Legge Regionale 17 giugno 1983, n. 10 Bilancio di previsione della Regione per l' esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983/ 1985.
Art. 1(Stato di previsione dell
entrata e della spesa) Il totale generale dell
entrata della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1983 e approvato in
L. 7.030.636.037.731 in termini di competenza ed in L. 8.111.422.509.360 in
termini di cassa. Il totale generale delle spese
della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1983 e approvato in L.
7.030.636.037.731 in termini di competenza ed in L. 8.055.380.403.471 in termini
di cassa. Sono autorizzati l
accertamento e la riscossione delle quote dei tributi erTimes New Romani
attribuiti dallo Stato alla Regione Puglia, nonche di ogni altra somma e
proventi dovuti per l anno 1983 sulla base dello stato di previsione delle
entrate annesso alla presente legge. E autorizzata l assunzione
degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello
stato di previsione della spesa per l esercizio 1983 annesso alla presente
legge.
E autorizzato il pagamento
delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa
dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1983 in conformita delle
disposizioni di cui alla LR n. 17 del 30- 5- 1977 Norme sulla
contabilita regionale .
Art. 2(Quadro generale
riassuntivo) E approvato il quadro
riassuntivo del Bilancio della Regione per l esercizio 1983,di cui alla
Tabella A della presente legge.
Art. 3(Bilancio
pluriennale) Per il riscontro della
copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione
a carico degli esercizi futuri e adottato ed approvato l allegato bilancio
pluriennale per il biennio 1983- 85( all. nn. 1 e 2).
Art. 4(Bilancio 1983 Enti strumentali
della Regione) Sono approvati gli allegati
Bilanci annuali per l esercizio finanziario 1983 dei seguenti Organismi:
1) Istituto Regionale
Incremento Ippico ( IRIIP);
2) Consiglio del
Personale;
3) Opera Universitaria di
Bari;
4) Istituto Zooprofilattico di
Puglia e Basilicata.
I suddetti bilanci sono
approvati nei limiti degli stanziamenti indicati nel Bilancio di previsione
della Regione per il 1983.
Art. 5(Fondi di riserva per spese
obbligatorie e d ordine) Sono considerate obbligatorie e
d ordine, ai sensi e per gli effetti dell art. 40 della RD 18-11- 1923, n. 2440 e dell art. 36 della
legge di contabilita regionale, le spese descritte nell allegato n. 3 annesso
alla presente legge.
La Giunta regionale e
autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, al prelevamento dal Cap. 16102
delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi insufficienti
compresi nell allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell art. 36 della
legge di contabilita regionale.
Art. 6(Fondo di riserva per spese
impreviste) La Giunta regionale e
autorizzata a disporre, con atto deliberativo, da presentare al Consiglio
regionale entro 30 giorni per la convalida, con legge regionale, il prelevamento
di somme da fondo per spese impreviste di cui al Cap. 16108 e la loro iscrizione
in aumento dei capitoli di spesa, ovvero in nuovi capitoli, ai sensi dell art.
37 della legge di contabilita regionale.
Art. 7(Fondo di riserva per sopperire
a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa) E determinato in L.
100.000.000.000 per l esercizio 1983 il Fondo di Riserva, per sopperire a
eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.
Il fondo di cui al comma
precedente e iscritto nello stanziamento di cassa al Cap.16104.
Il prelevamento di somme al
fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in
aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive
dotazioni di cassa, sono disposte con delibere del Consiglio regionale non
soggette a controllo, giusta quanto disposto dallo art. 41 della legge di
contabilita regionale e all art. 12 della legge numero 335 del 19- 5- 1976.
Art. 8(Esercizio delle funzioni
delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi
specifici) La Giunta Regionale e
autorizzata ad introdurre, nel Bilancio di previsione per l esercizio 1983, le
variazioni occorrenti per iscrivere nella Entrata e nella spesa, istituendo -
ove occorra - nuovi capitoli, le somme attribuite dallo Stato con assegnazioni
vincolate a scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono
state assegnate, ai sensi dell art. 43 della legge di contabilita regionale.
Art. 9(Esercizio delle funzioni
trasferite dallo Stato) Alle spese per l esercizio
delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell art. 117 della Costituzione
si provvede sulla base della vigente normativa statale, finche non sia
diversamente disposto da leggi regionali.
Art. 10(Fondi
globali) Con separati e successivi
provvedimenti legislativi in relazione all emanazione di norme regionali
autorizzative di spesa, sara disposto il prelievo delle somme occorrenti dai
fondi globali previsti al Cap. 16202 dello stato di previsione della spesa,
giusta l allegato n. 7 al bilancio 1983 e con le modalita previste all art.
36 della legge di contabilita regionale.
