Anno 1981
Numero 53
Data 31/08/1981
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 7 settembre 1981, n. 79, S.O.
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Nessun allegato

Legge Regionale 31 agosto 1981, n. 53

Integrazione alla legge regionale n. 66 del 9 giugno 1980, concernente provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice.



Art. 1


Per conseguire le finalita di cui all art. 1 della legge regionale n. 66 del 9- 6- 1980, la Regione puo concedere, in alternativa ai mutui con mezzi finanziari propri, un concorso sugli interessi originati da mutui di durata fino a trenta anni a tasso agevolato.

La misura del concorso e del tasso a carico del beneficiario e stabilita con la procedura di cui all art. 3 della citata legge regionale n. 66 del 9- 6- 1980.




Art. 2


L art. 7 della legge regionale n. 66 del 9- 6- 1980 e integrato con l aggiunta, successivamente al V comma, dei seguenti altri commi:

Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le operazioni di acquisto che hanno dato luogo a mutuo a tasso ordinario o a esposizioni debitorie verso il proprietario cedente, sempre che l acquisto risulti effettuato successivamente alla presentazione della domanda.

Sono altresì ammissibili ai benefici le domande concernenti l acquisto di fondi affrancati o riscattati, di cui alle leggi 12- 5- 50 n. 230 e 21- 10- 1950, n. 841. I mutui relativi possono essere concessi anche contestualmente alla affracanzione o al riscatto e tengono conto del residuo debito riveniente da mutui a tasso ordinario gia contratti.




Art. 3


Per l esercizio 1981 e stabilito un limite di impegno di lire 2.500.000.000 che gravera sul cap. 04305. Per gli esercizi successivi sara provveduto annualmente sulla base degli impegni assunti nel corso dell anno. Il capitolo 04305 viene integrato nella denominazione con e di interventi dopo la parola 2 rotazione e con l aggiunta dopo le parole << lr n. 66/ 80 delle parole e successive modifiche ed integrazioni .