Anno 1981
Numero 57
Data 04/12/1981
Abrogato
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
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Legge Regionale 4 dicembre 1981, n. 57

Interventi per la valorizzazione delle attivita' ittiche e dell' acquacoltura.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 1

(Finalita)(2) 


[Con la presente legge la Regione Puglia si propone di valorizzare, nell ambito delle proprie competenze, le attivita ittiche e quelle connesse all esercizio dell acquacoltura, al fine di concorrere alla salvaguardia delle risorse biologiche e all accrescimento delle disponibilita nazionali di alimenti proteici.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000art. 39


Art. 2

(Tipologia degli interventi)(3) 


[Per conseguire le finalita di cui alla presente legge la Regione incentiva l attuazione delle seguenti iniziative:

1) acquisto e sostituzione di apparati motori su imbarcazioni;

2) costruzione di imbarcazioni a fondo piatto;

3) ampliamento, trasformazione, ammodernamento e riparazione di imbarcazioni a fondo piatto;

4) costruzione, ampliamento, ammodernamento, riattivazione, sostituzione e acquisto di attrezzature  apparecchiature, da utilizzare a terra o a bordo;

5) costruzione, ampliamento e acquisto di magazzini e impianti per la riparazione di reti e altre attrezzature;

6) costruzione, ampliamento, ammodernamento, riattivazione, attrezzamento e acquisto di strutture ed impianti a terra per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici;

7) costruzione, ampliamento, ammodernamento, riattivazione, attrezzamento e acquisto di impianti per l allevamento di pesci, crostacei, molluschi e alghe;

8) costruzione, ampliamento, ammodernamento, riattivazione, attrezzamento e acquisto di impianti fissi o mobili di cattura, alimentazione, selezione, ossigenazione, depurazione, stabulazione per l allevamento di pesci, crostacei, molluschi e alghe;

9) costruzione, ampliamento, ammodernamento, riattivazione, attrezzamento e acquisto di impianti per la riproduzione artificiale di specie ittiche, soprattutto se pregiate, e per l allevamento di novellame da destinare al ripopolamento;

10) acquisto e sostituzione di mezzi di trasporto, anche refrigeranti, per la commercializzazione dei prodotti ittici;

11) impianto, ampliamento, ammodernamento, riattivazione, attrezzamento e acquisto di punti di vendita diretta dei prodotti ittici da parte delle cooperative e loro consorzi di cui al punto 1) dell art. 3;

12) svolgimento di programmi di studio, ricerca, progettazione e sperimentazione;

13) svolgimento di programmi di formazione, qualificazione, aggiornamento professionale degli operatori della pesca nonche dei quadri tecnici, amministrativi e dirigenti delle cooperative e degli Enti locali elettivi;

14) svolgimento di programmi di assistenza tecnica, informazione, divulgazione, e propaganda.]  



(3) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000art. 39


Art. 3

(Soggetti beneficiari)(4) 


[Possono accedere agli incentivi previsti dalla presente legge:

1) le cooperative e loro consorzi costituite per almeno l 80% da produttori ittici, purche regolarmente registrate;

2) le cooperative agricole e loro consorzi costituite da coltivatori diretti proprietari o affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, lavoratori agricoli, giovani in eta fino a 35 anni, purche regolarmente registrate;

3) le organizzazioni dei produttori ittici o agricoli e le loro associazioni;

4) i produttori ittici singoli, le imprese coltivatrici agricole singole;

5) le Province, le Comunita Montane, i Comuni e loro consorzi e associazioni;

6) gli Istituti, Aziende ed Enti regionali; gli Istituti, Aziende ed Enti pubblici e di diritto pubblico; le cooperative aventi per scopo statutario l assistenza tecnica e il trasferimento di tecnologie nell ambito della pesca e acquacoltura, purche regolarmente registrate; i Consorzi e le Societa costituiti fra Enti locali elettivi, altri Enti pubblici e di diritto pubblico, produttori comunque associati, purche a partecipazione maggioritaria degli Enti pubblici e di diritto pubblico in caso di societa per azioni;

7) le Societa a prevalente capitale pubblico (partecipazioni statali) limitatamente agli interventi di cui ai punti 12), 13) e 14) del precedente art. 2.

