Anno 1993
Numero 9
Data 19/06/1993
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 19 giugno 1993, n. 87.
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Legge Regionale 19 giugno 1993, n. 9

Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993- 1995.(•) 



TITOLO 1

Norme di bilancio 





Art. 1

Stato di previsione dellentrata


 1. Sono autorizzati laccertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione per lanno finanziario 1993, rispettivamente in lire 23.504.162.485.501 e in lire 27.572.542.747.173, al netto della presunta giacenza di cassa allinizio dellesercizio pari a lire 35.400.000.000, giusta lo stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.(1) 


(1) Vedi, ora, quanto disposto dal primo comma dell'art. 2, l.r. 28 dicembre 1993, n. 32 e dal primo comma dell'art. 2, l.r. 28 dicembre 1993, n. 33. 


Art. 2

Stato di previsione della spesa


1. Sono autorizzati per lesercizio finanziario 1993 gli impegni e i pagamenti, secondo le leggi in vigore e le norme contenute negli articoli seguenti, rispettivamente in lire 22.462.829.852.425 e in lire 27.607.942.747.173, giusta lo stato di previsione delle spese ammesso alla presente legge.
 
2. Il disavanzo di amministrazione, derivante dagli esercizi precedenti, applicato al presente bilancio e da finanziare, così come meglio specificato al successivo art. 15, mediante la contrazione di mutuo con la Cassa DD.PP. nellambito delle disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1993, n. 68, è determinato in lire 1.041.332.633.076 e viene iscritto, in termini di sola competenza, al capitolo 0001010 dello stato di previsione della spesa.(2) 


(2)
Vedi, ora, quanto disposto dal primo comma dell'art. 2, l.r. 28 dicembre 1993, n. 32 e dal primo comma dell'art. 2, l.r. 28 dicembre 1993, n. 33.
 


Art. 3

Quadro generale riassuntivo


1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione per lesercizio finanziario 1993 allegato alla presente legge. 


Art. 4

Elenco delle spese obbligatorie


1. Sono considerate obbligatorie, ai sensi dellart. 36 della legge di contabilità regionale, le spese elencate nellallegato alla presente legge. 


Art. 5

Fondo di riserva di cassa


1. Il fondo di riserva del bilancio di cassa è determinato per lanno 1993 in lire 893.961.896.540 ed è iscritto al capitolo 11 10020. 


Art. 6

Bilancio pluriennale


1. È approvato, ai sensi e per gli effetti dellart. 6 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, il bilancio pluriennale per il triennio 1993/1995 nelle risultanze di cui al quadro di previsione delle entrate ed al quadro di previsione delle spese allegati alla presente legge.


Art. 7

Spese continuative o ricorrenti


1. Le autorizzazioni di spesa per lanno finanziario 1993 che regolano attività ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano le loro determinazioni alla legge di bilancio sono autorizzate per gli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa iscritto nellallegato stato di previsione della spesa stessa. 


Art. 8

Variazioni di bilancio


 
1. La Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi dellart. 43 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni, ad apportare nel corso dellesercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a spese specifiche, nonché per liscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.
 
2. Ogni deliberazione assunta ai sensi del precedente comma è trasmessa dalla Giunta al Consiglio perché ne prendano conoscenza le competenti Commissioni consiliari. 



Art. 9

Regolarizzazioni contabili


1. Tutte le operazioni contabili compiute in esecuzione dellautorizzazione dellesercizio provvisorio del bilancio di cui alla L.R. 20 gennaio 1993, n. 1 e alla L.R. 8 marzo 1993, n. 4 sono trasferite, a cura della ragioneria regionale, sui competenti capitoli del bilancio di previsione per lanno finanziario 1993 approvato dalla presente legge. 



Art. 10

Spese per interventi di sviluppo finanziate con fondi dello Stato e della Comunità Europea


 
1. Le spese concernenti interventi di sviluppo finanziate con fondi e risorse finanziarie assegnate alle Regioni dallo Stato e dalla Comunità Europea sono autorizzate per le destinazioni ed i rispettivi importi previsti sui corrispondenti capitoli del bilancio 1993.



Art. 11

Edilizia residenziale


 
1. Tutti i contributi pubblici in conto interessi e in conto capitale, derivanti da impegni irrevocabili assunti in base a leggi regionali per interventi edilizi, ivi compreso lacquisto di alloggi, eseguiti in conformità a corrispondenti leggi statali, possono essere erogati agli aventi diritto con prelievo della spesa dalle disponibilità residue provenienti da risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato per le stesse finalità. 



