Anno 1982
Numero 38
Data 10/12/1982
Abrogato
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
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Legge Regionale 10 dicembre 1982, n. 38

Agevolazioni a favore delle aziende agricole colpite da avversita' atmosferiche o calamita' naturali.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 24/90, art. 12


Art. 1

(Finalita)(2) 


[Con la presente legge la Regione Puglia si propone di intervenire a favore delle aziende agricole colpite da avversita atmosferiche o calamita naturali verificatesi nel corso della annata agraria 1981/ 82, purche comprese nei territori delimitati ai sensi del penultimo comma dell art. 3 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19.

Le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere applicate anche in caso di analoghe gravi calamita o avversita che si verifichino successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, previa conforme dichiarazione adottata con propria deliberazione dal Consiglio regionale. ]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 24/90, art. 12


Art. 2

(Soggetti beneficiari)(3) 


[Delle agevolazioni previste dalla presente legge possono beneficiare i conduttori di aziende agricole, singoli o associati. In ogni caso si riconosce la precedenza nella concessione dei finanziamenti a favore dei coltivatori diretti, singoli o associati. ] 


(3) Legge abrogata dalla l.r. 24/90, art. 12


Art. 3

(Tipologia delle agevolazioni)(4) 


[A favore dei soggetti di cui all art. 2 possono essere concessi:

a) contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile per l acquisto di sementi;

b) contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile per l acquisto di foraggi, mangimi e/ o lettimi;

c) contributi in conto capitale previsti dall art. 16 della legge regionale 20- 1- 1975, n. 7, per il trasporto della acqua alle aziende agricole quando ricorrano particolari situazioni di carenza idrica, a fine delle necessita idriche degli allevamenti;

d) contributi in conto capitale fino all 80% della spesa ammissibile per pratiche agronomiche straordinarie necessarie per la ripresa delle colture arboree ed arbustive.

I contributi di cui alla lettera a) possono essere concessi fino ad un massimo di 15 ettari in caso di cerealicoltura e di 20 ettari in caso di foraggere, sulla base di parametri per ettaro/coltura stabiliti dall Assessorato regionale alla Agricoltura.

I contributi di cui alla lettera b) possono essere concessi sino a lire 70.000 per Unita Bestiame Adulta( UBA) per non piu di 25 UBA, elevabili a 30 UBA in caso di bestiame ovino. Il calcolo delle UBA, deve essere riferito a quanto posseduto dal beneficiario alla data di entrata in vigore della presente legge o della deliberazione consiliare di cui all art. 1; per la graduazione del contributo si deve tener conto, fra l altro, della superficie aziendale condotta.

I contributi in conto capitale di cui al presente articolo sono concessi in aggiunta a quelli previsti dalla legge regionale 11 aprile 1979, n. 19; i relativi importi, in ogni caso, devono essere dedotti dall ammontare delle agevolazioni creditizie concesse per la ricostruzione dei capitali di conduzione ai sensi del punto 2) dell art. 4 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19.

I contributi previsti dalle lettere a), b) e d), del presente articolo possono essere concessi soltanto a favore dei soggetti di cui all art. 2 che abbiano subito perdite, anche in un solo appezzamento, non inferiori al 60% della produzione lorda. ]  



(4) Legge abrogata dalla l.r. 24/90, art. 12


Art. 4

(Procedure - Modifiche alla legge regionale n. 19 dell 11- 4- 79)(5) 


[Per l attuazione della presente legge si applicano le procedure e norme della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19, in quanto compatibili; in particolare, ai fini dell esercizio delle funzioni relative alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi previsti dall art. 3, si applicano le norme previste per i contributi in conto capitale di cui al secondo comma  dell art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

All art. 4 della legge regionale 11 Aprile 1979, n. 19 e aggiunto il seguente articolo 4 bis: << Alle Associazioni dei produttori agricoli riconosciute e alle Cooperative agricole e loro consorzi - composte in maggioranza da coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, giovani - costituite per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione, vendita dei prodotti agro - zootecnici – forestali e loro sottoprodotti che, per effetto dei danni arrecati alle aziende agricole degli associali a causa di avversita atmosferiche e/ o calamita naturali verificatesi nei territori delimitati con provvedimento regionale, subiscano rispetto alla media del triennio precedente una riduzione di conferimenti non inferiore al 35%, possono essere concessi a parziale compenso delle accresciute spese di gestione:

a) le agevolazioni creditizie previste dal primo comma dell art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364 per la ricostituzione dei capitali di conduzione, comprendendo nel calcolo del capitale di esercizio anche le quote di mutuo contratte per la realizzazione degli impianti e/ o per l acquisto di macchine e attrezzature;

b) in alternativa, contributi in conto capitale per ogni quintale di prodotto non conferito al di sotto del limite del 35% dell ammontare delle normali spese di gestione, da determinarsi annualmente a cura della Giunta regionale per ogni varieta di prodotto, sentite le Organizzazioni professionali, le Centrali cooperative e le Associazioni dei produttori.

Alle Cooperative agricole e loro Consorzi - composte in maggioranza da coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti – costituite per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione, vendita dei prodotti agro - zootecnici - forestali e loro sottoprodotti che per effetto di avversita atmosferiche o calamita naturali subiscano accresciute spese di gestione per le operazioni di trasformazione dei prodotti danneggiati, anche a fine di distillazione possono essere concessi:

a) prestiti agevolati fino a tre anni contratti con Istituti o Enti autorizzati con tasso a carico del prestatario stabilito dalla Giunta regionale;

b) in alternativa, contributi in conto capitale fino ad una percentuale di spesa ammissibile stabilita dalla Giunta regionale.

