Anno 1982
Numero 19
Data 06/05/1982
Abrogato
Materia Enti strumentali dipendenti;
Note L'E.R.S.A.P. è stato soppresso dall'art. 35 della l.r. 19 giugno 1993, n. 9 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993 - 1995"
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Nessun allegato

Legge Regionale 6 maggio 1982, n. 19

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 12 del 19 marzo 1982 avente ad oggetto « Riordino dei Servizi dell' Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia - Stato giuridico e trattamento economico del personale ».(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 1

(2) 


[L ultimo comma dell art. 24 della LR n. 12 del 19- 3- 82 e soppresso.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 2

(3) 


[Il terzo e il quarto comma dell art. 40 della LR n. 12 del 19- 3- 82 sono soppressi.]


(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 3

(4) 


[L ultimo comma dell art. 44 della LR n. 12 del 19- 3- 82 e soppresso.]


(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 4

(5) 


[Il primo comma dell art. 48 della LR n. 12 del 19- 3- 82 e così modificato: “Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario irrinunziabile e retribuito di 26 o 30 giornate lavorative a seconda che la settimana lavorativa sia articolata su 5 o 6 giornate. In tale congedo sono comprese due giornate di congedo ordinario conseguenti alla soppressione delle festivita di cui alla legge 23- 12- 77, n. 937”.]


(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 5

(6) 


[L art. 52 della LR n. 12 del 19- 3- 82 e soppresso.]


(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 6

(7) 


[Il secondo comma dell art. 76 della L. R. n. 12 del 19 marzo 1982 e così sostituito:

La riammissione in servizio e subordinata al possesso dei requisiti generali per l assunzione ed alla disponibilita del posto in organico .] 



(7) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 7

(8) 


[Il primo comma dell art. 78 della LR n. 12 del 19- 3- 82 e così sostituito: I dipendenti di ruolo dell Ente, in servizio all 1- 1- 77, sono inquadrati, a domanda, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28- 10- 77, n. 32, nei livelli retributivi e funzionali risultanti, dalle tabelle F) e G) allegate alla presente legge, secondo la normativa fissata, con apposita regolamentazione, dal Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni Sindacali, nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) corrispondenza tra attivita svolta e qualifica funzionale richiesta;

b) possibilita di inquadramento anche in soprannumero, sempreche, ai posti nelle qualifiche attribuite in soprannumero in un livello, corrispondano altrettanti posti vacanti nelle qualifiche similari di altri livelli;

c) formulazione di graduatorie che tengano conto del titolo di studio, dell anzianita, di servizio, dell anzianita nelle qualifiche corrispondenti al livello per il quale si concorre, della anzianita nelle qualifiche corrispondenti al livello immediatamente inferiore, nonche della residenza e delle condizioni familiari e personali .]



(8) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 8

(9) 


[L art. 82 della LR n. 12 del 19- 3- 82 così modificato: I dipendenti che alla data del 31- 12- 1976 godono di un trattamento economico acquisito piu favorevole rispetto a quello spettante loro sulla base delle norme previste dalla presente legge, conservano la differenza tra i due trattamenti quale << Assegno personale >> pensionabile, riassorbibili con i successivi miglioramenti economici .] 


(9) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 9

(10) 


[Nel primo, secondo, terzo e quinto comma lettera c) dello art. 85 della LR n. 12 del 19- 3- 82, le parole allegata tabella C) , tabella di corrispondenza F) allegata tabella F e da data non posteriore al 1 gennaio 1977 sono sostituite rispettivamente, con le parole   Allegata tabella O , Tabella di corrispondenza O), 2 Allegato tabella O) e da data non posteriore al 1 aprile 1976 .] 


(10) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 10

(11) 


[Nell art. 88 della LR n. 12 del 19- 3- 82, la data 5 maggio 1977 e sostituita  con 6 maggio 1977 .]


(11) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 11

(12) 


[La tabella F) allegata alla LR n. 12 del 19- 3- 82, e così sostituita:

Tabella F) Tabella di equiparazione tra le qualifiche rivestite nell Ente ed il livello retributivo e funzionale cui si accede per il periodo 1- 1- 77 - 30- 9- 78 .

Addetto alla pulizia - I

Commesso Capo

Commesso - Custode

Operaio Comune II

Autista Meccanico

Operaio Qualificato - 2a categoria III

Coadiutore Superiore - Coadiutore Stenodattilografo

Dattilografo Superiore -

Coadiutore Tecnico Superiore

Coadiutore Principale - Coadiutore Stenodattilografo e Dattilografo - Coadiutore Tecnico Principale - Coadiutore - Coadiutore Tecnico Capo Autorimessa

Capo Operaio

Operaio Specializzato IV

Segretario Capo - Geometra Capo - Perito

Agrario Capo - Segretario Principale - Perito

Agrario Principale - Geometra Principale

Segretario - Perito Agrario - Geometra V

Direttore di Sezione - Ispettore Superiore - Ingegnere superiore Consigliere - Ispettore

Ingegnere VI

Direttore Generale

Direttore Amministrativo

Direttore di Servizio

Direttore di Ufficio - Ispettore Capo

Ingegnere Capo VII]



(12) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.