Legge Regionale 4 dicembre 1981, n. 57 Interventi per la valorizzazione delle attivita' ittiche e dell' acquacoltura.(1)
Art. 1(Finalita)(2) [Con la presente legge la
Regione Puglia si propone di valorizzare, nell ambito delle proprie competenze,
le attivita ittiche e quelle connesse all esercizio dell acquacoltura, al
fine di concorrere alla salvaguardia delle risorse biologiche e all
accrescimento delle disponibilita nazionali di alimenti
proteici.]
Art. 2(Tipologia degli
interventi)(3) [Per conseguire le finalita di
cui alla presente legge la Regione incentiva l attuazione delle seguenti
iniziative:
1) acquisto e sostituzione di
apparati motori su imbarcazioni;
2) costruzione di imbarcazioni
a fondo piatto;
3) ampliamento, trasformazione,
ammodernamento e riparazione di imbarcazioni a fondo
piatto;
4) costruzione, ampliamento,
ammodernamento, riattivazione, sostituzione e acquisto di attrezzature apparecchiature, da utilizzare a terra o a
bordo;
5) costruzione, ampliamento e
acquisto di magazzini e impianti per la riparazione di reti e altre
attrezzature;
6) costruzione, ampliamento,
ammodernamento, riattivazione, attrezzamento e acquisto di strutture ed impianti
a terra per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti ittici;
7) costruzione, ampliamento,
ammodernamento, riattivazione, attrezzamento e acquisto di impianti per l
allevamento di pesci, crostacei, molluschi e alghe;
8) costruzione, ampliamento,
ammodernamento, riattivazione, attrezzamento e acquisto di impianti fissi o
mobili di cattura, alimentazione, selezione, ossigenazione, depurazione,
stabulazione per l allevamento di pesci, crostacei, molluschi e alghe;
9) costruzione, ampliamento,
ammodernamento, riattivazione, attrezzamento e acquisto di impianti per la
riproduzione artificiale di specie ittiche, soprattutto se pregiate, e per l
allevamento di novellame da destinare al ripopolamento;
10) acquisto e sostituzione di
mezzi di trasporto, anche refrigeranti, per la commercializzazione dei prodotti
ittici;
11) impianto, ampliamento,
ammodernamento, riattivazione, attrezzamento e acquisto di punti di vendita
diretta dei prodotti ittici da parte delle cooperative e loro consorzi di cui al
punto 1) dell art. 3;
12) svolgimento di programmi di
studio, ricerca, progettazione e sperimentazione;
13) svolgimento di programmi di
formazione, qualificazione, aggiornamento professionale degli operatori della
pesca nonche dei quadri tecnici, amministrativi e dirigenti delle cooperative e
degli Enti locali elettivi;
14) svolgimento di programmi di
assistenza tecnica, informazione, divulgazione, e propaganda.]
Art. 3(Soggetti
beneficiari)(4) [Possono accedere agli incentivi
previsti dalla presente legge:
1) le cooperative e loro
consorzi costituite per almeno l 80% da produttori ittici, purche regolarmente
registrate;
2) le cooperative agricole e
loro consorzi costituite da coltivatori diretti proprietari o affittuari,
mezzadri, coloni, compartecipanti, lavoratori agricoli, giovani in eta fino a
35 anni, purche regolarmente registrate;
3) le organizzazioni dei
produttori ittici o agricoli e le loro associazioni;
4) i produttori ittici singoli,
le imprese coltivatrici agricole singole;
5) le Province, le Comunita
Montane, i Comuni e loro consorzi e associazioni;
6) gli Istituti, Aziende ed
Enti regionali; gli Istituti, Aziende ed Enti pubblici e di diritto pubblico; le
cooperative aventi per scopo statutario l assistenza tecnica e il trasferimento
di tecnologie nell ambito della pesca e acquacoltura, purche regolarmente
registrate; i Consorzi e le Societa costituiti fra Enti locali elettivi, altri
Enti pubblici e di diritto pubblico, produttori comunque associati, purche a
partecipazione maggioritaria degli Enti pubblici e di diritto pubblico in caso
di societa per azioni;
7) le Societa a prevalente
capitale pubblico (partecipazioni statali) limitatamente agli interventi di cui
ai punti 12), 13) e 14) del precedente art. 2.
Ai fini della presente legge
per produttore ittico si intende:
- colui che attesta di dedicare
alla pesca almeno la meta del proprio tempo di lavoro complessivo ricavandone
almeno la meta del proprio reddito e sia in possesso delle autorizzazioni
eventualmente richieste;
- colui che si dedica con
sufficiente qualificazione professionale all acquacoltura, purche in possesso
delle autorizzazioni eventualmente richieste.
