Legge Regionale 16 gennaio 1981, n. 9 Norme transitorie per il primo funzionamento delle UU.SS.LL.(1)
Art. 1(2) [La Giunta regionale, anche in
deroga alla legge regionale n. 24 del 23- 6- 78, provvede alla nomina di
Commissari straordinari e di subCommissari con il compito di adottare tutti gli
atti di gestione necessari a garantire la funzionalita della USL qualora entro
il 30 dicembre 1980 l assemblea generale non abbia provveduto alla elezione del
Comitato di gestione. I Commissari restano in carica
fino all insediamento del Comitato di gestione costituito a norma dell art. 48
della legge regionale 51/ 80 e comunque per un periodo non superiore a tre
mesi.
Ai Commissari straordinari
spetta il trattamento economico attribuito al Presidente del Comitato di
gestione, ai sub - Commissari il trattamento economico previsto per i componenti
il Comitato di gestione.]
Art. 2(3) [Il Comitato di
Gestione della Unita Sanitaria locale deve provvedere, entro il 31 dicembre
1980, alla nomina, mediante incarichi provvisori, dei responsabili dei servizi
della Unita sanitaria locale di cui all art. 50 della LR 26- 5- 80, n. 51, e
dei coordinatori di cui all art. 42 della predetta legge.
[Gli incarichi provvisori devono
essere conferiti per un periodo non superiore a mesi sei al personale dipendente
da strutture, presidi ed uffici dei servizi sanitari trasferiti ubicati nel
territorio di competenza della Unita sanitaria locale.
Qualora nell ambito della
Unita sanitaria locale di riferimento non vi sia personale avente requisiti
prescritti, gli incarichi possono essere conferiti, previo comando, a personale
di altra Unita sanitaria locale a
condizione che sia in possesso dei requisiti di legge In caso di inadempienza il
presidente della Giunta regionale e autorizzato, con le stesse modalita, al
conferimento degli incarichi di cui al comma precedente.
Sono comunque fatti salvi, ai
fini della nomina definitiva, i diritti acquisiti dai dipendenti da iscrivere
nei ruoli nominativi regionali in riferimento alle disposizioni di cui al DPR
20- 12- 79, n. 761.
La presente legge e dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.]
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