Legge Regionale 31 agosto 1981, n. 54 Programmi regionali di sviluppo agricolo e forestale ai sensi della legge 27- 12- 1977, numero 984. Organizzazione e snellimento delle procedure.(1)
Art. 1(Approvazione dei programmi
regionali di settore)(2) [Sono approvati i programmi
regionali di settore in attuazione della legge 27- 12- 1977, n.1984 di cui all allegato A , che
costituisce parte integrante della presente legge.
Gli interventi regionali,
(comunque disposti, devono essere coerenti con gli indirizzi e le azioni
prioritarie nei programmi di cui al precedente comma.]
Art. 2(Piano di sviluppo aziendale e
interaziendale)(3) [Le iniziative di attuazione dei
singoli programmi settoriali per essere ammesse ai benefici previsti dalla
presente legge devono armonizzarsi con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dai
programmi stessi.
Le iniziative proposte da
imprenditori agricoli singoli e associati devono inserirsi nell ambito di un
piano aziendale o interaziendale di sviluppo, a carattere anche
poliennale.
Sono ammessi ai benefici
previsti dalla presente legge gli interventi compresi nel piano aziendale o interaziendale intesi a migliorare le
condizioni di reddito da lavoro, ad accrescere le capacita produttive e di
mercato dell azienda e a conservare o migliorare i livelli occupazionali della
zona.
Le richieste dei benefici
previsti dalla presente legge devono contenere una esplicita dichiarazione del
richiedente di aver presentato il piano di cui alla legge 11- 3- 70, n. 83 ove
il richiedente stesso sia tenuto a tale adempimento.
Inoltre il beneficiario dovra
dichiarare esplicitamente di impegnarsi ad applicare i contratti collettivi
nazionali di lavoro e di patti integrativi.]
Art. 3(Compiti dei Comitati
consultivi)(4) [Sulla rispondenza dei piani
aziendali o interaziendali di sviluppo presentati agli obiettivi e alle
finalita previsti dai programmi regionali, la Giunta regionale acquisisce il
parere dei Comitati consultivi di cui all art. 2 della legge regionale 3- 3-
78, n. 15.
Non sono soggetti al parere di
cui al presente articolo i progetti presentati da coltivatori diretti quando l
importo delle opere preventivate non superi i 30 milioni di
lire.
La Giunta regionale comunica
periodicamente le proprie decisioni ai Comitati consultivi in ordine al
finanziamento dei piani dagli stessi esaminati, nonche per i progetti
finanziati presentati da coltivatori diretti e per i quali non e previsto il
parere dei Comitati stessi.]
Art. 4(Soggetti
beneficiari)(5) [I soggetti beneficiari delle
provvidenze finanziarie previste dalla presente legge sono quelli indicati dall
art. 7 della legge 27- 12- 77, N. 984.
Le risorse finanziarie
destinate al finanziamento dei piani aziendali o interaziendali di sviluppo per
l 80% sono riservate alle imprese familiari coltivatrici, singole o associate,
alle societa e comunioni promosse tra imprese familiari coltivatrici per l
esercizio dall agricoltura costituite con atto pubblico, alle cooperative
agricole e loro consorzi costituite in maggioranza da coltivatori diretti,
mezzadri, coloni, compartecipati e lavoratori agricoli con particolare riguardo
alle cooperative costituite ai sensi della legge 1- 6- 77, n. 285 e successive
modificazioni e integrazioni, alle associazioni dei produttori agricoli
regolarmente riconosciute ai sensi della normativa vigente.]
Art. 5(Anticipazioni e
acconti)(6) [Per iniziative comportanti un
aiuto superiore a 100 milioni, l impegno puo essere ripartito in piu esercizi
finanziari, contenendo il pagamento entro l ammontare della parte di spesa che
viene a scadenza in ciascun esercizio, salvo il limite di cui all art. 61 della
legge regionale 30- 5- 77, n. 17 e successive modificazioni.
