Anno 1982
Numero 28
Data 03/11/1982
Abrogato
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis

Legge Regionale 3 novembre 1982, n. 28

« Modificazioni alla LR 21/ 6/ 1980 n. 75 concernente l' attuazione di un programma straordinario di interventi per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole della Regione danneggiate dalle gelate del 2/ 3/ 4/ gennaio 1979 ».(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 1

(2)  (Modificazioni all art. 2 della lr n. 75/ 80)


[Alle lettere a), b), e c) del secondo comma dell art. 2 della legge regionale 21/ 6/ 1980 n. 75 e aggiunta la seguente lettera d):

d) per accelerare la ripresa produttiva delle superfici olivicole danneggiate e per favorire la loro ristrutturazione; contributi fino ad un massimo dell 80% della spesa ritenuta ammissibile per rinnovare gli olivi mediante tagli nel tronco o nella ceppaia e per razionalizzare la loro densita attraverso l impianto di altri olivi .

Il terzo comma dell art. 2 della predetta legge n. 75 del 21/ 6/ 80 e così sostituito:

Gli incentivi di cui alle lettere b), c), e d) possono essere concessi fino ad un massimo di dieci ettari per azienda. La cumulabilita degli incentivi di cui alla presente legge con quelli eventualmente gia concessi a qualunque titolo dalla Regione o da parte di altri Enti pubblici e consentita nei limiti previsti dal presente articolo . ]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 2

(Procedure e soggetti beneficiari)(3) 


[Le domande per la concessione degli incentivi di cui allo art. 2 della legge regionale 21/ 6/ 1980 n. 75, così come modificata dalla presente  legge, devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le coltivazioni legnose appartenenti a specie diverse da quelle divelte, di cui alla lettera c) del secondo comma dello art. 2 della predetta legge regionale n. 75 del 21/ 6/ 80 sono quelle indicate nell allegata tabella A .

Per tutto quanto non esplecitamente previsto dalla presente legge, valgono le norme di cui alla legge regionale 21/ 6/ 1980 n. 75.]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 3

(Norma finanziaria)(4) 


[Alle spese per l attuazione della legge regionale 21/ 6/ 1980 n. 75, così come modificata  ed integrata dalla presente legge, si fa fronte nel 1982 con uno stanziamento pari a Lire 350.000.000 in termini di competenza e di cassa da prelevare sul cap. 04714 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione gestito in esercizio provvisorio ai sensi della legge regionale 14/ 1/ 1982 n. 2.

La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sara pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A