Ai sensi dell art. 8 della
legge 27- 12- 77, n. 984 i produttori ittici, singoli e associati, che svolgono
attivita di piscicoltura nelle acque interne sono equiparati a tutti gli
effetti agli imprenditori agricoli.
E stabilita in ogni caso, una
riserva non inferiore al 70% dell importo complessivo di ciascuno dei programmi
provinciali annuali di cui all art. 6 a favore delle iniziative proposte da
cooperative di produttori ittici e loro consorzi o da organizzazioni dei
produttori ittici e loro associazioni.
E altresì stabilita la
preferenza, dell ammissione agli incentivi previsti dalla presente legge:
- in caso di beneficiari
singoli, a favore di quelli in eta fino a 35 anni o nella cui famiglia e
compreso almeno un coadiuvante in eta fino ai 35 anni;
- in caso di cooperative o di
organizzazioni di produttori ittici o agricoli, a favore di quelle che
comprendono un maggior numero di soci in eta fino a 35
anni.
La riserva e le preferenze di
cui alla presente legge si osservano sul complesso delle domande pervenute entro
il termine di cui al primo comma dell art. 6.
Le cooperative agricole e le
imprese coltivatrici agricole possono beneficiare degli incentivi previsti dalla
presente legge qualora intendano esercitare attivita di acquacoltura che si
configurino come integrative del reddito aziendale, specie nelle zone interne e
in aree non suscettibili di altre coltivazioni purche vocate.]
Art. 4(Incentivi)(5) [Per gli interventi di cui all
art. 2 puo essere concesso:
- un contributo in capitale
rapportato alla spesa ritenuta ammissibile, nel rispetto dei valori unitari
convenzionali massimi così come fissati ai sensi del secondo comma dell
articolo 6;
- un concorso nel pagamento
degli interessi sui prestiti o mutui contratti con gli Istituti ed Enti
esercenti il credito, rapportato alla spesa ritenuta ammissibile, nel rispetto
dei valori unitari di cui al trattino precedente.
Il concorso nel pagamento degli
interessi e ragguagliato:
- per gli interessi semplici,
alla differenza fra gli interessi calcolati al tasso massimo di riferimento e
quelli calcolati al tasso a carico del beneficiario;
- per l ammortamento, alla
differenza fra la rata, annua o semestrale, calcolata al tasso massimo di
riferimento e quella calcolata al tasso agevolato a carico del
mutuatario.
Il tasso massimo di riferimento
e fissato al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di
accertamento tecnico - legale, delle aliquote per imposte e tasse e di altri
diritti erTimes New Romani, nonche dell eventuale provvigione per scarto
cartelle.
Le misure massime dei tassi di
riferimento sono stabilite con apposita convenzione da stipularsi fra la Giunta
regionale e gli istituti ed Enti esercenti il credito. In caso di produttori
agricoli e di pescicoltori nelle acque interne vale la normativa vigente in
materia di credito agrario.
Il tasso a carico del
beneficiario e ragguagliato al 30% della misura massima del tasso di
riferimento.
Per gli interventi di cui ai
punti 1) e 10) dell articolo 2 possono essere concessi contributi in
capitale.
Per gli interventi di cui ai
punti 2) 3) 5) e 11) dell art. 2 possono essere concessi:
a) contributi nel pagamento
degli interessi sui mutui di durata non superiore a dieci anni;
b) in alternativa, contributi
in capitale.
Per gli interventi di cui ai
punti 6), 7), 8) e 9) dell art. 2 possono essere concessi:
a) contributi in
capitale;
b) ad integrazione un concorso
nel pagamento degli interessi sui prestiti e mutui fino a dieci anni contratti
per la restante spesa ammessa, limitatamente ai soggetti di cui ai punti 1), 2),
3), 5) e 6) dell art. 3.
Per gli interventi di cui ai
punti 12), 13) e 14) dell art. 2 puo essere concesso, con esclusione dei
produttori ittici singoli e delle imprese coltivatrici agricole singole, un
contributo in capitale.
L’ERSAP e tenuto a rilasciare
fideiussioni sui mutui di cui al presente articolo contratti da cooperative e
loro consorzi e da organizzazioni dei produttori ittici o agricoli e loro
associazioni.
Il contributo di cui alla legge
regionale 12- 6- 78, numero 21 e esteso alle cooperative e loro consorzi di cui
al punto 1) dell art. 3.
