Legge Regionale 11 gennaio 1983, n. 1
Autorizzazione all' esercizio provvisorio per l' esercizio finanziario 1983.
Articolo unico La Giunta regionale e
autorizzata ad esercitare provvisoriamente, per il 1983, per un periodo comunque
non superiore a quattro mesi, il Bilancio di previsione della Regione per l
esercizio finanziario 1982 approvato con legge regionale 18 giugno 1982, n. 25
sino a quando non sia approvato con legge il Bilancio di previsione della
Regione per l esercizio finanziario 1983.
E autorizzato l accertamento
e la riscossione delle entrate, l impegno ed il pagamento delle spese sulla
base del Bilancio di previsione della Regione per il 1982, nei limiti di cui al
primo comma del presente articolo, ai sensi del quarto e quinto comma dell
articolo 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Nei limiti di cui al primo e
secondo comma del presente articolo e altresì autorizzato l esercizio
provvisorio del Bilancio di previsione dei seguenti Enti e
Organismi:
1) Ente regionale di Sviluppo
Agricolo della Puglia( ERSAP);
2) Gestione speciale Riforma
Fondiaria;
3) Ente regionale Pugliese
Trasporti( ERPT);
4) Istituto regionale
Incremento Ippico( IRIIP);
5) Consiglio del
Personale;
6) Opera Universitaria di
Bari;
7) Opera Universitaria di
Lecce;
8) Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Puglia e Basilicata.