Legge Regionale 16 gennaio 1981, n. 7
Primi interventi in materia di tutela faunistica.(1)
Art. 1(Finalita)
[La Regione, in applicazione del
DPR n. 616/ 1977 e della legge 27- 12- 1977, n. 968, in attesa di una legge
organica di riordino della materia di caccia nell ambito regionale, da emanarsi
entro sei mesi, attuando il principio della delega, promuove studi ed indagini
sull ambiente per lo sviluppo delle conoscenze ecologiche ed etologiche del
settore e adotta le opportune iniziative per il raggiungimento dei fini che la
normativa citata assegna alla Regione.]