Art. 11(Classificazione della
spesa) Per l anno 1983 le spese della
Regione sono classificate giusta quanto previsto all art. 30 della legge di contabilita regionale.
In mancanza delle
determinazioni di cui al VI comma dell art. 9 della legge n. 335 del 19- 5-
1976, le spese della Regione sono anche
classificate secondo i quadri di classificazione di cui alle tabelle A
, B e C allegate alla presente legge
(allegati n. 4 n. 5 e n. 6).
Art. 12(Autorizzazione di spesa per
leggi regionali e statali attualmente in vigore) Le autorizzazioni di spesa per
l esercizio 1983 concernenti leggi regionali e statali attualmente in vigore,
che regolano attivita ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e
che rinviano le loro determinazioni alla legge di bilancio, sono disposte dalla
presente legge negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di
spesa di cui all allegato stato di previsione della spesa stessa. Le procedure
di gestione e le modalita di erogazione sono quelle indicate dalle leggi
statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli,
aggiornate sulla base delle normative in materia di gestione delle spese
introdotte con la legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 1977 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 13(Residui
perenti) E autorizzata l iscrizione in
appositi capitoli di spesa in ogni obiettivo e fase operativa della spesa degli
impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi dal 1980 e precedenti, per
le spese di cui al III comma dell art. 71 della legge regionale n. 17 del 30/
5/ 1977, che si presume cadano in perenzione amministrativa alla chiususra dell
esercizio 1982, ai sensi dell art. 71 della LR n. 17 del 30/ 5/ 1977 e
successive modificazioni ed integrazioni, per gli importi che si presume possano
essere reclamati dai creditori nel corso dell esercizio 1983.
Art. 14(Applicazione saldo finanziario
attivo) E autorizzata l applicazione
al bilancio di previsione 1983 del presunto saldo finanziario attivo al termine
dell esercizio 1982 per l ammontare di L. 494.530.605.715.
Il saldo finanziario attivo
presunto di cui al comma precedente e destinato preliminarmente alla copertura
delle seguenti spese:
1) per L. 147.948.850.000
Residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa e
reiscritti a norma dell art. 71 della legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 77. -
Capitoli di bilancio nn. 00164 - 00390 - 01205 - 01248 - 01424 - 02358 - 02362 -
02366 - 02370 - 03910 - 04939 - 06302 - 07302 - 09402 - 10902 - 11402 - 12402 -
13502 - 14302 - 15302.
2) per L. 23.501.500.000:
passivita pregresse relative a spese maturate e non pagate negli esercizi
precedenti - Capitoli di Bilancio nn. 00391 - 02376 - 05130 - 05132 - 10806 -
11404 - 14216.
3) per L. 143.776.951.290:
spese iscritte nel Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1982 in
corrispondenza di assegnazioni statali a destinazioni vincolate accertate e/ o
introitate nel corso dell esercizio 1982 e retro, in applicazione della
facolta di cui all art. 45 IV comma, della legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 77
– Capitoli di bilancio: 01210 - 01214 - 01232 – 01244 - 01246 - 01436 - 02342 -
03603 - 04108 - 04118 - 04302 - 04306 - 04410 - 04412 - 04414 - 04416 - 04418 -
04420 - 04704 - 04706 - 04710 - 04901 - 04919 - 04920.
4) per L. 51.048.645.000: spese
iscritte nel Bilancio dell esercizio finanziario 1983 in corrispondenza del
trasferimento allo stesso esercizio di autorizzazioni di spesa gia disposte a
carico degli esercizi precedenti, a seguito del mancato impegno delle medesime a
norma di legge – Capitoli di bilancio: 01226 - 01228 - 01238 – 01438 - 04230 -
04990 - 06148 - 07202 - 09208 - 11102 - 14106 - 14234 - 14235.
La restante quota, pari a L.
128.254.659.425 del saldo finanziario presunto alla copertura di quota parte
delle altre spese iscritte nella parte II - SPESA - del bilancio di previsione
1983, non specificatamente identificate.
E autorizzata l applicazione
separata al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1983 di una
quota dell avanzo di amministrazione presunto della gestione 1982 e precedenti
riguardanti le partite di giro per L. 15.000.000.000 destinate totalmente alla
copertura dei residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reiscritti a
bilancio 1983 sul Cap. 61551 e riguardanti le contabilita speciali, destinate
alla copertura dei residui passivi caduti in perenzione di cui e stata prevista
la reiscrizione nella parte spesa delle contabilita speciali del Bilancio 1983
sul Cap. 17051.
