Legge Regionale 5 novembre 1982, n. 31 Scioglimento dell' Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia.
Art. 1(1) La Regione Puglia, allo scopo di meglio realizzare le iniziative e le finalita
della legge regionale n. 54 del 17 ottobre 1978, assume in gestione diretta le
funzioni già esercitate dall’Associazione CIAPI (Centro Interaziendale per l Addestramento
Professionale nell Industria) di Bari e Foggia, di cui alla deliberazione CIPE
del 12- 12- 1972.
Art. 2(2) Entro e non oltre trenta giorni dallentrata in vigore della presente legge (3) , la Giunta regionale promuove, in virtù dei poteri che derivano alla Regione Puglia dallo Statuto del CIAPI, lo scioglimento dellAssociazione e la nomina del Commissario liquidatore ed opera per il trasferimento alla Regione dei beni mobili ed immobili e del personale. Il Commissario liquidatore, al termine di 90 giorni dalla nomina, definisce i rapporti giuridici pendenti e individua linventario dei beni mobili ed immobili già messi a disposizione del CIAPI dalla Cassa del Mezzogiorno e trasferiti alla Regione Puglia ai sensi della delibera CIPE del 12.12.1972. Dal giorno successivo a quello dello scioglimento dellAssociazione CIAPI le funzioni di cui allart. 1 saranno esercitate da una unità operativa regionale per la formazione professionale, che assumerà la denominazione di Centro regionale per la formazione professionale Giulio Pastore.
Art. 3(4) Il personale
attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso i
CIAPI di Bari e Foggia, che sia stato assunto in data non posteriore all 1- 7-
79, è inquadrato, a domanda, previo superamento di una prova concorsuale
consistente in un esame colloquio nel ruolo unico regionale.
La domanda di
inquadramento va indirizzata al Presidente della Giunta regionale entro trenta
giorni dall entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.
L’esame
colloquio si svolgera dinanzi ad una Commissione presieduta dall’Assessore al
Personale e composta da:
esperto
designato dall’Assessore al Personale;
esperto
designato dall’Assessore alla Formazione Professionale;
esperto
designato dall’Assessore all’Industria;
un esperto
designato dalle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
personale regionale.
Le funzioni di
segretario saranno svolte da unità del Settore Personale appartenente all’ottava
qualifica funzionale.
L’esame
colloquio si svolgera in relazione alle qualifiche funzionali di inquadramento,
con programmi differenziati. con programmi differenziati.
Con
deliberazione della Giunta regionale
sara costituita la Commissione e
saranno fissati i programmi.
L
inquadramento, superato l’esame colloquio, va effettuato nelle qualifiche
funzionali regionali di cui alla l.r. n. 26 del 9.5.84, secondo l allegata
tabella A) di comparazione.
Le posizioni
di provenienza presso i CIAPI, previste nella stessa tabella di
equiparazione, devono risultare da atti
formali applicativi di contratto di lavoro del CIAPI alla data del 21- 4- 80.
Sono fatti
salvi eventuali diritti del personale acquisiti dopo tale data per sentenze
esecutive della Magistratura o per transizioni giudiziali o attribuiti con atti
formali della Giunta o del Consiglio regionale.
I
provvedimenti di inquadramento dovranno essere adottati dopo lo scioglimento
dell’Associazione CIAPI entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
L’inquadramento
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell’approvazione della
graduatoria da parte della Giunta regionale; ai fini giuridici, la decorrenza è
fissata al 1° gennaio 1984.
(4) Articolo già sostituito dalla l.r. 33/82, art. 3, è stato successivamente modificato dalla l.r. 38/87, nei comma 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10
Art. 4In
applicazione della presente legge il personale gia in servizio presso i CIAPI,
inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell art. 3 della presente legge,
e assegnato in servizio presso la unita operativa di cui al 3 comma dell art.
2.
Il personale inquadrato nel ruolo regionale e
proveniente dai CIAPI non potra essere trasferito sino all approvazione della
legge regionale sull ordinamento degli uffici che disciplinera l intera
materia.
