Legge Regionale 19 novembre 1982, n. 33 Modifica alla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 268 del 21 settembre 1982 « Scioglimento dell' Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia.(1)
(1) Riportata nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 31/82 Art. 1L art. 1 della legge regionale
approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 268 del 21- 9- 82
Scioglimento dell Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla
gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia
e modificato come segue:
La Regione Puglia,
allo scopo di meglio realizzare le iniziative e le finalita della legge
regionale n. 54 del 17 ottobre 1978, assume in gestione diretta le funzioni gia
esercitate dall Associazione CIAPI (Centro Interaziendale per l addestramento
Professionale nell Industria) di Bari e
Foggia, di cui alla deliberazione CIPE
del 12- 12- 1972.
Art. 2L art. 2 della legge regionale
approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 268 del 21- 9- 82
Scioglimento dell Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla
gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia
e modificato come segue:
entro e non oltre
trenta giorni dall entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
promuove, in virtu dei poteri che derivano alla Regione Puglia dallo Statuto
del CIAPI, lo scioglimento dell Associazione e la nomina del Commissario
liquidatore ed opera per il trasferimento alla Regione dei beni mobili ed
immobili e del personale.
Il Commissario liquidatore, al
termine di 90 giorni dalla nomina, definisce i rapporti giuridici pendenti e
individua l inventario dei beni mobili ed immobili gia messi a disposizione
del CIAPI dalla Cassa del Mezzogiorno e trasferiti alla Regione Puglia ai sensi
della delibera CIPE del 12- 12- 1972.
Dal giorno successivo a quello
dello scioglimento dell Associazione CIAPI le funzioni di cui all art. 1
saranno esercitate da una unita operativa regionale per la formazione
professionale, che assumera la denominazione di Centro regionale per la
formazione professionale Giulio Pastore .
Art. 3L art. 3 della legge regionale
approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 268 del 21- 9- 82
Scioglimento dell Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla
gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia e modificato come
segue:
2 Il personale
attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso i
CIAPI di Bari e Foggia, che sia stato assunto in data non posteriore all 1- 7-
79, puo essere inquadrato, a domanda e previo superamento di una prova concorsuale di idoneita nel ruolo
unico regionale.
La domanda di inquadramento va
indirizzata al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall
entrata in vigore della presente legge, a pena di
decadenza.
La prova concorsuale si
svolgera dinanzi ad una Commissione così formata:
- Presidente: Presidente della
Giunta o suo delegato;
- Componenti: 3 Consiglieri
regionali, di cui uno della minoranza, espressi dal Consiglio con voto limitato
ad uno;
- 1 rappresentante designato
dal Consiglio Provinciale di Bari;
- 1 rappresentante designato
dal Consiglio Provinciale di Foggia;
- 3 esperti designati dal
Consiglio regionale;
- 4 rappresentanti designati
dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale
presenti nel CNEL.
La prova concorsuale si
svolgera con programmi differenziati in relazione alle diverse
qualifiche.
Con decreto del Presidente
della Giunta regionale sara costituita la Commissione d esame e saranno
fissati i programmi d esame.
L inquadramento, superata la
prova concorsuale, va effettuato nei livelli funzionali regionali secondo l
allegata tabella A) di comparazione.
Le qualifiche di provenienza
presso i CIAPI, descritte nella stessa tabella di comparazione, devono risultare
da atti formali adottati entro e non oltre il 21- 4- 1980.
Sono fatti salvi eventuali
diritti del personale acquisiti dopo tale data per sentenze esecutive della
Magistratura.
I provvedimenti d
inquadramento dovranno essere adottati, dopo lo scioglimento dell
Associazione CIAPI, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge.
L inquadramento decorre dal
primo giorno del mese successivo alla data del Decreto di nomina nel ruolo
regionale.
Art. 4L art. 6 della legge regionale
approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 268 del 21- 9- 82
Scioglimento della Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla
gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia e modificato come
segue:
2 Il personale
proveniente dai CIAPI ed inquadrato nel ruolo regionale avra diritto al
trattamento economico iniziale di livello così come stabilito nella legge
regionale n. 22 del 2 marzo 1981.
Allo stesso personale sara
conservato, come assegno personale riassorbibile con la progressione economica
derivante dal normale sviluppo orizzontale, nonche da ogni possibile forma di
miglioramento economico, la eventuale differenza tra il trattamento economico di
livello, così come rilevabile dalla richiamata legge n. 22 del 2- 3- 81, e il trattamento
economico in godimento presso i CIAPI alla data di inquadramento nel ruolo
regionale .
Art. 5L art. 7 della legge regionale
approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 268 del 21- 9- 82
Scioglimento della Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla
gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia e modificato come
segue:
In applicazione dell
art. 18 della legge regionale numero 54 del 17- 10- 78, le attivita di cui al
precedente art. 2, ultimo comma, saranno delegate alle Amministrazioni
provinciali di Bari e di Foggia, le quali, d intesa con la Regione, possono
costituire forme di coordinamento interprovinciale.
Le Amministrazioni provinciali
realizzano le attivita di cui al comma precedente sulla base di programmi
annuali e pluriennali elaborati dalla Giunta regionale ed approvati dal
Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno.
Art. 6NORME
TRANSITORIE L art. 9 della legge regionale
approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 268 del 21- 9- 82
Scioglimento dell Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla
gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia e modificato come
segue:
Per il personale di
cui al primo comma dell art. 3, dalla data di scioglimento dell Associazione
CIAPI fino alla data di decorrenza dell inquadramento nel ruolo regionale o,
per le unita che non avranno superato la prova concorsuale, fino alla
approvazione della relativa graduatoria, s instaurera con la Regione un
rapporto di lavoro a titolo precario. Nel periodo di validita del suddetto
rapporto e assicurata la corresponsione di un trattamento economico nella
misura legittimamente in godimento alla data di entrata in vigore della presente
legge, da aggiornarsi esclusivamente per quanto attiene l indennita di
contingenza .
|