Legge Regionale 9 giugno 1982, n. 24 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e bilancio pluriennale della Regione Puglia (legge finanziaria 1982).
Art. 1La Regione prima del bilancio
di previsione approva la legge finanziaria al fine di adeguare il bilancio
annuale e pluriennale alle scelte e alle priorita definite dal Piano regionale
di Sviluppo nonche a leggi e programmi approvati in attuazione del Piano
stesso.
Art. 2FONDO
INVESTIMENTI Per la redazione e la
realizzazione di programmi e progetti aventi specifiche funzioni - obiettivo
indicate nel Piano regionale di Sviluppo e istituito, nel bilancio relativo
all esercizio finanziario 1982 e nel bilancio pluriennale 1982/ 1985, ilFondo per gli investimenti .
Al Fondo di cui al precedente
comma vengono assegnati 358,1 miliardi per l esercizio finanziario 1982; 381
miliardi per il 1983; 501 miliardi per
il 1984; 354 miliardi per il 1985.
I 358,1 miliardi assegnati all
esercizio finanziario 1982 sono così destinati:
- Piano di risanamento delle
acque 115,0 miliardi
- Finanziaria regionale 20,0
miliardi
- Terziario avanzato 25,0
miliardi
- Progetti obiettivo in
agricoltura 47,0 miliardi
- Piani di intervento per l
approvvigionamento idrico 15,0 miliardi
- Valorizzazione aree interne
15,0 miliardi
- Sistemi urbani 10,0
miliardi
- Osservatorio del mercato del
lavoro 1,1 miliardi
- Aree per insediamenti
produttivi 10,0 miliardi
- Viabilita regionale 15,0
miliardi
- Assetto dele coste e porti
turistici 10,0 miliardi
- Redazione di progetti
relativi a interventi considerati prioritari dal Piano regionale di Sviluppo,
ivi compresi l occupazione giovanile, la casa e il sistema scientifico
universitario pugliese 75,0 miliardi
Per il triennio 1983- 1985
vengono assegnati al Fondo per gli investimenti 1.236 miliardi
secondo la ripartizione di cui al II comma del presente articolo.
Con la legge di approvazione
del bilancio di previsione si provvedera annualmente alla ripartizione di tali
stanziamenti tra gli obiettivi prioritari definiti dal Piano regionale di
Sviluppo.
In armonia con le indicazioni
formulate dal Piano regionale di Sviluppo, l Assessore alla programmazione
promuove e coordina la predisposizione dei programmi intersettoriali e dei
progetti corrispondenti agli interventi di cui al presente
articolo.
La Giunta regionale adotta i
suddetti programmi e li sottopone al Consiglio regionale per l approvazione ai
sensi dell art. 27 dello Statuto.
I progetti sono adottati dalla
Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare ove non attuativi
di un programma gia approvato dal Consiglio regionale.
In deroga a quanto previsto
dalla legge regionale n. 37 del 28 novembre 1977, il parere tecnico ed
amministrativo previsto dalle vigenti normative, salvo quelli di competenza
di Organi dello Stato, relativo ai
progetti ed ai programmi di cui alla presente legge, e demandato al Comitato
Tecnico Scientifico per la Programmazione di cui alla legge regionale n. 44 del
25- 7- 1979.
Art. 3Nella articolazione di tutte le
politiche di intervento la Regione e impegnata ad assicurare priorita alla
soluzione dei problemi delle aree interne.
A tal fine, alle aree comprese
nelle Comunita montane e in quelle svantaggiate di cui all art. 21 della legge regionale 31- 8- 1981, n. 54
e riservata con carattere aggiuntivo
una quota di risorse finanziarie del 5% in tutti i programmi di intervento della
Regione, ferme restando le eventuali migliori condizioni previste da altre
leggi.
Nelle medesime aree di cui al
presente articolo:
- i contributi in c / capitale
previsti a favore delle unita produttive, singole o associate, e delle
cooperative sono maggiorati del 5%;
- il concorso nel pagamento
degli interessi per i mutui contratti dalle unita produttive singole o
associate e dalle cooperative e maggiorato di 2 punti percentuali a favore dei
mutuatari rispetto alle misure stabilite ai sensi delle leggi regionali.
Art. 4LAVORI
PUBBLICI I limiti di impegno
trentacinquennali di cui al Cap. 02302 del bilancio 1981, gia autorizzati per
l anno 1981 per la concessione dei contributi agli Enti locali per le finalita
di cui alla LR n. 37 del 12- 8- 1978, graveranno a partire dal bilancio per l
esercizio 1983 fino al 2017.
Art. 5Le promesse di contributo
assentite per opere pubbliche negli esercizi finanziari 1975, 1976, 1977, 1978 e
1979 possono essere utilizzate mediante l assunzione dell impegno della prima
quota di ammortamento, nell esercizio 1982, con imputazione della spesa al
relativo capitolo di bilancio.
Art. 6INDUSTRIA(1) [Nel bilancio di previsione del
corrente esercizio è stanziata al Cap 06110 un’ulteriore somma di L. 300.000.000
per spese, IVA compresa, relative alle indagini e ricerche geologiche di cui
agli articoli 21 e 22 della legge regionale 27.2.1979, n. 9 e successive
modificazioni e integrazioni.
Anche i risultati delle
predette indagini e ricerche debbono essere acquisiti all’Ufficio Informatico
della programmazione di aui all’art. 8 della l.r. n. 44 del
25.7.1979.]
Art. 7In applicazione dell art. 5
della legge 27- 12- 1977, n. 984, nonche ai sensi dell art. 23 della LR 31- 8-
1981, n. 54, la Regione, entro e non oltre l esercizio finanziario 1982,
dispone con legge il coordinamento dei programmi di settore approvati con la
suddetta legge regionale con le scelte e i criteri del Piano regionale di
Sviluppo avendo particolare riguardo ai progetti
obiettivo:
- valorizzazione della
produzione agricola;
- assistenza
tecnica;
- commercializzazione dei
prodotti agricoli;
- valorizzazione delle zone
interne;
- aree
irrigue.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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