Anno 2005
Numero 1
Data 12/01/2005
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 6 suppl. del 13 gennaio 2005,
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Legge Regionale 12 gennaio 2005, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005 - 2007 della Regione Puglia



TITOLO 1

Disposizioni di carattere finanziario 





Art. 1

 Spesa a carattere pluriennale


1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella tabella di cui allallegato A. 




Art. 2

Acquisto di beni e servizi


1. Al fine di realizzare il conseguimento di risparmi di spesa in materia di acquisto di beni e servizi restano confermate per il 2005 le disposizioni di cui al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191. 




Art. 3

Utilizzo dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti e assistiti da contribuzione regionale


1. La Regione, al fine di consentire agli enti locali il raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità e di dare piena attuazione alla previsione legislativa di cui al comma 16 dellarticolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), autorizza lutilizzo delle economie sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per lavori di competenza delle Province e dei Comuni, assistiti da contribuzione ai sensi della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37 (Norme in materia di lavori pubblici) e della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 (Testo unificato e aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici). 


2. Alle Province e ai Comuni è consentito lutilizzo parziale delle economie accertate sul mutuo originario ovvero mediante accorpamento di più economie su mutui diversi, concessi dalla Cassa depositi e prestiti, per ulteriori lavori afferenti il progetto originario ovvero per un nuovo investimento con finalità diverse, dotato di progettazione esecutiva, a condizione che si tratti di investimenti finanziabili ai sensi dellarticolo 1 del decreto del Ministro del tesoro del 7 gennaio 1998 (Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti), e finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche comprese in una delle categorie di opere previste dalle leggi originarie di spesa.



3. Lutilizzo delle economie sui mutui concessi, di cui al comma 2, da parte delle Province e dei Comuni è subordinato alla trasmissione al competente Settore regionale ai lavori pubblici, qualora non ancora effettuata, degli atti di contabilità finale dei lavori originariamente assentiti unitamente allatto di collaudo, ai sensi e per gli effetti dellarticolo 24 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici), [e a condizione che i medesimi enti provvedano alla rinegoziazione con la Cassa depositi e prestiti dei tassi dinteresse applicati agli originari mutui]. (1) 


4. Il contributo concesso a garanzia dei singoli mutui in ammortamento resta automaticamente confermato sino alla naturale scadenza degli stessi, [fatti salvi gli effetti derivanti dalla rinegoziazione]. (2) 


5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai mutui in corso di ammortamento.


6. Lutilizzo delle economie di cui al comma 2 non è consentito per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e sui quali non risulta disposta, alla data del 31 dicembre 2004, alcuna erogazione per stati davanzamento lavori. Detti mutui sono revocati e le relative disponibilità finanziarie acquisite al bilancio regionale.

6 bis. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di utilizzo delle economie di cui al comma 2 da parte delle Province e dei Comuni è fissato al 31 ottobre 2013. A tal fine farà fede esclusivamente la data di arrivo della richiesta presso i competenti uffici regionali. (3) 





(1) Parole soppresse dalla l.r. 38/2011, art. 33, comma, lett. a)
(2) Parole soppresse dalla l.r. 38/2011, art. 33, comma, lett. b)
(3) Comma  aggiunto dalla l.r. 26/2013, art. 9.


Art. 4

Fondo di garanzia per lartigianato della Regione Puglia


1. Il fondo di garanzia per lartigianato della Regione Puglia, di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 (Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo delleconomia e lincremento delloccupazione), ha lo scopo di coprire i rischi derivanti da operazioni di finanziamento a breve, medio e lungo termine poste in essere dalle banche e dagli altri intermediari finanziari in favore delle imprese artigiane. Il fondo è altresì operante per interventi di garanzia effettuati da cooperative e consorzi artigiani di garanzia.

2. La garanzia del fondo ha natura fideiussoria, è escutibile per intero e a prima richiesta e si esplica in forma di garanzia diretta, di cogaranzia e di controgaranzia.

3. La garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del fondo.

4. Le regole di funzionamento del fondo, le condizioni, i criteri e le modalità operative degli interventi agevolati a valere sul fondo sono disciplinati con regolamento regionale. 




Art. 5

Artigiancredito Puglia.


1. LArtigiancredito Puglia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative di cui allarticolo 13, comma 31, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dellandamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvede ad adeguare il proprio Statuto allo svolgimento dellattività bancaria, che, dopo lautorizzazione di cui allarticolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), deve essere esercitata prevalentemente mediante erogazione di prestazioni di garanzia collettiva dei fidi nel territorio della Regione Puglia.

2. La Giunta regionale, con apposito regolamento, ai sensi e per gli effetti dellarticolo 13 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla L. n. 326/2003, può conferire allArtigiancredito Puglia la dotazione patrimoniale necessaria per lo svolgimento dellattività di cui al comma 1 e che concorre alla dotazione di capitale sociale. 




Art. 6

Integrazione allarticolo 42 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17(••) 


1. Dopo il comma 2 dellarticolo 42 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato dinterventi e servizi sociali in Puglia), è inserito il seguente:

2-bis. Linosservanza dellobbligo di indicare nella denominazione sociale e in tutte le forme di pubblicità gli estremi discrizione nei registri regionali, prescritto dal comma 6 dellarticolo 32 della presente legge, comporta lapplicazione della sanzione amministrativa di euro 2 mila 500 e, in caso di recidiva, il Comune può disporre la sospensione o la revoca dellautorizzazione al funzionamento.. 



(••) La l.r. 17/2003 è stata abrogata dalla l.r. 19/2006, art. 70


Art. 7

Anticipazioni al Cassiere centrale


1. A partire dallesercizio finanziario 2005 le anticipazioni al Cassiere centrale di cui allarticolo 85 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dellordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e successive modificazioni e integrazioni, saranno disposte unicamente per le seguenti tipologie di spesa:

a) spese di missione anche a carattere continuativo e rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sia in Italia che allestero del Presidente, degli Assessori, dei delegati del Presidente, del personale regionale, nonché gettoni di presenza a componenti di Commissioni e Comitati;

b) servizio mensa, se in gestione diretta, per il personale regionale, compreso il personale dirigenziale;

c) spese per il vestiario al personale non ricompreso nelle gare pluriennali per le forniture;

d) spese per piccola manutenzione e riparazione ordinaria di immobili regionali e/o condotti in locazione;

e) spese condominiali e di riscaldamento per i locali adibiti a uffici regionali, nonché spese di pulizia, limitatamente agli uffici sedi UAZ e CRSEC;

f) minute spese dacquisto, macchine dufficio varie, supporti informatici per il miglioramento di servizi regionali;

g) spese varie dufficio, cancelleria, bolli, stampe, ecc. per necessità urgenti se non soddisfatte con le scorte di magazzino;

h) spese postali e telegrafiche;

i) spese per acquisto di libri, riviste e giornali e associazione anche via on-line alla raccolta ufficiale delle leggi, alla Gazzetta Ufficiale e a banche dati di natura giuridico-amministrativa;

j) spese contrattuali a carico della Regione;

k) spese per la manutenzione di autovetture di proprietà regionale compresa lassicurazione delle stesse, nonché lacquisto di carburante anche per le autovetture in noleggio e rimborso pedaggi autostradali agli autisti regionali;

l) spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di avvisi di gara, informazioni ai cittadini e concorsi; 

1 bis) spese per traslochi e facchinaggio; (4) 

1 ter) spese per servizi di vigilanza e custodia degli uffici regionali.(5) 






(4) Lettera aggiunta dalla l.r.. 20/2005, art. 23
(5) Lettera aggiunta dalla l.r.. 20/2005, art. 23


Art. 8

Modifiche e integrazioni allarticolo 62 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14(•) 


1. Allarticolo 62 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2004), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 2 le parole: totale delle retribuzioni lorde sono sostituite dalle seguenti: costo lordo delle retribuzioni;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. In caso di mancata transazione con il lavoratore, per indisponibilità dello stesso, la Regione Puglia riconosce allente gestore limporto di cui al comma 2, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 3. In tale ipotesi sarà cura dello stesso ente integrare la documentazione prevista al comma 5 con unulteriore dichiarazione, per i lavoratori interessati, a firma del legale rappresentante, autenticata ai sensi di legge, di rinuncia irrevocabile alla chiamata in garanzia della Regione in qualsivoglia proponendo giudizio, avente ad oggetto le retribuzioni degli stessi per i periodi di cui al comma 1.;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. La liquidazione sarà disposta come segue:

a) una prima rata, pari al 50 per cento di quanto richiesto, previa presentazione di apposita fideiussione;

b) una seconda rata, a saldo, ad avvenuta verifica del rendiconto..

2. La Regione riconosce, nei limiti degli stanziamenti disposti dai commi 7 e 8 dellarticolo 62 della L.R. n. 14/2004, un contributo non superiore al 75 per cento del totale del costo lordo delle retribuzioni non corrisposte dallente di provenienza agli operatori già iscritti nellalbo e nellelenco di cui al soppresso articolo 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 (Formazione professionale), provenienti da organismi non più affidatari di attività di formazione professionale che non abbiano provveduto a richiedere quanto previsto dallarticolo 62 della L.R. n. 14/2004.

3. Il contributo di cui al comma 2 è corrisposto, attraverso gli enti gestori presso i quali i predetti operatori risultano ricollocati, a stralcio e tacitazione mediante apposita transazione, di qualsiasi pretesa, relativamente ai periodi indicati al comma 1 dellarticolo 62 della L.R. n. 14/2004, nei confronti dellente di provenienza e dellente presso il quale risultano ricollocati. La liquidazione del contributo da parte della Regione in favore dellente è disposta con le stesse modalità di cui al comma 6 dellarticolo 62 della L.R. n. 14/2004 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le disposizioni di cui allarticolo 2 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 27 (Misure straordinarie di ristrutturazione del sistema formativo), e le misure di sostegno in esse contenute, così come individuate dal D.M. 30 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (Ristrutturazione degli enti di formazione), pubblicato sulla G.U. 12 giugno 2001, n. 134, sono finanziate, esclusivamente, con le risorse assegnate alla Regione Puglia con lo stesso decreto, nonché con eventuali risorse aggiuntive provenienti dallo Stato per le medesime finalità.

5. La Giunta regionale è autorizzata a riaprire, con apposito provvedimento, i termini di cui ai commi 3 e 5 dellarticolo 1 della L.R. n. 27/2001. I relativi oneri trovano copertura con le disponibilità finanziarie residue rivenienti dal decreto ministeriale di cui al comma 4 e da eventuali risorse aggiuntive assegnate dallo Stato per le medesime finalità e, per euro 500 mila, con assegnazione sul capitolo 961090 del bilancio regionale 2005. 



