Anno 1981
Numero 54
Data 31/08/1981
Abrogato
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis

Legge Regionale 31 agosto 1981, n. 54

Programmi regionali di sviluppo agricolo e forestale ai sensi della legge 27- 12- 1977, numero 984. Organizzazione e snellimento delle procedure.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 1

(Approvazione dei programmi regionali di settore)(2) 


[Sono approvati i programmi regionali di settore in attuazione della legge 27- 12- 1977, n.1984  di cui all allegato A , che costituisce parte integrante della presente legge.

Gli interventi regionali, (comunque disposti, devono essere coerenti con gli indirizzi e le azioni prioritarie nei programmi di cui al precedente comma.] 



(2) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 2

(Piano di sviluppo aziendale e interaziendale)(3) 


[Le iniziative di attuazione dei singoli programmi settoriali per essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge devono armonizzarsi con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dai programmi stessi.

Le iniziative proposte da imprenditori agricoli singoli e associati devono inserirsi nell ambito di un piano aziendale o interaziendale di sviluppo, a carattere anche poliennale.

Sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge gli interventi compresi nel piano aziendale  o interaziendale intesi a migliorare le condizioni di reddito da lavoro, ad accrescere le capacita produttive e di mercato dell azienda e a conservare o migliorare i livelli occupazionali della zona.

Le richieste dei benefici previsti dalla presente legge devono contenere una esplicita dichiarazione del richiedente di aver presentato il piano di cui alla legge 11- 3- 70, n. 83 ove il richiedente stesso sia tenuto a tale adempimento.

Inoltre il beneficiario dovra dichiarare esplicitamente di impegnarsi ad applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e di patti integrativi.]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 3

(Compiti dei Comitati consultivi)(4) 


[Sulla rispondenza dei piani aziendali o interaziendali di sviluppo presentati agli obiettivi e alle finalita previsti dai programmi regionali, la Giunta regionale acquisisce il parere dei Comitati consultivi di cui all art. 2 della legge regionale 3- 3- 78, n. 15.

Non sono soggetti al parere di cui al presente articolo i progetti presentati da coltivatori diretti quando l importo delle opere preventivate non superi i 30 milioni di lire.

La Giunta regionale comunica periodicamente le proprie decisioni ai Comitati consultivi in ordine al finanziamento dei piani dagli stessi esaminati, nonche per i progetti finanziati presentati da coltivatori diretti e per i quali non e previsto il parere dei Comitati stessi.]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 4

(Soggetti beneficiari)(5) 


[I soggetti beneficiari delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge sono quelli indicati dall art. 7 della legge 27- 12- 77, N. 984.

Le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei piani aziendali o interaziendali di sviluppo per l 80% sono riservate alle imprese familiari coltivatrici, singole o associate, alle societa e comunioni promosse tra imprese familiari coltivatrici per l esercizio dall agricoltura costituite con atto pubblico, alle cooperative agricole e loro consorzi costituite in maggioranza da coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipati e lavoratori agricoli con particolare riguardo alle cooperative costituite ai sensi della legge 1- 6- 77, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, alle associazioni dei produttori agricoli regolarmente riconosciute ai sensi della normativa vigente.] 



(5) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 5

(Anticipazioni e acconti)(6) 


[Per iniziative comportanti un aiuto superiore a 100 milioni, l impegno puo essere ripartito in piu esercizi finanziari, contenendo il pagamento entro l ammontare della parte di spesa che viene a scadenza in ciascun esercizio, salvo il limite di cui all art. 61 della legge regionale 30- 5- 77, n. 17 e successive modificazioni.

Sui contributi in conto capitale previsti dalla presente legge per opere collettive possono essere erogati:

a) anticipazioni fino al 40% della spesa ammessa, successivamente al provvedimento di concessione dei benefici;

b) acconti non eccedenti, comunque, la parte dell impegno per la quale e ammesso il pagamento, nelle seguenti misure:

- sino al 60% della spesa ammessa ad avvenuto inizio dei lavori ovvero, qualora sia stata disposta l anticipazione di cui alla lettera a), sino alla concorrenza del 60% della spesa ammessa;

- sino ad un ulteriore 20% su presentazione dei documenti giustificativi vistati dai competenti uffici regionali ovvero, qualora sia stata disposta l anticipazione di cui alla lettera a), sino alla concorrenza dell 80% della spesa ammessa.