Sui contributi in conto
capitale previsti dalla presente legge per opere collettive possono essere
erogati:
a) anticipazioni fino al 40%
della spesa ammessa, successivamente al provvedimento di concessione dei
benefici;
b) acconti non eccedenti,
comunque, la parte dell impegno per la quale e ammesso il pagamento, nelle
seguenti misure:
- sino al 60% della spesa
ammessa ad avvenuto inizio dei lavori ovvero, qualora sia stata disposta l
anticipazione di cui alla lettera a), sino alla concorrenza del 60% della spesa
ammessa;
- sino ad un ulteriore 20% su
presentazione dei documenti giustificativi vistati dai competenti uffici
regionali ovvero, qualora sia stata disposta l anticipazione di cui alla
lettera a), sino alla concorrenza dell 80% della spesa
ammessa.
Sui contributi in conto
capitale per opere al servizio di aziende agricole singole, possono essere
erogati acconti sino al 75% della spesa ammessa a contributo. l importo dei
lavori gia eseguiti e delle opere gia realizzate deve comunque superare di
almeno il 25% l acconto erogato.]
Art. 6(Delega delle funzioni alle
Province)(7) [In attesa di una legge
regionale organica di delega agli enti locali di materie e funzioni di
competenza della Regione, sono delegate alle Province territorialmente
competenti le funzioni amministrative in materia di piani di sviluppo aziendali
o interaziendali, finanziati con i fondi della legge 27/ 12- 77, n. 984 e
successive modificazioni e integrazioni che prevedano interventi che,
singolarmente presi, non superino i 200 milioni di lire. La delega concerne la
ricezione, istruttoria e approvazione dei piani, nonche la concessione,
liquidazione e pagamento delle relative agevolazioni contributive e/ o
creditizie.
Le Province, per l esercizio
della delega, si avvarranno degli Ispettorati provinciali all Agricoltura
competenti per territorio.
L attivazione della delega
avverra entro 60 giorni dall entrata in vigore della presente legge.
Nel predetto termine la Giunta
regionale con propria deliberazione, acquisito il parere della Commissione
consiliare permanente competente e quello degli Enti delegati, fissa le
modalita per l attuazione della delega e i criteri per l assegnazione dei
fondi agli Enti delegati.
In caso di inerzia da parte
delle Province nel compiere singoli atti previsti dalla presente legge, la
Giunta regionale diffida le stesse a provvedere entro 30 giorni, trascorsi i
quali si sostituisce all Ente inadempiente.
In caso di persistente inerzia
o di grave violazione delle leggi e direttive regionali, la Regione, con propria
legge, revoca una o piu funzioni delegate, nel rispetto di quanto dispone l
art. 64 dello Statuto regionale, anche nei confronti di singoli Enti; in questo
caso la Giunta regionale, nelle more dell approvazione della legge di revoca
della delega, esercita comunque il potere sostitutivo.
Le Province devono, nella
emissione degli atti, fare espressa menzione della delega. Gli atti assunti
nell esercizio delle funzioni delegate, resi esecutivi come per legge, hanno
carattere definitivo e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
I finanziamenti relativi ad
operazioni di mutuo riguardanti interventi previsti nei piani di sviluppo
aziendali o interaziendali di cui alla presente legge sono utilizzati dagli
Istituti di credito previa autorizzazione degli Enti delegati, secondo modalita
fissate in apposita convenzione da stipulare tra la Regione e gli Istituti di
credito, sentiti gli Enti delegati.]
Art. 7(Competenza degli Ispettorati
provinciali all agricoltura)(8) [Gli Ispettorati
Provinciali dell agricoltura nel rispetto dei criteri e delle modalita
previste dalla presente legge, hanno competenza per l istruttoria sotto il
profilo tecnico – economico dei piani aziendali o interaziendali di
sviluppo.]
Art. 8(Piani aziendali di cui alla
legge regionale n. 15 del 3- 3- 78)(9) [Per i piani aziendali e
interaziendali di sviluppo di cui alla legge regionale 3- 3- 78, n. 15 e
successive modificazioni, si osservano le procedure e norme previste dalla
presente legge agli articoli 2 penultimo e ultimo comma - 3, 5, 6, 9 e 10.
Le norme della legge regionale
n. 15 del 3- 3- 78 se in contrasto con quanto disposto nel precedente comma, si
intendono abrogate.]