(•) Vedi il testo aggiornato e coordinato della l.r. 14/2004


Art. 9

Assistenza tecnica in materia di formazione e orientamento professionale


1. Per la realizzazione delle attività di assistenza tecnica e di accompagnamento in materia di formazione e orientamento professionale, la Regione Puglia si avvale del supporto metodologico e organizzativo dellIstituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, utilizzando a tale scopo i fondi ministeriali o comunitari agli specifici obiettivi destinati. 




Art. 10

Modifica allarticolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20


1. Il comma 4 dellarticolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2002), è sostituito dal seguente:

4. Al pagamento del saldo dellimporto riconosciuto in sede di riscontro del rendiconto si provvederà mediante iscrizione della somma necessaria sul capitolo di cui al comma 3 e con attingimento dal fondo di riserva per la definizione delle passività pregresse.. 




Art. 11

Integrazione allarticolo 5 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 31(••) 


[1. Il rimborso dei costi sostenuti dallAutomobile club dItalia per lespletamento delle attività di cui allarticolo 5 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 31 (Seconda variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1998), attualmente disciplinato dal decreto ministeriale 26 novembre 1986, può essere oggetto di apposita convenzione fra il citato ente e la Regione Puglia, previa verifica di uneffettiva riduzione dei costi predetti.  ]



(••) Articolo abrogato dalla l.r. 35/2020,art. 23, comma 3.


Art. 12

Deroga allarticolo 45 della L.R. n. 17/2003


1. In deroga allarticolo 45 della L.R. n. 17/2003, per lesercizio finanziario 2005 lo stanziamento di euro 12 milioni relativo a Trasferimento alle aziende unità sanitarie locali (AUSL) e per il finanziamento delle spese per il servizio dintegrazione scolastica per handicappati è iscritto al cap. 921010 dellunità previsionale di base 6.1.1 Pubblica istruzione. 




Art. 13

Modifica allarticolo 9 della L.R. n. 13/2001


1. Il comma 2-bis dellarticolo 9 della L.R. n. 13/2001, così come inserito dallarticolo 34, comma 1, lettera a), della L.R. n. 14/2004, è sostituito dal seguente:

2-bis. In presenza di eventi straordinari ed eccezionali la Regione Puglia può concedere alle Province e ai Comuni che ne fanno richiesta finanziamenti per lesecuzione degli interventi di somma urgenza, di cui allarticolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica italiana 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge-quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni), nonché per quelli già rendicontati a partire dallanno 2002.. 




Art. 14

Eventi sismici provincia di Foggia anno 2002


1. Per fronteggiare le spese di investimento per ulteriori interventi di ripristino e/o ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi tellurici verificatisi nella provincia di Foggia in data 31 ottobre 2002 si provvede, con apposita deliberazione di Giunta regionale, mediante lutilizzazione dei residui di stanziamento del capitolo 491034 rivenienti dallesercizio 2001 e confluiti, alla chiusura dellesercizio finanziario 2004, nellapposito fondo delle economie vincolate, fino al limite massimo di euro 3 milioni. 




Art. 15

Attribuzione fondi allAutorità di bacino della Puglia e integrazione

allarticolo 15 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19


1. I fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001), articolo 142, relativo al Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico, sono attribuiti e trasferiti, per una quota pari al 10 per cento, allAutorità di bacino della Puglia per lo svolgimento delle attività di studi e ricerche finalizzate allindividuazione delle aree a rischio e alle relative misure di salvaguardia.

2. Dopo il comma 2 dellarticolo 15 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19 (Istituzione dellAutorità di bacino della Puglia), è inserito il seguente:

2-bis. Il trasferimento delle risorse finanziarie per le spese di funzionamento dellAutorità di bacino della Puglia è disposto con determina del Dirigente del Settore ragioneria della Giunta regionale come segue:

a) per il 60 per cento dello stanziamento di bilancio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione;

b) per il restante 40 per cento o per il minore importo fino a concorrenza del totale delle spese di funzionamento iscritte nel bilancio di previsione dellAutorità di bacino, entro il 31 luglio dellesercizio in corso.. 




TITOLO 2

Norme settoriali di rilievo finanziario 





CAPO 1

Disposizioni in materia sanitaria 





Art. 16

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (••) 


[1. Alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e allesercizio, allaccreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il primo periodo del comma 2 dellarticolo  6 è sostituito dal seguente: Nessuna struttura di ricovero per acuti può possedere capacità ricettiva inferiore a trenta posti letto, fatta eccezione per le strutture monospecialistiche della disciplina di psichiatria.;

b) dopo il comma 1 dellarticolo 7 è inserito il seguente:

1-bis. Nelle ipotesi di modifica della disciplina dei posti letto o di funzioni che non presuppongono interventi soggetti ad autorizzazione o concessione comunale, il procedimento di autorizzazione alla realizzazione relativa alle strutture di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a), numero 1, è unificato a quello relativo allautorizzazione allesercizio rilasciata dalla Regione.;

c) dopo il comma 1 dellarticolo 10 è inserito il seguente:

1-bis. Limitatamente alle strutture che erogano prestazioni termali insistenti sul territorio regionale è consentito, in caso di trasferimento della titolarità di società, continuare lesercizio dellattività fino al rilascio e/o conferma dellautorizzazione.;

d) allarticolo 17 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

2-bis. È istituito presso il Comune di appartenenza lapposito elenco degli studi odontoiatrici autorizzati con i nominativi dei titolari abilitati allesercizio.;

e) il comma 5 dellarticolo 19 è sostituito dal seguente:

5. Le strutture private già autorizzate ai sensi della normativa vigente, per continuare a svolgere le attività, devono presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui allarticolo 3, comma 1, lettera a), domanda di conferma dellautorizzazione con impegno alla realizzazione dei requisiti entro i termini di cui al comma 3.;

f) al comma 3 dellarticolo 21 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Laccreditamento può essere rilasciato in maniera graduale per unità o disciplina o settori al completamento della relativa fase istruttoria.;

g) lultimo periodo del comma 7 dellarticolo 24 è sostituito dal seguente: Laccreditamento è revocato in conseguenza della verifica negativa circa il volume di attività svolta e la qualità dei risultati.;

h) al comma 11, lettera a), numero 1, dellarticolo 24 le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sostituite dalle seguenti: dalla data di pubblicazione del regolamento di cui allarticolo 3, lettera a), numeri 1), 2) e 3);

i) il primo periodo del comma 5 dellarticolo 29 è sostituito dal seguente: In caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali per ladeguamento ai requisiti prescritti, le strutture di cui al Reg. 27 novembre 2002, n. 7 (Organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private), considerando positiva la compatibilità con il fabbisogno complessivo, sono autorizzate dai Comuni alle relative modifiche o al trasferimento definitivo, nellambito del distretto ove è ubicata la struttura autorizzata, previa verifica dei requisiti strutturali e organizzativi da parte dellAzienda USL competente per territorio.;

j) dopo il comma 5 dellarticolo 29 è inserito il seguente:

5-bis. Le strutture di cui al Reg. n. 7/2002 che hanno operato in regime di convenzione con le unità sanitarie locali (USL), sulla scorta di atti autorizzativi di questultime, in conformità alla programmazione definita dai dipartimenti di salute mentale, devono essere considerate, a tutti gli effetti, autorizzate allesercizio delle attività..

2. Il personale ausiliario in servizio alla data di entrata in vigore della L.R. n. 8/2004 presso le strutture riabilitative psichiatriche di cui al Reg. n. 7/2002 può essere confermato in servizio sino allespletamento dei corsi per operatore socio-sanitario attivati dalla Regione Puglia ai quali avranno titolo alla partecipazione e, comunque, sino al 31 dicembre 2005. (6) ]





(••) Articolo abrogato dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, lett. c).
(6) Vedi anche reg. reg. 28/2007, art. 12, c. 6


Art. 17

Norme in materia di spesa sanitaria(••) 


[1. Al comma 7 dellarticolo 21 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il risultato economico positivo utilizzabile è determinato dopo lapplicazione del comma 35 dellarticolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).. 

2. Allarticolo 21 della L.R. n. 1/2004 è aggiunto, in fine, il seguente comma: 

7 bis Per lanno 2004, nel caso di superamento del valore di riferimento del 13 per cento per la spesa farmaceutica territoriale, in ambito regionale e di singola azienda, fermo restando quanto previsto dallarticolo 1, comma 35, della legge 662/1996, il 50 per cento del residuo risultato economico positivo, entro il limite del superamento per ciascuna azienda, affluisce ad apposito fondo regionale da utilizzare per iniziative finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica..


3. In attuazione del protocollo dintesa tra Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro della salute, Regione Puglia e Casa sollievo della sofferenza di S. Giovanni Rotondo, lonere a carico della Regione, pari a euro 35 milioni, decurtati di euro 8.306.004,00 di cui allarticolo 25 della l.r. 14/2004, è coperto con le risorse del fondo sanitario regionale non ancora liquidate alla Casa sollievo della sofferenza, allinterno dei tetti di spesa fissati con i riparti annuali degli esercizi 2002 e 2003.


4. Allarticolo 6, comma 4, della legge regionale 13 agosto 2001, n. 24 (Istituzione dellAgenzia regionale sanitaria pugliese - ARES), come modificato dallarticolo 14 della L.R. n. 20/2002, la percentuale del 50 per cento è elevata al 75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2005. 


5. Il finanziamento dellattività dellARES, a decorrere dallanno 2005, è fissato nellambito del documento annuale dindirizzo economico e funzionale. Fino allapprovazione del documento dindirizzo economico e funzionale lARES è autorizzata a iscrivere nel bilancio preventivo economico la somma riconosciuta per lanno 2004 incrementata dell8 per cento. LARES è autorizzata a utilizzare gli utili di gestione di ciascun anno anche per il finanziamento degli esercizi successivi e per iniziative di prevenzione ed educazione sanitaria. Al maggior onere derivante da tale incremento si provvede mediante contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo di spesa 741090.

6. Il trattamento economico annuo base dei direttori sanitari e amministrativi aziendali delle aziende sanitarie, definito ai sensi del D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 (Modificazioni e integrazioni al D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, concernente il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle aziende sanitarie), in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali e, comunque, in misura non superiore all80 per cento di quello del direttore generale, è calcolato con riferimento alle voci stipendiali fisse e continuative, compreso la tredicesima mensilità, con esclusione della retribuzione di risultato e di eventuali assegni ad personam. 