Sui contributi in conto capitale per opere al servizio di aziende agricole singole, possono essere erogati acconti sino al 75% della spesa ammessa a contributo. l importo dei lavori gia eseguiti e delle opere gia realizzate deve comunque superare di almeno il 25% l acconto erogato.]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 6

(Delega delle funzioni alle Province)(7) 


[In attesa di una legge regionale organica di delega agli enti locali di materie e funzioni di competenza della Regione, sono delegate alle Province territorialmente competenti le funzioni amministrative in materia di piani di sviluppo aziendali o interaziendali, finanziati con i fondi della legge 27/ 12- 77, n. 984 e successive modificazioni e integrazioni che prevedano interventi che, singolarmente presi, non superino i 200 milioni di lire. La delega concerne la ricezione, istruttoria e approvazione dei piani, nonche la concessione, liquidazione e pagamento delle relative agevolazioni contributive e/ o creditizie.

Le Province, per l esercizio della delega, si avvarranno degli Ispettorati provinciali all Agricoltura competenti per territorio.

L attivazione della delega avverra entro 60 giorni dall entrata in vigore della presente legge.

Nel predetto termine la Giunta regionale con propria deliberazione, acquisito il parere della Commissione consiliare permanente competente e quello degli Enti delegati, fissa le modalita per l attuazione della delega e i criteri per l assegnazione dei fondi agli Enti delegati.

In caso di inerzia da parte delle Province nel compiere singoli atti previsti dalla presente legge, la Giunta regionale diffida le stesse a provvedere entro 30 giorni, trascorsi i quali si sostituisce all Ente inadempiente.

In caso di persistente inerzia o di grave violazione delle leggi e direttive regionali, la Regione, con propria legge, revoca una o piu funzioni delegate, nel rispetto di quanto dispone l art. 64 dello Statuto regionale, anche nei confronti di singoli Enti; in questo caso la Giunta regionale, nelle more dell approvazione della legge di revoca della delega, esercita comunque il potere sostitutivo.

Le Province devono, nella emissione degli atti, fare espressa menzione della delega. Gli atti assunti nell esercizio delle funzioni delegate, resi esecutivi come per legge, hanno carattere definitivo e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

I finanziamenti relativi ad operazioni di mutuo riguardanti interventi previsti nei piani di sviluppo aziendali o interaziendali di cui alla presente legge sono utilizzati dagli Istituti di credito previa autorizzazione degli Enti delegati, secondo modalita fissate in apposita convenzione da stipulare tra la Regione e gli Istituti di credito, sentiti gli Enti delegati.] 



(7) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 7

(Competenza degli Ispettorati provinciali all agricoltura)(8) 


[Gli Ispettorati Provinciali dell agricoltura nel rispetto dei criteri e delle modalita previste dalla presente legge, hanno competenza per l istruttoria sotto il profilo tecnico – economico dei piani aziendali o interaziendali di sviluppo.]


(8) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 8

(Piani aziendali di cui alla legge regionale n. 15 del 3- 3- 78)(9) 


[Per i piani aziendali e interaziendali di sviluppo di cui alla legge regionale 3- 3- 78, n. 15 e successive modificazioni, si osservano le procedure e norme previste dalla presente legge agli articoli 2 penultimo e ultimo comma - 3, 5, 6, 9 e 10.

Le norme della legge regionale n. 15 del 3- 3- 78 se in contrasto con quanto disposto nel precedente comma, si intendono abrogate.] 



(9) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 9

(Realizzazione anticipata di interventi)(10) 


[La Regione o gli Enti delegati, secondo le rispettive competenze, possono autorizzare, previa motivata richiesta, la realizzazione di interventi previsti in piani aziendali o interaziendali di sviluppo presentati ma non ancora approvati,  ovvero non inseriti in un piano, limitatamente all acquisto di macchine, bestiame, attrezzature agricole e quant altro concerne il miglioramento delle dotazioni aziendali.