Art. 9(Realizzazione anticipata di
interventi)(10) [La Regione o gli Enti delegati,
secondo le rispettive competenze, possono autorizzare, previa motivata
richiesta, la realizzazione di interventi previsti in piani aziendali o
interaziendali di sviluppo presentati ma non ancora approvati, ovvero non inseriti in un piano,
limitatamente all acquisto di macchine, bestiame, attrezzature agricole e
quant altro concerne il miglioramento delle dotazioni
aziendali.
Le autorizzazioni e le
realizzazioni di cui al precedente comma non comportano obblighi di
finanziamento da parte della Regione o dell Ente delegato, ne danno diritto a
priorita o preferenze nella concessione delle agevolazioni contributive e/ o
creditizie previste dalla presente legge.]
Art. 10(Termini
procedurali)(11) [L istruttoria sui piani di
sviluppo aziendali o interaziendali, il parere del Comitato consultivo
competente, la concessione o rigetto delle provvidenze, la verifica dei lavori e
la liquidazione, devono in ogni caso essere esperiti non oltre il termine
di:
- 90 giorni, per quel che
riguarda l istruttoria;
- 30 giorni per quel che
riguarda il parere del Comitato consultivo;
- 30 giorni per quel che
riguarda la concessione o rigetto delle provvidenze;
- 30 giorni dalla presentazione
della domanda di collaudo per quel che riguarda la verifica dei lavori e la
liquidazione.
Decorsi i 90 giorni previsti
per l istruttoria, il piano va comunque trasmesso al Comitato consultivo per il
parere. Tale parere, se positivo, deve essere comunicato dalla Regione o dalla
Provincia all interessato.]
Art. 11(Direttive regionali di
sviluppo e snellimento delle procedure di spesa)(12) [Entro il termine di 180 giorni
dall entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale e incaricata
di formulare proposte al Consiglio regionale in ordine:
a) alla unificazione in un
unico organico corpo normativo direttive regionali di sviluppo agricolo delle seguenti materie: procedure e vincoli per l accesso ai
finanziamenti pubblici; obiettivi, modalita e prima determinazione territoriale
degli incentivi pubblici in agricoltura; ulteriore articolazione territoriale e
riforma dello stato giuridico dei Comitati consultivi di cui all art. 11 della
legge 3- 3- 78, n. 15;
b) a nuove norme per lo
snellimento delle procedure di autorizzazione ed erogazione dei finanziamenti
pubblici.]
Art. 12(Concorso negli interessi per
le operazioni di credito agrario di esercizio e di
miglioramento)(13) [Il concorso negli interessi per
i prestiti di esercizio e per i mutui di miglioramento previsti dai programmi di
settore di cui all allegato A e dalle altre norme legislative
vigenti e ragguagliato:
- per gli interessi semplici,
alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso massimo di riferimento e
quelli calcolati al tasso a carico dei beneficiari;
- per l ammortamento, alla
differenza tra la rata annuale o semestrale calcolata al tasso massimo di
riferimento e quella calcolata al tasso agevolato stabilito a carico dei
mutuatari.
Le misure del concorso negli
interessi vengono stabilite periodicamente dalla Giunta regionale con apposita
deliberazione, fermo restando che il tasso a carico dei beneficiari non potra
comunque essere inferiore al 4,50%.]
Art. 13(Strutture cooperative di
trasformazione e commercializzazione dei prodotti)(14) [Alle Cooperative agricole e ai
loro consorzi e alle Associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi
delle vigenti leggi in materia, possono essere concessi contributi in conto
capitale nella misura massima del 50% della spesa per l acquisto, la
realizzazione, l ampliamento e l ammodernamento di strutture ed attrezzature
per la produzione, la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la
conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli - forestali e loro
sottoprodotti.
In aggiunta al contributo in
conto capitale, puo essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi
sui mutui ventennali integrativi a tasso agevolato ai sensi della legge 5/ 7/
1928 n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, per un importo massimo
pari alla differenza tra la spesa ritenuta ammissibile e il contributo concesso.
Dopo un anno dall entrata in
vigore della presente legge, gli incentivi previsti nel presente articolo
dovranno inquadrarsi nel programma globale di sviluppo della cooperazione
approvato del Consiglio regionale.]