7 . [ Il trattamento economico di cui al comma 6 è determinato con riferimento alla media delle retribuzioni corrisposte in ambito regionale e non al livello massimo contrattualmente riconoscibile ai direttori di dipartimento, fermo restando il limite massimo dell80 per cento del trattamento del direttore generale.] 

8.[ In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7, a decorrere dal 1° gennaio 2004 il trattamento economico annuo spettante ai direttori sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie è fissato in euro 123.949,00. Ai direttori generali delle aziende sanitarie il trattamento è fissato nella misura annua di euro 154.937,00. ] 

 [ 8 bis.I trattamenti economici di cui al presente articolo devono essere aggiornati con le stesse decorrenze stabilite per i contratti nazionali di lavoro della dirigenza medica.]  

9. In conseguenza dellimplementazione dei servizi di emergenza-urgenza previsti dal piano sanitario regionale, agli enti ecclesiastici C. Panico di Tricase e Miulli di Acquaviva delle Fonti è riconosciuta, ai sensi dellarticolo 20, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 28 (Variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2000), la remunerazione, per i costi standard di produzione, pari a euro 1 milione per ciascuno degli anni 2002 e 2003. 


10. Per lente ecclesiastico C. Panico di Tricase, a fronte di prestazioni rese e in conseguenza dellequiparazione delle tariffe alle aziende ospedaliere, il tetto di spesa è elevato di ulteriori euro 2 milioni 500 mila per ciascuno degli anni 2002 e 2003. Per lente ecclesiastico Miulli di Acquaviva delle Fonti il tetto di spesa fissato con il documento dindirizzo economico e funzionale per lanno 2004 è elevato di euro 3 milioni.


11. Per lente ecclesiastico Casa Divina Provvidenza Opere Don Uva di Bisceglie e Foggia il tetto di spesa fissato con il documento dindirizzo economico e funzionale per lanno 2004 è elevato a euro 67.861.002,00. Contestualmente allattivazione delle U.O. complesse per acuti in attuazione di quanto previsto con il piano di riordino ospedaliero, lattività riabilitativa connessa deve essere considerata ai fini della remunerazione di livello ospedaliero.]




(••) Articolo dapprima modificato dalle ll.rr. n. 4/2010, art. 26, n.12/2010, art. 1 , successivamente la Corte Costituzionale con sentenza n. 68/2011 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 26 della l.r. n. 4/2010, il testo riportato è quello previgente alla sostituzione. La  l.r. n. 29/2017, art. 13, let. d) ha abrogato il presente articolo.  


Art. 18

Modifica alla legge regionale 21 novembre 1996, n. 25


1. Le tariffe di rimborso di cui al comma 2 dellarticolo 1 della legge regionale 21 novembre 1996, n. 25 (Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto), così come sostituito dallarticolo 69 della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14, sono così modificate:

a) per le spese di soggiorno: massimo euro 150,00 giornalieri;

b) per i pasti: massimo euro 80,00 giornalieri. 




Art. 19

Disposizioni in materia di gestioni liquidatorie ex USL


1. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede allindividuazione, previa verifica istruttoria degli uffici regionali competenti, delle gestioni liquidatorie risultanti dalla soppressione delle USL, ai sensi dellarticolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dellarticolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che non si trovano in condizioni di grave dissesto finanziario ovvero non risultano gravemente deficitarie ed emana il relativo provvedimento di chiusura e di cessazione degli effetti delle procedure di liquidazione coatta delle medesime gestioni liquidatorie.


2. Gli eventuali saldi attivi delle gestioni liquidatorie così individuati, al netto degli accantonamenti necessari per pagare i creditori, restano assegnati alle aziende sanitarie di riferimento a copertura dei disavanzi in essere.(7) 





(7) Vedi anche l’art. 5 della l.r. 20/2005


Art. 20

Prestazioni sanitarie


1. Il termine del 31 dicembre 2004 di cui allarticolo 29, comma 4, della L.R. n. 1/2004 è prorogato in relazione allattuazione delle procedure di accreditamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006 (8) . Per ciascuna struttura sanitaria il regime di assistenza indiretta regredisce gradualmente in relazione agli accreditamenti concessi.


2. La Regione effettua una ricognizione dei costi sostenuti nel triennio 2002-2004 per lassistenza indiretta. Tali costi, in relazione allapplicazione del comma 1, concorrono proporzionalmente allincremento del limite di spesa per lattività in regime di ricovero delle case di cura private accreditate. I contratti di cui allarticolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dellarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, devono tenere conto, oltre a quelli già previsti, dei seguenti ulteriori elementi:

a) il fabbisogno di posti letto per le case di cura private è individuato, ai sensi dellarticolo 9 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 19 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2003), tenendo conto dellaccreditamento in eccesso mentre il volume di attività da porre a carico del Servizio sanitario regionale deve fare riferimento ai posti letto rientranti nel tetto di 5 per mille abitanti di cui alla Delib.G.R. 2 agosto 2002, n. 1087 e alla Delib.G.R. 30 settembre 2002, n. 1429 (II rimodulazione del piano di riordino della rete ospedaliera - Armonizzazione e affinamento degli elementi strutturali di piano di cui alla Delib.G.R. n. 1087/2002 a seguito delle consultazioni con i rappresentanti delle comunità locali interessate) e successive integrazioni; 

b) a norma dellarticolo 8 quater, comma 2, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali.


3. Lequiparazione ai fini della stipula dei contratti e della garanzia della libera scelta fra strutture pubbliche e private, anche ai fini della determinazione delle tariffe, dei tetti di spesa e delle regressioni tariffarie, tiene conto della tipologia e complessità delle strutture nonché dellandamento storico complessivo della domanda con la relativa ripartizione fra settore pubblico e privato.(9) 





(8) Termine così prorogato dalla l.r. 2/2006, art. 1
(9) Vedi anche la l.r. 26/2006, artt. 17 e segg.


Art. 21

Integrazione allarticolo 15 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 36


1. Alla prima elencazione del comma 4 dellarticolo 15 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 36 (Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, così come sostituito dalla lettera A del comma 1 dellarticolo 30 della L.R. n. 1/2004 e integrato dallarticolo 30 della L.R. n. 14/2004, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

l) servizi di pneumotisiologia, istituiti, alla data del 31 dicembre 2003, dalle aziende sanitarie sulla base delle direttive regionali emanate con Delib.G.R. 23 luglio 1996, n. 3227 e con Delib.G.R. 16 maggio 2000, n. 614, a seguito della soppressione dei Consorzi provinciali antitubercolari (CPA).. 




Art. 22

Mobilità del personale del servizio emergenza territoriale


1. Lassegnazione della sede, a seguito di conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, di cui allarticolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270 (Regolamento di esecuzione dellaccordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale), è effettuata previa mobilità, a domanda, del personale medico cui è stato conferito incarico a tempo indeterminato ai sensi dellarticolo 12 della L.R. n. 14/2004.




Art. 23

Presidenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie


1. I Presidenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie sono individuati tra i componenti di nomina regionale.




Art. 24

Educatori professionali(•) 


1.Il personale con la qualifica di educatore professionale in servizio presso le ASL in possesso del diploma di laurea è equiparato alla figura professionale di collaboratore professionale esperto.



(•) Articolo così sostituito dalla l.r. 10/2007, art. 23. Vedi la l.r.. 26/2006, art. 6  che  estende tale disposizione anche  agli educatori professionali in servizio presso i SERT. Vedi anche la l.r. 45/2008, art. 18 . Il testo originario era così formulato: «Art. 24. Educatori professionali. 1. Il personale con qualifica di educatore professionale in servizio presso i servizi di riabilitazione delle AUSL, in possesso di diploma di laurea, già alla data di assunzione è equiparato alla figura professionale di "collaboratore professionale esperto".». 


Art. 25

Rinnovo convenzioni


1. Le convenzioni stipulate con il personale trasferito alle AUSL in esecuzione dellarticolo 8, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria a norma dellarticolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419), relativamente ai settori della prevenzione e della tossicodipendenza e del decreto dei Ministri della salute e della Giustizia del 10 aprile 2002 (Individuazione del personale operante negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e dellassistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti), con incarico non inferiore a quaranta ore mensili al 30 giugno 2003 sono rinnovate a tempo indeterminato.





Art. 26

Integrazione al disposto dellarticolo 18, comma 2, della L.R. n. 14/2004


1. Fermo restando il rispetto dei limiti e dei vincoli finanziari previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, a integrazione di quanto previsto al comma 2 dellarticolo 18 della l.r. 14/2004, i direttori generali delle aziende sanitarie, in deroga al 50 per cento del turnover previsto dalla legge regionale 25 agosto 2003, n. 19 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2003), sono autorizzati a ricoprire, con assunzioni a tempo indeterminato, i posti di autista di autoambulanza che risultano vacanti nelle dotazioni organiche approvate.





Art. 27

Modifica allarticolo 20 della L.R. n. 1/2004


1. Allarticolo 20 della L.R. n. 1/2004 le parole: possono essere sono sostituite dalle seguenti: devono essere. 




Art. 28

Norma interpretativa dellarticolo 32 della L.R. n. 14/2004


1. La disposizione di cui allarticolo 32 della L.R. n. 14/2004, con la quale è stato elevato il contributo giornaliero riconosciuto dalla Regione ai gestori di case protette dal Reg. 2 aprile 1997, n. 1 (Articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 - Assegnazione delle quote di spesa per lassistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette), è da intendersi riferita allassistenza assicurata ai non autosufficienti nelle case protette della tipologia A), il cui contributo era quantificato in lire 55 mila (euro 28,41). 




Art. 29

Riqualificazione dellassistenza sanitaria in regime libero-professionale


1. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero ordinario o diurno, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dellarticolo 15 quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, la Regione partecipa alla spesa nella misura del 50 per cento (10)  della tariffa prevista per le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale.


2. Le tariffe aziendali, costruite sulla base dei costi complessivi delle prestazioni concernenti lattività libero-professionale intramuraria, devono essere rese pubbliche e assicurare il pareggio della specifica e separata contabilità.


3. Per la fruizione delle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria, il cittadino è tenuto al pagamento della tariffa aziendale decurtata della partecipazione alla spesa di cui al comma 1.




(10) Percentuale così modificata dalla l.r. 19/2010, art. 12, c. 4,  a far tempo dalla data di entrata in vigore della medesima legge.


