Legge Regionale 6 maggio 1982, n. 19 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 12 del 19 marzo 1982 avente ad oggetto « Riordino dei Servizi dell' Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia - Stato giuridico e trattamento economico del personale ».(1)
Art. 1(2) [L ultimo comma dell
art. 24 della LR n. 12 del 19- 3- 82 e soppresso.]
Art. 2(3)
Art. 3(4)
Art. 4(5) [Il primo comma dell art.
48 della LR n. 12 del 19- 3- 82 e così modificato: “Il dipendente ha diritto,
in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario irrinunziabile e retribuito di
26 o 30 giornate lavorative a seconda che la settimana lavorativa sia articolata
su 5 o 6 giornate. In tale congedo sono comprese due giornate di congedo
ordinario conseguenti alla soppressione delle festivita di cui alla legge 23-
12- 77, n. 937”.]
Art. 5(6)
Art. 6(7) [Il secondo comma dell art. 76
della L. R. n. 12 del 19 marzo 1982 e così sostituito:
La riammissione in
servizio e subordinata al possesso dei requisiti generali per l assunzione ed
alla disponibilita del posto in organico .]
Art. 7(8) [Il primo comma dell art. 78
della LR n. 12 del 19- 3- 82 e così sostituito: I dipendenti di ruolo
dell Ente, in servizio all 1- 1- 77, sono inquadrati, a domanda, con effetto
dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28- 10- 77, n. 32, nei
livelli retributivi e funzionali risultanti, dalle tabelle F) e G) allegate alla
presente legge, secondo la normativa fissata, con apposita regolamentazione, dal
Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni Sindacali, nel rispetto
dei seguenti principi generali:
a) corrispondenza tra attivita
svolta e qualifica funzionale richiesta;
b) possibilita di
inquadramento anche in soprannumero, sempreche, ai posti nelle qualifiche
attribuite in soprannumero in un livello, corrispondano altrettanti posti
vacanti nelle qualifiche similari di altri livelli;
c) formulazione di graduatorie
che tengano conto del titolo di studio, dell anzianita, di servizio, dell
anzianita nelle qualifiche corrispondenti al livello per il quale si concorre,
della anzianita nelle qualifiche corrispondenti al livello immediatamente
inferiore, nonche della residenza e delle condizioni familiari e personali .]
Art. 8(9) [L art. 82 della LR n. 12
del 19- 3- 82 così modificato: I dipendenti che alla data del 31- 12-
1976 godono di un trattamento economico acquisito piu favorevole rispetto a
quello spettante loro sulla base delle norme previste dalla presente legge,
conservano la differenza tra i due trattamenti quale << Assegno personale
>> pensionabile, riassorbibili con i successivi miglioramenti
economici .]
Art. 9(10) [Nel primo, secondo, terzo
e quinto comma lettera c) dello art. 85 della LR n. 12 del 19- 3- 82, le parole allegata tabella C) , tabella di corrispondenza F) allegata tabella F e da data non posteriore
al 1 gennaio 1977 sono sostituite rispettivamente, con le parole Allegata tabella O , Tabella di corrispondenza O), 2 Allegato tabella O) e da data non posteriore al 1 aprile 1976 .]
Art. 10(11)
Art. 11(12) [La tabella F) allegata alla LR
n. 12 del 19- 3- 82, e così sostituita:
Tabella F) Tabella di
equiparazione tra le qualifiche rivestite nell Ente ed il livello retributivo e
funzionale cui si accede per il periodo 1- 1- 77 - 30- 9-
78 .
Addetto alla pulizia -
I
Commesso
Capo
Commesso -
Custode
Operaio Comune
II
Autista
Meccanico
Operaio Qualificato - 2a
categoria III
Coadiutore Superiore -
Coadiutore Stenodattilografo
Dattilografo Superiore
-
Coadiutore Tecnico
Superiore
Coadiutore Principale -
Coadiutore Stenodattilografo e Dattilografo - Coadiutore Tecnico Principale -
Coadiutore - Coadiutore Tecnico Capo Autorimessa
Capo
Operaio
Operaio Specializzato
IV
Segretario Capo - Geometra Capo
- Perito
Agrario Capo - Segretario
Principale - Perito
Agrario Principale - Geometra
Principale
Segretario - Perito Agrario -
Geometra V
Direttore di Sezione -
Ispettore Superiore - Ingegnere superiore Consigliere -
Ispettore
Ingegnere
VI
Direttore
Generale
Direttore
Amministrativo
Direttore di
Servizio
Direttore di Ufficio -
Ispettore Capo
Ingegnere Capo
VII]
|