Art. 14(Studi, indagini, ricerche e
attivita interessanti i settori)(15) [Possono essere concessi, ai
soggetti di cui all art. 5 della legge regionale 9/ 6/ 1980 n. 68, contributi
sino al 100% della spesa ritenuta ammissibile in relazione a particolari compiti
previsti dai programmi di settore concernenti studi, progetti, sperimentazioni,
ricerche, specializzazioni e aggiornamento di tecnici agricoli, insegnamento
professionale agli operatori agricoli, dimostrazioni di pratiche di coltura e di
allevamento, indagini sui mercati dei prodotti agricoli e divulgazione di dati e
notizie utili a indirizzare la scelta degli ordinamenti produttivi e ad
orientare l offerta dei prodotti sui mercati.
Le attivita di studio,
sperimentazione e ricerca nonche quelle di dimostrazione pratica di coltura e
di allevamento, quando vengono proposte da Associazioni dei produttori e da Enti
pubblici, devono essere progettate da Istituti scientifici di ricerca agraria e
svolte sotto il controllo degli Uffici tecnici dell Assessorato regionale all
Agricoltura.
Le attivita di ricerca e
sperimentazione saranno attuate nell ambito delle procedure di cui alla legge
regionale del 9/ 6/ 1980, n. 68.]
Art. 15(Irrigazione)(16) [La valorizzazione dei perimetri
irrigui gia attrezzati e di quelli che saranno acquisiti alla irrigazione si
concretizza:
a) nella realizzazione, con
spesa a totale carico del bilancio regionale, di opere di ultimazione e
completamento nonche di ammodernamento, adeguamento e ripristino di impianti di
irrigazione a carattere collettivo;
b) nella realizzazione della
ricerca di acqua nel sottosuolo, costruzione di pozzi, raccolta e distribuzione
delle acque a scopo irriguo a gestione pubblica o
collettiva;
c) nella creazione di opere
sussidiarie di risanamento idraulico, di elettrificazione in bassa tensione, di
viabilita, di acquedotti rurali, al fine di facilitare e accelerare la
trasformazione irrigua;
d) nella promozione di opere di
miglioramento fondiario a base collettiva, intermedia tra quelle pubbliche e
quelle aziendali, soprattutto in zone frazionate, onde portare a contatto con
ogni unita di conduzione i servizi di cui al punto precedente;
e) nella conversione di reti a
canalette in reti tubate e nell ammodernamento dei relativi impianti, nonche
nel riordino di utenze, anche al di fuori dei territori classificati di
bonifica;
f) nella concessione di
particolari provvidenze intese ad agevolare complessi organici di opere di
trasformazione di competenza privata;
g) nella creazione di una rete
di assistenza tecnica specifica per i territori irrigabili con maglia di
operatori capaci di indirizzare, facilitare e controllare la trasformazione
irrigua, a diretto contatto con gli operatori agricoli e con le associazioni
promosse o esistenti;
h) in facilitazioni per l
utilizzazione delle acque irrigue.
Gli interventi relativi alle
opere previste ai punti a), b), c), ed e) sono effettuati a mezzo di Enti
pubblici o di Consorzi di Bonifica e possono essere finanziati con spesa anche a
totale carico regionale. I relativi progetti sono approvati dalla Giunta
regionale contestualmente alla concessione del contributo o del finanziamento;
detta approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilita delle opere
nonche di indifferibilita ed urgenza dei relativi lavori.
Le provvidenze previste al
punto f) possono essere concesse per opere di ricerca, raccolta, distribuzione
delle acque a scopo irriguo con le relative attrezzature, nonche per
sistemazioni idraulico - agrarie del suolo, entro le seguenti misure:
- per opere di interesse
collettivo, a servizio di piu aziende agricole: contributi in conto capitale,
sino al 75% entro il limite di spesa stabilito dalla Giunta
regionale;
- per opere al servizio di
aziende singole: concorso sugli interessi per l assunzione di mutuo ventennale
per l intera spesa ritenuta tecnicamente ammissibile.
In alternativa, ai coltivatori
diretti singoli o associati e alle cooperative costituite in prevalenza da
coltivatori diretti, coloni, compartecipanti, mezzadri, lavoratori agricoli,
puo essere concesso un contributo in conto capitale sino al 50% della spesa
ammessa.