Art. 30

Registro provvisorio delle strutture autorizzate (•) 


1. Per listituzione di un registro provvisorio delle strutture autorizzate, nelle more dellattuazione dellarticolo 17 della L.R. n. 8/2004, i Sindaci trasmettono allAUSL territorialmente competente lelenco delle strutture che hanno presentato domanda di conferma dellautorizzazione ai sensi del comma 5 dellarticolo 19 della L.R. n. 8/2004.

2. I soggetti di cui al comma 2 dellarticolo 19 della L.R. n. 8/2004 devono inoltrare allAUSL territorialmente competente richiesta dinserimento nel registro provvisorio entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La mancata presentazione della richiesta dinserimento nel registro provvisorio comporta la decadenza dellautorizzazione provvisoria concessa ai sensi del comma 2 dellarticolo 19 della L.R. n. 8/2004.



(•) Per una deroga a quanto disposto nel presente articolo vedi l'art. 19, comma 7-bis, l.r. 28 maggio 2004, n. 8, aggiunto dall'art. 17, l.r. 12 agosto 2005, n. 12.


Art. 31

(Compensi ai componenti e al segretario delle Commissioni di cui agli articoli 11 e 12 della

legge regionale 20 luglio 1984, n. 36)(•) 


1. Ai componenti delle commissioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 (Norme concernenti ligiene e sanità pubblica e il servizio farmaceutico), è corrisposto un compenso di euro 8,00 per ogni caso definito. Per il Presidente della commissione il compenso per ogni caso definito è previsto nella misura di euro 10,00. Al segretario della commissione è corrisposto un compenso di euro 4,00 per ogni caso definito.

2. Per le visite medico-legali effettuate domiciliarmente è previsto un ulteriore compenso per il componente che effettua la visita di euro 6,00.

3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 per i commissari e il segretario dipendenti delle AUSL sono omnicomprensivi e sono corrisposti solo se le sedute vengono svolte fuori dallorario di lavoro



(•) Articolo così sostituito dall'art. 26, comma 1, l.r. 9 agosto 2006, n. 26 a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge (come prevede il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «Art. 31. Compensi ai componenti e al segretario delle Commissioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36. 1. Ai componenti delle commissioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 (Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica e il servizio farmaceutico), è corrisposto, a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre alle spese di viaggio, se e in quanto dovute, il gettone di presenza pari a euro 40,00. Al segretario, per ogni seduta, è corrisposto il gettone di presenza pari a euro 20,00. 2. Ai componenti delle commissioni e al segretario spettano, inoltre, rispettivamente euro 4,00 ed euro 2,00 per ogni caso definito.». 


Art. 32

Tutela delle acque destinate a uso umano(••) 


[1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nellaccordo del 12 dicembre 2002, nelle more della predisposizione del piano regionale di tutela delle acque, le AUSL, tramite il Servizio digiene, alimenti e nutrizione (SIAN), in collaborazione con gli uffici tecnici comunali territorialmente competenti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, provvedono a effettuare sopralluoghi con esami analitici e verifiche ispettive presso gli impianti di captazione delle acque destinate a uso umano per verificare la salubrità dellacqua distribuita e la conformità delle opere di captazione alla normativa vigente.

1 bis. Per gli impianti di acquedotto, comprese le opere di captazione, esistenti alla data di entrata in vigore dellaccordo del 12 dicembre 2002 stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, il Servizio digiene, alimenti e nutrizione (SIAN) dellAzienda unitaria sanitaria locale (AUSL) competente territorialmente, ai fini del rilascio del giudizio di qualità e didoneità duso, accerta che la qualità delle acque sia conforme ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per luso potabile e qualora accerti inosservanze della zona di tutela assoluta e/o della zona di rispetto le segnala al Sindaco del territorio dove ha sede la captazione e al Presidente della Giunta regionale nel caso in cui la captazione sia al servizio di più comuni, prescrivendo un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a un anno, entro il quale adeguare le zone alla normativa vigente. Nel caso in cui il SIAN accerti che la qualità delle acque sia conforme ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per luso potabile e inosservanze della zona di tutela assoluta e/o della zona di rispetto non sanabili propone la chiusura della captazione al Sindaco territorialmente competente o al Presidente della Giunta regionale nel caso in cui la captazione sia al servizio di più comuni. Il Sindaco e/o il Presidente della Giunta, sentita lAutorità dambito in merito a eventuali pregiudizi agli standard di qualità dei servizi forniti allutenza interessata, dispone la sostituzione della captazione prescrivendo un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dellaccordo del 12 dicembre 2002 sopra citato; diversamente, in presenza di pregiudizi allutenza, ne dispone la chiusura. (•) 


2. Per gli impianti di acquedotto, comprese le opere di captazione, per le quali non si applica il comma precedente, il SIAN dellAUSL competente territorialmente, ai fini del rilascio del giudizio di qualità e didoneità duso, accerta che la qualità delle acque sia conforme ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per luso potabile e la conformità della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto alla normativa vigente. Qualora accerti inosservanze della zona di tutela assoluta e/o della zona di rispetto le segnala al Sindaco del territorio dove ha sede la captazione e al Presidente della Giunta regionale nel caso in cui la captazione sia al servizio di più Comuni, prescrivendo un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a un anno, entro il quale adeguare le zone alla normativa vigente o provvedere a sostituire la captazione. (•) 

2 bis. Il SIAN ove accerti, nei casi previsti ai commi 1 bis e 2, la non ottemperanza del titolare della concessione della captazione a quanto prescritto inoltra richiesta di chiusura al Sindaco del territorio dove ha sede la captazione e al Presidente della Giunta regionale nel caso in cui la captazione sia al servizio di più Comuni.(•) 


2 ter. A seguito dellordinanza di chiusura della captazione la Regione provvede a revocare la relativa concessione a derivare.(•) 


2 quater I provvedimenti di revoca delle concessioni a derivare emanati in difformità alla presente normativa sintendono annullati(•) ]




(•) Termine già prorogato al 31 dicembre 2009 dall’art. 1 della l.r. 12/2007, al  31 dicembre 2014 dalla l.r. n. 16/2009 è stato  ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017 dalla l.r. n. 4/2015, salvo i casi di accertata inidoneità della qualità delle acque per l’uso potabile.
(•) Comma così sostituito dall'art. 28, comma 1, lettera b), l.r. 22 febbraio 2005, n. 3. Il testo originario era così formulato: «2. Qualora all'atto del sopralluogo si accerti la mancanza del "giudizio di qualità e d'idoneità d'uso" dell'impianto di captazione e/o pregiudizio per la salute pubblica, deve essere inoltrata richiesta per la chiusura dell'impianto al Sindaco territorialmente competente e al Presidente della Giunta regionale in caso in cui l'impianto sia al servizio di più Comuni. Se esiste il giudizio di qualità e d'idoneità d'uso e non sussistono pericoli per la salute pubblica o rischio d'inquinamento delle acque correlato alla definizione della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto, così come previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole a seguito delle disposizioni correttive e integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258) e successive modificazioni, il SIAN dell'AUSL competente territorialmente segnala eventuali inosservanze per la zona di tutela assoluta sia in riferimento al criterio geometrico sia in riferimento alla canalizzazione per il deflusso delle acque meteoriche sia in riferimento all'opportuna recinzione al Sindaco del territorio dove ha sede l'impianto e al Presidente della Giunta regionale nel caso in cui l'impianto sia al servizio di più Comuni, prescrivendo un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a un anno, entro il quale adeguare l'impianto di captazione alla normativa vigente.».
(•) Comma aggiunto dall'art. 28, comma 1, lettera c),l.r. 22 febbraio 2005, n. 3. 
(•) Comma aggiunto dall'art. 28, comma 1, lettera c),l.r. 22 febbraio 2005, n. 3. 
(•) Comma aggiunto dall'art. 28, comma 1, lettera c),l.r. 22 febbraio 2005, n. 3. 
(••) Articolo abrogato dalla l.r. 35/2020, art. 36, comma 9.


Art. 33

Norme in materia di personale


1. Nella dotazione organica dei presidi ospedalieri dotati di due o più stabilimenti, oltre al direttore sanitario, dirigente di struttura complessa di presidio, deve essere obbligatoriamente prevista la figura di dirigente di struttura semplice per ciascun stabilimento.


2. Nei presidi ospedalieri dotati di due o più stabilimenti, con una dotazione complessiva superiore a mille posti letto, può essere prevista una seconda struttura complessa di anestesia e rianimazione e di cardiologia.


3. Il personale di assistenza religiosa rientra nella categoria del personale di assistenza diretta di cui allarticolo 8, comma 5, lettera c), della L.R. n. 19/2003.


4. Al primo periodo del comma 1 dellarticolo 10 della L.R. n. 14/2004 le parole: da almeno cinque anni sono soppresse. 


5. La percentuale del 2 per cento prevista per lazienda Ospedali riuniti di Foggia dallarticolo 8, comma 2, della L.R. n. 19/2003 è elevata al 3 per cento.(11) 


6. (12)  [Nelle AUSL è consentita listituzione nella dotazione organica di una posizione dirigenziale - direttore di struttura complessa - con funzione di coordinamento delle attività dei singoli distretti.]


7. (13)  [Nellambito dei dipartimenti di prevenzione deve essere individuato il coordinatore dei servizi veterinari. ]


8. Nellanno 2005 le graduatorie ancora valide di pubblici espletati dalle aziende sanitarie sono utilizzabili per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche approvate dalla Regione, fermi restando i limiti alle assunzioni di cui alle disposizioni di leggi regionali.


9. Ai fini dellattivazione delle unità operative, previste dal piano di riordino della rete ospedaliera, riguardanti discipline di nuova istituzione, non presenti nellambito di ciascun presidio ospedaliero e diverse dalle discipline di base, i direttori generali delle aziende sanitarie sono autorizzati a procedere alle assunzioni delle unità di personale del ruolo sanitario strettamente necessarie ai fini della predetta attivazione, previste nella dotazione organica approvata dalla Regione.

10. Al comma 6 dellarticolo 11 della l.r. 14/2004 le parole: 30 aprile 2003 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2003.




(11) Vedi il comma 5 dell’art. 12 della l.r. 12/2005 che  così dispone: “Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria (ospedali riuniti) di Foggia è autorizzato a incrementare fino a un massimo del 4 per cento la dotazione organica vigente così come rideterminata ai sensi dell'articolo33 della l.r. 1/2005.”
(12) Comma abrogato dalla l.r. 12/2005, art. 12, comma 11
(13) Comma abrogato dalla l.r.. 40/2007, art. 3, comma 35


Art. 34

Associazioni di volontariato(•) 


1. [Allarticolo 3, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 1991, n. 14 (Normativa in materia di medicina trasfusionale), le parole: almeno mille donazioni possono sono sostituite dalle seguenti: almeno cinquecento donazioni possono.