Art. 12

Lavori pubblici


1. È consentita la devoluzione, ai sensi della L.R. 16 maggio 1985, n. 27, di contributi regionali, per la realizzazione di opere pubbliche diverse da quelle originariamente ammesse a finanziamento, nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge i relativi fondi siano stati accreditati agli Enti interessati ovvero nel caso in cui risultino perfezionati e già in ammortamento mutui con la cassa DD.PP. o con altri Istituti di credito. 


Art. 13

Fondo sanitario regionale


 
1. Per lanno 1993 e comunque sino alla data di entrata in vigore del piano sanitario regionale, il riparto del Fondo sanitario regionale tra le varie spese relative alle funzioni sanitarie nonché lassegnazione alle UU.SS.LL. viene effettuato con atto del Consiglio regionale, successivamente allassegnazione alla Regione Puglia della quota del Fondo sanitario nazionale. 



Art. 14

Servizi sociali


1. Il fondo regionale per le spese socio-assistenziali è ripartito tra i Comuni con deliberazione di Giunta regionale sulla base dei criteri indicati al secondo e terzo comma dellart. 11 della L.R. 17 aprile 1990, n. 11.
 
2. È istituito il capitolo 0784015 con la dotazione di lire 10.000.000.000 da destinare alla realizzazione di un programma di interventi di assistenza domiciliare sociale e/o integrata da quella sanitaria in favore della popolazione anziana. Il 50% di tale dotazione è destinato ai Comuni capoluoghi di Provincia.
 
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, determina i criteri di riparto dei fondi di cui al precedente comma. 



Art. 15

 
Mutui per il risanamento della situazione debitoria della Regione al 31 dicembre 1990(•) 


[1.  In applicazione della legge regionale 23 giugno 1992, n. 12 Piano di risanamento della situazione debitoria della Regione Puglia al 31- 12- 1990 , nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1993 e iscritta al capitolo 0001010 la somma di lire 1.041.332.633.076, al capitolo 1110095 la somma di lire 246- 799.958.466 e al capitolo 1110096 la somma di lire 140.976.389.938, per un totale di lire 1.429.108.981.480.

2.  Al finanziamento della spesa autorizzata al 1° comma del presente articolo, per l ammontare complessivo di  L.1.429.108.985.480, si provvede mediante la contrazione di mutuo con la Cassa DD.PP. nell ambito delle vigenti disposizioni ai sensi dell art. 20 del DL 18- 1- 1993, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 19- 3- 1993, n. 68.

 3.  Gli oneri relativi alle quote di ammortamento di capitali ed interessi del mutuo di cui al precedente comma, ammontanti a lire 58.277.000.000 per semestre e decorrenti dal 1° luglio1993, trovano copertura sui fondi del capitolo 1122020 del bilancio 1993 e successivi, così come riportato nel bilancio pluriennale 1993- 1995.

 4.  Agli oneri di cui al comma precedente trovano copertura mediante vincolo sulle quote annuali di spettanza regionale del fondo comune di cui all art. 8 della legge 16- 5- 1970, n° 281 e successive modificazioni, risultante dalle corrispondenti delegazioni di pagamento rilasciate al Ministero del Tesoro dal Presidente della Regione in conformita alle deliberazioni assunte dalla Giunta regionale a norma dell art. 46 della legge regionale di contabilita 30- 5- 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.]



(•) Articolo già modificato dall'art. 1 della l.r. 13/93, è stato successivamente abrogato dall'art. 3 della l.r. 33/93.


Art. 16

(Autorizzazione contrazione mutuo con la Cassa DDPP)


1. La Giunta regionale, a termini del 5o comma dell art. 20  del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68, e autorizzata a contrarre con la Cassa DDPP mutuo decennale al tasso di riferimento praticato dalla stessa Cassa per il consolidamento delle annualita dovute per l esercizio finanziario 1993.

 2.  Al pagamento delle rate di ammortamento, a decorrere dal 1° gennaio 1994, si provvedera con apposito stanziamento nel bilancio 1994 e nei bilanci successivi per tutta la durata  dell ammortamento.




Art. 17

(Voci di spesa del disavanzo)


1.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presentera alla 1^ Commissione consiliare permanente una relazione contenente l analisi settoriale delle voci di spesa che costituiscono l ammontare globale del disavanzo.

