Legge Regionale 8 aprile 1982, n. 17
Legge regionale 4 dicembre 1981, n. 57 « Interventi per la valorizzazione delle attivita' ittiche e dell' acquacoltura». Norme derogatorie.(1)
Articolo unico [In deroga a quanto disposto nel primo comma
dell art. 6[ della LR 4- 12- 1981, n. 57, limitatamente all anno
1982:
- la
presentazione delle domande da finanziare tramite i fondi iscritti nella
competenza dei bilanci regionali per gli anni 1981 e 1982 deve essere effettuata
entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge;
- i successivi
termini procedurali previsti dall art. 6 decorreranno a partire dalla data di
cui al precedente trattino.
Resta fermo,
in ogni caso, il termine perentorio del 31 dicembre 1982 per la presentazione
delle domande da finanziare tramite i fondi iscritti nella competenza del
bilancio regionale per l anno 1983.]