Legge Regionale 11 maggio 1990, n. 24 Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversita' atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38.(•) (•)
Art. 1Delega.(1) I comuni in forma singola o associata sono delegati a svolgere le funzioni
amministrative, trasferite alla Regione, in materia di interventi conseguenti a
calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui al
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno
delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della
legge 7 marzo 2003, n. 38).
Art. 2Procedure. 1. LAssessorato regionale allagricoltura al
verificarsi dellevento avverso, provvede direttamente, su segnalazione dei
Comuni interessati, tramite i propri Uffici e/o gli Enti strumentali, ad
effettuare gli accertamenti e ad in formare il Ministro dellagricoltura e delle
foreste per le determinazioni di competenza.
2. LAssessore regionale allagricoltura sottopone alla Giunta regionale i
provvedimenti di delimitazione delle aree colpite, di individuazione delle
colture danneggiate e di specificazione delle provvidenze da applicarsi alle
aziende agricole interessate. Il decreto ministeriale di declaratoria
dell’evento avverso di cui al comma 1 dell’articolo 2, è inviato alle competenti
amministrazioni comunali, in forma singola o associata, per lo svolgimento dei
compiti di cui ai successivi articoli.(2)
(2) Periodo sostituito dalla l.r.
66/2017, art.2, comma 1, lett. a)
Art. 3Interventi finanziari supplementari per le aziende
agricole. 1. In caso di gravi calamità naturali e/o
avversità atmosferiche che provochino perdite di entità superiore al 50% della
produzione lorda vendibile dell area interessata dallevento, la Giunta
regionale può proporre al Consiglio ladozione, a favore delle aziende agricole
danneggiate, di interventi finanziari supplementari della seguente tipologia:
a) contributi in conto capitale fino al 50%
della spesa ammissibile per lacquisto di sementi selezionate;
b) contributi in conto capitale fino al 50%
della spesa ammissibile per lacquisto di foraggi, mangimi e lettimi;
c) contributi in conto capitale fino all80%
della spesa ammissibile per il trasporto dellacqua alle aziende zootecniche
quando ricorrano particolari situazioni di carenza idrica, a fine delle
necessità degli allevamenti;
d) contributi in conto capitale fino all80%
della spesa ammissibile per pratiche agronomiche straordinarie necessarie per la
ripresa delle colture arboree ed arbustive.
2. I contributi di cui alla lettera a) del
precedente comma possono essere concessi fino ad un massimo di 15 ettari per
azienda in caso di cerealicoltura e di 20 ettari per azienda nel caso di
foraggere.
3. I contributi di cui alla lettera b) del primo
comma del presente articolo sono concessi per un massimo di 30 UBA (unità di
bestiame adulto) per azienda. comunque il numero delle UBA ammissibili deve
essere rapportato alla superficie a foraggere utilizzata per lallevamento.
[4. Gli importi dei contributi di cui alle
lettere precedenti vanno dedotti dallammontare delle agevolazioni creditizie
concesse per la ricostituzione dei capitali di cui alla lettere b) dellart. 1
della legge 15 ottobre 1981, n. 590. ] (3)
Art. 4Interventi finanziari supplementari per le
Associazioni dei produttori agricoli e per le Cooperative agricole. 1. Con deliberazione della Giunta regionale, alle organizzazioni di produttori
agricoli riconosciute, alle associazioni di produttori agricoli riconosciute,
alle cooperative agricole riconosciute e loro consorzi, composte in maggioranza
da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, costituite per la
coltivazione, raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei
prodotti agro-zootecnici e forestali e loro sottoprodotti, che per effetto dei
danni arrecati alle aziende agricole degli associati a causa di avversità
atmosferiche e/o calamità naturali verificatesi nei territori delimitati,
subiscano, rispetto alla media del triennio precedente una riduzione di
conferimenti non inferiore al 35 per cento, può essere concesso un prestito
quinquennale a tasso agevolato per il ripianamento degli oneri passivi
conseguenti a ratei di mutui e prestiti scadenti nell’annata in cui si è
verificato l’evento avverso.(4)
Art. 5Compiti del Comune.(5) 1. I comuni in forma singola o associata,
attuano la delega di cui all’articolo 1, curando: a)
la ricezione delle domande di concessione delle provvidenze, di cui agli
articoli 1 e 3, le quali devono essere presentate al comune in cui è avvenuta la
calamità naturale e/o l’avversità atmosferica di carattere eccezionale, entro
quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di
declaratoria dello stato di calamità, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, pena la decadenza del diritto. Le domande relative ad aziende con
estensione negli agri di diversi comuni devono essere presentate, entro
quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di
declaratoria dello stato di calamità, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, pena la decadenza del diritto, al Comune nel cui territorio ricade la
maggiore superficie aziendale oggetto di calamità naturali e/o avversità
atmosferiche di carattere eccezionale. In presenza di comuni in forma associata,
la domanda deve essere presentata alla sede dell’associazione dei medesimi
comuni; b)
l’istruttoria tecnico-amministrativa delle domande, da effettuarsi entro novanta
giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle
stesse; c)
l’inoltro alla Regione Puglia delle richieste di accreditamento dei fondi
occorrenti per il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi
diritto; d)
il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi
diritto; e)
la trasmissione agli istituti di credito degli elenchi degli aventi diritto alle
provvidenze creditizie;
f)
la richiesta degli elenchi dei soci dei consorzi di difesa delle produzioni
intensive, che hanno beneficiato del risarcimento assicurativo.
