Legge Regionale 10 dicembre 1982, n. 38 Agevolazioni a favore delle aziende agricole colpite da avversita' atmosferiche o calamita' naturali.(1)
Art. 1(Finalita)(2) [Con la presente legge la
Regione Puglia si propone di intervenire a favore delle aziende agricole colpite
da avversita atmosferiche o calamita naturali verificatesi nel corso della
annata agraria 1981/ 82, purche comprese nei territori delimitati ai sensi del
penultimo comma dell art. 3 della legge regionale 11 aprile 1979, n.
19.
Le agevolazioni previste dalla
presente legge possono essere applicate anche in caso di analoghe gravi
calamita o avversita che si verifichino successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge, previa conforme dichiarazione adottata con
propria deliberazione dal Consiglio regionale. ]
Art. 2(Soggetti
beneficiari)(3) [Delle agevolazioni
previste dalla presente legge possono beneficiare i conduttori di aziende
agricole, singoli o associati. In ogni caso si riconosce la precedenza nella
concessione dei finanziamenti a favore dei coltivatori diretti, singoli o
associati. ]
Art. 3(Tipologia delle
agevolazioni)(4) [A favore dei soggetti di cui
all art. 2 possono essere concessi:
a) contributi in conto capitale
fino al 50% della spesa ammissibile per l acquisto di
sementi;
b) contributi in conto capitale
fino al 50% della spesa ammissibile per l acquisto di foraggi, mangimi e/ o
lettimi;
c) contributi in conto capitale
previsti dall art. 16 della legge regionale 20- 1- 1975, n. 7, per il trasporto
della acqua alle aziende agricole quando ricorrano particolari situazioni di
carenza idrica, a fine delle necessita idriche degli allevamenti;
d) contributi in conto capitale
fino all 80% della spesa ammissibile per pratiche agronomiche straordinarie
necessarie per la ripresa delle colture arboree ed
arbustive.
I contributi di cui alla
lettera a) possono essere concessi fino ad un massimo di 15 ettari in caso di
cerealicoltura e di 20 ettari in caso di foraggere, sulla base di parametri per
ettaro/coltura stabiliti dall Assessorato regionale alla
Agricoltura.
I contributi di cui alla
lettera b) possono essere concessi sino a lire 70.000 per Unita Bestiame
Adulta( UBA) per non piu di 25 UBA, elevabili a 30 UBA in caso di bestiame
ovino. Il calcolo delle UBA, deve essere riferito a quanto posseduto dal
beneficiario alla data di entrata in vigore della presente legge o della
deliberazione consiliare di cui all art. 1; per la graduazione del contributo
si deve tener conto, fra l altro, della superficie aziendale condotta.
I contributi in conto capitale
di cui al presente articolo sono concessi in aggiunta a quelli previsti dalla
legge regionale 11 aprile 1979, n. 19; i relativi importi, in ogni caso, devono
essere dedotti dall ammontare delle agevolazioni creditizie concesse per la
ricostruzione dei capitali di conduzione ai sensi del punto 2) dell art. 4
della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19.
I contributi previsti dalle
lettere a), b) e d), del presente articolo possono essere concessi soltanto a
favore dei soggetti di cui all art. 2 che abbiano subito perdite, anche in un
solo appezzamento, non inferiori al 60% della produzione lorda. ]
Art. 4(Procedure - Modifiche alla
legge regionale n. 19 dell 11- 4- 79)(5) [Per l attuazione della
presente legge si applicano le procedure e norme della legge regionale 11 aprile
1979, n. 19, in quanto compatibili; in particolare, ai fini dell esercizio
delle funzioni relative alla concessione, liquidazione e pagamento dei
contributi previsti dall art. 3, si applicano le norme previste per i
contributi in conto capitale di cui al secondo comma dell art. 5 della legge 25 maggio 1970, n.
364.