Art. 5(5) La tabella D) della legge regionale 13.3.80, n. 16 è così modificata: 1) Personale della Giunta regionale - 8° livello retributivo e funzionale / posti n. 283+ 5 = 288 - 7° livello retributivo e funzionale / posti n. 290 + 9 = 299 - 6° livello retributivo e funzionale / posti n. 445 + 37 = 482 - 5° livello retributivo e funzionale / posti n. 598 + 40 = 638 - 4° livello retributivo e funzionale / posti n. 300 + 11 = 311 - 3° livello retributivo e funzionale / posti n. 126 + 10 = 136 - 2° livello retributivo e funzionale / posti n. 121 + 7 = 128 - 1° livello retributivo e funzionale / posti n. 10 + 0 = 10 totale posti n. 2.173 + 119 = 2.292 2) Personale del Consiglio regionale - 8° livello retributivo e funzionale - posti n. 8 - 7° livello retributivo e funzionale - posti n. 10 - 6° livello retributivo e funzionale - posti n. 20 - 5° livello retributivo e funzionale - posti n. 35 - 4° livello retributivo e funzionale - posti n. 28 - 3° livello retributivo e funzionale - posti n. 7 - 2° livello retributivo e funzionale - posti n. 10 - 1° livello retributivo e funzionale - posti n. 2 totale posti n. 120 NOTA: I totali di cui sopra sono comprensivi dei contingenti di cui alla L.R. n. 18 del 25.3.74 (2.058 + 120), di cui alla L.R. n. 55 del 7.11.78 (67), di cui alla L.R. n. 10 del 12.4.77 (48), di cui al presente provvedimento legislativo (119).
Art. 6Articolo già modificato dalla l.r. 33/82, art. 4, è stato così sostituito dalla l.r. 38/87, art. 3 Il personale proveniente dai CIAPI di Bari e Foggia ed inquadrato nel ruolo regionale avrà diritto al trattamento economico iniziale di qualifica previsto dalla L.R. 9 maggio 1984, n. 26. (6) Avrà anche diritto al salario di anzianità di cui allart. 31 della stessa L.R. 9 maggio 1984, n. 26 a partire dalle date ivi previste ed al riequilibrio delle anzianità di cui allart. 37 della stessa legge. Allo stesso personale sarà conservata, come assegno personale riassorbibile secondo le modalità previste per i dipendenti statali, la eventuale differenza tra il trattamento economico maturato alla data di inquadramento e quello spettante in applicazione del comma precedente.
(6) Vedi la l.r. 1/2005, art. 72 per l’equiparazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti regionali
Art. 7In applicazione dellart. 18 della legge regionale numero 54 del 17.10.78, le attività di cui al precedente art. 2, ultimo comma, saranno delegate alle Amministrazioni provinciali di Bari e di Foggia, le quali, dintesa con la Regione, possono costituire forme di coordinamento interprovinciale. Le Amministrazioni provinciali realizzano le attività di cui al comma precedente sulla base di programmi annuali e pluriennali elaborati dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno.
Art. 8L onere riveniente dall
applicazione della presente legge, dell importo presumibile di L.
1.681.988.000, relativo al finanziamento dell attivita di formazione
professionale e ricompreso nella spesa complessiva del piano di formazione
professionale anno 1982, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.
225 del 15.1.1982, gravera sul Cap. 11102 del bilancio di previsione del
corrente esercizio.
Per gli anni successivi alla
copertura dell onere finanziario si provvedera con le leggi di bilancio.
Art. 9NORME
TRANSITORIE(•) Per il personale di cui al primo comma dellart. 3, dalla data di scioglimento dellAssociazione CIAPI fino alla data di decorrenza dellinquadramento nel ruolo regionale o, per le unità che non avranno superato la prova concorsuale, fino alla approvazione della relativa graduatoria, sinstaurerà con la Regione un rapporto di lavoro a titolo precario. Nel periodo di validità del suddetto rapporto è assicurata la corresponsione di un trattamento economico nella misura legittimamente in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, da aggiornarsi esclusivamente per quanto attiene lindennità di contingenza. TABELLA “A” DI COMPARAZIONE (7) Accanto alle posizioni di provenienza CIAPI vengono indicate le qualifiche funzionali L.R. 26 del 9.5.1984 Posizioni di provenienza CIAPI | n. | Qualifiche funzionali l.r. 26/1984 | totale | Direttore Coordinatore, Capo Servizio (Responsabile di Unità organica complessa) | 1 4 | I qualifica funzionale dirigenziale, | 5 | Capo Ufficio (Responsabile di Unità semplice) Capo Settore (Responsabile di Unità organica semplice) | 7 2 | VIII qualifica funzionale | 9 | Insegnante | 59 | VII qualifica funzionale | 59 | Impiegato di concetto Assistente Sociale Insegnante | 17 1 0 | VI qualifica funzionale | 18 | Impiegato esecutivo Dattilografo Infermiere Magazziniere Manutentore tecnico | 4 4 1 1 1 | IV qualifica funzionale | 11 | Autista I classe Addetto taglio materiali Custode centralinista di apparati complessi, Addetto fotoriproduzione Autista fattorino | 4 1 3 1 1 | III qualifica funzionale | 10. | Custode Bidello | 1 6 | II qualifica funzionale | 7 | TOTALE COMPLESSIVO | 119 | TOTALE COMPLESSIVO | 119 |
(•) Articolo così modificato dalla l.r. 33/82, art. 6(7) Tabella così sostituita dalla l.r. 38/87
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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