Anno 1981
Numero 9
Data 16/01/1981
Abrogato
Materia Sanità;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 16 gennaio 1981, n. 9

Norme transitorie per il primo funzionamento delle UU.SS.LL.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 1

(2) 


[La Giunta regionale, anche in deroga alla legge regionale n. 24 del 23- 6- 78, provvede alla nomina di Commissari straordinari e di subCommissari con il compito di adottare tutti gli atti di gestione necessari a garantire la funzionalita della USL qualora entro il 30 dicembre 1980 l assemblea generale non abbia provveduto alla elezione del Comitato di gestione.

I Commissari restano in carica fino all insediamento del Comitato di gestione costituito a norma dell art. 48 della legge regionale 51/ 80 e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.

Ai Commissari straordinari spetta il trattamento economico attribuito al Presidente del Comitato di gestione, ai sub - Commissari il trattamento economico previsto per i componenti il Comitato di gestione.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 2

(3) 


[Il Comitato di Gestione della Unita Sanitaria locale deve provvedere, entro il 31 dicembre 1980, alla nomina, mediante incarichi provvisori, dei responsabili dei servizi della Unita sanitaria locale di cui all art. 50 della LR 26- 5- 80, n. 51, e dei coordinatori di cui all art. 42 della predetta legge.

[Gli incarichi provvisori devono essere conferiti per un periodo non superiore a mesi sei al personale dipendente da strutture, presidi ed uffici dei servizi sanitari trasferiti ubicati nel territorio di competenza della Unita sanitaria locale.

Qualora nell ambito della Unita sanitaria locale di riferimento non vi sia personale avente requisiti prescritti, gli incarichi possono essere conferiti, previo comando, a personale di  altra Unita sanitaria locale a condizione che sia in possesso dei requisiti di legge In caso di inadempienza il presidente della Giunta regionale e autorizzato, con le stesse modalita, al conferimento degli incarichi di cui al comma precedente.

Sono comunque fatti salvi, ai fini della nomina definitiva, i diritti acquisiti dai dipendenti da iscrivere nei ruoli nominativi regionali in riferimento alle disposizioni di cui al DPR 20- 12- 79, n. 761.

La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.]




(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B