(•) Abrogato dalla l.r. 12/2005, art. 11


Art. 35

Assistenza domiciliare ai pazienti oncologici in fase terminale


1. La Regione Puglia garantisce lassistenza ai malati oncologici terminali anche attraverso specifiche convenzioni tra associazioni di volontariato onlus, di verificata esperienza sul territorio pugliese che perseguono esclusivamente tali finalità, e le aziende sanitarie locali con interventi finanziari a valere sul fondo sanitario regionale e con lutilizzo delle risorse vincolate per obiettivi di piano ex articolo 1, comma 34 bis, della l. 662/1996.


2. Fino allavvio dei progetti ex articolo 1, comma 34 bis, della l. 662/1996, le AUSL, a decorrere dal 1° gennaio 2005, possono avviare i rapporti convenzionali di cui al comma 1 con risorse del proprio bilancio.






Art. 36

Strutture riabilitative psichiatriche private. Reg. n. 7/ 2002(•) (•) 


1. Il personale laureato, in servizio presso le strutture riabilitative psichiatriche private nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario, alla data del 30 giugno 2006, può essere confermato in servizio.

1 bis. La remunerazione attualmente prevista negli accordi contrattuali con le strutture private di riabilitazione psichiatrica transitoriamente accreditate è mantenuta fino al termine massimo del 31 dicembre 2007, ovvero sino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe da adottare con provvedimento di Giunta regionale. (14) 

1 ter. Entro la suddetta data del 31 ottobre 2006 sono ridefinite le tariffe sulla base dei costi derivanti dallapplicazione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie). Dette tariffe sono uniche per le strutture transitoriamente, provvisoriamente o istituzionalmente accreditate.



(•) Articolo così modificato ed integrato dalla l.r. 26/2006, art. 32
(•) Vedi il reg. reg. 11/2008
(14) Comma aggiunto dall'art. 32, comma 1, lettera b), l.r. 9 agosto 2006, n. 26, poi così modificato dapprima dall'art.26, l.r. 16 aprile 2007, n. 10 e poi dall'art. 17, l.r. 3 agosto 2007, n. 25. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario termine del 31 ottobre 2006 dapprima con quello del 30 aprile 2007 e poi con quello attuale del 31 dicembre 2007 ovvero, in alternativa, sino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe. 


Art. 37

Termine di deliberazione dei bilanci di previsione


1. In deroga allarticolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sullassetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle USL in attuazione del D.Lgs. n. 502/1992), il bilancio pluriennale preventivo e il bilancio economico preventivo per lanno 2005 sono deliberati dal direttore generale entro il 21 gennaio e trasmessi entro dieci giorni allARES per lesercizio delle funzioni di controllo di cui allarticolo 12 della L.R. n. 20/2002




Art. 38

Personale ex legge regionale 9 giugno 1987, n. 16(•) 


[1. Allarticolo 46 della L.R. n. 17/2003, recante disposizioni per il personale adibito ai servizi sociali dintegrazione scolastica dei portatori di handicap, di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per lintegrazione scolastica degli handicappati), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 2, ultimo periodo, le parole: LANCI delega allUSL sono sostituite dalle seguenti: Il Presidente dellassociazione dei Comuni facenti parte del distretto, di cui al primo periodo del presente comma, ovvero, se non ancora nominato, il Sindaco del Comune sede del distretto sanitario o socio-sanitario delega allUSL, sentiti i Sindaci degli altri Comuni,;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. In attesa della definizione delle procedure di cui ai commi 1 e 2, con decorrenza dallapplicazione del presente articolo, le aziende sono delegate a stipulare contratti di lavoro subordinato, full time, a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili, con il personale di cui ai commi 1 e 3 secondo le disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) degli enti locali, sostenendo a titolo di anticipazione i relativi costi che saranno oggetto di rimborso, previa idonea rendicontazione, utilizzando i fondi regionali di settore destinati ai Comuni dal piano sociale che saranno accreditati direttamente in favore delle AUSL.. ]



(•) L’articolo modificava l’art. 46 della l.r. 17/2004. La l.r. 17/2003 è stata abrogata dalla l.r. 19/2006, art. 70


Art. 39

Modifica allarticolo 6 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 21 e successive modificazioni


1. Il comma 1 dellarticolo 6 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 21 (Istituzione di una Commissione consiliare dindagine sulla gestione amministrativa e contabile dellAzienda sanitaria TA/1 e dellAzienda ospedaliera SS. Annunziata di Taranto), così come modificato con la legge regionale 25 giugno 2002, n. 9 e la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 21, è sostituito dal seguente:

1. La Commissione termina i suoi lavori entro il 31 gennaio 2005. 




CAPO 2

Disposizioni in materia di assistenza sociale 





Art. 40

Modifica allarticolo 45 della L.R. n. 17/2003


1. Al comma 1 dellarticolo 45 della L.R. n. 17/2003 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: previa ripartizione delle somme dovute ai Comuni ai sensi dellarticolo 11, comma 3, della legge regionale 17 aprile 1990, n. 11 (Disposizioni sostitutive e integrative della legge regionale 4 ottobre 1989, n. 14).. 




Art. 41

Accompagnamento dal cane guida per persone prive di vista


1. La persona priva di vista ha diritto a farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per lanimale alcun biglietto o sovrapprezzo.

2. Alla persona priva di vista è riconosciuto, altresì, il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.

3. Tutti coloro che impediscono od ostacolano lesercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro 500,00.

4. Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con il presente articolo è abrogata.




Art. 42

Proroga dei termini di presentazione dei rendiconti in materia di servizi sociali


1. I termini di cui allarticolo 111 della L.R. n. 28/2001 per la presentazione dei rendiconti da parte delle amministrazioni pubbliche beneficiarie di contributi regionali in materia di assistenza sociale, attribuiti negli anni dal 2000 al 2004, sono prorogati al 30 giugno 2005. 




Art. 43

Modifica allarticolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2(•) 


[1. Larticolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi), così come sostituito dallarticolo 1 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 11, è sostituito dal seguente:


Art. 1


1 Allo scopo di favorire lattività di rappresentanza e tutela delle associazioni privatizzate ai sensi degli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui allarticolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), annualmente sono concessi contributi secondo le percentuali indicate, riferite allo stanziamento annuo di bilancio, alle sezioni provinciali della Puglia delle sottoelencate associazioni riconosciute:


 
 a) Unione italiana ciechi                                                                                   23 %
 
 
 b) Ente nazionale protezione assistenza sordomuti                                              9 %
 
 
 c) Associazione nazionale mutilati invalidi di lavori                                            12 %
 
 
 d) Associazione nazionale vittime civili di guerra                                                 3 %
 
 
 e) Unione nazionale mutilati per servizio                                                            12 %
 
 
 f) Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra                                          15 %
 
 
 g) Associazione nazionale mutilati e invalidi civili                                                13 %
 
 
 h) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra                     3 %
 
 
 i) Associazione italiana stomizzati                                                                        4 %
 
 
 j) Federazione associazione nazionale disabili                                                      2 %
 
 
 k) Associazione italiana ciechi di guerra                                                              4 %.. ]



(•) Riportato nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 2/94. La l.r. 2/94 è stata abrogata dalla l.r. 40/2007, art.3, c. 24,  a sua volta abrogato dalla l.r. 1/2008, art. 24, e nuovavamente abrogata dalla l.r. 39/2008, art. 6


CAPO 3

Disposizioni in materia di agricoltura 





Art. 44

Modifiche dellarticolo 44 della L.R. n. 1/2004


1. Allarticolo  44 della L.R. n. 1/ 2004 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Gli Ispettorati provinciali dellagricoltura completano listruttoria delle domande di regolarizzazione dei vigneti di uve da vino irregolarmente impiantati prima del 1° aprile 1987, adottando le disposizioni dettate dal comma 2 dellarticolo 64 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e invitando gli aventi diritto a versare limporto di euro 50,00 per ettaro a titolo di spese amministrative.;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. Gli Ispettorati provinciali dellagricoltura, tenuto conto delle indicazioni della Commissione europea, completano, altresì, listruttoria delle domande di regolarizzazione dei vigneti di uve da vino irregolarmente impiantati dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1993, invitando gli aventi diritto a versare limporto di euro 50,00 per ettaro a titolo di sanzione amministrativa.;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I conduttori di vigneti di uve da vino irregolarmente impiantati che non hanno presentato domanda di regolarizzazione possono presentarla agli Ispettorati provinciali dellagricoltura entro il 31 marzo 2005. Gli Ispettorati provinciali dellagricoltura completano listruttoria delle domande di regolarizzazione dei vigneti di uve da vino irregolarmente impiantati entro il 31 luglio 2005.. 




Art. 45

Studi e sperimentazione tracciabilità prodotti agricoli


1. Al fine di approfondire gli aspetti per lattivazione di un sistema di rintracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari relativamente ai prodotti di qualità a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine geografica controllata, a denominazione di origine protetta, la Regione può concorrere al finanziamento di studi e sperimentazioni e attività in materia predisposti dai consorzi di tutela e valorizzazione riconosciuti in attuazione della vigente normativa.

2. Al finanziamento di cui al comma 1 si provvede mediante listituzione nel bilancio regionale, nellunità previsionale di base 4.3.5, di un capitolo avente la seguente declaratoria Spesa per il finanziamento ai Consorzi di tutela e valorizzazione di studi e sperimentazioni sui sistemi di rintracciabilità dei prodotti di qualità DOC, IGT, DOGC, DOP e IGP.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1. 




Art. 46

Oneri per lattuazione del piano di sviluppo rurale


1. Al fine di dare attuazione a quanto prescritto dal documento di programmazione regionale relativo al piano di sviluppo rurale, approvato con decisione C (2001) 479 del 2 marzo 2001 della Comunità europea (Correttivo applicabile alla restituzione per i cereali), è concesso alle organizzazioni professionali agricole pugliesi, rappresentate nellambito del Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro (CNEL), il contributo per il servizio di assistenza alle imprese agricole e per la formulazione del fascicolo aziendale relativo alle domande per la concessione degli aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999 (Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia - FEAOG) e successive modificazioni e dal piano di sviluppo rurale richiamato.

2. Le somme sono iscritte nel bilancio di previsione al capitolo di nuova istituzione 111145 epigrafato Spese per riconoscere alle organizzazioni professionali agricole il contributo per i servizi resi in attuazione del piano di sviluppo rurale Puglia 2000-2006. Decisione CE C(2001) 479 del 2 marzo 2001. 