Le autorizzazioni e le realizzazioni di cui al precedente comma non comportano obblighi di finanziamento da parte della Regione o dell Ente delegato, ne danno diritto a priorita o preferenze nella concessione delle agevolazioni contributive e/ o creditizie previste dalla presente legge.]



(10) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 10

(Termini procedurali)(11) 


[L istruttoria sui piani di sviluppo aziendali o interaziendali, il parere del Comitato consultivo competente, la concessione o rigetto delle provvidenze, la verifica dei lavori e la liquidazione, devono in ogni caso essere esperiti non oltre il termine di:

- 90 giorni, per quel che riguarda l istruttoria;

- 30 giorni per quel che riguarda il parere del Comitato consultivo;

- 30 giorni per quel che riguarda la concessione o rigetto delle provvidenze;

- 30 giorni dalla presentazione della domanda di collaudo per quel che riguarda la verifica dei lavori e la liquidazione.

Decorsi i 90 giorni previsti per l istruttoria, il piano va comunque trasmesso al Comitato consultivo per il parere. Tale parere, se positivo, deve essere comunicato dalla Regione o dalla Provincia all interessato.]



(11) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 11

(Direttive regionali di sviluppo e snellimento delle procedure di spesa)(12) 


[Entro il termine di 180 giorni dall entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale e incaricata di formulare proposte al Consiglio regionale in ordine:

a) alla unificazione in un unico organico corpo normativo direttive regionali di sviluppo agricolo delle seguenti materie: procedure e vincoli per l accesso ai finanziamenti pubblici; obiettivi, modalita e prima determinazione territoriale degli incentivi pubblici in agricoltura; ulteriore articolazione territoriale e riforma dello stato giuridico dei Comitati consultivi di cui all art. 11 della legge 3- 3- 78, n. 15;

b) a nuove norme per lo snellimento delle procedure di autorizzazione ed erogazione dei finanziamenti pubblici.]



(12) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 12

(Concorso negli interessi per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento)(13) 


[Il concorso negli interessi per i prestiti di esercizio e per i mutui di miglioramento previsti dai programmi di settore di cui all allegato A e dalle altre norme legislative vigenti e ragguagliato:

- per gli interessi semplici, alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso massimo di riferimento e quelli calcolati al tasso a carico dei beneficiari;

- per l ammortamento, alla differenza tra la rata annuale o semestrale calcolata al tasso massimo di riferimento e quella calcolata al tasso agevolato stabilito a carico dei mutuatari.

Le misure del concorso negli interessi vengono stabilite periodicamente dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, fermo restando che il tasso a carico dei beneficiari non potra comunque essere inferiore al 4,50%.]



(13) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 13

(Strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti)(14) 


[Alle Cooperative agricole e ai loro consorzi e alle Associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi delle vigenti leggi in materia, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50% della spesa per l acquisto, la realizzazione, l ampliamento e l ammodernamento di strutture ed attrezzature per la produzione, la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli - forestali e loro sottoprodotti.

In aggiunta al contributo in conto capitale, puo essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali integrativi a tasso agevolato ai sensi della legge 5/ 7/ 1928 n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, per un importo massimo pari alla differenza tra la spesa ritenuta ammissibile e il contributo concesso.

Dopo un anno dall entrata in vigore della presente legge, gli incentivi previsti nel presente articolo dovranno inquadrarsi nel programma globale di sviluppo della cooperazione approvato del Consiglio regionale.] 



(14) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 14

(Studi, indagini, ricerche e attivita interessanti i settori)(15) 


[Possono essere concessi, ai soggetti di cui all art. 5 della legge regionale 9/ 6/ 1980 n. 68, contributi sino al 100% della spesa ritenuta ammissibile in relazione a particolari compiti previsti dai programmi di settore concernenti studi, progetti, sperimentazioni, ricerche, specializzazioni e aggiornamento di tecnici agricoli, insegnamento professionale agli operatori agricoli, dimostrazioni di pratiche di coltura e di allevamento, indagini sui mercati dei prodotti agricoli e divulgazione di dati e notizie utili a indirizzare la scelta degli ordinamenti produttivi e ad orientare l offerta dei prodotti sui mercati.