Per le opere di miglioramento
fondiario di interesse collettivo di cui alla lettera d) del presente articolo,
intese alla realizzazione e alla sistemazione di strade, di acquedotti e di
elettrodotti al servizio di piu aziende agricole, possono essere concessi
contributi in conto capitale fino al 75%, entro il limite di spesa stabilito
dalla Giunta regionale a favore di imprenditori agricoli associati o di consorzi
di miglioramento fondiario.
Per la realizzazione delle
infrastrutture di cui al precedente comma puo essere ammessa la presenza di non
imprenditori agricoli purche l opera risulti di prevalente uso ed interesse
agricolo.
La creazione di una rete di
assistenza tecnica specifica nei comprensori irrigui sara favorita dalla
concessione di un contributo sino al 70% delle spese sostenute in favore di Enti
pubblici, Consorzi di Bonifica, Organismi cooperativi gia operanti in
agricoltura, che attuino programmi di assistenza tecnica approvati dalla Giunta
regionale e che abbiano strutture adeguate e requisiti di
idoenita.
Per facilitare l utilizzazione
dell acqua a scopo irriguo, come previsto al precedente punto h), ai soggetti
di cui al precedente comma che gestiscono impianti irrigui possono essere
concessi:
- contributi fino al 35% della
spesa ammessa, la manutenzione di opere irrigue;
- contributi fino al 50% delle
spese di gestione degli impianti irrigui da graduarsi in relazione all
onerosita determinata dal sollevamento dell acqua.]
Art. 16(Zootecnia e bonifica
sanitaria)(17) [Per l attuazione delle azioni
previste nel programma zootecnico sono concessi gli incentivi di cui alla legge
regionale 20/ 1/ 1975, n. 7.
I premi previsti dall art. 11
della predetta legge per la produzione della carne sono estesi ai produttori di
carne equina, ai quali e concesso un premio fino a lire 80.000 per il
mantenimento in vita sino al peso vivo medio per capo di Kg. 400 di ogni puledro
maschio o femmina nato da fattrice di razza o ceppo da carne allevata in azienda
non aderente alla selezione.
La Giunta regionale e
autorizzata ad attuare, con spesa a totale carico, interventi di bonifica sanitaria degli allevamenti sulla base di un
piano annuale, predisposto di concetto tra l Assessorato all Agricoltura e l
Assessorato alla Sanita.]
Art. 17(Forestazione)(18) [Per il proseguimento degli
obiettivi previsti dal programma di forestazione, la Regione e le Province sono
autorizzate a provvedere ai seguenti interventi:
1) favorire l attuazione da
parte delle Comunita Montane e degli Enti locali delle iniziative intese alla
ricostituzione di boschi degradati, danneggiati o distrutti, al miglioramento
dei boschi esistenti, al rimboschimento a fini produttivi o protettivi, alla
difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, mediante i finanziamenti riservati
dal programma di settore;
2) l acquisizione dei terreni
atti all accorpamento e all organico accrescimento dei complessi boschivi
esistenti e alla formazione di riserve naturali nonche di terreni atti alla
costituzione e all ampliamento dei vivai forestali o alla costruzione di case
forestali;
3) l esecuzione di opere di
sistemazione idraulico - forestale;
4) lo sviluppo della
forestazione mediante la concessione ai Comuni, ad Enti, ad altri proprietari e
affittuari di terreni, di contributi in conto capitale per il rimboschimento,
con preferenza alle specie forestali a rapido accrescimento, in terreni non
convenientemente utilizzabili per colture o attivita di allevamento oppure
destinabili al rimboschimento o al miglioramento della silvicoltura esistente
per la tutela dell ambiente in genere e dal dissesto idrogeologico in
particolare, nonche per la ricostituzione e il miglioramento dei boschi.
Per l attuazione degli
interventi di cui al precedente comma puo essere concesso un contributo in
conto capitale fino alla misura del 90% nelle zone collinari e montane o
suscettibili di valorizzazione paesaggistica e in quelle vincolate ai sensi del
RDL 30 dicembre 1923 n. 3267, e del 60% nelle altre zone; in queste ultime i
contributi per l impianto dei pioppeti possono essere concessi esclusivamente
per terreni non idonei alle colture agrarie piu
redditizie.