Art. 15(Mutuo) Per far fronte al disavanzo
esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l impegno ed il totale
delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell esercizio 1983 entro i
limiti di cui al 1° comma dell art. 46 della legge regionale 30/ 5/ 1977, n. 17
- di cui e data dimostrazione nell elenco n. 11 annesso al bilancio - la
Regione Puglia e autorizzata a norma dell art. 46 della legge regionale 30/ 5/
1977, n. 17 a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo
complessivo di L. 351.000.000.000.
I mutui saranno stipulati ad un
tasso nominale massimo del 18,50% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata
massima dell ammortamento di 35 anni e minima di 15 anni.
E autorizzata a tal fine l
iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di
previsione della spesa e della entrata del bilancio di previsione per l
esercizio finanziario 1983.
La Giunta regionale e
autorizzata a provvedere alla assunzione dei mutui predetti con propri atti
deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalita previste dalla
presente legge.
Il pagamento delle annualita
di ammortamento e di interessi dei mutui e garantito dalla Regione mediante la
iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei
mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via
sussidiaria la Regione puo dare in carico al proprio tesoriere il versamento a
favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di
interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad
accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro
pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli
adempimenti di cui ai precedenti commi.
L onere relativo alle rate d
ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei
corrispondenti oneri fiscali, e valutato in annue L. 65.101.262.000 a partire
dall esercizio finanziario 1984 e fino
all esercizio finanziario 2018.
Esso fara carico ad appositi
capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del
capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1984.
Nel caso in cui, in sede di
contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al 1° comma del presente
articolo risultino meno onerose di quanto previsto dal 5° comma, o che le
operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od
avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla
entita degli stanziamenti annui, cosi come la diversa decorrenza e durata nel
tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
Le spese per l ammortamento
dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi,
rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti
dell art. 36 della Legge Regionale 30/ 5/ 1977, n. 17.
La contrazione del mutuo di cui
al presente articolo, e subordinata all approvazione dei rendiconti della
Regione per il 1980 e 1981, ai sensi dell art. 46 della LR 30/ 5/ 77, n 17.
Art. 16Per fronteggiare gli impegni
rivenienti da deliberazioni e direttive impartite all Ente di Sviluppo Agricolo
riguardanti le anticipazioni per la costruzione, ristrutturazione, ampliamento
di impianti cooperative, le passivita onerose degli organismi cooperativi, gli
oneri relativi ai contributi per le anticipazioni ai soci conferenti delle
cooperative e per l assistenza tecnica economica, la Giunta Regionale autorizza
l ERSAP a contrarre un mutuo di L. 70 miliardi secondo modalita fissate dalla
Giunta Regionale e sentita la Commissione Consiliare
competente.
Gli oneri relativi alla
contrazione del mutuo di cui al 1°comma del presente articolo graveranno su un
apposito capitolo che verra istituito nel bilancio della Regione dal 1984 al
1988.
Art. 17I limiti di impegno
trentacinquennali di cui al Cap. 02302 del Bilancio 1982, gia autorizzati per
l anno 1982 per la concessione dei contributi agli Enti locali per le finalita
di cui alla LR n. 37 del 12/ 8/ 1978, graveranno a partire dal bilancio per l
esercizio 1984 fino al 2018.
Art. 18Le promesse di contributo
assentite per opere pubbliche negli esercizi finanziari 1976, 1977, 1978, 1979 e
1980 possono essere utilizzate mediante l assunzione dell impegno della prima
quota di ammortamento, nell esercizio 1983, con imputazione della spesa al
relativo capitolo di bilancio.
Art. 19La legge regionale 27/ 2/ 1979
n. 9 e successive modificazioni e integrazioni e prorogata al 31 dicembre 1985.
Al finanziamento degli
interventi previsti si fa fronte, per gli esercizi finanziari 1984 e 1985, con i
fondi stanziati nel bilancio pluriennale 1982/ 85 (obiettivo 06- sub 1 -
Industria - Interventi nel settore estrattivo) ai sensi dell art. 3 della legge
regionale 18/ 6/ 1982, n. 25, e per gli
esercizi successivi con i corrispondenti capitoli dei bilanci regionali ai sensi
dell art. 19 della legge regionale 30/ 5/ 1977, n. 17 che saranno determinati con le relative leggi
di bilancio.
I termini per la presentazione
delle domande di cui agli artt. 13, 15 e 16 della LR 27/ 2/ 1979, n. 9 e
successive modificazioni ed integrazioni si intendono sostituiti dai
corrispondenti termini degli anni successivi a quelli indicati nel suddetto
articolo.
Art. 20Limitatamente all anno 1983, i
termini disposti da leggi regionali vigenti che comportano adempimenti collegati
alle risorse finanziarie di bilancio e che risultino scaduti alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 30# giorno
successivo a quello della entrata in vigore della presente legge.
All.
Omissis
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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