Le predette operazioni di trasformazione devono, in ogni caso, essere preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale .

Il primo comma dell art. 5 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19 e così sostituito:

La Giunta regionale provvedera a fornire alle Province le somme necessarie per consentire a queste ed ai Comuni lo esercizio delle funzioni delegate, comprensive delle spese di personale e di funzionamento dei servizi adibiti all attuazione della delega calcolate nella misura del 5% delle somme da erogare, risultanti dall istruttoria preventiva delle richieste.

La Giunta regionale provvedera, altresì, a fornire agli Organismi di difesa le somme necessarie per lo svolgimento dei compiti di collaborazione previsti dall art. 8 della legge regionale 3 febbraio 1982, n. 9 calcolate nella misura dell 1% delle somme erogate in ciascuna Provincia.

I punti 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell art. 6 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19 sono così sostituiti:

1) nella ricezione delle domande intese ad ottenere i benefici di legge, da presentare entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di delimitazione del territorio danneggiato sul Bollettino Ufficiale della Regione, pena la decadenza del diritto;

2) nell istruttoria tecnico – amministrativa sulle richieste pervenute e inoltro delle richieste di finanziamento alle Province, da effettuarsi entro 90 giorni dal predetto termine di 45 giorni concesso per la presentazione delle richieste;

3) nel pagamento delle provvidenze contributive previste dall art. 4 bis della presente legge e dal secondo comma dell art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364 in favore delle Associazioni dei produttori, delle Cooperative agricole e loro Consorzi e dei conduttori di aziende agricole che siano coltivatori diretti dei terreni colpiti, ricadenti sul territorio di competenza  .

Le provvidenze di cui al secondo comma dell art. 6 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19 possono essere concesse per un importo elevabile fino a due milioni di lire, fermo restando quanto prevede l art. 1 della legge 15- 10- 1981, n. 590 per le aziende a coltura specializzata protetta.

Il primo e il secondo comma dell art. 7 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19 sono così sostituiti:

<< Qualora i Comuni al termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di delimitazione del territorio danneggiato risultino inadempienti nell esercizio delle funzioni ad essi delegate ai sensi della presente legge, dette funzioni sono esercitate dalle Province competenti per territorio, che si avverranno per la circostanza degli Uffici tecnici periferici dell Assessorato regionale all Agricoltura.

Qualora le Province nei successivi 60 giorni risultino inadempienti nell esercizio delle funzioni ad esse delegate ai sensi della presente legge, ivi compreso l esercizio dei poteri sostitutivi, dette funzioni sono esercitate dalla Giunta regionale, tramite i propri organi.

In caso di inadempienza dei Comuni e delle Province nella trasmissione, entro i termini previsti, degli elementi utili alla delimitazione di cui al penultimo comma dell art. 3 della presente legge, vi provvede direttamente la Giunta regionale entro 60 giorni dal verificarsi dell evento calamitoso.

In caso di grave violazione delle leggi e direttive regionali, ovvero di persistente inadempienza, la Regione, con propria legge, revoca una o piu funzioni delegate, nel rispetto di quanto dispone l art. 64 dello Statuto regionale, anche nei confronti di singoli Enti delegati;   in questo caso la Giunta Regionale, nelle more dell approvazione della legge di revoca della  delega, esercita comunque il potere sostitutivo.

Gli Enti delegati devono, nella emissione degli atti, fare espressa menzione della delega; gli atti assunti nell esercizio delle funzioni delegate, resi esecutivi come per legge, hanno carattere definitivo e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione . ]



(5) Legge abrogata dalla l.r. 24/90, art. 12


Art. 5

(Norme finanziarie)(6) 


[Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede come segue:

Bilancio di previsione

VARIAZIONE IN AUMENTO

- Capitolo 04919 Spesa per l attuazione di interventi a seguito di eccezionali calamita naturali o avversita atmosferiche, legge regionale n. 19/ 79 e artt. 3 e 4 della presente legge (contributi a fondo perduto) . L. 35.000.000.000 competenza e cassa.

- Capitolo 04920 Spesa per l attuazione di interventi a seguito di eccezionali calamita naturali avversita atmosferiche. Legge regionale n. 19/ 79 (contributi in annualita), artt. 5 e 7, legge nazionale n. 364/ 70 e art. 4 della presente legge. L. 15.000.000.000 competenza e cassa.

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

- Capitolo 00401 Fondo per gli investimenti per la redazione e la realizzazione di programmi e progetti aventi specifiche funzioni - obiettivo indicato nel piano regionale di sviluppo. Legge finanziaria regionale 1982 . L. 50.000.000.000 competenza e cassa.

Le destinazioni finanziarie di cui al terzo comma dell art. 2 della legge regionale 9 giugno 1982, n. 24, in conseguenza delle variazioni di bilancio apportate con il presente articolo, saranno modificate con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.



CONVERSIONE IN UNITA DI BESTIAME ADULTO( UBA)

Tori, vacche e altri bovini di piu di 2 anni (1) 1,0 UBA

Bovini da 6 mesi a 2 anni (1) 0,6 UBA

Pecore (1) 0,15 UBA

Capre (1) 0,15 UBA

Suinetti di peso vivo inferiore a 20 Kg. (per 100 capi) (2) 2,7 UBA

Scrofe riproduttrici di 50 Kg. o piu (2) 0,5 UBA

Altri suini (2) 0,3 UBA

(1) Ai sensi direttiva 75/ 268/ CEE

(2) Ai sensi regolamento 78/ 1360/ CEE ]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 24/90, art. 12


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.