La Regione e le Province sono
altresì autorizzate:
1) all esecuzione di
interventi di rimboschimento, miglioramento dei boschi deteriorati, manutenzione
dei soprassuoli forestali e di opere accessorie su terreni di proprieta della
Regione, di Enti e di privati, anche se sono ricadenti in comprensori montani o
in zone costiere;
2) alla formazione e incremento
di aree boschive per la salvaguardia dell ambiente, mediante il collocamento a
dimora di alberi idonei; i Comuni possono beneficiare, a tale fine, di un
contributo fino al 90% per le opere connesse a piantagioni di alberi di alto
fusto;
3) alla realizzazione di boschi
da seme, all ammodernamento, ristrutturazione e gestione di vivai forestali per
la produzione di semi e di piantine da utilizzare per l attuazione dei
rimboschimenti direttamente effettuati dalla Regione e da altri Enti o da
cedere, a titolo gratuito, per i lavori di rimboschimento effettuati dagli Enti
e da privati;
4) alla tutela del patrimonio
boschivo ai sensi della legge regionale 18/ 7/ 1974, n. 25;
5) a favorire, nell ambito
degli interventi di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo, la
compilazione dei piani economici dei beni silvo - pastorali e la buona gestione
degli stessi, nonche la gestione delle riserve naturali, dei parchi naturali e
delle oasi naturalistiche.
Per detti interventi possono
essere concessi contributi fino al 100% della spesa a favore dei Comuni ed Enti
che abbiano provveduto alla compilazione dei piani o alla costituzione delle
riserve, parchi e oasi.]
Art. 18(Valorizzazione dei territori
collinari e montani)(19) (20) [Per la valorizzazione dei
terreni di collina e di montagna la Regione ripartisce gli stanziamenti di cui
alla legge 17- 12- 1977 n. 984 fra le Comunita Montane, sulla base dei
parametri di cui all art. 10 bis della legge regionale 5/ 9/ 1972 n. 9.
Le Comunita Montane attueranno
le iniziative secondo quanto previsto
nell apposito programma di settore valorizzazione dei territori
collinari e montani di cui all allegato A .]
Art. 19(Olivicoltura, vitivinicoltura,
ortoflorofrutticoltura, mandorlicoltura)(21) [Puo essere concesso il
concorso sui prestiti e sui mutui di miglioramento, fino alla concorrenza dell
intera spesa ammessa:
a) per la ristrutturazione di
oliveti specializzati e connesse opere di irrigazione; per le attivita di ammodernamento dei vecchi impianti
olivicoli; per il miglioramento dello strato arabile degli oliveti; per i nuovi
impianti di oliveti per olive da mensa; per ogni altra azione di miglioramento
fondiario delle aziende a prevalente indirizzo olivicolo;
b) per l estendimento, rinnovo
e/ o ammodernamento degli impianti viticoli secondo quanto dispone il programma
di settore Vitivinicoltura di cui allegato A ; per la realizzazione di stabilimenti vinicoli o per la costruzione e
ammodernamento delle strutture a carattere associativo destinate alla
trasformazione e manipolazione del prodotto;
c) per i nuovi impianti
mandorlicoli in regime irriguo con l impiego di porta - innesti adatti alla pratica irrigua; per gli impianti,
reimpianti e reinnesti intesi all adozione di varieta di maggiore affidamento;
per l installazione di arnie nei mandorleti e per ogni altra azione di
ammodernamento delle aziende a prevalente indirizzo
mandorlicolo;
d) per il miglioramento delle
strutture di aziende ortoflorofrutticole, mediante opere di sistemazione del
terreno, di irrigazione, di protezione, di climatizzazione, realizzazione di
costruzioni rurali a fini di deposito e prima lavorazione dei prodotti, di celle
frigorifere aziendali, di abitazioni rurali al servizio delle aziende; per
impianti e reimpianti di fruttiferi di pregio; per l installazione di arnie
nelle aziende a prevalente indirizzo frutticolo; per le azioni di riconversione
varietale e di specializzazione della coltura
ortoflorofrutticoltura.
Per gli interventi previsti
alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma, in alternativa al concorso
regionale sugli interessi puo essere concesso ai coltivatori diretti, singoli o
associati, alle cooperative agricole costituite in prevalenza da coltivatori
diretti, coloni, compartecipanti, mezzadri, lavoratori agricoli, nonche alle
cooperative di giovani costituite in applicazione della legge 285 e successive
modificazioni, un contributo in conto capitale pari al 50% della spesa
ammessa.
