Anno 1981
Numero 47
Data 31/08/1981
Abrogato
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 31 agosto 1981, n. 47

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1978, n. 34 al fine di sviluppare la cooperazione giovanile in agricoltura.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 1

(Contributo di avviamento)(2) 


[A partire del 1981 il contributo di avviamento di cui alla lettera a) dell art. 2 della legge regionale 24/ 7/ 1978 n. 34 e erogato per tre anni consecutivi in misura pari a Lire 300.000 per ogni ettaro legittimamente posseduto il primo anno, a L. 250.000 il secondo anno, a L. 200.000 il terzo anno.

Del regime di aiuti di cui al presente articolo possono beneficiare, a domanda, anche le cooperative giovanili cui sia gia stato liquidato il contributo ai sensi della lettera a) dell art. 2 della legge regionale n. 34/ 1978, purche operanti.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000art. 39


Art. 2

(Contributi sulle spese di gestione)(3) 


[Alle cooperative agricole giovanili di cui all art. 1 della legge regionale 24/ 7/ 1978 n. 34 puo essere concesso, a domanda, un contributo in conto capitale una tantum sulle spese di gestione sopportate, rapportato all 80% degli importi regolarmente pagati a titolo di corresponsione dei contributi agricoli unificati  per gli anni 1981 e pregressi.

Gli Ispettorati Provinciali dell Agricoltura sono delegati ad esercitare le funzioni concernenti l istruttoria, la concessione, la liquidazione ed il pagamento del contributo e i relativi controlli. ]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000art. 39


Art. 3

(Norme finanziarie)(4) 


[Per la concessione dei contributi di cui allart. 1 e autorizzata per gli anni 1981 – 1982 una spesa globale pari a L. 700.000.000. Allo onere relativo si provvede, per il 1981, apportando alla parte spesa del corrispondente bilancio annuale della Regione le seguenti variazioni:

- in diminuzione

cap. 16204 competenza L. 400.000.000 cassa L. 400.000.000

- in aumento

cap. 04916 competenza L. 400.000.000 cassa L. 400.000.000

Per gli anni successivi si provvedera con le leggi di approvazione dei corrispondenti bilanci annuali di previsione della Regione.

Per la concessione dei contributi di cui all art. 2 e autorizzata per l anno 1981 una spesa pari a L. 300.000.000. All onere relativo si provvede apportando alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione le seguenti variazioni:

 - in diminuzione:

cap. 16202 competenza L. 300.000.000 cassa L. 300.000.000

- in aumento:

cap. 04917/ bis( cni) Contributi sulle spese di gestione a favore delle cooperative agricole giovanili competenza L. 300.000.000 cassa L. 300.000.000]




(4) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000art. 39