Gli interventi di cui ai punti
12) e 14) dell art. 2, qualora
riguardino l acquacoltura, sono inseriti nei programmi previsti dall art. 2
della legge regionale 9- 6- 80, n. 68 e attuati con le procedure ivi
stabilite.
Per i fini di cui al precedente
comma, il Comitato di cui all art. 4 della legge regionale 9- 6- 80, n. 68 e
integrato con tre Sindaci di Comuni interessati alla acquacoltura e tre
rappresentanti delle Centrali cooperative riconosciute dal Ministero del
Lavoro.
A favore dei soggetti di cui
all art. 3, con esclusione dei produttori ittici singoli e delle imprese
coltivatrici agricole singole, possono essere concessi contributi in capitale
per la redazione di progetti e studi di fattibilita relativi alla realizzazione
delle strutture ed impianti di cui ai punti 6), 7) e 8) dell art. 2.
I contributi in capitale di cui
al presente articolo possono essere concessi fino ad un massimo del 25% della
spesa ammessa; il concorso negli interessi di cui al presente articolo puo
essere concesso fino alla concorrenza del 50% della spesa ammessa. Qualora si
tratti di soggetti comunque associati o degli Enti e Organismi di cui ai punti
5) e 6) dell art. 3, i predetti valori percentuali possono essere elevati
rispettivamente, fino ad un massimo del 50% e del 75%.]
Art. 5(Credito di
esercizio)(6) [Alle imprese di pesca, ai
caratisti, ai produttori ittici e loro cooperative e consorzi, alle
organizzazioni di produttori e loro associazioni, puo essere concesso dalla
Regione un concorso nel pagamento degli interessi, in modo che il tasso a carico
del beneficiario sia pari al 30% della misura massima del tasso di riferimento
così come stabilito nella convenzione di cui al successivo comma, a valere sui
prestiti fino a 5 anni contratti con gli Istituti ed Enti esercenti il credito
per:
a) l acquisto di cose utili ai
soci, in caso di cooperative e loro consorzi o organizzazioni di produttori e
loro associazioni;
b) l attuazione degli
interventi di cui al punto 4) dell articolo 2;
c) l esecuzione dei lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle imbarcazioni e delle attrezzature;
d) l acquisto di novellame da
destinare al ripopolamento e allevamento, nonche di mangime per i diversi stadi
di allevamento;
e) l erogazione di acconti ai
soci per il pagamento del prodotto da essi conferito, in caso di cooperative e
loro consorzi o organizzazioni dei produttori e loro
associazioni);
f) il trasporto, la
conservazione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti ittici;
g) la gestione delle aziende
ittiche, purche condotte a titolo legittimo.
Per l erogazione del credito
di esercizio di cui al presente articolo e stipulata apposita convenzione fra
la Giunta regionale e gli Istituti ed Enti esercenti il
credito.
In caso di pescicoltori nelle
acque interne vale la normativa vigente per il credito agrario.
I contributi regionali di cui
al presente articolo sono liquidati agli Enti ed Istituti esercenti il credito
ad annualita posticipate con decreto dell Assessore regionale, competente
sulla base di elenchi trasmessi da ciascun Ente o Istituto di credito all
Assessorato.]
Art. 6(Procedure)(7) [Le domande per la concessione
degli incentivi di cui all art. 4 sono indirizzate, entro il termine perentorio
del 31 dicembre di ogni anno, ai Presidenti delle Province territorialmente
competenti, corredate da una relazione descrittiva della infanzia, dal piano
economico, produttivo e finanziario, dal preventivo di spesa, dal progetto
tecnico di massima e computo metrico estimativo in caso di iniziative
concernenti immobili, dalla documentazione idonea ad attestare il titolo o
ragione sociale del richiedente. In caso di domande conseguenti ad affondamento
o a gravi danni causati alle imbarcazioni da avversita atmosferiche o calamita
naturali, si deroga dal termine perentorio suddetto. (8)
Il Consiglio regionale, su
proposta della Giunta e sentita la Consulta di cui all art. 7, entro i
successivi 60 giorni:
- determina, in coerenza con le
finalita della presente legge, gli indirizzi generali e i criteri di priorita,
territoriale e settoriale, da osservare nei programmi provinciali annuali di
razionalizzazione e sviluppo;
- stabilisce i valori unitari
convenzionali massimi della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui
all art. 2 e li aggiorna annualmente;
- stabilisce i fondi da
destinare a ciascun programma provinciale e ai programmi regionali.
Le Province sentite le
categorie interessate e i Comuni, sono delegate a predisporre i programmi di
razionalizzazione e sviluppo con le iniziative da incentivare, ad approvarli
entro 120 giorni dal termine di cui al primo comma rispettando la riserva e le
preferenze di cui all art. 3 ad emettere i formali provvedimenti di concessione
degli incentivi entro i successivi 30 giorni.
