Legge Regionale 18 giugno 1982, n. 25 Bilancio di previsione della regione Puglia per l' esercizio finanziario 1982 e bilancio pluriennale 1982/ 1985.
Art. 1(Stato di previsione dell
entrata e della spesa) Il totale generale delle spese
della Regione Puglia, per l esercizio finanziario 1982 e approvato in L.
6.442.205.882.311 in termini di competenza ed in L. 6.127.077.074.467 in termini
di cassa. Il totale generale dell
entrata della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1982 e approvato in
L. 6.442.205.882.311 in termini di competenza ed in L. 6.142.287.597.106 in
termini di cassa. Sono autorizzati l
accertamento e la riscossione delle quote dei tributi erTimes New Romani
attribuiti dallo Stato alla Regione Puglia, nonche di ogni altra somma e
proventi dovuti per l anno 1982 sulla base dello stato di previsione delle
entrate annesso alla presente legge. E autorizzata l assunzione
degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello
stato di previsione della spesa per l esercizio 1982 annesso alla presente
legge.
E autorizzato il pagamento
delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa
dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1982 in conformita delle
disposizioni di cui alla LR n. 17 del 30- 5- 77 Norme sulla
contabilita regionale .
Art. 2(Quadro generale
riassuntivo) E approvato il quadro
riassuntivo del bilancio della Regione per l esercizio 1982 annesso alla
presente legge.
Art. 3(Bilancio
pluriennale) Per il riscontro della
copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione
a carico degli esercizi futuri e adottato ed approvato l allegato bilancio
pluriennale per il biennio 1982/ 1985 (all. nn. 1 e 2).
Art. 4(Bilancio 1982 Enti strumentali
della Regione) Sono approvati gli allegati
Bilanci annuali per l esercizio finanziario 1982 dei seguenti:
1) Ente regionale di Sviluppo
Agricolo della Puglia( ERSAP);
2) Gestione Speciale e
Riforma;
3) Ente regionale Pugliese
Trasporti( Erpt);
4) Istituto regionale
Incremento Ippico( Iriip);
5) Consiglio del
Personale;
6) Opera Universitaria di
Bari;
7) Opera Universitaria di
Lecce.
I suddetti bilanci sono
approvati nei limiti degli stanziamenti
indicati nel bilancio di previsione della Regione per il
1982.
Art. 5(Fondi di riserva per spese
obbligatorie e dordine) Sono considerate obbligatorie e
d ordine, ai sensi e per gli effetti dell art. 40 del RD 18/ 11/ 1923, n. 2440
e dell art. 36 della legge di contabilita regionale, le spese descritte nell
allegato n. 3 annesso alla presente legge.
La Giunta regionale e
autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, al prelevamento dal Cap. 16102
delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi insufficienti
compresi nell allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell art. 36 della
legge di contabilita regionale.
Art. 6(Fondo sanitario
regionale) Le somme iscritte nei capitoli
di bilancio relativi al fondo sanitario regionale sono determinate in via
provvisoria.
La Giunta regionale, fino all
approvazione del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale,
nonche alle reali esigenze verificatesi nei vari settori di intervento, e
autorizzata, sentito il parere delle Commissioni consiliari Bilancio e Sanita,
anche in deroga alla LR n. 17 del 30/ 5/ 77, alla rideterminazione delle entrate
e delle uscite dei capitoli di spesa afferenti il Fondo sanitario regionale, e
allo storno di fondi tra i capitoli dello stesso Fondo sanitario regionale per
sopperire alle reali esigenze verificatesi nei vari settori di
intervento.
Art. 7(Fondo di riserva per spese
impreviste) La Giunta regionale e
autorizzata a disporre, con atto deliberativo da presentare al Consiglio
regionale entro 30 giorni per la convalida con legge regionale, il prelevamento
di somme dal fondo per spese impreviste di cui al Cap. 16108 e la loro
iscrizione in aumento dei capitoli di spesa, ovvero in nuovi capitoli, ai sensi
dell art. 37 della legge di contabilita regionale.
Art. 8(Fondo di riserva per sopperire
a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa) E determinato in L.
100.000.000.000 per lo esercizio 1982 il Fondo di riserva, per sopperire a
eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa. Il fondo di cui al comma
precedente e iscritto nello stanziamento di cassa al Cap.
16104.