2.  Le relazioni di cui al precedente comma deve elencare analiticamente gli impegni di spesa assunti a favore di terzi, che si sono tradotti in obbligazioni in quanto oneri certi ed esigibili a carico della finanza regionale, fornendo anche una proposta di eventuale revoca degli impegni che non hanno determinato crediti certi ed esigibili a favore di terzi.

 3.  La Giunta regionale ed ogni altro centro di spesa della Regione, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla presentazione della relazione di cui al presente articolo, non devono assumere alcun provvedimento di liquidazione sugli impegni di spesa afferenti alle voci di cui al precedente art.15 che non abbiano gia prodotto crediti certi ed esigibili.




Art. 18

(Divieto proroghe tacite di contratti e convenzioni)


1.  I contratti e le convenzioni stipulati dalla Regione per la fornitura di beni e servizi, operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano alla scadenza contrattuale senza possibilita di ulteriore proroga tacita.

 2. Il competente Ufficio Contratti dell Assessorato  AA.GG. curera la disdetta di tutti i rapporti entro i tempi contrattuali.

 3.  La presente normativa deve considerarsi in vigore per tutto il triennio 1993- 1995.




Art. 19

(Divieto automatismi di spesa)


 
1. Nelle more del riesame di tutta la legislazione regionale, al fine di contenere in ogni caso le spese agli effettivi stanziamenti di bilancio, le norme comportanti automatismi di spesa devono intendersi non più operanti.
 2. Ladozione di atti o autorizzazioni suscettibili di riflessi sul bilancio regionale è disciplinata dallart. 60 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17, come modificato dallart. 5 della L.R. 23 gennaio 1991, n. 1. 




Art. 20

(Durata della moratoria)


1. La moratoria con gli istituti di credito di cui allart. 9, 2° comma, della  L.R. 25 giugno 1991, n. 5, per le annualità a carico del bilancio autonomo della Regione cessa al 31 dicembre 1992 con esclusione della Cassa DD.PP. 


Art. 21

(Sospensione effetti artt. 20- 23 LR 23- 6- 1992, n. 10)


1. Nellesercizio finanziario 1993 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 della L.R. 23 giugno 1992, n. 10 e, pertanto, restano in vigore gli articoli 29, 30, 31 e 33 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17. 


Art. 22

(Insufficienza degli stanziamenti di cassa)


1.  Il prelevamento di somme dal fondo di cui all art. 5 della presente legge e la loro iscrizione in aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa sono disposti con delibera del Consiglio regionale non soggetta a controllo, giusta quanto disposto dall art. 41 della legge di contabilita regionale.


Art. 23

(Modifica art. 13 LR 3- 7- 1989, n. 10)


1. Allart. 13, 2° comma, della  L.R. 3 luglio 1989, n. 10, è soppressa la frase nonché la regolarità della relativa documentazione. 


Art. 24

Modifica art. 20 L.R. 30 maggio 1977, n. 17(3) 


  Il comma 5 dell art. 20 della LR 30- 5- 1977 n. 17, come modificato dall art. 13 della LR 23- 6- 1992, n. 10, e così modificato: Il referto tecnico di cui al comma precedente deve essere vistato dal Settore Ragioneria .

(3) Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, n. 16), l.r. 16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002. Il presente articolo sostituiva il quinto comma dell'art. 20l.r. 30 maggio 1977, n. 17, abrogata anch'essa dal suddetto art. 15.


Art. 25

Rimodulazione P.O.P.(4) 


1. La Giunta regionale in sede di rimodulazione del P.O.P. e P.I.M. è autorizzata a reiscrivere nel bilancio corrente le economie accertate anche sulle quote 1992 e precedenti.

(4) Articolo così modificato dall'art.3 della l.r. 32/93.


Art. 26

Contenimento costi


1. I competenti assessorati dovranno adottare o proporre ogni utile iniziativa idonea ad assicurare, in ogni caso, il contenimento dei costi dei vari servizi entro gli stanziamenti di bilancio. 


TITOLO 2

Misure urgenti in materia di risanamento finanziario 





CAPO 1


Organizzazione dellAssessorato bilancio e ragioneria 


Art. 27

(5) 




(5)  Articolo rinviato dal Governo


CAPO 2

Sanità 





Art. 28

(6) 




(6) Rinviato dal Governo


Art. 29

Farmacie convenzionate


1. È abrogato, con decorrenza 1° luglio 1993, il 2° comma dellart. 8 della L.R. 30 aprile 1990, n. 17 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 luglio 1984, n. 36 Norme concernenti ligiene e la sanità pubblica ed il servizio farmaceutico.
 
