Legge Regionale 3 novembre 1982, n. 28
« Modificazioni alla LR 21/ 6/ 1980 n. 75 concernente l' attuazione di un programma straordinario di interventi per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole della Regione danneggiate dalle gelate del 2/ 3/ 4/ gennaio 1979 ».(1)
Art. 1(2) (Modificazioni all art. 2
della lr n. 75/ 80)
[Alle lettere a), b), e c) del
secondo comma dell art. 2 della legge regionale 21/ 6/ 1980 n. 75 e aggiunta
la seguente lettera d):
d) per accelerare la
ripresa produttiva delle superfici olivicole danneggiate e per favorire la loro
ristrutturazione; contributi fino ad un massimo dell 80% della spesa ritenuta
ammissibile per rinnovare gli olivi mediante tagli nel tronco o nella ceppaia e
per razionalizzare la loro densita attraverso l impianto di altri olivi .
Il terzo comma dell art. 2
della predetta legge n. 75 del 21/ 6/ 80 e così sostituito:
Gli incentivi di cui
alle lettere b), c), e d) possono essere concessi fino ad un massimo di dieci
ettari per azienda. La cumulabilita degli incentivi di cui alla presente legge
con quelli eventualmente gia concessi a qualunque titolo dalla Regione o da
parte di altri Enti pubblici e consentita nei limiti previsti dal presente
articolo . ]