Art. 6Compiti della Provincia.(6) [1. Le Province provvedono a:
a) svolgere le funzioni di coordinamento fra la
Regione e i Comuni;
b) istruire la domanda di concessione delle
provvidenze presentate dagli imprenditori agricoli le cui aziende ricadono nei
territori di più Comuni. Tali aziende presenteranno la domanda
allAmministrazione comunale entro il cui territorio ricade la maggiore
superficie dei terreni in conduzione, che curerà linoltro delle stesse, entro
10 giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione,
allAmministrazione provinciale, che provvederà allistruttoria entro 60 giorni
dalla data di ricezione delle istanze;
c) richiedere, per ottemperare a quanto disposto
dallart. 13 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, gli elenchi dei soci dei
Consorzi di difesa delle produzioni intensive che hanno beneficiato del
risarcimento assicurativo;
d) avanzare alla Regione la richiesta di
accreditamento direttamente ai Comuni dei fondi occorrenti per la liquidazione
dei contributi spettanti agli aventi diritto;
e) emettere e trasmettere agli Istituti di
credito interessati i nulla-osta per la concessione dei prestiti di importo
superiore a 8 milioni di lire.
2. Le Province sono obbligate a dare immediata
comunicazione ai Comuni dellemissione dei formali provvedimenti di concessione
delle agevolazioni contributive e creditizie qualora le proprie decisioni
risultino difformi da quelle assunte dai Comuni stessi. ]
Art. 7Oneri esercizio funzioni delegate. 1. La Regione riconosce agli Enti delegati gli
oneri per lesercizio delle funzioni, calcolati nella misura forfettaria del 5%
delle somme da erogare.
2. Per quanto attiene ai prestiti di soccorso,
la percentuale di cui al precedente comma viene calcolata solo sulla prima rata
di ammortamento.
3. La percentuale è pari al 4 per cento a favore dei comuni in forma singola o
associata. (7)
4. La Giunta regionale è autorizzata ad
effettuare anticipazioni sulle somme da erogare ai sensi del presente articolo.
Art. 8Poteri sostitutivi. 1. Qualora i comuni singoli o associati, al termine di centoquaranta giorni dalla
data di pubblicazione del decreto ministerial e di declaratoria dello stato di
calamità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, risultino
inadempienti nell’esercizio delle funzioni ad essi delegate ai sensi delle
presenti disposizioni, la Giunta Regionale, previa comunicazione, affida
l’espletamento dei compiti relativi alle procedure da mettere in atto per la
calamità oggetto di intervento, al proprio Servizio Provinciale Agricoltura
competente per territorio .(8)
[2. Qualora la Provincia risulti inadempiente
nellesercizio delle funzioni ad essa delegate dalla presente legge, si procede
a norma dellart. 2
punto 6 della legge
regionale 22 maggio 1985, n. 41, concernente norme in materia di delega
delle funzioni amministrative. ] (9)
Art. 9Concorso negli interessi sui prestiti. 1. 1. La Giunta regionale provvede a liquidare direttamente agli istituti di
credito convenzionati, le rate di concorso negli interessi sui prestiti e sui
mutui previsti dalle presenti disposizioni. (10)
Art. 10Difesa passiva delle colture.(11) [1. I Consorzi di difesa delle produzioni
intensive sono autorizzati a perseguire la difesa passiva delle colture non
rientranti fra quelle elencate nel decreto ministeriale di cui allultimo comma
dellart. 3 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. Lelenco di tali colture sarà
definito annualmente dalla Giunta regionale, tenendo conto della natura e
dellentità dei danni che hanno interessato lagricoltura pugliese.