Il prelevamento di somme dal
fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in
aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive
dotazioni di cassa, sono disposte con delibere del Consiglio regionale non
soggette a controllo, giusta quanto dispoto all art. 41 della legge di
contabilita regionale e all art. 12 della legge n. 335 del 19/ 5/ 76.
Art. 9(Esercizio delle funzioni
delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolante a scopi
specifici) La Giunta regionale e
autorizzata ad introdurre, nel Bilancio di previsione per l esercizio 1982, le
variazioni occorrenti per iscrivere nella Entrata e nella Spesa, istituendo -
ove occorra - nuovi capitoli, le somme attribuite dallo Stato con assegnazioni
vincolate a scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono
state assegnate, ai sensi dell art. 43 della legge di contabilita regionale.
Art. 10(Esercizio delle funzioni
trasferite dallo Stato) Alle spese per l esercizio
delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell art. 117 della Costituzione
si provvede sulla base della vigente normativa statale, finche non sia
diversamente disposto da leggi regionali.
Art. 11(Fondi a disposizione del
Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio
regionale) I fondi regionali a
disposizione del Presidente del Consiglio regionale e della Giunta regionale
iscritti ai Cap. 00104 e 00126 dello stato di previsione della spesa, verranno
erogati secondo le modalita di applicazione dell art. 184 del RD 11/ 11/ 1923,
e successive integrazioni e modificazioni, salvo diversa disposizione
legislativa regionale.
Art. 12Con legge regionale saranno
disciplinate le modalita di erogazione dei fondi del capitolo n. 14222 del
Bilancio di previsione.
In attesa, il Consiglio
regionale approvera un piano di assegnazione annuale, sulla base delle domande
pervenute entro il 30/ 6/ 1982.
Art. 13(Fondi
globali) Con separati e successivi
provvedimenti legislativi in relazione all emanazione di norme regionali
autorizzate di spesa, sara disposto il prelievo delle somme occorrenti dai
fondi globali previsti ai Capp. 16202 e 16204 dello stato di previsione della
spesa, giusta gli allegati nn. 7 e 8 al bilancio 1982 e con le modalita
previste all art. 36 della legge di contabilita
regionale.
Art. 14(Fondo per gli
investimenti) Il Fondo d Investimento di
lire 358,1 miliardi previsto al Cap. 00401 della Parte II – Spesa - sara
disciplinato dalla legge finanziaria regionale e/ o successive integrazioni e
modificazioni.
Art. 15(Classificazione della
spesa) Per l anno 1982 le spese della
Regione sono classificate giusta quanto previsto all art. 30 della legge di
contabilita regionale.
In mancanza delle
determinazioni di cui al sesto comma dell articolo 9 della legge n. 335 del 19/
5/ 76, le spese della Regione sono anche classificate secondo i quadri di
classificazione di cui alle tabelle A , B e
C allegate alla presente legge (allegati n. 4, n. 5 e n.
6).
Art. 16(Autorizzazione di spesa per
leggi regionali e statali attualmente in vigore) Le autorizzazioni di spesa per
l esercizio 1982 concernenti leggi regionali e statali attualmente in vigore,
che regolano attivita ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e
che rinviano le loro determinazioni alla legge di bilancio, sono disposte dalla
presente legge negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di
spesa di cui all allegato stato di previsione della spesa stessa. Le procedure
di gestione e le modalita di erogazione sono quelle indicate dalle leggi
statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli,
aggiornate sulla base delle normative in materia di gestione delle spese
introdotte con la legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 77 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Art. 17(Residui
perenti) E autorizzata l iscrizione in
appositi capitoli di spesa in ogni obiettivo e fase operativa della spesa, degli
impegni di spesa regolarmente assunti
negli esercizi dal 1979 e precedenti, per le spese di cui al terzo comma dell
art. 71 della legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 77, che si presume cadano in
perenzione amministrativa alla chiusura dell esercizio 1981, ai sensi dell
art. 71 della LR n. 17 del 30/ 5/ 77 e successive modificazioni ed integrazioni,
per gli importi che si presume possano essere reclamati dai creditori nel corso
dell esercizio 1982.
Art. 18(Applicazione saldo finanziario
attivo) E autorizzata l applicazione
al bilancio di previsione 1982 del presunto saldo finanziario attivo al termine
dell esercizio 1981, per l ammontare di L.
481.656.512.714.