Ai fini della presente legge per produttore ittico si intende:

- colui che attesta di dedicare alla pesca almeno la meta del proprio tempo di lavoro complessivo ricavandone almeno la meta del proprio reddito e sia in possesso delle autorizzazioni eventualmente richieste;

- colui che si dedica con sufficiente qualificazione professionale all acquacoltura, purche in possesso delle autorizzazioni eventualmente richieste.

Ai sensi dell art. 8 della legge 27- 12- 77, n. 984 i produttori ittici, singoli e associati, che svolgono attivita di piscicoltura nelle acque interne sono equiparati a tutti gli effetti agli imprenditori agricoli.

E stabilita in ogni caso, una riserva non inferiore al 70% dell importo complessivo di ciascuno dei programmi provinciali annuali di cui all art. 6 a favore delle iniziative proposte da cooperative di produttori ittici e loro consorzi o da organizzazioni dei produttori ittici e loro associazioni.

E altresì stabilita la preferenza, dell ammissione agli incentivi previsti dalla presente legge:

- in caso di beneficiari singoli, a favore di quelli in eta fino a 35 anni o nella cui famiglia e compreso almeno un coadiuvante in eta fino ai 35 anni;

- in caso di cooperative o di organizzazioni di produttori ittici o agricoli, a favore di quelle che comprendono un maggior numero di soci in eta fino a 35 anni.

La riserva e le preferenze di cui alla presente legge si osservano sul complesso delle domande pervenute entro il termine di cui al primo comma dell art. 6.

Le cooperative agricole e le imprese coltivatrici agricole possono beneficiare degli incentivi previsti dalla presente legge qualora intendano esercitare attivita di acquacoltura che si configurino come integrative del reddito aziendale, specie nelle zone interne e in aree non suscettibili di altre coltivazioni purche vocate.]  



(4) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000art. 39


Art. 4

(Incentivi)(5) 


[Per gli interventi di cui all art. 2 puo essere concesso:

- un contributo in capitale rapportato alla spesa ritenuta ammissibile, nel rispetto dei valori unitari convenzionali massimi così come fissati ai sensi del secondo comma dell articolo 6;

- un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti o mutui contratti con gli Istituti ed Enti esercenti il credito, rapportato alla spesa ritenuta ammissibile, nel rispetto dei valori unitari di cui al trattino precedente.

Il concorso nel pagamento degli interessi e ragguagliato:

- per gli interessi semplici, alla differenza fra gli interessi calcolati al tasso massimo di riferimento e quelli calcolati al tasso a carico del beneficiario;

- per l ammortamento, alla differenza fra la rata, annua o semestrale, calcolata al tasso massimo di riferimento e quella calcolata al tasso agevolato a carico del mutuatario.

Il tasso massimo di riferimento e fissato al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico - legale, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erTimes New Romani, nonche dell eventuale provvigione per scarto cartelle.

Le misure massime dei tassi di riferimento sono stabilite con apposita convenzione da stipularsi fra la Giunta regionale e gli istituti ed Enti esercenti il credito. In caso di produttori agricoli e di pescicoltori nelle acque interne vale la normativa vigente in materia di credito agrario.

Il tasso a carico del beneficiario e ragguagliato al 30% della misura massima del tasso di riferimento.

Per gli interventi di cui ai punti 1) e 10) dell articolo 2 possono essere concessi contributi in capitale.

Per gli interventi di cui ai punti 2) 3) 5) e 11) dell art. 2 possono essere concessi:

a) contributi nel pagamento degli interessi sui mutui di durata non superiore a dieci anni;

b) in alternativa, contributi in capitale.

Per gli interventi di cui ai punti 6), 7), 8) e 9) dell art. 2 possono essere concessi:

a) contributi in capitale;

b) ad integrazione un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti e mutui fino a dieci anni contratti per la restante spesa ammessa, limitatamente ai soggetti di cui ai punti 1), 2), 3), 5) e 6) dell art. 3.

Per gli interventi di cui ai punti 12), 13) e 14) dell art. 2 puo essere concesso, con esclusione dei produttori ittici singoli e delle imprese coltivatrici agricole singole, un contributo in capitale.

L’ERSAP e tenuto a rilasciare fideiussioni sui mutui di cui al presente articolo contratti da cooperative e loro consorzi e da organizzazioni dei produttori ittici o agricoli e loro associazioni.

Il contributo di cui alla legge regionale 12- 6- 78, numero 21 e esteso alle cooperative e loro consorzi di cui al punto 1) dell art. 3.

