Legge Regionale 25 giugno 1983, n. 13 Norme per l' ulteriore finanziamento dei programmi delle Comunita' Montane e la valorizzazione delle zone Montane.(1)
Art. 1(Finalita)(2) [Con la presente legge la
Regione Puglia si propone di contribuire al conseguimento del riequilibrio delle
zone montane di cui alla legge regionale 5- 9- 1972, n. 9 e successive
modificazioni, in coerenza con gli indirizzi e le priorita indicati nel Piano
regionale di Sviluppo.]
Art. 2(Finanziamenti aggiuntivi
annui)(3) [Per l attuazione degli
interventi contenuti nei piani di sviluppo economico - sociale e nei programmi
stralcio delle Comunita Montane, la Regione prevede, in sede di approvazione
della legge di bilancio annuale, a
partire dall anno 1983, lo stanziamento di un apposito finanziamento
aggiuntivo.]
Art. 3(Modalita di riparto dei
finanziamenti)(4) [Il finanziamento
aggiuntivo di cui all art. 2 e ripartito fra le Comunita Montane secondo le
modalita stabilite nel Regolamento regionale 18- 7- 1974, n. 2 e ad esse
accreditato entro 30 giorni dall entrata in vigore delle corrispondenti leggi
di approvazione del bilancio di previsione della Regione.]
Art. 4(Funzione di anticipazione del
finanziamento aggiuntivo)(5) [Il finanziamento
aggiuntivo di cui all art. 2 puo avere altresì, carattere di anticipazione
delle assegnazioni statali disposte a
favore della Regione ai sensi della legge 23- 3- 1981, n. 93; in questo caso si
applica quanto prevede l art. 21 della legge 19- 5- 76, n.
335.]
Art. 5(Riserva percentuale a favore
delle zone collinari e montane)(6) [Le leggi regionali che
prevedono interventi nel campo infrastrutturale, sociale e produttivo devono
contenere la disciplina di una riserva percentuale di finanziamenti da vincolare
a favore delle zone montane.
La determinazione e l entita
della riserva sono formulate con riguardo alle vocazioni sociali, produttive e
culturali delle zone interessate.]
Art. 6(Norme
finanziarie)(7) [Ai fini dell attuazione della
presente legge, e istituito nella parte Spesa del Bilancio di previsione della
Regione 1983, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30- 4- 1983,
con delibera n. 442, il cap. 04992 << Finanziamenti aggiuntivi alle
Comunita Montane per l attuazione dei propri piani e/ o programmi >>,
con uno stanziamento in termini di competenza e cassa pari a L. 5.800.000.000,
prelevando pari somma dal Cap. 16202.
Per gli anni successivi al 1983
si provvedera in sede delle relative leggi di bilancio.]
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