2. È pertanto attribuito, con decorrenza 1° luglio 1993, alle Unità sanitarie locali di cui all articolo 30 della presente legge, il pagamento diretto delle competenze dovute alle farmacie convenzionate, mediante utilizzazione della quota parte del Fondo sanitario nazionale.
 
3. La Giunta regionale procederà al pagamento diretto, in forma centralizzata, delle competenze di cui sopra maturate sino alla data del 30 giugno 1993.



Art. 30

Vincolo di destinazione delle quote del F.S.N.


1. Le quote attribuite alle Unità sanitarie locali in sede di riparto del Fondo sanitario regionale per le singole voci di spesa di cui allart. 13 della presente legge non possono essere utilizzate per il pagamento di spese diverse da quelle a cui sono assegnate.
 
2. La Giunta regionale, in sede di provvedimento di ripartizione dei fondi, può individuare una sola unità sanitaria locale nella Regione ai fini del pagamento della spesa sanitaria convenzionata e farmaceutica. (7) 
 
3. Leventuale cambio di destinazione dovrà essere autorizzato, di volta in volta, dalla Giunta regionale che vi provvederà con apposito atto deliberativo. 


(7) Comma sostituito dal primo comma dell'articolo unico, l.r.. 31 agosto 1993, n. 19.


Art. 31

(8) 




(8) Rinviato dal Governo


CAPO 3

Risanamento Aziende di trasporto pubblico locale 





Art. 32

(9) 


[1. La Regione promuove la mobilità del personale fra le aziende esercenti pubblico trasporto locale in attuazione della normativa statale vigente.
 
2. Le aziende pubbliche di trasporto destinatarie di contributi regionali di esercizio, entro il termine di 60 giorni, propongono allapprovazione della Giunta regionale, ai sensi dellart. 5 della L.R. 8 gennaio 1992, n. 3, lorganico del personale dipendente.
 
3. Nelle aziende con più di 25 dipendenti, pubbliche o private, destinatarie di contributi di esercizio, i posti vacanti nelle arie qualifiche dovranno essere prioritariamente coperti con gli esuberi accertati in altre aziende di trasporto, anche con il ricorso alla riqualificazione. Alle stesse aziende è fatto divieto di assumere unità lavorative senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, che dovrà accertare limpossibilità della copertura mediante il ricorso alla mobilità.
 
4. Linosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 costituisce inadempienza amministrativa ai sensi e per gli effetti dellart. 8 della  legge regionale 19 marzo 1982, n. 13.]


(9) Articolo già non vistato dal Commissario del Governo, riformulato con l'art. 3 della l.r. 13/93 e successivamente modificato dall'art. 3 della l.r. 11/95, è stato abrogato dalla l.r. 14/98, art. 47, comma 8


Art. 33




(•) Rinviato dal Governo. 


CAPO 4

Formazione professionale 





Art. 34

Rinviato dal Governo. 





CAPO 5

Soppressione Enti strumentali 





Sezione 1

Ente regionale di sviluppo agricolo pugliese 





Art. 35

Soppressione






Art. 36

(Commissario liquidatore)


1. Il Commissario liquidatore, oltre a quanto previsto dal comma 2bis dellart. 39  , al fine di assicurare lordinaria gestione amministrativa ed al fine di predisporre le condizioni e gli atti necessari alla liquidazione, esercita i poteri già di competenza degli organi amministrativi dellERSAP.(10) 

2. Il Commissario ha il compito di predisporre, entro sei mesi dalla nomina, il piano di liquidazione dellEnte, da approvare con deliberazione del Consiglio regionale.(11) 

3. Il Commissario, in particolare, entro lo stesso termine è tenuto a:

a)    procedere alla ricognizione analitica della situazione finanziaria dellEnte;

b)   predisporre i rendiconti finanziari sulla base dellaccertamento dei conti di gestione e il bilancio di previsione 1993;

c)    predisporre una dettagliata relazione sullattività finanziaria dellEnte (partecipazioni finanziarie in cooperative e società, fidejussioni ed eventuali anticipazioni) allegando lanalisi sullo stato delle cooperative società partecipate.

