presenze sottoscritte dal Presidente e dal segretario del
Comitato tecnico regionale.]
Art. 3(4) [Ai componenti che risiedono in
un Comune diverso da quello della sede del Comitato tecnico regionale, spetta,
quando si rechino alla seduta del Comitato, un trattamento economico di
trasferta di L. 23.100 per ogni 24 ore, e, per le trasferte di durata inferiore,
di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora.
Ai componenti di cui al comma
precedente e altresì corrisposto un rimborso delle spese di viaggio nella
misura di un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo, a
chilometro, calcolando la distanza ferroviaria dal Comune di residenza a quello
dove ha sede il Comitato regionale.]
Art. 4(5) [Alla spesa di cui alla
presente legge prevista in lire 10 milioni, si provvede con lo stanziamento
iscritto al Capitolo 00202 del bilancio della Regione per l esercizio 1981 ed
ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi
successivi.]
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