Le attivita di studio, sperimentazione e ricerca nonche quelle di dimostrazione pratica di coltura e di allevamento, quando vengono proposte da Associazioni dei produttori e da Enti pubblici, devono essere progettate da Istituti scientifici di ricerca agraria e svolte sotto il controllo degli Uffici tecnici dell Assessorato regionale all Agricoltura.

Le attivita di ricerca e sperimentazione saranno attuate nell ambito delle procedure di cui alla legge regionale del 9/ 6/ 1980, n. 68.] 



(15) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 15

(Irrigazione)(16) 


[La valorizzazione dei perimetri irrigui gia attrezzati e di quelli che saranno acquisiti alla irrigazione si concretizza:

a) nella realizzazione, con spesa a totale carico del bilancio regionale, di opere di ultimazione e completamento nonche di ammodernamento, adeguamento e ripristino di impianti di irrigazione a carattere collettivo;

b) nella realizzazione della ricerca di acqua nel sottosuolo, costruzione di pozzi, raccolta e distribuzione delle acque a scopo irriguo a gestione pubblica o collettiva;

c) nella creazione di opere sussidiarie di risanamento idraulico, di elettrificazione in bassa tensione, di viabilita, di acquedotti rurali, al fine di facilitare e accelerare la trasformazione irrigua;

d) nella promozione di opere di miglioramento fondiario a base collettiva, intermedia tra quelle pubbliche e quelle aziendali, soprattutto in zone frazionate, onde portare a contatto con ogni unita di conduzione i servizi di cui al punto precedente;

e) nella conversione di reti a canalette in reti tubate e nell ammodernamento dei relativi impianti, nonche nel riordino di utenze, anche al di fuori dei territori classificati di bonifica;

f) nella concessione di particolari provvidenze intese ad agevolare complessi organici di opere di trasformazione di competenza privata;

g) nella creazione di una rete di assistenza tecnica specifica per i territori irrigabili con maglia di operatori capaci di indirizzare, facilitare e controllare la trasformazione irrigua, a diretto contatto con gli operatori agricoli e con le associazioni promosse o esistenti;

h) in facilitazioni per l utilizzazione delle acque irrigue.

Gli interventi relativi alle opere previste ai punti a), b), c), ed e) sono effettuati a mezzo di Enti pubblici o di Consorzi di Bonifica e possono essere finanziati con spesa anche a totale carico regionale. I relativi progetti sono approvati dalla Giunta regionale contestualmente alla concessione del contributo o del finanziamento; detta approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilita delle opere nonche di indifferibilita ed urgenza dei relativi lavori.

Le provvidenze previste al punto f) possono essere concesse per opere di ricerca, raccolta, distribuzione delle acque a scopo irriguo con le relative attrezzature, nonche per sistemazioni idraulico - agrarie del suolo, entro le seguenti misure:

- per opere di interesse collettivo, a servizio di piu aziende agricole: contributi in conto capitale, sino al 75% entro il limite di spesa stabilito dalla Giunta regionale;

- per opere al servizio di aziende singole: concorso sugli interessi per l assunzione di mutuo ventennale per l intera spesa ritenuta tecnicamente ammissibile.

In alternativa, ai coltivatori diretti singoli o associati e alle cooperative costituite in prevalenza da coltivatori diretti, coloni, compartecipanti, mezzadri, lavoratori agricoli, puo essere concesso un contributo in conto capitale sino al 50% della spesa ammessa.

Per le opere di miglioramento fondiario di interesse collettivo di cui alla lettera d) del presente articolo, intese alla realizzazione e alla sistemazione di strade, di acquedotti e di elettrodotti al servizio di piu aziende agricole, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 75%, entro il limite di spesa stabilito dalla Giunta regionale a favore di imprenditori agricoli associati o di consorzi di miglioramento fondiario.