Gli interventi di cui ai punti 12) e 14) dell art. 2,  qualora riguardino l acquacoltura, sono inseriti nei programmi previsti dall art. 2 della legge regionale 9- 6- 80, n. 68 e attuati con le procedure ivi stabilite.

Per i fini di cui al precedente comma, il Comitato di cui all art. 4 della legge regionale 9- 6- 80, n. 68 e integrato con tre Sindaci di Comuni interessati alla acquacoltura e tre rappresentanti delle Centrali cooperative riconosciute dal Ministero del Lavoro.

A favore dei soggetti di cui all art. 3, con esclusione dei produttori ittici singoli e delle imprese coltivatrici agricole singole, possono essere concessi contributi in capitale per la redazione di progetti e studi di fattibilita relativi alla realizzazione delle strutture ed impianti di cui ai punti 6), 7) e 8) dell art. 2.

I contributi in capitale di cui al presente articolo possono essere concessi fino ad un massimo del 25% della spesa ammessa; il concorso negli interessi di cui al presente articolo puo essere concesso fino alla concorrenza del 50% della spesa ammessa. Qualora si tratti di soggetti comunque associati o degli Enti e Organismi di cui ai punti 5) e 6) dell art. 3, i predetti valori percentuali possono essere elevati rispettivamente, fino ad un massimo del 50% e del 75%.] 



(5) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000art. 39


Art. 5

(Credito di esercizio)(6) 


[Alle imprese di pesca, ai caratisti, ai produttori ittici e loro cooperative e consorzi, alle organizzazioni di produttori e loro associazioni, puo essere concesso dalla Regione un concorso nel pagamento degli interessi, in modo che il tasso a carico del beneficiario sia pari al 30% della misura massima del tasso di riferimento così come stabilito nella convenzione di cui al successivo comma, a valere sui prestiti fino a 5 anni contratti con gli Istituti ed Enti esercenti il credito per:

a) l acquisto di cose utili ai soci, in caso di cooperative e loro consorzi o organizzazioni di produttori e loro associazioni;

b) l attuazione degli interventi di cui al punto 4) dell articolo 2;

c) l esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle imbarcazioni e delle attrezzature;

d) l acquisto di novellame da destinare al ripopolamento e allevamento, nonche di mangime per i diversi stadi di allevamento;

e) l erogazione di acconti ai soci per il pagamento del prodotto da essi conferito, in caso di cooperative e loro consorzi o organizzazioni dei produttori e loro associazioni);

f) il trasporto, la conservazione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti ittici;

g) la gestione delle aziende ittiche, purche condotte a titolo legittimo.

Per l erogazione del credito di esercizio di cui al presente articolo e stipulata apposita convenzione fra la Giunta regionale e gli Istituti ed Enti esercenti il credito.

In caso di pescicoltori nelle acque interne vale la normativa vigente per il credito agrario.

I contributi regionali di cui al presente articolo sono liquidati agli Enti ed Istituti esercenti il credito ad annualita posticipate con decreto dell Assessore regionale, competente sulla base di elenchi trasmessi da ciascun Ente o Istituto di credito all Assessorato.]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000art. 39


Art. 6

(Procedure)(7) 


[Le domande per la concessione degli incentivi di cui all art. 4 sono indirizzate, entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni anno, ai Presidenti delle Province territorialmente competenti, corredate da una relazione descrittiva della infanzia, dal piano economico, produttivo e finanziario, dal preventivo di spesa, dal progetto tecnico di massima e computo metrico estimativo in caso di iniziative concernenti immobili, dalla documentazione idonea ad attestare il titolo o ragione sociale del richiedente. In caso di domande conseguenti ad affondamento o a gravi danni causati alle imbarcazioni da avversita atmosferiche o calamita naturali, si deroga dal termine perentorio suddetto. (8) 

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentita la Consulta di cui all art. 7, entro i successivi 60 giorni:

- determina, in coerenza con le finalita della presente legge, gli indirizzi generali e i criteri di priorita, territoriale e settoriale, da osservare nei programmi provinciali annuali di razionalizzazione e sviluppo;

- stabilisce i valori unitari convenzionali massimi della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui all art. 2 e li aggiorna annualmente;

- stabilisce i fondi da destinare a ciascun programma provinciale e ai programmi regionali.