All art. 4 della legge
regionale 11 Aprile 1979, n. 19 e aggiunto il seguente articolo 4 bis: <<
Alle Associazioni dei produttori agricoli riconosciute e alle Cooperative
agricole e loro consorzi - composte in maggioranza da coltivatori diretti,
mezzadri, coloni, compartecipanti, giovani - costituite per la raccolta,
lavorazione, trasformazione, conservazione, vendita dei prodotti agro -
zootecnici – forestali e loro sottoprodotti che, per effetto dei danni arrecati
alle aziende agricole degli associali a causa di avversita atmosferiche e/ o
calamita naturali verificatesi nei territori delimitati con provvedimento
regionale, subiscano rispetto alla media del triennio precedente una riduzione
di conferimenti non inferiore al 35%, possono essere concessi a parziale
compenso delle accresciute spese di gestione:
a) le agevolazioni creditizie
previste dal primo comma dell art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364 per la
ricostituzione dei capitali di conduzione, comprendendo nel calcolo del capitale
di esercizio anche le quote di mutuo contratte per la realizzazione degli
impianti e/ o per l acquisto di macchine e attrezzature;
b) in alternativa, contributi
in conto capitale per ogni quintale di prodotto non conferito al di sotto del
limite del 35% dell ammontare delle normali spese di gestione, da determinarsi
annualmente a cura della Giunta regionale per ogni varieta di prodotto, sentite
le Organizzazioni professionali, le Centrali cooperative e le Associazioni dei
produttori.
Alle Cooperative agricole e
loro Consorzi - composte in maggioranza da coltivatori diretti, mezzadri,
coloni, compartecipanti – costituite per la raccolta, lavorazione,
trasformazione, conservazione, vendita dei prodotti agro - zootecnici -
forestali e loro sottoprodotti che per effetto di avversita atmosferiche o
calamita naturali subiscano accresciute spese di gestione per le operazioni di
trasformazione dei prodotti danneggiati, anche a fine di distillazione possono
essere concessi:
a) prestiti agevolati fino a
tre anni contratti con Istituti o Enti autorizzati con tasso a carico del
prestatario stabilito dalla Giunta regionale;
b) in alternativa, contributi
in conto capitale fino ad una percentuale di spesa ammissibile stabilita dalla
Giunta regionale.
Le predette operazioni di
trasformazione devono, in ogni caso, essere preventivamente autorizzate dalla
Giunta regionale .
Il primo comma dell art. 5
della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19 e così sostituito:
La Giunta regionale
provvedera a fornire alle Province le somme necessarie per consentire a queste
ed ai Comuni lo esercizio delle funzioni delegate, comprensive delle spese di
personale e di funzionamento dei servizi adibiti all attuazione della delega
calcolate nella misura del 5% delle somme da erogare, risultanti dall
istruttoria preventiva delle richieste.
La Giunta regionale
provvedera, altresì, a fornire agli Organismi di difesa le somme necessarie per
lo svolgimento dei compiti di collaborazione previsti dall art. 8 della legge
regionale 3 febbraio 1982, n. 9 calcolate nella misura dell 1% delle somme
erogate in ciascuna Provincia.
I punti 1), 2), 3) e 4) del
primo comma dell art. 6 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19 sono così
sostituiti:
1) nella ricezione
delle domande intese ad ottenere i benefici di legge, da presentare entro 45
giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di delimitazione del territorio
danneggiato sul Bollettino Ufficiale della Regione, pena la decadenza del
diritto;
2) nell istruttoria tecnico –
amministrativa sulle richieste pervenute e inoltro delle richieste di
finanziamento alle Province, da effettuarsi entro 90 giorni dal predetto termine
di 45 giorni concesso per la presentazione delle
richieste;
3) nel pagamento delle
provvidenze contributive previste dall art. 4 bis della presente legge e dal
secondo comma dell art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364 in favore delle
Associazioni dei produttori, delle Cooperative agricole e loro Consorzi e dei
conduttori di aziende agricole che siano coltivatori diretti dei terreni
colpiti, ricadenti sul territorio di competenza .