Puo essere concesso inoltre:
a) un contributo fino al 30%
della spesa ammessa alle Associazioni dei produttori riconosciute e alle
cooperative ortoflorofrutticole sulla spesa sopportata per trasportare i
prodotti agricoli avviati alla esportazione;
b) un contributo fino al 40%
della spesa ammessa ai produttori ortoflorofrutticoli, singoli o associati, o ai
Consorzi di difesa per l acquisizione di attrezzature idonee alla difesa attiva
contro le avversita metereologiche;
c) un contributo fino al 50%
della spesa ammessa ai produttori olivicoli associati, per l acquisto di
macchine per la raccolta delle olive, per l acquisto di macchine ed
attrezzature per l effettuazione della lotta fitosanitaria e la potatura degli
oliveti;
d) un contributo fino al 70%
della spesa ammessa per la costituzione da parte di Associazioni, Consorzi e
cooperative agricole di vivai per la produzione di materiale di moltiplicazione
di varieta di pregio. Il contributo non puo essere cumulato con quello
eventualmente concesso ai sensi di altre disposizioni legislative;
e) un contributo fino al 70%
della spesa ammessa per l attuazione di piani interaziendali di risanamento e
sviluppo della mandorlicoltura nelle aree tradizionali;
f) contributi fino all 80%
della spesa ammessa:
- per lo svolgimento di
campagne promozionali in favore dei prodotti agricoli pugliesi da parte di
Associazioni di produttori agricoli riconosciute, di Consorzi di cooperative
agricole, di Consorzi costituiti per la valorizzazione delle produzioni
agricole, con il coordinamento dell Assessorato regionale all Agricoltura;
- per l acquisizione da parte
delle Associazioni dei produttori agricoli riconosciute e delle cooperative
agricole di strutture di trasporto.
Per gli interventi previsti
nelle lettere a), b) e c) del precedente comma, sulla spesa ammessa non coperta
da contributo sara concesso un concorso nel pagamento degli interessi
conseguenti a mutui eventualmente contratti.]
Art. 20(Colture
industriali)(22) [Per lo sviluppo della
tabacchicoltura e della bieticoltura possono essere concessi gli incentivi di
cui all art. 6 della legge regionale 4- 9- 1978 n. 48, secondo le modalita
previste nel programma di settore Ortoflorofrutticoltura di
cui all allegato A .
Il contributo a fondo perduto
di cui all art. 8 della legge regionale 29- 6- 1979 n. 38 puo essere concesso
anche per l acquisto di trattrici occorrenti per azionare le macchine
operatrici specifiche, limitatamente ai programmi di meccanizzazione realizzati
e gestiti in forma associata o cooperativa da parte di Organismi regolarmente
costituiti e composti in prevalenza da imprese familiari
coltivatrici.]
Art. 21(Aree montane e
svantaggiate)(23) (24) [Alle aree comprese nelle
Comunita Montane e a quelle svantaggiate delimitate con deliberazione della
Giunta regionale 20/ 6/ 1978 n. 3710, e riservata una quota di risorse
finanziarie maggiorata del 10%, finalizzata alla attuazione di opere di
interesse infrastrutturale nonche di tutti gli interventi assegnati alla
esecuzione di Enti pubblici.
Nelle medesime aree di cui al
precedente comma:
- i contributi in conto
capitale, previsti dalla presente legge a favore delle aziende agricole, singole
o associate, e delle cooperative sono maggiorati del 5%;
- il concorso nel pagamento
degli interessi per i mutui contratti dalle aziende agricole, singole o
associate, e dalle cooperative e maggiorato di due punti percentuali a favore
de mutuatari rispetto alle misure stabilite ai sensi della presente legge.]
Art. 22(Azioni prioritarie previste
dai programmi di settore)(25) [Le risorse finanziarie
impegnate sui singoli programmi di settore di cui all allegato A , per almeno il 60% sono destinate al finanziamento delle azioni
prioritarie previste negli stessi programmi.]