Le Province sentite le categorie interessate e i Comuni, sono delegate a predisporre i programmi di razionalizzazione e sviluppo con le iniziative da incentivare, ad approvarli entro 120 giorni dal termine di cui al primo comma rispettando la riserva e le preferenze di cui all art. 3 ad emettere i formali provvedimenti di concessione degli incentivi entro i successivi 30 giorni.

I programmi annuali devono contenere un elenco delle iniziative ritenute idonee ma non ammissibili a contributo per insufficienza dei fondi disponibili nell anno e da ammettere qualora siano disposte revoche ai sensi del successivo comma.

Le iniziative ammesse a contributo e non appaltate entro cinque mesi dalla data di invio della comunicazione all interessato sono revocate, fatte salve le cause di forza maggiore.

La liquidazione e pagamento dei contributi in capitale sono così disposti in caso di iniziative  concernenti immobili:

- 40% ad avvenuto appalto, previa dichiarazione di inizio dei lavori sottoscritta dal direttore dei medesimi, elevato al 90% qualora i beneficiari siano soggetti di cui ai punti 1), 2), 3), 5) e 6) dell art. 3;

- ulteriore 40% previa dimostrazione dell avvenuto pagamento della meta dell ammontare complessivo della somma appaltata e ammessa a contributo;

- la restante somma alla constatazione dell avvenuta esecuzione dei lavori e previa dimostrazione della corrispondenza dell importo dei lavori eseguiti con l importo dei lavori ammessi a contributo.

In caso di acquisti il contributo sara erogato a presentazione della regolare documentazione di spesa.

In caso di svolgimento dei programmi di cui ai punti 12), 13) e 14) dell art. 2 puo essere disposta una anticipazione pari al 70% del contributo concesso previa dimostrazione di avvenuto inizio delle attivita.

I beni realizzati o acquistati con gli incentivi di cui alla presente legge sono vincolati alla specifica destinazione per la quale e stato concesso l incentivo per la durata di dieci anni in caso di imbarcazioni o mezzi di trasporto e di quindici anni negli altri casi; in tali periodi non e ammessa la vendita del bene.

La concessione degli incentivi e in ogni caso subordinata alla acquisizione del parere favorevole dei Comuni territorialmente competenti in ordine agli aspetti ambientali, urbanistici, igienico sanitari o comunque connessi alla sicurezza degli impianti.

Le Province, per esercitare le funzioni delegate, possono avvalersi degli Ispettorati provinciali dell agricoltura della Regione o di altri uffici regionali.

In caso di inerzia da parte delle Province nell esercitare le funzioni delegate, la Giunta regionale invita le stesse a provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale compie direttamente gli atti.

In caso di persistente inerzia o di grave violazione delle leggi e direttive regionali la Regione puo, con propria legge, revocare una o piu funzioni delegate, anche nei confronti di singoli Enti.

Le Province devono, nella emissione dei propri atti, fare espressa menzione della delega.

Gli atti assunti nell esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

I programmi annuali di cui al terzo comma del presente articolo sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La Regione e autorizzata a incentivare l attuazione di propri programmi limitatamente agli interventi di interesse regionale di cui ai punti 12), 13) e 14) dell art. 2. In questi casi, le deliberazioni di concessione degli incentivi sono assunte dalla Giunta regionale previa approvazione dei relativi programmi da parte del Consiglio regionale, sentita la Consulta di cui all art. 7.

Gli interventi relativi all acquacoltura incentivati con la presente legge devono essere coerenti con gli indirizzi contenuti nel corrispondente programma approvato dalla Regione ai sensi della legge 27- 12- 77, n. 984.]



(7) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000art. 39
(8) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l'articolo unico, L.R. 8 aprile 1982, n. 17


Art. 7

(Consulta regionale)(9) 


[E istituita presso la Regione la Consulta per lo sviluppo delle attivita ittiche con compiti di studio, formulazione di proposte e pareri nonche di redazione di una relazione annuale sullo stato e prospettive di razionalizzazione e sviluppo delle attivita ittiche nella Regione. La Consulta e, altresì, organo consultivo della  Giunta e del Consiglio regionale e delle Giunte e dei Consigli provinciali.