I programmi annuali devono
contenere un elenco delle iniziative ritenute idonee ma non ammissibili a
contributo per insufficienza dei fondi disponibili nell anno e da ammettere
qualora siano disposte revoche ai sensi del successivo
comma.
Le iniziative ammesse a
contributo e non appaltate entro cinque mesi dalla data di invio della
comunicazione all interessato sono revocate, fatte salve le cause di forza
maggiore.
La liquidazione e pagamento dei
contributi in capitale sono così disposti in caso di iniziative concernenti immobili:
- 40% ad avvenuto appalto,
previa dichiarazione di inizio dei lavori sottoscritta dal direttore dei
medesimi, elevato al 90% qualora i beneficiari siano soggetti di cui ai punti
1), 2), 3), 5) e 6) dell art. 3;
- ulteriore 40% previa
dimostrazione dell avvenuto pagamento della meta dell ammontare complessivo
della somma appaltata e ammessa a contributo;
- la restante somma alla
constatazione dell avvenuta esecuzione dei lavori e previa dimostrazione della
corrispondenza dell importo dei lavori eseguiti con l importo dei lavori
ammessi a contributo.
In caso di acquisti il
contributo sara erogato a presentazione della regolare documentazione di
spesa.
In caso di svolgimento dei
programmi di cui ai punti 12), 13) e 14) dell art. 2 puo essere disposta una
anticipazione pari al 70% del contributo concesso previa dimostrazione di
avvenuto inizio delle attivita.
I beni realizzati o acquistati
con gli incentivi di cui alla presente legge sono vincolati alla specifica
destinazione per la quale e stato concesso l incentivo per la durata di dieci
anni in caso di imbarcazioni o mezzi di trasporto e di quindici anni negli altri
casi; in tali periodi non e ammessa la vendita del bene.
La concessione degli incentivi
e in ogni caso subordinata alla acquisizione del parere favorevole dei Comuni
territorialmente competenti in ordine agli aspetti ambientali, urbanistici,
igienico sanitari o comunque connessi alla sicurezza degli
impianti.
Le Province, per esercitare le
funzioni delegate, possono avvalersi degli Ispettorati provinciali dell
agricoltura della Regione o di altri uffici regionali.
In caso di inerzia da parte
delle Province nell esercitare le funzioni delegate, la Giunta regionale invita
le stesse a provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale compie
direttamente gli atti.
In caso di persistente inerzia
o di grave violazione delle leggi e direttive regionali la Regione puo, con
propria legge, revocare una o piu funzioni delegate, anche nei confronti di
singoli Enti.
Le Province devono, nella
emissione dei propri atti, fare espressa menzione della delega.
Gli atti assunti nell
esercizio delle funzioni delegate hanno carattere
definitivo.
I programmi annuali di cui al
terzo comma del presente articolo sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
La Regione e autorizzata a
incentivare l attuazione di propri programmi limitatamente agli interventi di
interesse regionale di cui ai punti 12), 13) e 14) dell art. 2. In questi casi,
le deliberazioni di concessione degli incentivi sono assunte dalla Giunta
regionale previa approvazione dei relativi programmi da parte del Consiglio
regionale, sentita la Consulta di cui all art. 7.
Gli interventi relativi all
acquacoltura incentivati con la presente legge devono essere coerenti con gli
indirizzi contenuti nel corrispondente programma approvato dalla Regione ai
sensi della legge 27- 12- 77, n. 984.]
Art. 7(Consulta
regionale)(9) [E istituita presso la Regione
la Consulta per lo sviluppo delle attivita ittiche con compiti di studio,
formulazione di proposte e pareri nonche di redazione di una relazione annuale
sullo stato e prospettive di razionalizzazione e sviluppo delle attivita
ittiche nella Regione. La Consulta e, altresì, organo consultivo della Giunta e del Consiglio regionale e delle
Giunte e dei Consigli provinciali.