Per la realizzazione delle infrastrutture di cui al precedente comma puo essere ammessa la presenza di non imprenditori agricoli purche l opera risulti di prevalente uso ed interesse agricolo.

La creazione di una rete di assistenza tecnica specifica nei comprensori irrigui sara favorita dalla concessione di un contributo sino al 70% delle spese sostenute in favore di Enti pubblici, Consorzi di Bonifica, Organismi cooperativi gia operanti in agricoltura, che attuino programmi di assistenza tecnica approvati dalla Giunta regionale e che abbiano strutture adeguate e requisiti di idoenita.

Per facilitare l utilizzazione dell acqua a scopo irriguo, come previsto al precedente punto h), ai soggetti di cui al precedente comma che gestiscono impianti irrigui possono essere concessi:

- contributi fino al 35% della spesa ammessa, la manutenzione di opere irrigue;

- contributi fino al 50% delle spese di gestione degli impianti irrigui da graduarsi in relazione all onerosita determinata dal sollevamento dell acqua.] 



(16) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 16

(Zootecnia e bonifica sanitaria)(17) 


[Per l attuazione delle azioni previste nel programma zootecnico sono concessi gli incentivi di cui alla legge regionale 20/ 1/ 1975, n. 7.

I premi previsti dall art. 11 della predetta legge per la produzione della carne sono estesi ai produttori di carne equina, ai quali e concesso un premio fino a lire 80.000 per il mantenimento in vita sino al peso vivo medio per capo di Kg. 400 di ogni puledro maschio o femmina nato da fattrice di razza o ceppo da carne allevata in azienda non aderente alla selezione.

La Giunta regionale e autorizzata ad attuare, con spesa a totale carico, interventi di bonifica  sanitaria degli allevamenti sulla base di un piano annuale, predisposto di concetto tra l Assessorato all Agricoltura e l Assessorato alla Sanita.]



(17) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 17

(Forestazione)(18) 


[Per il proseguimento degli obiettivi previsti dal programma di forestazione, la Regione e le Province sono autorizzate a provvedere ai seguenti interventi:

1) favorire l attuazione da parte delle Comunita Montane e degli Enti locali delle iniziative intese alla ricostituzione di boschi degradati, danneggiati o distrutti, al miglioramento dei boschi esistenti, al rimboschimento a fini produttivi o protettivi, alla difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, mediante i finanziamenti riservati dal programma di settore;

2) l acquisizione dei terreni atti all accorpamento e all organico accrescimento dei complessi boschivi esistenti e alla formazione di riserve naturali nonche di terreni atti alla costituzione e all ampliamento dei vivai forestali o alla costruzione di case forestali;

3) l esecuzione di opere di sistemazione idraulico - forestale;

4) lo sviluppo della forestazione mediante la concessione ai Comuni, ad Enti, ad altri proprietari e affittuari di terreni, di contributi in conto capitale per il rimboschimento, con preferenza alle specie forestali a rapido accrescimento, in terreni non convenientemente utilizzabili per colture o attivita di allevamento oppure destinabili al rimboschimento o al miglioramento della silvicoltura esistente per la tutela dell ambiente in genere e dal dissesto idrogeologico in particolare, nonche per la ricostituzione e il miglioramento dei boschi.

Per l attuazione degli interventi di cui al precedente comma puo essere concesso un contributo in conto capitale fino alla misura del 90% nelle zone collinari e montane o suscettibili di valorizzazione paesaggistica e in quelle vincolate ai sensi del RDL 30 dicembre 1923 n. 3267, e del 60% nelle altre zone; in queste ultime i contributi per l impianto dei pioppeti possono essere concessi esclusivamente per terreni non idonei alle colture agrarie piu redditizie.