Art. 47

Sospensione temporanea dei termini per il rinnovo dei Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica(•) 


[ 1. Fino allapprovazione della nuova legge regionale di riordino delle norme in materia di Consorzi di bonifica e comunque fino al 30 dicembre 2005, i termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati di cui allarticolo 28 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica integrale), sono sospesi. (15) 


2. Per effetto del disposto di cui al comma 1, sono prorogati i Consigli dei delegati dei Consorzii di bonifica di Stornara e Tara, Capitanata, Arneo, Gargano e Ugento Li Foggi
.]



(•) Articolo abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera l), l.r. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Detto art. 40 ha abrogato anche la l.r. 31 maggio 1980, n. 54 (i cui termini sono stati sospesi dal presente articolo).
(15) Termine così prorogato dalla l.r. 8/2005, art. 1


CAPO 4

Disposizioni in materia di patrimonio 





Art. 48

Modifica allarticolo 20 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20(16) 


[1. Al comma 1 dellarticolo 20 delle legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

27-bis. immobile Colonia collinare ex GI sito in Martina Franca alla Provincia Romana della Congregazione dei Chierici Regolari Somaschi con sede in Roma. ]



(16) Articolo abrogato dalla l.r.4/2013, art.27, comma 1, lett. ì quinquies, aggiunta dalla l.r. 23/2018, art. 5, comma 1.


CAPO 5

Disposizioni varie 





Art. 49

Interventi per il piano di gestione UNESCO per Castel del Monte - Riqualificazione zona monumentale di Alberobello


1. Al fine di valorizzare i beni individuati dallUNESCO quale patrimonio dellUmanità, siti nel territorio regionale, sono stanziati appositi contributi da prelevarsi dai fondi di cui allarticolo 3 della L.R. n. 14/2004 e da erogarsi previo apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale. 




Art. 50

Integrazione dellarticolo 9 della legge regionale11 dicembre 2000, n. 23


1. Dopo il comma 1 dellarticolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (Interventi a favore dei pugliesi nel mondo), è inserito il seguente:

1-bis. Ai componenti di cui al comma 1 è altresì riconosciuto, per lattività istituzionale da loro svolta, un rimborso spese annuo forfettario nella misura annualmente fissata con decreto dal Presidente della Regione.. 




Art. 51

Disposizioni in materia di trasporti(••) 


1. Ai fini del concorso regionale nei maggiori oneri del personale riveniente dalla legge 25 febbraio 2004, n. 47 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative) e dal D.M. 24 giugno 2004, n. 578 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per il personale addetto ai servizi automobilistici e ferroviari ex articolo 8, decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dellarticolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) è autorizzato lo stanziamento di euro 5 milioni 500 mila al capitolo 552050 



(••) Articolo così modificato dalla l.r.22/2006, art. 27


Art. 52

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18


1. Al comma 2 dellarticolo 13 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), così come modificato dallarticolo 2 della legge regionale 2 marzo 2004, n. 2 e dallarticolo 60 della L.R. n. 14/2004, le parole: entro il 31 dicembre 2004 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 dicembre 2005.

2. Alla lettera d) del comma 2 dellarticolo 20 della L.R. n. 18/2002, così come modificata dallarticolo 3 della L.R. n. 2/2004 e dallarticolo 60, comma 2, della L.R. n. 14/2004, le parole: entro il 31 dicembre 2004 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 dicembre 2005.

3. Al comma 3 dellarticolo 30 della L.R. n. 18/2002 le parole: sugli autoservizi sono sostituite dalle seguenti: sui servizi.

4. Al comma 1 dellarticolo 35 della L.R. n. 18/2002, così come sostituito dallarticolo 9 della L.R. n. 2/2004, le parole: 31 dicembre 2004 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2005. 




Art. 53

Istituzione dei servizi di trasporto pubblico locale con modalità marittima a basso impatto ambientale


1. Nellambito dellobiettivo di concorrere alla salvaguardia ambientale con particolare riferimento agli agglomerati urbani disposto dallarticolo 1 della  L.R. n. 18/2002, la Regione promuove listituzione dei servizi di trasporto pubblico locale con modalità marittima a basso impatto ambientale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può classificare servizi minimi, ai sensi dellarticolo 5, comma 1, della L.R. n. 18/2002, i servizi marittimi proposti dagli enti locali o dalle imprese di trasporto pubblico sulla base di un progetto tecnico corredato di un piano finanziario, delegandone la competenza amministrativa allente locale competente ai sensi dellarticolo 16, comma 7, della L.R. n. 18/2002.

3. Gli oneri relativi saranno progressivamente ricompresi nellambito degli stanziamenti previsti per i servizi minimi. 




Art. 54

Integrazione allarticolo 45 della L.R. n. 20/2002


1. Allarticolo 45 della L.R. n. 20/2002 dopo le parole: A decorrere dallanno finanziario 2002 sono inserite le seguenti: e per gli esercizi 2003 e 2004. 




Art. 55

Trattamento provvisorio del personale dellAgenzia regionale per il lavoro 


1. I contratti individuali di lavoro di natura privatistica, stipulati, a norma dellarticolo 14 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 19 (Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi allimpiego), con il personale in servizio presso lex Agenzia per limpiego della Puglia alla data del 30 giugno 1997 e con il Direttore generale dellAgenzia sono prorogati fino alla completa attuazione delle procedure di cui al comma 2 del medesimo articolo 14 della  L.R. n. 19/1999.. (17) 


2. Anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2004 e fino allattuazione delle suddette procedure i compensi del personale esperto saranno rivalutati annualmente mediante applicazione di specifico istituto contrattuale, secondo gli indici ISTAT.

3. A far data dal 1° gennaio 2005 e fino alla completa attuazione delle procedure di cui al comma 2 dellarticolo 14 della  L.R. n. 19/1999, il trattamento economico del personale amministrativo è adeguato a quello previsto per i dipendenti regionali dal CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali e dal vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del personale regionale. Per ciascuna unità la categoria di riferimento è individuata sulla base della tabella di equiparazione definita dal D.P.C.M. 14 dicembre 2000, n. 446 (Trasferimenti del personale delle Amministrazioni statali in attuazione del conferimento delle funzioni agli Enti locali), pubblicato sulla G.U. 21 febbraio 2001, n. 43 - Serie generale. I relativi oneri restano a carico del bilancio regionale e gravano sul capitolo 953040. 





(17) Vedi anche l’art. 12 della l.r 20/2005


Art. 56

Procedure per lassunzione e linquadramento del personale dellAgenzia regionale per il lavoro


1. La dotazione organica dellAgenzia regionale per il lavoro è fissata in complessive n. 28 unità, così articolate: Categoria A: n. 4 unità; Categoria B: n. 2 unità; Categoria B3: n. 6 unità; Categoria C: n. 3 unità; Categoria D: n. 12 unità; Categoria dirigenziale: n. 1 unità, il Direttore generale.

2. Le unità in possesso di laurea, già in servizio nelle categorie amministrative alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano i posti vacanti nella categoria D.

3. In fase di prima attuazione, laccesso ai posti previsti nella dotazione organica avviene mediante prove selettive didoneità riservate al personale di cui allarticolo 14 della L.R. n. 19/1999 nonché allunità di cui alla Delib.G.R. 26 settembre 2003, n. 1484.

4. Le prove selettive didoneità sono indette dal dirigente del Settore personale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Al personale dellAgenzia si applica il CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali e il CCDI del personale regionale.

6. Il collocamento nella categoria e nella posizione di sviluppo avviene sulla base della retribuzione in godimento alla data dinquadramento nel ruolo. Eventuali differenze economiche sono conservate dagli interessati quale assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali.

7. Ai fini dellistituzione delle posizioni organizzative previste dallarticolo 8 del CCNL del 31 marzo 1999 e dallarticolo 4 del CCDI del 17 dicembre 2003, il Direttore generale dellAgenzia trasmette alla Giunta regionale la propria proposta, elaborata secondo i principi di cui allarticolo 4, comma 3, del CCDI del 17 dicembre 2003. Con provvedimento di Giunta regionale è determinata la retribuzione di posizione del Direttore generale. 




Art. 57

Disposizioni relative allIPRES (•) 


1. La Regione Puglia si avvale dellIstituto pugliese di ricerche economiche e sociali (IPRES) per la promozione e la realizzazione di attività di studio, ricerca, programmazione e accrescimento professionale della pubblica amministrazione in materia di sviluppo sociale ed economico.

2. Alla spesa derivante dallapplicazione del presente articolo si fa fronte, per lesercizio finanziario 2005, mediante lo stanziamento di euro 470.820,00 sul capitolo di spesa di nuova istituzione, riferito allunità previsionale di base 1.2.1, epigrafato IPRES - Quota associativa annuale e spese per studi e ricerche. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede al relativo stanziamento con lapprovazione della legge di bilancio. 



(•) Vedi, anche, la Delib.G.R. 11 febbraio 2013, n. 190.


Art. 58

Disposizioni in materia di urbanistica


[ 1. Il Comitato urbanistico regionale (CUR), costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 gennaio 2004, n.1, ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico regionale), è prorogato alla data del 30 giugno 2005. ] (18) 


2. Per la realizzazione di insediamenti produttivi per lattività ricettiva, di cui allarticolo 3 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche a uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro), secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, lampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per lesecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dellarticolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni comunali possono motivatamente, in relazione al fabbisogno accertato, derogare alle disposizioni dellarticolo 51, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela e uso del territorio).





(18) Comma abrogato dalla l.r. 22/2012, art. 3


Art. 59

Modifiche alla legge regionale 11 settembre 1986, n. 19


1. Al fine della corretta applicazione della legge regionale 11 settembre 1986, n. 19 (Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre), le serre e i loro annessi non sono da considerarsi costruzioni, indipendentemente dai materiali usati per la loro realizzazione e dai sistemi di ancoraggi.

2. In applicazione a quanto disposto dal comma 1, in ogni articolo della L.R. n. 19/1986 la parola: costruzione è sostituita dalla seguente: realizzazione.

3. Alla realizzazione delle serre e loro annessi si potrà procedere purché:

a) la superficie coperta non superi il 75 per cento dellarea disponibile ove questa non sia inferiore a metri quadri 4 mila;

b) laltezza, misurata al colmo delle coperture, non superi i 10 metri;

c) le distanze minime delle serre da fabbricati adibiti a civile abitazione non siano inferiori a 6 metri;

d) le distanze dalle strade e dai confini non siano inferiori a quelle previste per la piantagione degli alberi;

e) i muri di sostegno e di contenimento non superino laltezza di 3 metri;

f) sia prevista nel progetto la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e lincanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dallesercizio dellimpianto. 