La Consulta e nominata dal
Presidente della Giunta regionale ed e così composta:
1) Assessore regionale
competente che la presiede;
2) n. 1 rappresentante della
Commissione consiliare permanente competente della Regione, designato dall
Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
3) i Presidenti delle
Amministrazioni provinciali e loro delegati, purche consiglieri
provinciali;
4) n. 5 Sindaci di Comuni
interessati alla pesca e all acquacoltura designati dall ANCI, o loro delegati
purche consiglieri comunali;
5) n. 3 rappresentanti delle
Centrali cooperative riconosciute dal Ministero del lavoro designati dalle
istanze regionali delle stesse;
6) n. 1 rappresentante dell
Associazione Italiana Armatori, designato dall istanza regionale della stessa;
7) n. 3 rappresentanti delle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative
a livello nazionale, designati dalle istanze regionali delle
stesse;
8) n. 2 esperti del CNR
designati dallo stesso;
9) n. 2 esperti delle
Universita pugliesi, designati dalle stesse;
10) n. 3 esperti designati dal
Consiglio regionale, di cui uno della minoranza;
11) n. 3 rappresentanti delle
Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale, designati dalle istanze regionali delle stesse;
12) n. 3 rappresentanti delle
Organizzazioni dell artigianato maggiormente rappresentative a livello
nazionale, designati dalle istanze regionali delle stesse;
13) n. 1 rappresentante delle
Societa a prevalente capitale pubblico (partecipazioni statali) operanti nel
campo delle attivita ittiche sul territorio regionale.
Le designazioni devono
pervenire nel termine di 30 giorni dalla richiesta.
La Consulta nomina nel suo seno
un Comitato tecnico composto dal Presidente, da un rappresentante delle
Province, da due rappresentanti dei Comuni, da tre rappresentanti delle Centrali
cooperative, dal rappresentante dell Associazione Armatori, da un esperto
scelto fra quelli di cui al punto 10), da due rappresentanti delle
Organizzazioni sindacali, da due rappresentanti delle Organizzazioni
professionali agricole.
In caso di impedimento del
Presidente, le sue funzioni sono esercitate a turno da uno dei Presidenti delle
Province o loro delegati.
La Consulta e il Comitato
tecnico restano in carica per tre anni, possono essere riconfermati e comunque
esercitano le proprie funzioni fino alla nomina della nuova Consulta e del nuovo
Comitato.
Nella sua prima riunione la
Consulta adotta il proprio Regolamento interno.
Le spese per il funzionamento
della Consulta e del Comitato tecnico e le incombenze di segreteria sono a
carico della Regione.]
Art. 8(Direttive di attuazione -
Divieto di cumulo)(10) [Le direttive di attuazione
della presente legge sono deliberate dal Consiglio regionale su proposta della
Giunta e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
Le direttive pubblicate sono
vincolanti per gli enti delegati.
Gli incentivi di cui alla
presente legge non possono essere cumulati con altre provvidenze erogate per gli
stessi scopi, pena la revoca del contributo concesso.]
Art. 9(Finanziamento della
spesa)(11) [Per l attuazione dei programmi
provinciali di razionalizzazione e sviluppo nonche dei programmi regionali
previsti dalla presente legge e autorizzata, nel biennio 1981/ 82, la spesa di
10 miliardi di lire, di cui 1,1 a carico dell esercizio finanziario
1981.
Nella autorizzazione di spesa
e compresa una aliquota fino al 2% massimo a favore delle Province per le spese
connesse all esercizio della delega, calcolata sull entita dei fondi
destinati a ciascun programma provinciale.
Alla copertura finanziaria
della spesa concorrono i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 27-
12- 77, numero 984 per l attuazione del programma coordinato concernente l
acquacoltura; le relative assegnazioni, iscritte nei bilanci della Regione, sono vincolate alla specifica
destinazione.
Nel bilancio annuale della
Regione per il 1981, approvato con legge regionale 23- 6- 81, n. 33, alla parte
spesa, sono introdotte le seguenti variazioni:
In
diminuzione:
Cap. 04316 - Incentivi
contributi per la realizzazione di impianti di sollevamento nel settore dell
acquacoltura - legge n. 984/ 77 e legge regionale n. 7/ 75- art. 15 COMPETENZE L. 1.100.000.000, CASSA L. 1.100.000.000
In
Aumento
Cap. 04730( cni) - Spese per la concessione del concorso negli interessi sui prestiti e mutui
contratti per l attuazione di interventi nel campo delle attivita ittiche Competenza L. 300.000.000, Cassa L. 300.000.000
Cap. 04732( cni) - Spese per la concessione del concorso negli interessi a favore degli operatori
ittici che contraggono prestiti per sovvenire alle spese di esercizio Competenza L. 400.000.000, Cassa L. 400.000.000
Cap. 04734( cni) - Spese per la concessione di contributi in conto capitale per la attuazione di
interventi nel campo delle attivita ittiche Competenza L. 400.000.000,
Cassa L. 400.000.000
Per gli anni successivi al 1981
si provvedera con le leggi regionali di approvazione dei corrispondenti bilanci
di previsione della Regione.]
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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