La Regione e le Province sono altresì autorizzate:

1) all esecuzione di interventi di rimboschimento, miglioramento dei boschi deteriorati, manutenzione dei soprassuoli forestali e di opere accessorie su terreni di proprieta della Regione, di Enti e di privati, anche se sono ricadenti in comprensori montani o in zone costiere;

2) alla formazione e incremento di aree boschive per la salvaguardia dell ambiente, mediante il collocamento a dimora di alberi idonei; i Comuni possono beneficiare, a tale fine, di un contributo fino al 90% per le opere connesse a piantagioni di alberi di alto fusto;

3) alla realizzazione di boschi da seme, all ammodernamento, ristrutturazione e gestione di vivai forestali per la produzione di semi e di piantine da utilizzare per l attuazione dei rimboschimenti direttamente effettuati dalla Regione e da altri Enti o da cedere, a titolo gratuito, per i lavori di rimboschimento effettuati dagli Enti e da privati;

4) alla tutela del patrimonio boschivo ai sensi della legge regionale 18/ 7/ 1974, n. 25;

5) a favorire, nell ambito degli interventi di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo, la compilazione dei piani economici dei beni silvo - pastorali e la buona gestione degli stessi, nonche la gestione delle riserve naturali, dei parchi naturali e delle oasi naturalistiche.

Per detti interventi possono essere concessi contributi fino al 100% della spesa a favore dei Comuni ed Enti che abbiano provveduto alla compilazione dei piani o alla costituzione delle riserve, parchi e oasi.] 



(18) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 18

(Valorizzazione dei territori collinari e montani)(19) (20) 


[Per la valorizzazione dei terreni di collina e di montagna la Regione ripartisce gli stanziamenti di cui alla legge 17- 12- 1977 n. 984 fra le Comunita Montane, sulla base dei parametri di cui all art. 10 bis della legge regionale 5/ 9/ 1972 n. 9.

Le Comunita Montane attueranno le iniziative  secondo quanto previsto nell apposito programma di settore valorizzazione dei territori collinari e montani di cui all allegato A .]



(19) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39
(20) Art. abrogato dalla lettera ì ) dell'art. 32 ,  l.r. 12/1999


Art. 19

(Olivicoltura, vitivinicoltura, ortoflorofrutticoltura, mandorlicoltura)(21) 


[Puo essere concesso il concorso sui prestiti e sui mutui di miglioramento, fino alla concorrenza dell intera spesa ammessa:

a) per la ristrutturazione di oliveti specializzati e connesse opere di irrigazione; per le attivita  di ammodernamento dei vecchi impianti olivicoli; per il miglioramento dello strato arabile degli oliveti; per i nuovi impianti di oliveti per olive da mensa; per ogni altra azione di miglioramento fondiario delle aziende a prevalente indirizzo olivicolo;

b) per l estendimento, rinnovo e/ o ammodernamento degli impianti viticoli secondo quanto dispone il programma di settore Vitivinicoltura di cui allegato A ; per la realizzazione di stabilimenti vinicoli o per la costruzione e ammodernamento delle strutture a carattere associativo destinate alla trasformazione e manipolazione del prodotto;

c) per i nuovi impianti mandorlicoli in regime irriguo con l impiego di porta - innesti adatti  alla pratica irrigua; per gli impianti, reimpianti e reinnesti intesi all adozione di varieta di maggiore affidamento; per l installazione di arnie nei mandorleti e per ogni altra azione di ammodernamento delle aziende a prevalente indirizzo mandorlicolo;

d) per il miglioramento delle strutture di aziende ortoflorofrutticole, mediante opere di sistemazione del terreno, di irrigazione, di protezione, di climatizzazione, realizzazione di costruzioni rurali a fini di deposito e prima lavorazione dei prodotti, di celle frigorifere aziendali, di abitazioni rurali al servizio delle aziende; per impianti e reimpianti di fruttiferi di pregio; per l installazione di arnie nelle aziende a prevalente indirizzo frutticolo; per le azioni di riconversione varietale e di specializzazione della coltura ortoflorofrutticoltura.

Per gli interventi previsti alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma, in alternativa al concorso regionale sugli interessi puo essere concesso ai coltivatori diretti, singoli o associati, alle cooperative agricole costituite in prevalenza da coltivatori diretti, coloni, compartecipanti, mezzadri, lavoratori agricoli, nonche alle cooperative di giovani costituite in applicazione della legge 285 e successive modificazioni, un contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ammessa.