4. Il piano di liquidazione, in particolare, deve contenere:

a)    la situazione patrimoniale dellEnte e la ricognizione dei rapporti attivi e passivi;

b)   il programma delle dimissioni delle quote di partecipazione assunte;

c)    ogni altra azione necessaria a definire i contenuti.

5. Con la deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del piano di liquidazione si provvede alla dichiarazione di estinzione dellEnte. (12) 

 6. La Regione succede allERSAP nei rapporti giuridici attivi e passivi non esauriti dal Commissario liquidatore durante il suo mandato.(13) 

 




(10) Comma così inserito dalla l.r. 13/94, art. 3, lett. d).
(11) I termini previsti dal presente comma sono stati prorogati di sei mesi dal primo comma, lettera a), dell'art. 3, l.r. 12 aprile 1994, n. 13.
(12)  In attuazione di quanto previsto nel presente comma e in considerazione dell'intervenuta prevista approvazione del relativo piano di liquidazione da parte del Consiglio regionale con Delib.C.R. 28 ottobre 1997, n. 225 il già soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (E.R.S.A.P.) è stato dichiarato estinto dall'art. 45, comma 1, l.r. 31 maggio 2001, n. 14. Vedi, anche, i commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo. 
(13)  I termini previsti dal presente comma sono stati prorogati di sei mesi dal primo comma, lettera a), dell'art. 3, l.r. 12 aprile 1994, n. 13. 


Art. 37

Durata in carica e compensi


1. Il Commissario liquidatore e gli eventuali sub-commissari durano in carica otto mesi a partire dalla data di nomina. (14) 
 
2. Al Commissario compete un compenso pari allindennità prevista per il Consigliere regionale.
 
3. Ai sub-commissari spetta il 60% dellindennità prevista per il Commissario.


(14)
Comma così inserito dalla l.r. 13/94, art. 3, lett. d).


Art. 38

Beni mobili ed immobili


1. I beni mobili ed immobili di cui lE.R.S.A.P. è titolare allatto della estinzione sono trasferiti alla Regione, previa redazione di apposito inventario.
 
2. Per le strade e le opere di viabilità ancora nella titolarità dellE.R.S.A.P. allatto della estinzione, la Giunta dispone il trasferimento ai Comuni e alle Provincie rispettivamente competenti sulla base della classificazione dei manufatti (15) (16) 


(15) Il termine è stato prorogato di ulteriori quattro mesi dalla l.r. 13/94, art. 3, lett. g).
(16) Articolo così modificato dalla l.r. 13/94, art. 3, lett. c).


Art. 39

Riforma fondiaria




(••) Comma aggiunto dal primo comma, lettera d), dell'art. 3, l.r. 12 aprile 1994, n. 13. Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma dell'art. 1, l.r. 31 ottobre 1995, n. 36.
(••) I termini previsti dal presente comma sono stati prorogati di sei mesi dal primo comma, lettera a), dell'art. 3, l.r. 12 aprile 1994, n. 13. 


Art. 40

Controlli


1. Gli atti concernenti il rinnovo delle garanzie fidejussorie e la materia delle partecipazioni azionarie sono sottoposti, su proposta della Giunta regionale, allapprovazione del Consiglio regionale che può annullarli o modificarli nel termine improrogabile di 30 giorni dalla data di ricezione. Decorso infruttuosamente il predetto termine, la proposta del Commissario liquidatore si intende approvata . (17) 
2. Per le modalità di controllo sulla gestione del Commissario è fatta salva la norma relativa ai punti a) e b) del 1° comma dellart. 44 della L.R. 4 maggio 1985. n. 25(18) 


(17) Comma così modificato dal primo comma, lettera e), dell'art. 3, l.r. 12 aprile 1994, n. 13.
(18) I termini previsti dal presente comma sono stati prorogati di sei mesi dal primo comma, lettera a), dell'art. 3, l.r. 12 aprile 1994, n. 13. 


Art. 41

Personale.


1. La Giunta regionale, informate le OO.SS. del personale regionale, definisce tempestivamente le modalità di utilizzo, durante la fase di liquidazione dellE.R.S.A.P., della struttura operativa e del personale in servizio presso lEnte sulla base delle seguenti soluzioni:
 
a) ricollocazione del personale nellambito degli uffici regionali, degli Enti e aziende regionali, degli Enti locali destinatari di delega di funzioni;
b) utilizzo di tale personale e dei relativi uffici da parte del Commissario liquidatore. (19) 


(19) I termini previsti dal presente comma sono stati prorogati di sei mesi dal primo comma, lettera a), dell'art.3, l.r. 12 aprile 1994, n. 13. 