Art. 23(Adeguamento dei programmi di
settore e relazione sulla attuazione della delega)(26) [Nell ambito delle procedure di
verifica annuale previste dalla legge 27- 12- 1977 n. 984, la Regione, entro il
30 maggio di ogni anno, provvede all eventuale adeguamento dei programmi di
settore approvati con la presente legge, a tale fine, acquisisce le
determinazioni espresse dal Comitato consiliare per il piano e dal Comitato
tecnico scientifico, di cui alla legge regionale 25- 7- 1979 n. 44.
Gli Enti delegati, altresì,
sono tenuti a trasmettere alla Regione
la relazione sullo stato di attuazione della delega entro il 30 aprile di ogni
anno.]
Art. 24(Norme
transitorie)(27) [Le domande relative ad
interventi di cui alla legge 27- 12- 1977 n. 984 e successive modificazioni e
integrazioni, presentate alla Regione prima della entrata in vigore della
presente legge, sono sottoposte alle norme di cui alla presente legge.
Si deroga da quanto previsto
nel precedente comma, limitatamente a cio che dispone l art. 6, soltanto nel
caso di domande che:
- risultino regolarmente
presentate alla Regione in data non successiva al 30- 6- 81;
- comportino una spesa prevista
non superiore ai 50 milioni di lire.
Alle domande di cui al
precedente comma si applicano, comunque, le direttive di cui alla deliberazione
del Consiglio regionale 14- 3- 1979, n. 448.
Gli Enti delegati, in ogni
caso, subentrano in tutti i procedimenti amministrativi relativi alle funzioni
delegate che alla data di attivazione della delega non abbiano comportato l
assunzione di impegni o di obbligazioni da parte della Regione.
Fino all entrata in vigore
della legge relativa all ordinamento degli uffici regionali, la Giunta
regionale e autorizzata a ripartire compiti afferenti alle materie Agricoltura
e Foreste in settori e uffici, avendo cura di assicurare la massima
funzionalita attraverso l unificazione dei compiti omogenei.]
Art. 25(Norme
finanziarie)(28) [Gli interventi di cui alla
presente legge sono finanziati con le assegnazioni che pervengono alla Regione
in attuazione di quanto disposto dalla legge 27- 12- 1977 n. 984 e successive
modificazioni e integrazioni e dal Piano Agricolo Nazionale di cui alla
deliberazione CIPAA del 13- 12- 1979.
Per l anno 1981, alle spese
per l attuazione di quanto disposto nella presente legge si provvede con gli
appositi stanziamenti di spesa previsti nell obiettivo operativo 2 Agricoltura e Foreste di cui al bilancio di previsione della regione
per il 1981, approvato con legge regionale 23- 6- 1981, n.
33.
Per effetto dell approvazione
dei programmi di settore di cui all allegato A , la Giunta
regionale e autorizzata ad apportare al bilancio di previsione della Regione
annuale e pluriennale, approvato con legge regionale 23- 6- 81, n. 33, le conseguenti
variazioni.
Le economie di spesa da
stanziamenti iscritti nel bilancio regionale per l attuazione dei programmi di
settore ai sensi della legge 27/ 12- 1977 n. 984, vengono accertate entro la
fine dell esercizio e conservano nel bilancio regionale per l esercizio
successivo la stessa destinazione di spesa.
Per l attuazione degli
interventi di cui allo art. 20 della presente legge, concernente le colture
industriali, nel bilancio della Regione per l anno 1981 approvato con legge
regionale 23- 6- 1981 n. 33, alla parte spesa, sono introdotte le seguenti
variazioni:
In diminuzione
Cap. 04928 Spese per
l attuazione degli interventi, ecc. Legge 984/ 77 competenza L.
2.000.000.000 cassa L. 2.000.000.000
In
aumento
Cap. 04728 Spesa per
l attuazione degli interventi a favore della bieticoltura previsti dal
programma regionale di settore in attuazione della legge 984/ 77 competenza L. 1.000.000.000 cassa L. 1.000.000.000
Cap. 04729 Spesa per
l attuazione degli interventi a favore della tabacchicoltura previsti dal
programma regionale di settore in attuazione della legge 984/77 competenza L. 1.000.000.000 cassa L. 1.000.000.000
Per gli anni successivi si
provvedera con le leggi di approvazione dei corrispondenti bilanci annuali di
previsione della Regione.]
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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