Puo essere concesso inoltre:

a) un contributo fino al 30% della spesa ammessa alle Associazioni dei produttori riconosciute e alle cooperative ortoflorofrutticole sulla spesa sopportata per trasportare i prodotti agricoli avviati alla esportazione;

b) un contributo fino al 40% della spesa ammessa ai produttori ortoflorofrutticoli, singoli o associati, o ai Consorzi di difesa per l acquisizione di attrezzature idonee alla difesa attiva contro le avversita metereologiche;

c) un contributo fino al 50% della spesa ammessa ai produttori olivicoli associati, per l acquisto di macchine per la raccolta delle olive, per l acquisto di macchine ed attrezzature per l effettuazione della lotta fitosanitaria e la potatura degli oliveti;

d) un contributo fino al 70% della spesa ammessa per la costituzione da parte di Associazioni, Consorzi e cooperative agricole di vivai per la produzione di materiale di moltiplicazione di varieta di pregio. Il contributo non puo essere cumulato con quello eventualmente concesso ai sensi di altre disposizioni legislative;

e) un contributo fino al 70% della spesa ammessa per l attuazione di piani interaziendali di risanamento e sviluppo della mandorlicoltura nelle aree tradizionali;

f) contributi fino all 80% della spesa ammessa:

- per lo svolgimento di campagne promozionali in favore dei prodotti agricoli pugliesi da parte di Associazioni di produttori agricoli riconosciute, di Consorzi di cooperative agricole, di Consorzi costituiti per la valorizzazione delle produzioni agricole, con il coordinamento dell Assessorato regionale all Agricoltura;

- per l acquisizione da parte delle Associazioni dei produttori agricoli riconosciute e delle cooperative agricole di strutture di trasporto.

Per gli interventi previsti nelle lettere a), b) e c) del precedente comma, sulla spesa ammessa non coperta da contributo sara concesso un concorso nel pagamento degli interessi conseguenti a mutui eventualmente contratti.] 



(21) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 20

(Colture industriali)(22) 


[Per lo sviluppo della tabacchicoltura e della bieticoltura possono essere concessi gli incentivi di cui all art. 6 della legge regionale 4- 9- 1978 n. 48, secondo le modalita previste nel programma di settore Ortoflorofrutticoltura di cui all allegato A .

Il contributo a fondo perduto di cui all art. 8 della legge regionale 29- 6- 1979 n. 38 puo essere concesso anche per l acquisto di trattrici occorrenti per azionare le macchine operatrici specifiche, limitatamente ai programmi di meccanizzazione realizzati e gestiti in forma associata o cooperativa da parte di Organismi regolarmente costituiti e composti in prevalenza da imprese familiari coltivatrici.]



(22) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 21

(Aree montane e svantaggiate)(23) (24) 


[Alle aree comprese nelle Comunita Montane e a quelle svantaggiate delimitate con deliberazione della Giunta regionale 20/ 6/ 1978 n. 3710, e riservata una quota di risorse finanziarie maggiorata del 10%, finalizzata alla attuazione di opere di interesse infrastrutturale nonche di tutti gli interventi assegnati alla esecuzione di Enti pubblici.

Nelle medesime aree di cui al precedente comma:

- i contributi in conto capitale, previsti dalla presente legge a favore delle aziende agricole, singole o associate, e delle cooperative sono maggiorati del 5%;

- il concorso nel pagamento degli interessi per i mutui contratti dalle aziende agricole, singole o associate, e dalle cooperative e maggiorato di due punti percentuali a favore de mutuatari rispetto alle misure stabilite ai sensi della presente legge.]  



(23) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39
(24) Art. abrogato dalla lettera ì ) dell'art. 32 ,  l.r. 12/1999


Art. 22

(Azioni prioritarie previste dai programmi di settore)(25) 


[Le risorse finanziarie impegnate sui singoli programmi di settore di cui all allegato A , per almeno il 60% sono destinate al finanziamento delle azioni prioritarie previste negli stessi programmi.] 