Sezione 2

Azienda regionale per lequilibrio faunistico 





Art. 42

Soppressione


1. Lazienda regionale per lequilibrio faunistico (A.R.E.F.), istituita con legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10, è soppressa.
 
2. Le competenze e le funzioni vengono attribuite agli Assessorati allagricoltura e allambiente che, di concerto, provvedono a riordinarle secondo gli indirizzi della normativa statale e comunitaria. 



Art. 43

Commissario liquidatore


1. Il Presidente della Regione, su proposta della Giunta regionale, nomina un commissario liquidatore dellAREF, scelto tra esperti di riconosciuta professionalità di amministrazione e di gestione finanziaria, che rimarrà in carica per la durata massima di quattro mesi a partire dalla data di nomina.  (20) 
 
2. Il Commissario provvederà ad inviare alla Giunta regionale una relazione sullo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili, la ricognizione generale dei rapporti attivi e passivi esistenti, il bilancio di liquidazione.
 
3. Al Commissario liquidatore, che per i compiti rivenienti dalla presente legge potrà avvalersi di personale della stessa A.R.E.F., compete un compenso che sarà determinato con successivo provvedimento dalla Giunta regionale e che non potrà essere superiore al 40% dellindennità prevista per il Consigliere regionale.
 
4. Per quanto non previsto dalla presente legge, relativamente ai compiti ed alle responsabilità del commissario liquidatore, si rinvia alle norme del codice civile. 


(20) Il termine previsto dal presente comma è stato prorogato di quattro mesi per effetto del primo comma, lettera f) dell'art.3, l.r. 12 aprile 1994, n. 13.


Art. 44

Personale


1. La Giunta regionale, informate le OO.SS. del personale regionale, definisce tempestivamente le modalità di utilizzo, durante la fase di liquidazione dellA.R.E.F., della struttura operativa e del personale in servizio presso lEnte sulla base delle seguenti soluzioni:
 
a) ricollocazione del personale nellambito degli uffici regionali, degli enti e aziende regionali, degli Enti Locali destinatari di delega di funzioni;
b) utilizzo di tale personale e dei relativi uffici da parte del Commissario liquidatore. 



Sezione 3

Istituto regionale di incremento ippico per la Puglia 





Art. 45

Soppressione.


1. LIstituto regionale di incremento ippico per la Puglia (I.R.I.I.P.), istituito con legge regionale 29 agosto 1979, n. 56, è soppresso.
 
2. Le competenze e funzioni sono attribuite allAssessorato regionale allagricoltura, che provvede a riordinarle secondo gli indirizzi della normativa statale e regionale. 



Art. 46

Commissario liquidatore


1. Il Presidente della Regione, su proposta della Giunta regionale, nomina un commissario liquidatore dellI.R.I.I.P., scelto tra esperti di riconosciuta professionalità in materia di amministrazione e di gestione finanziaria, che rimarrà in carica per la durata massima di quattro mesi a partire dalla data di nomina.  (21) 
 
2. Il Commissario provvederà ad inviare alla Giunta regionale una relazione sullo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili, la ricognizione generale dei rapporti attivi e passivi esistenti, il bilancio di liquidazione.
 
3. Al Commissario liquidatore, che per i compiti rivenienti dalla presente legge potrà avvalersi di personale dello stesso I.R.I.I.P., compete un compenso che sarà determinato con successivo provvedimento dalla Giunta regionale e che non potrà essere superiore al 40% dellindennità prevista per il Consigliere regionale.
 
4. Per quanto non previsto dalla presente legge, relativamente ai compiti ed alle responsabilità del Commissario liquidatore, si rinvia alle norme del codice civile. 


(21) Il termine è stato prorogato di ulteriori quattro mesi dalla l.r. 13/94, art. 3, lett. g


Art. 47

Personale


 
1. La Giunta regionale, informate le OO.SS. del personale regionale, definisce tempestivamente le modalità di utilizzo, durante la fase di liquidazione dellIRIIP, della struttura operativa e del personale in servizio presso lEnte sulla base delle seguenti soluzioni:
 
a) ricollocazione del personale nellambito degli uffici regionali, degli enti e aziende regionali, degli Enti locali destinatari di delega di funzioni;
b) utilizzo di tale personale e dei relativi uffici da parte del Commissario liquidatore. 



Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.