2. Per la difesa passiva delle colture
individuate dalla Giunta regionale, la Regione riconosce i medesimi benefici
previsti dalle leggi statali in materia, adottando le procedure in vigore per la
difesa passiva delle colture riconosciute con decreto ministeriale. Tali
benefici avranno entità decrescente ed inversamente proporzionale al valore
della produzione assicurata, secondo i parametri che verranno stabiliti in sede
di stipula della convenzione di cui al successivo comma.
3. La convenzione da stipulare fra le
rappresentanze degli Istituti di Assicurazione, partecipanti al Consorzio
costituito a norma dellart. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e
lAssociazione regionale di cui al successivo art. 11 dovrà essere sottoposta al
visto della Regione entro il 31 Gennaio di ogni anno. Nelle more del
riconoscimento dellAssociazione regionale, i rapporti saranno intrattenuti con
i Consorzi di difesa delle produzioni intensive.
4. Le calamità ammesse sono le seguenti: gelate,
siccità, grandinate, alluvioni, forti nevicate, venti sciroccali. ]
Art. 11Associazione regionale dei Consorzi di
difesa.(12) [1. I Consorzi di cui allart. 2
della legge
regionale 3 febbraio 1982, n. 9, costituiscono lAssociazione regionale dei
Consorzi di difesa delle produzioni intensive.
2. Alla predetta Associazione è affidato il
compito di coordinare lattività dei Consorzi. Essa curerà, altresì, il
coordinamento tra i Consorzi nellattuazione di piani e di programmi inerenti
alla lotta attiva e passiva delle avversità atmosferiche, predisposti in
applicazione di leggi nazionali e regionali.
3. I rapporti tra lAssociazione, i Consorzi e
la Regione saranno disciplinati da apposito regolamento del Consiglio regionale,
da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La domanda per ottenere il riconoscimento
deve essere presentata dalla Associazione al Presidente della Giunta regionale,
tramite lAssessorato regionale allagricoltura che ne curerà listruttoria.
5. Alla domanda devono essere allegati gli
schemi dellatto costitutivo e dello statuto, che deve prevedere:
a) nella composizione del Consiglio di
amministrazione la presenza, tra gli altri, di:
- un dirigente dellAssessorato regionale
allagricoltura;
- un rappresentante nominato dallUnione delle
Province pugliesi;
- un docente della Facoltà di agraria nominato
dallUniversità degli studi di Bari;
- un docente della Facoltà di fisica nominato
dallUniversità degli studi di Bari;
b) nella composizione del Collegio sindacale la
presenza, fra gli altri, di:
- due rappresentanti regionali, di cui uno con
funzioni di Presidente.
6. Il riconoscimento viene concesso con decreto
del Presidente della Giunta regionale.
7. Alle spese per la costituzione ed il
funzionamento dellAssociazione fanno fronte i Consorzi di difesa in base ai
parametri fissati dal Consiglio di amministrazione dellAssociazione stessa. ]
Art. 12Abrogazione. 1. È abrogata la legge
regionale 11 aprile 1979, n. 19 e legge
regionale 10 dicembre 1982, n. 38.
[2. Per quanto non previsto nella presente legge,
si applicano le norme di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive
modificazioni.] (13)
3. Le provvidenze previste dalla presente legge
non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste da leggi nazionali e
regionali.
Art. 13Oneri finanziari. 1. Agli oneri finanziari occorrenti per la concessione delle provvidenze
contributive e creditizie previste dalle presenti disposizioni si farà fronte
con i fondi che saranno assegnati alla Regione Puglia in sede di ripartizione
delle disponibilità recate dal “Fondo di solidarietà nazionale” e stanziati
negli appositi capito li del bi lancio di previsione regionale. (14) 2. Per la concessione degli aiuti supplementari
previsti dagli articoli 3 e 4 della presente legge si farà carico ad apposito
capitolo da istituire nel bilancio di previsione per lesercizio finanziario
1991 e successivi. 3. Alla concessione dei benefici previsti
dallart. 10 della presente legge si provvederà coni fondi che annualmente
saranno stanziati in bilancio al capitolo 0114070.
4. Gli oneri per l’esercizio delle funzioni delegate saranno corrisposti ai comuni
singoli o associati, mediante prelevamento dallo stanziamento che annualmente
sarà riportato alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 0113040
(Trasferimenti di parte corrente agli enti delegati, province e comuni, per
l’esercizio delle funzioni delegate in materia di agricoltura - l.r . 24/90) del
bilancio di previsione.(15)
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