Il saldo finanziario attivo
presunto di cui al comma precedente e destinato preliminarmente alla copertura
delle seguenti spese:
1) per L. 209.149.250.000:
Residui passivi di esercizi precedenti
caduti in perenzione amministrativa e reiscritti a norma dell art. 71 della
legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 77.
- Capitoli di bilancio nn.
00390 - 01205 – 01248 - 01424 - 02358 - 02362 - 02366 - 02370 – 03910 - 04939 -
06302 - 07302 - 09402 - 10902 - 11402 - 12402 - 13502 - 14302 - 15302 – 17050
2) per L. 26.752.500.000:
passivita pregresse relative a spese maturate e non pagate negli esercizi
precedenti - Capitoli di bilancio nn. 00391 - 02376 - 05130 - 05132 - 09404 –
10806 - 11404 - 14216
3) per L. 159.028.684.177:
spese iscritte nel bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1981 in
corrispondenza di assegnazioni statali a destinazioni vincolate accertate e/ o
introitate nel corso dell esercizio 1981 e retro, in applicazione della
facolta di cui all art. 45, quarto comma, della legge regionale n. 17 del 30/
5/ 77 - Capitoli di bilancio nn. 01232 - 02327 - 02328 - 03613 - 03616 – 04106 -
04306 - 04410 - 04412 - 04414 - 04416 – 04420 - 04704 - 04706 - 04710 - 04901 -
04928 – 04929 - 04933 - 04935 - 04938 – 16204
4) per L. 48.188.070.000: spese
iscritte nel bilancio dell esercizio finanziario 1981 un corrispondenza del
trasferimento allo stesso esercizio di autorizzazione di spesa gia disposte a
carico degli esercizi precedenti, a seguito del mancato impegno delle medesime a
norma della legge - Capitoli di bilancio nn. 01208 - 01210 - 01214 - 01219 -
06148 – 07104 - 09202 - 09208 - 14102 - 14106.
La restante quota, pari a L.
38.538.008.537 del saldo finanziario presunto delle gestioni 1981 e precedenti
e destinata alla copertura di quota parte delle altre spese iscritte nella
parte II - SPESA - del bilancio di previsione 1982, non specificatamente
identificate.
E autorizzata l applicazione
separata al Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1982 di una
quota dell avanzo di amministrazione presunto della gestione 1981 e precedenti
riguardanti le partite di giro per L. 200.000.000 destinate totalmente alla
copertura dei residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reiscritti
al bilancio 1982 al Cap. 61550 e riguardanti le contabilita speciali destinate
alla copertura dei residui passivi caduti in perenzione di cui e stata prevista
la reiscrizione nella parte spesa delle contabilita speciali del bilancio 1982
sul Cap. 17050.
Art. 19(Mutuo) Per far fronte al disavanzo
esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l impegno ed il totale
delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell esercizio 1982 entro i
limiti di cui al primo comma dell art. 46 della legge regionale n. 17 del 30/
5/ 77 - di cui e data dimostrazione nell elenco n. 11 annesso al bilancio - la
Regione Puglia e autorizzata a norma dell art. 46 della legge regionale 30/ 5/
77, n. 17 a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo
di L. 203 miliardi.
I mutui saranno stipulati ad un
tasso nominale massimo del 20,50% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata
massima dell ammortamento di 35 anni e minima di 15 anni.
E autorizzata a tal fine l
iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di
previsione della spesa e della entrata del bilancio di previsione per l
esercizio finanziario 1982.
La Giunta regionale e
autorizzata a provvedere alla assunzione dei mutui predetti con propri atti
deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalita previste dalla
presente legge. Il pagamento delle annualita di ammortamento e di interessi dei
mutui e garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la
durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In
via sussidiaria la Regione puo dare incarico al proprio tesoriere il versamento
a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di
interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad
accompagnare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro
pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli
adempimenti di cui ai precedenti commi.
L onere relativo alle rate d
ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei
corrispondenti oneri fiscali, e valutato in annue L. 44.350.000.000 a partire
dall esercizio finanziario 1983 e fino all esercizio finanziario 2017.
Esso fara carico ad appositi
capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del
capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1983.
Nel caso in cui, in sede di
contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del
presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto dal quinto comma, o
che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel
tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi
corrispondenti sulla entita degli stanziamenti annui così come la diversa
decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di
bilancio.
Le spese per l ammortamento
dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi,
rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti
dell art. 36 della legge regionale 30/ 5/ 77, n. 17.
All.
Omissis
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
|