Art. 60

Regolarizzazione rapporto locativo alloggio di ERP(••) 


1. Chiunque occupi senza averne titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica alla data del 30 novembre 2004 può chiedere la regolarizzazione del rapporto locativo, a condizione che non abbia sottratto il godimento dellalloggio ad altro assegnatario già individuato in graduatoria definitiva pubblicata.

1 bis Alle stesse condizioni di cui al comma 1, può chiedere la regolarizzazione del rapporto locativo anche chi ha ottenuto in concessione l’alloggio di edilizia pubblica in forma provvisoria, eventualmente a titolo di custodia, sempre che tale concessione risulti documentata o si possa chiaramente desumere da atti o provvedimenti assunti dall’Amministrazione comunale.(19) 

2. La regolarizzazione potrà avvenire in presenza dei requisiti prescritti dallarticolo 2   della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per lassegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), [e dovrà essere richiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.] (20) 

3. Nei confronti degli occupanti illegittimi privi dei requisiti di cui al presente articolo e che non hanno effettuato richiesta di regolarizzazione del rapporto locativo sono avviate le procedure di rilascio degli alloggi.  (21) 


4. In deroga a quanto stabilito dallarticolo 12 della L.R. n. 54/1984 e dallarticolo 11, comma 1 bis (22) , della legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica), ogni regolarizzazione del rapporto locativo è di esclusiva competenza degli Istituti autonomi delle case popolari (IACP) e avviene mediante pagamento di una somma pari al 30 per cento della morosità complessiva gravante sullalloggio, risultante dal conto locativo dellente gestore.


5. La somma prevista al comma 4 deve essere corrisposta per il 50 per cento, in ununica soluzione, allatto della regolarizzazione e per il restante 50 per cento in dodici rate consecutive, a partire dal mese successivo a quello della regolarizzazione, contestualmente al canone spettante.


6. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, fa decadere i benefici previsti dal presente articolo e per loccupatore vengono avviate le procedure legali previste al comma 3 per il rilascio dellalloggio.

6 bis Qualora il 30 per cento della morosità complessiva gravante sull’alloggio oggetto di regolarizzazione, risultante dal conto locativo dell’ente gestore, di cui al comma 4, sia pari o superiore alla somma di euro 8 mila, è facoltà del competente IACP dilazionare il pagamento dell’intera somma dovuta con modalità differenti rispetto a quelle previste dal comma 5. (23) 

6 ter Qualora il 30 per cento della morosità complessiva sia inferiore alla somma di euro 8 mila, la dilazione prevista dal comma 6 bis può essere concessa anche ai soggetti il cui reddito non superi quello previsto dal numero 2) del comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). (24) 

6 quater Il competente IACP, con proprio atto, sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini, provvede a definire i criteri generali per la dilazione del pagamento, avuto riguardo al complessivo ammontare della somma dovuta nonché alle condizioni patrimoniali ed economiche dei richiedenti, sottraendo da detta somma le spese opportunamente provate di competenza dell’IACP eventualmente sostenute dai richiedenti per la manutenzione straordinaria degli alloggi e delle parti comuni. (25) 

6 quinquies Per i casi di cui ai commi 6 bis e 6 ter il mancato pagamento di una sola rata non fa decadere il procedimento di regolarizzazione, purché la rata stessa venga pagata entro i successivi sei mesi. (26) 



(••) Vedi la  l.r. 40/2007, art. 3, commi  20 e 21 e l’art. 1, comma 2, l.r. 25 luglio 2011, n. 19.
(19) Comma inserito dalla l.r. 40/2007, art. 3, c. 20
(20) Parole soppresse dalla l.r. 40/2007, art. 3, c. 20
(21) Comma così sostituito dalla l.r. 40/2007, art. 3, c. 20
(22) Il riferimento deve intendersi all’art.11, comma 1, lett. b) della l.r. 25/2000(ndr)
(23) Comma inserito dalla l.r. 5/2009, art. 1
(24) Comma inserito dalla l.r. 5/2009, art. 1
(25) Comma inserito dalla l.r. 5/2009, art. 1
(26) Comma inserito dalla l.r. 5/2009, art. 1


Art. 61

Cofinanziamento sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione


1. I residui di stanziamento rivenienti dal capitolo 491036 dellesercizio finanziario 2004 fino alla concorrenza di euro 15 milioni sono utilizzati per cofinanziare il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) - art. 11, a integrazione delle assegnazioni statali relative allanno 2004.





Art. 62

Disposizione finanziaria allIACP di Taranto


1. In attuazione dellAccordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici e la Regione Puglia, per il trasferimento delle competenze di cui allarticolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), lIACP di Taranto è autorizzato a utilizzare la somma di euro 3.587.591,63, giacente sul conto corrente n. 20104 presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, a titolo di rientro di cui allarticolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore delledilizia residenziale pubblica), non utilizzata per la finalità dellarticolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per laccelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo delledilizia residenziale pubblica), ai fini della riduzione del disavanzo pregresso dellEnte con specifica destinazione allestinzione del debito verso lIstituto di credito fondiario che ha finanziato il programma di edilizia agevolata denominato Torri Ania.

2. Limporto di cui al comma 1 sarà trasferito allIACP di Taranto, presso la Banca dItalia - Tesoreria dello Stato - Sezione di Taranto - Contabilità speciale - 1883, per la finalità in esso specificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 




Art. 63

Modifica allarticolo 22 della L.R. n. 13/2001


1. Il comma 3 dellarticolo 22 della  L.R. n. 13/2001 è sostituito dal seguente:

3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dellincarico di collaudo tecnico-amministrativo e quindi alliscrizione allalbo le lauree in ingegneria e architettura e, limitatamente a un solo componente della Commissione, le lauree di geologia, scienze agrarie e forestali, il diploma di geometra secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge-quadro in materia di lavori pubblici), labilitazione allesercizio della professione nonché, a esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, liscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.. 




Art. 64

Realizzazione e gestione reti fognarie


1. La realizzazione e gestione delle reti fognarie e relativi impianti di depurazione a servizio degli insediamenti turistico-costieri dei comuni della Regione Puglia è consentita mediante il sistema della finanza di progetto, nel rispetto dellarticolo 26 della L.R. n. 13/2001




Art. 65

Modifica allarticolo 29 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37


1. Lundicesimo comma dellarticolo 29 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina dellattività delle cave), è sostituito dal seguente:

Ai componenti del CTRAE che non siano funzionari regionali in servizio, compete lindennità di euro 78,00 per ogni effettiva partecipazione alle sedute. A tutti i componenti spetta, se e in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio, secondo le vigenti disposizioni di legge, per la partecipazione alle sedute del Comitato..

2. Gli oneri rivenienti dallapplicazione del comma 1 graveranno sugli stanziamenti del bilancio allunità previsionale di base 2.2.1, capitolo 2020. 




Art. 66

Modifiche allarticolo 12 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (•) 


1. [1. Il comma 1 dellarticolo 12 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari), è sostituito dal seguente:

1. Al Presidente, al Vice Presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione dellEnte regionale per il diritto allo studio universitario (EDISU) e al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta unindennità di carica pari al 50 per cento di quella spettante rispettivamente al Sindaco, al Vice Sindaco, allAssessore delegato, al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti del comune sede dellEDISU. (27) 


2. Il comma 2 dellarticolo 12 della l.r. 12/1996 è abrogato. ]





(•)  L'intero articolo è stato abrogato  dall'art. 39, l.r. 27 giugno 2007, n. 18, il quale ha abrogato la l.r. 5 luglio 1996, n. 12 unitamente alle sue successive modificazioni (ivi comprese quindi quelle apportate dal presente articolo).
(27) Comma abrogato dalla l.r 12/2005, art. 20


Art. 67

Modifica allarticolo 30 della L.R. n. 18/2002(••) 


[1. Il limite massimo del 2 per mille di cui al comma 4 dellarticolo 30 della L.R. n. 18/2002, è elevato al 3,5 per mille. ]



(••) Articolo da ritenersi implicitamente abrogato dalla l.r. 20/2005, art. 9


Art. 68

Modifica allarticolo 16 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18(28) 


[1. Al comma 3 dellarticolo 16 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi), è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

e-bis) delle associazioni di assistenza, anche di supporto alla Protezione civile, purché enti morali federati al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).. ]



(28) Articolo abrogato dalla l.r. n. 1/2023, art. 44, comma 1, lett. f).


Art. 69

Modifica allarticolo 7 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 32(••) 


[1. La lettera c) del primo comma dellarticolo 7 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 32 (Nuova disciplina concernente il servizio sociale regionale per lattività motoria e sportiva - Abrogazione legge regionale 21 luglio 1978, n. 32), è sostituita dalla seguente:

c) società e associazioni sportive, anche se prive di personalità giuridica, purché regolarmente iscritte alle relative Federazioni nazionali o, comunque, costituite con atto pubblico o scrittura privata autenticata;.] 



(••) La l.r. 32/85 è stata abrogata dalla l.r. 33/2006


Art. 70

Adempimenti di cui allarticolo 40 dello Statuto della Regione


1. Il trattamento economico di cui allarticolo 40 dello Statuto della Regione Puglia è mensilmente corrisposto al Consigliere regionale con decorrenza dal giorno della sua proclamazione fino alla data stabilita dallUfficio di Presidenza, comunque non oltre la permanenza in carica, che ne determina le misure mensili e stabilisce lentità delle ritenute da operare per ogni assenza dalle sedute del Consiglio regionale e da altri organismi alluopo individuati, nonché le norme di attuazione del presente articolo.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 comprende:

a) lindennità di mandato consiliare e la diaria per il rimborso spese di soggiorno a Bari, spettanti in misura rispettivamente di otto decimi e quattro decimi dellindennità parlamentare lorda mensile;

b) il rimborso spese per il rapporto con gli elettori le cui misure, tra loro non cumulabili, variano a seconda delle funzioni svolte da ciascuno dei Consiglieri fino al massimo di dieci decimi della diaria;

c) il rimborso spese per le missioni svolte fuori Regione e il rimborso spese di trasferimento dal comune di residenza pugliese alla sede del Consiglio, da corrispondere al Consigliere che non dispone di auto di servizio, in misura rapportata ai chilometri percorsi fino al massimo di un terzo della diaria.