Le provvidenze di cui al
secondo comma dell art. 6 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19 possono
essere concesse per un importo elevabile fino a due milioni di lire, fermo
restando quanto prevede l art. 1 della legge 15- 10- 1981, n. 590 per le
aziende a coltura specializzata protetta.
Il primo e il secondo comma
dell art. 7 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19 sono così sostituiti:
<< Qualora i Comuni al
termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di delimitazione
del territorio danneggiato risultino inadempienti nell esercizio delle funzioni
ad essi delegate ai sensi della presente legge, dette funzioni sono esercitate
dalle Province competenti per territorio, che si avverranno per la circostanza
degli Uffici tecnici periferici dell Assessorato regionale all Agricoltura.
Qualora le Province nei
successivi 60 giorni risultino inadempienti nell esercizio delle funzioni ad
esse delegate ai sensi della presente legge, ivi compreso l esercizio dei
poteri sostitutivi, dette funzioni sono esercitate dalla Giunta regionale,
tramite i propri organi.
In caso di inadempienza dei
Comuni e delle Province nella trasmissione, entro i termini previsti, degli
elementi utili alla delimitazione di cui al penultimo comma dell art. 3 della
presente legge, vi provvede direttamente la Giunta regionale entro 60 giorni dal
verificarsi dell evento calamitoso.
In caso di grave violazione
delle leggi e direttive regionali, ovvero di persistente inadempienza, la
Regione, con propria legge, revoca una o piu funzioni delegate, nel rispetto di
quanto dispone l art. 64 dello Statuto regionale, anche nei confronti di
singoli Enti delegati; in questo caso
la Giunta Regionale, nelle more dell approvazione della legge di revoca
della delega, esercita comunque il
potere sostitutivo.
Gli Enti delegati devono, nella
emissione degli atti, fare espressa menzione della delega; gli atti assunti
nell esercizio delle funzioni delegate, resi esecutivi come per legge, hanno
carattere definitivo e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione . ]
Art. 5(Norme
finanziarie)(6) [Agli oneri derivanti dalla
presente legge si provvede come segue:
Bilancio di previsione
VARIAZIONE IN
AUMENTO
- Capitolo 04919 Spesa
per l attuazione di interventi a seguito di eccezionali calamita naturali o
avversita atmosferiche, legge regionale n. 19/ 79 e artt. 3 e 4 della presente
legge (contributi a fondo perduto) . L. 35.000.000.000 competenza e
cassa.
- Capitolo 04920 Spesa
per l attuazione di interventi a seguito di eccezionali calamita naturali
avversita atmosferiche. Legge regionale n. 19/ 79 (contributi in annualita),
artt. 5 e 7, legge nazionale n. 364/ 70 e art. 4 della presente legge. L.
15.000.000.000 competenza e cassa.
VARIAZIONE IN
DIMINUZIONE
- Capitolo 00401 Fondo
per gli investimenti per la redazione e la realizzazione di programmi e progetti
aventi specifiche funzioni - obiettivo indicato nel piano regionale di sviluppo.
Legge finanziaria regionale 1982 . L. 50.000.000.000 competenza e cassa.
Le destinazioni finanziarie di
cui al terzo comma dell art. 2 della legge regionale 9 giugno 1982, n. 24, in
conseguenza delle variazioni di bilancio apportate con il presente articolo,
saranno modificate con deliberazione della giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare.
CONVERSIONE IN UNITA DI
BESTIAME ADULTO( UBA)
Tori, vacche e altri bovini di
piu di 2 anni (1) 1,0 UBA
Bovini da 6 mesi a 2 anni (1)
0,6 UBA
Pecore (1) 0,15
UBA
Capre (1) 0,15
UBA
Suinetti di peso vivo inferiore
a 20 Kg. (per 100 capi) (2) 2,7 UBA
Scrofe riproduttrici di 50 Kg.
o piu (2) 0,5 UBA
Altri suini (2) 0,3
UBA
(1) Ai sensi direttiva 75/ 268/
CEE
(2) Ai sensi regolamento 78/
1360/ CEE ]
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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