Legge Regionale 16 gennaio 1981, n. 6
Disciplina transitoria dei territori gia' costituiti in riserva di caccia.(1)
Art. 1(2)
[Alla scadenza dei termini
previsti dalla legge 27- 12- 1977, n. 968 o da successive proroghe, fino all
entrata in vigore della legislazione regionale che disciplinera la istituzione
delle aziende faunistico - venatorie ai sensi dell art. 36 della legge n. 968/
1977, onde assicurare il mantenimento, l organizzazione ed il miglioramento
degli ambienti naturali ed impedire il depauperamento incontrollato della
selvaggina, e vietato qualsiasi esercizio di attivita venatoria sui territori
gia costituiti in riserva di caccia.
I territori suddetti, al fine
della loro individuazione, conservano l attuale tabellazione.
La Giunta regionale stabilisce
le modalita di gestione e di sorveglianza dei predetti territori anche
attraverso convenzioni con gli attuali concessionari. ]