La Consulta e nominata dal Presidente della Giunta regionale ed e così composta:

1) Assessore regionale competente che la presiede;

2) n. 1 rappresentante della Commissione consiliare permanente competente della Regione, designato dall Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

3) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali e loro delegati, purche consiglieri provinciali;

4) n. 5 Sindaci di Comuni interessati alla pesca e all acquacoltura designati dall ANCI, o loro delegati purche consiglieri comunali;

5) n. 3 rappresentanti delle Centrali cooperative riconosciute dal Ministero del lavoro designati dalle istanze regionali delle stesse;

6) n. 1 rappresentante dell Associazione Italiana Armatori, designato dall istanza regionale della stessa;

7) n. 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle istanze regionali delle stesse;

8) n. 2 esperti del CNR designati dallo stesso;

9) n. 2 esperti delle Universita pugliesi, designati dalle stesse;

10) n. 3 esperti designati dal Consiglio regionale, di cui uno della minoranza;

11) n. 3 rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle istanze regionali delle stesse;

12) n. 3 rappresentanti delle Organizzazioni dell artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle istanze regionali delle stesse;

13) n. 1 rappresentante delle Societa a prevalente capitale pubblico (partecipazioni statali) operanti nel campo delle attivita ittiche sul territorio regionale.

Le designazioni devono pervenire nel termine di 30 giorni dalla richiesta.

La Consulta nomina nel suo seno un Comitato tecnico composto dal Presidente, da un rappresentante delle Province, da due rappresentanti dei Comuni, da tre rappresentanti delle Centrali cooperative, dal rappresentante dell Associazione Armatori, da un esperto scelto fra quelli di cui al punto 10), da due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, da due rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole.

In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate a turno da uno dei Presidenti delle Province o loro delegati.

La Consulta e il Comitato tecnico restano in carica per tre anni, possono essere riconfermati e comunque esercitano le proprie funzioni fino alla nomina della nuova Consulta e del nuovo Comitato.

Nella sua prima riunione la Consulta adotta il proprio Regolamento interno.

Le spese per il funzionamento della Consulta e del Comitato tecnico e le incombenze di segreteria sono a carico della Regione.] 



(9) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000art. 39


Art. 8

(Direttive di attuazione - Divieto di cumulo)(10) 


[Le direttive di attuazione della presente legge sono deliberate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Le direttive pubblicate sono vincolanti per gli enti delegati.

Gli incentivi di cui alla presente legge non possono essere cumulati con altre provvidenze erogate per gli stessi scopi, pena la revoca del contributo concesso.]



(10) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000art. 39


Art. 9

(Finanziamento della spesa)(11) 


[Per l attuazione dei programmi provinciali di razionalizzazione e sviluppo nonche dei programmi regionali previsti dalla presente legge e autorizzata, nel biennio 1981/ 82, la spesa di 10 miliardi di lire, di cui 1,1 a carico dell esercizio finanziario 1981.

Nella autorizzazione di spesa e compresa una aliquota fino al 2% massimo a favore delle Province per le spese connesse all esercizio della delega, calcolata sull entita dei fondi destinati a ciascun programma provinciale.

Alla copertura finanziaria della spesa concorrono i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 27- 12- 77, numero 984 per l attuazione del programma coordinato concernente l acquacoltura; le relative assegnazioni, iscritte nei bilanci  della Regione, sono vincolate alla specifica destinazione.

Nel bilancio annuale della Regione per il 1981, approvato con legge regionale 23- 6- 81, n. 33, alla parte spesa, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 04316 - Incentivi contributi per la realizzazione di impianti di sollevamento nel settore dell acquacoltura - legge n. 984/ 77 e legge regionale n. 7/ 75- art. 15 COMPETENZE L. 1.100.000.000, CASSA L. 1.100.000.000

In Aumento

Cap. 04730( cni) - Spese per la concessione del concorso negli interessi sui prestiti e mutui contratti per l attuazione di interventi nel campo delle attivita ittiche Competenza L. 300.000.000, Cassa L. 300.000.000

Cap. 04732( cni) - Spese per la concessione del concorso negli interessi a favore degli operatori ittici che contraggono prestiti per sovvenire alle spese di esercizio Competenza L. 400.000.000, Cassa L. 400.000.000

Cap. 04734( cni) - Spese per la concessione di contributi in conto capitale per la attuazione di interventi nel campo delle attivita ittiche Competenza L. 400.000.000, Cassa L. 400.000.000

Per gli anni successivi al 1981 si provvedera con le leggi regionali di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione della Regione.]



(11) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000art. 39


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.