(25) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 23

(Adeguamento dei programmi di settore e relazione sulla attuazione della delega)(26) 


[Nell ambito delle procedure di verifica annuale previste dalla legge 27- 12- 1977 n. 984, la Regione, entro il 30 maggio di ogni anno, provvede all eventuale adeguamento dei programmi di settore approvati con la presente legge, a tale fine, acquisisce le determinazioni espresse dal Comitato consiliare per il piano e dal Comitato tecnico scientifico, di cui alla legge regionale 25- 7- 1979 n. 44.

Gli Enti delegati, altresì, sono tenuti a trasmettere  alla Regione la relazione sullo stato di attuazione della delega entro il 30 aprile di ogni anno.] 



(26) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 24

(Norme transitorie)(27) 


[Le domande relative ad interventi di cui alla legge 27- 12- 1977 n. 984 e successive modificazioni e integrazioni, presentate alla Regione prima della entrata in vigore della presente legge, sono sottoposte alle norme di cui alla presente legge.

Si deroga da quanto previsto nel precedente comma, limitatamente a cio che dispone l art. 6, soltanto nel caso di domande che:

- risultino regolarmente presentate alla Regione in data non successiva al 30- 6- 81;

- comportino una spesa prevista non superiore ai 50 milioni di lire.

Alle domande di cui al precedente comma si applicano, comunque, le direttive di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 14- 3- 1979, n. 448.

Gli Enti delegati, in ogni caso, subentrano in tutti i procedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate che alla data di attivazione della delega non abbiano comportato l assunzione di impegni o di obbligazioni da parte della Regione.

Fino all entrata in vigore della legge relativa all ordinamento degli uffici regionali, la Giunta regionale e autorizzata a ripartire compiti afferenti alle materie Agricoltura e Foreste in settori e uffici, avendo cura di assicurare la massima funzionalita attraverso l unificazione dei compiti omogenei.]



(27) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 25

(Norme finanziarie)(28) 


[Gli interventi di cui alla presente legge sono finanziati con le assegnazioni che pervengono alla Regione in attuazione di quanto disposto dalla legge 27- 12- 1977 n. 984 e successive modificazioni e integrazioni e dal Piano Agricolo Nazionale di cui alla deliberazione CIPAA del 13- 12- 1979.

Per l anno 1981, alle spese per l attuazione di quanto disposto nella presente legge si provvede con gli appositi stanziamenti di spesa previsti nell obiettivo operativo 2 Agricoltura e Foreste di cui al bilancio di previsione della regione per il 1981, approvato con legge regionale 23- 6- 1981, n. 33.

Per effetto dell approvazione dei programmi di settore di cui all allegato A , la Giunta regionale e autorizzata ad apportare al bilancio di previsione della Regione annuale e pluriennale, approvato con legge regionale 23- 6- 81,  n. 33, le conseguenti variazioni.

Le economie di spesa da stanziamenti iscritti nel bilancio regionale per l attuazione dei programmi di settore ai sensi della legge 27/ 12- 1977 n. 984, vengono accertate entro la fine dell esercizio e conservano nel bilancio regionale per l esercizio successivo la stessa destinazione di spesa.

Per l attuazione degli interventi di cui allo art. 20 della presente legge, concernente le colture industriali, nel bilancio della Regione per l anno 1981 approvato con legge regionale 23- 6- 1981 n. 33, alla parte spesa, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 04928 Spese per l attuazione degli interventi, ecc. Legge 984/ 77 competenza L. 2.000.000.000 cassa L. 2.000.000.000

In aumento

Cap. 04728 Spesa per l attuazione degli interventi a favore della bieticoltura previsti dal programma regionale di settore in attuazione della legge 984/ 77 competenza L. 1.000.000.000 cassa L. 1.000.000.000

Cap. 04729 Spesa per l attuazione degli interventi a favore della tabacchicoltura previsti dal programma regionale di settore in attuazione della legge 984/77 competenza L. 1.000.000.000 cassa L. 1.000.000.000

Per gli anni successivi si provvedera con le leggi di approvazione dei corrispondenti bilanci annuali di previsione della Regione.] 



(28) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.