3. Lindennità di mandato può aumentare a nove decimi purché sia ridotta, con medesima decorrenza, di un decimo limporto della diaria; ai Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale essa spetta in misura, rispettivamente, aumentata di dieci decimi e tre decimi del suo importo.

4. I commi 1, 2 e 3 del presente articolo sostituiscono larticolo 1 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia), cui sono apportate le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni:

a) al comma 2 dellarticolo 6 dopo le parole: sullindennità di mandato sono inserite le seguenti: in misura non inferiore al 23 per cento del suo importo lordo;

b) al comma 2 dellarticolo 9 il numero: 80 è sostituito dal seguente: 90;

c) allarticolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

5-bis. Dal 1° gennaio 2006 le percentuali della tabella di cui al comma 1 sono aumentate semestralmente, ciascuna, di un punto sino a eguagliare, a parità di anni di contribuzione, le percentuali della tabella di cui al comma 2.;

d) allarticolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

5-bis. Lassicurazione può essere estesa agli ex Consiglieri regionali.

5. Allarticolo 56 della L.R. n. 1/2004 sono soppresse le parole: e di reversibilità. (29) 

6. Gli articoli 2, 3, 4 e 5 della L.R. n. 8/2003 e il comma 2-ter dellarticolo 57 della L.R. n. 1/2004, così come inserito dallarticolo 51 della L.R. n. 14/2004, sono abrogati. 






(29) L’art. 56 della l.r. 1/2004  è stato successivamente abrogato dalla l.r. 22/2006, art. 49


Art. 71

Trattamento economico di quiescenza dei dipendenti regionali eletti Consiglieri regionali


1. I dipendenti regionali eletti Consiglieri regionali nella legislatura in corso e che nel corrispondente periodo siano stati collocati in quiescenza o abbiano esercitato il diritto allesodo volontario, ai fini del calcolo del trattamento incentivante, del trattamento di fine rapporto e del trattamento economico di quiescenza sono equiparati ai dipendenti in possesso della qualifica dirigenziale. 




Art. 72

Equiparazione trattamento di fine servizio per i dipendenti regionali


1. I dipendenti regionali transitati nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale 12 dicembre 1979, n. 76 (Disciplina centri servizi sociali e culturali della Regione Puglia e interventi di programmazione culturale sul territorio), della legge regionale 30 agosto 1979, n. 60 (Modifica alla legge regionale 28 maggio 1975, n. 45 e inquadramento nel ruolo regionale del personale in servizio di ruolo e con rapporto diverso dal ruolo), della legge regionale 5 novembre 1982, n. 31 (Scioglimento dellAssociazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia) e della legge regionale 19 novembre 1982, n. 33 (Modifica alla legge regionale n. 31/1982), hanno facoltà di richiedere, a domanda e in analogia a quanto previsto dallarticolo 7 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22 (Trattamento di previdenza del personale regionale), per il personale regionale, di rifondere a favore della Regione Puglia lindennità di fine rapporto maturata presso lente di provenienza.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono riconosciuti unicamente i periodi già valutati per il riequilibrio di anzianità, di cui allarticolo 37 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 (Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il triennio 1982-1984 - Accordo nazionale del 29 aprile 1983), ovvero il periodo successivo alla Del.CIPE 12 dicembre 1972, sulla base della documentazione in possesso dellAmministrazione. In carenza di documentazione i dipendenti potranno, sotto la loro responsabilità, integrare la documentazione stessa anche tramite autocertificazione.

3. La rifusione di cui al comma 1 può essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non superiore a dieci anni. In questo caso è applicata una maggiorazione dinteresse annuo corrispondente allinteresse legale in vigore al momento della presentazione della domanda, che decorre dal primo giorno successivo a quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di rateizzazione.

4. I dipendenti in servizio che presenteranno la domanda di cui al comma 1 otterranno, ai fini del trattamento di fine servizio, il computo del servizio prestato presso lente di provenienza, nei limiti di cui al comma 2. 




Art. 73

Integrazione allarticolo 59 della L.R. n. 14/2004(••) 


[1. In sede di applicazione delle disposizioni di cui allarticolo 59 dellaL.R. n. 14/2004 sono inquadrati nella relativa qualifica funzionale sia i dipendenti regionali che, sulla base dellordinanza del Consiglio di Stato n. 75/1999 - R.G. 10287/1998, hanno sostenuto e superato le prove desame e sono stati utilmente inseriti nella relativa graduatoria, come da Det. 25 settembre 2000, n. 1018 del Dirigente del Settore risorse umane, sia i dipendenti che, sulla base delle ordinanze del Consiglio di Stato n. 4287/2000 - R.G. n. 6960/2000 e n. 4248/2000 - R.G. 6959/2000, hanno sostenuto e superato le prove di esame e sono stati utilmente inseriti nella relativa graduatoria, come da Det. 1° dicembre 2000, n. 1353 del Dirigente del Settore risorse umane.

2. Ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale della nuova dotazione organica i posti resisi vacanti sono messi a concorso pubblico per le ex qualifiche funzionali dalla III allVIII]  .  



(••) Articolo abrogato dalla l.r. 20/2005, art. 73


Art. 74

Integrazione allarticolo 28 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 e successive modificazioni


1. Dopo il comma 4 dellarticolo 28 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), già modificato dallarticolo 63 della L.R. n. 1/2004, è inserito il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano al personale nei confronti del quale la Giunta regionale ha disposto la proroga del termine di cessazione dal servizio, rispetto a quello indicato nella relativa istanza, alla data del 1° settembre 2005, qualora, cessate le esigenze di servizio poste alla base della proroga per trasferimento ad altro settore o per intervenuto trasferimento delle funzioni ad altri enti pubblici, linteressato produca istanza di anticipazione del termine di cessazione rispetto alla data del 1° settembre 2005.. 




Art. 75

Modifiche allarticolo 51 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4


1. Al comma 1 dellarticolo 51 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), le parole: pari a ventidue centesimi di euro per chilometro sono sostituite dalle seguenti: pari a venticinque centesimi di euro per chilometro e le parole: un rimborso forfettario giornaliero, sostitutivo dei buoni pasto, rapportato a euro 15,00 sono sostituite dalle seguenti: un rimborso forfettario giornaliero, sostitutivo dei buoni pasto, rapportato a euro 20,00. 




Art. 76

Modifica allarticolo 59 della L.R. n. 1/2004


1. Al comma 4 dellarticolo 59 della L.R. n. 1/2004 la parola: qualifica è sostituita dalla seguente: categoria. 




Art. 77

Contributo straordinario agli enti fieristici


1. Per gli enti fieristici a carattere regionale, di cui allarticolo 39 della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 (Norme per lesercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali), (30)  di Foggia e di Francavilla Fontana è iscritto nel bilancio regionale, limitatamente allesercizio 2005, allunità previsionale di base 4.8.2 Enti fieristici regionali, capitolo 352026, un contributo straordinario per le spese di funzionamento di euro 465 mila come di seguito articolato:

a) euro 413 mila per lEnte Fiera di Foggia;

b) euro 52 mila per lEnte Fiera di Francavilla Fontana.





(30) E’ da intendersi “legge regionale 22 giugno 1994, n. 22”.  La l.r. 22/94 è stata abrogata dalla l.r. 10/2002, art. 10


Art. 78

Personale Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA


1. La Giunta regionale può autorizzare lARPA Puglia a confermare a tempo indeterminato il personale laureato e tecnico, in regime di rapporto convenzionale o con contratto a tempo determinato e con esclusione dei rapporti di consulenza, in attività al 30 agosto 2004, nonché il personale laureato a rapporto convenzionale in attività dal 18 ottobre 2003 al 31 dicembre 2004.






Art. 79

Norme urgenti per lattività estrattiva


1. Tutte le autorizzazioni in vigore saranno riesaminate dal Comitato tecnico regionale attività estrattive (CTRAE) di cui allarticolo 29 della L.R. n. 37/1985, così come modificato dallarticolo 3 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di attività estrattiva), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per laccertamento della compatibilità alle norme statali e comunitarie in materia di tutela ambientale, con ladozione dei provvedimenti di revoca nei casi in cui risultino non conformi alla legislazione statale e comunitaria.




Art. 80

Autorizzazioni relative agli impianti di carburanti di metano e Gpl


1. Si ritengono valide tutte le autorizzazioni rilasciate dai Comuni entro la data del 30 giugno 2004 relative agli impianti di carburanti di metano e Gpl purchè gli stessi impianti siano a quella data ultimati, in esercizio e dotati delle certificazioni di legge.




Art. 81

Procedure ed effetti amministrativi della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23


1. Le procedure previste dalla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23 (Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), e gli effetti amministrativi rivenienti dalla stessa sintendono immediatamente applicabili ed efficaci in tutte quelle materie per le quali non si rinvia esplicitamente allemanazione dei regolamenti. 




Art. 82

Indirizzi programmatici di cui alla Delib.G.R. 11 febbraio 1999, n. 35   e alla Delib.G.R. 19 gennaio 2000, n. 11  (••) 


1. Fino allemanazione dei regolamenti restano in vigore gli indirizzi programmatici impartiti dalla Giunta regionale con Delib.G.R. 19 febbraio 1999, n. 35 (31)  e con Delib.G.R. 11 gennaio 2000, n. 11, esclusivamente per quelle materie da regolamentare esplicitamente individuate allarticolo 2 della L.R. n. 23/2004.  



(••) Nel Bollettino Ufficiale il provvedimento è indicato erroneamente con la data del 19 febbraio 1999. 
(31) Nel Bollettino Ufficiale il provvedimento è indicato erroneamente con la data del 19 febbraio 1999. 


Art. 83

Proroga termini (••) 


[1. Le disposizioni dellarticolo 64 della L.R. n. 1/2004 sono prorogate al 31 dicembre 2005. ]



(••) Articolo implicitamente abrogato dalla l.r. 18/2008, art. 15 che ha abrogato , a decorrere dal 15.11.2008, l’art. 51 della l.r. 4/2003


Art. 84

Abrogazione di leggi regionali


1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) L.R. 17 luglio 1981, n. 39 (Indennità, rimborso, spese e trattamento economico di missione ai componenti il Comitato tecnico regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane);

b) L.R. 25 gennaio 1974, n. 6 (Provvidenze a favore delle Cooperative artigiane di garanzia) e L.R. 29 dicembre 1976, n. 32 (Modifica alla L.R. n. 6/1974);

c) L.R. 19 marzo 1982, n. 13  (32) (Ordinamento, ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali. Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore).




(32) La l.r. 13/82 era già stata abrogata dalla l.r. 13/99


Allegato "A"

TABELLA


IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

 




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.