Anno 1982
Numero 33
Data 19/11/1982
Abrogato No
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 24 novembre 1982, n. 115, S.O.
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Legge Regionale 19 novembre 1982, n. 33

Modifica alla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 268 del 21 settembre 1982 « Scioglimento dell' Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia.(1) 


(1) Riportata nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 31/82


Art. 1


L art. 1 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 268 del 21- 9- 82 Scioglimento dell Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia e modificato come segue:

La Regione Puglia, allo scopo di meglio realizzare le iniziative e le finalita della legge regionale n. 54 del 17 ottobre 1978, assume in gestione diretta le funzioni gia esercitate dall Associazione CIAPI (Centro Interaziendale per l addestramento Professionale nell Industria)  di Bari e Foggia, di cui alla deliberazione CIPE  del 12- 12- 1972.




Art. 2


L art. 2 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 268 del 21- 9- 82 Scioglimento dell Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia e modificato come segue:

entro e non oltre trenta giorni dall entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove, in virtu dei poteri che derivano alla Regione Puglia dallo Statuto del CIAPI, lo scioglimento dell Associazione e la nomina del Commissario liquidatore ed opera per il trasferimento alla Regione dei beni mobili ed immobili e del personale.

Il Commissario liquidatore, al termine di 90 giorni dalla nomina, definisce i rapporti giuridici pendenti e individua l inventario dei beni mobili ed immobili gia messi a disposizione del CIAPI dalla Cassa del Mezzogiorno e trasferiti alla Regione Puglia ai sensi della delibera CIPE del 12- 12- 1972.

Dal giorno successivo a quello dello scioglimento dell Associazione CIAPI le funzioni di cui all art. 1 saranno esercitate da una unita operativa regionale per la formazione professionale, che assumera la denominazione di Centro regionale per la formazione professionale Giulio Pastore .




Art. 3


L art. 3 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 268 del 21- 9- 82 Scioglimento dell Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI  di Bari e Foggia e modificato come segue:

2 Il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso i CIAPI di Bari e Foggia, che sia stato assunto in data non posteriore all 1- 7- 79, puo essere inquadrato, a domanda e previo superamento di una  prova concorsuale di idoneita nel ruolo unico regionale.

La domanda di inquadramento va indirizzata al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

La prova concorsuale si svolgera dinanzi ad una Commissione così formata:

- Presidente: Presidente della Giunta o suo delegato;

- Componenti: 3 Consiglieri regionali, di cui uno della minoranza, espressi dal Consiglio con voto limitato ad uno;

- 1 rappresentante designato dal Consiglio Provinciale di Bari;

- 1 rappresentante designato dal Consiglio Provinciale di Foggia;

- 3 esperti designati dal Consiglio regionale;

- 4 rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL.

La prova concorsuale si svolgera con programmi differenziati in relazione alle diverse qualifiche.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale sara costituita la Commissione d esame e saranno fissati i programmi d esame.

L inquadramento, superata la prova concorsuale, va effettuato nei livelli funzionali regionali secondo l allegata tabella A) di comparazione.

Le qualifiche di provenienza presso i CIAPI, descritte nella stessa tabella di comparazione, devono risultare da atti formali adottati entro e non oltre il 21- 4- 1980.

Sono fatti salvi eventuali diritti del personale acquisiti dopo tale data per sentenze esecutive della Magistratura.

I provvedimenti d inquadramento dovranno essere adottati, dopo lo scioglimento dell Associazione  CIAPI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della presente legge.

L inquadramento decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del Decreto di nomina nel ruolo regionale.




Art. 4


L art. 6 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 268 del 21- 9- 82 Scioglimento della Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI   di Bari e Foggia e modificato come segue:

2 Il personale proveniente dai CIAPI ed inquadrato nel ruolo regionale avra diritto al trattamento economico iniziale di livello così come stabilito nella legge regionale n. 22 del 2 marzo 1981.

Allo stesso personale sara conservato, come assegno personale riassorbibile con la progressione economica derivante dal normale sviluppo orizzontale, nonche da ogni possibile forma di miglioramento economico, la eventuale differenza tra il trattamento economico di livello, così come rilevabile dalla richiamata legge  n. 22 del 2- 3- 81, e il trattamento economico in godimento presso i CIAPI alla data di inquadramento nel ruolo regionale .




Art. 5


L art. 7 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 268 del 21- 9- 82 Scioglimento della Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI  di Bari e Foggia e modificato come segue:

In applicazione dell art. 18 della legge regionale numero 54 del 17- 10- 78, le attivita di cui al precedente art. 2, ultimo comma, saranno delegate alle Amministrazioni provinciali di Bari e di Foggia, le quali, d intesa con la Regione, possono costituire forme di coordinamento interprovinciale.

Le Amministrazioni provinciali realizzano le attivita di cui al comma precedente sulla base di programmi annuali e pluriennali elaborati dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno.




Art. 6

NORME TRANSITORIE


L art. 9 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 268 del 21- 9- 82 Scioglimento dell Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI  di Bari e Foggia e modificato come segue:

Per il personale di cui al primo comma dell art. 3, dalla data di scioglimento dell Associazione CIAPI fino alla data di decorrenza dell inquadramento nel ruolo regionale o, per le unita che non avranno superato la prova concorsuale, fino alla approvazione della relativa graduatoria, s instaurera con la Regione un rapporto di lavoro a titolo precario. Nel periodo di validita del suddetto rapporto e assicurata la corresponsione di un trattamento economico nella misura legittimamente in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, da aggiornarsi esclusivamente per quanto attiene l indennita di contingenza .