Legge Regionale 25 giugno 1983, n. 14 Norme per la disciplina delle funzioni dei revisori delle UUSSLL, nonche' sul controllo degli atti degli istituti di ricovero a carattere scientifico di diritto pubblico.(1)
TITOLO 1COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 1(Collegio dei
revisori)(2) [E istituito presso ciascuna
Unita Sanitaria Locale un collegio dei revisori quale organo di vigilanza
interna sulla gestione finanziaria della stessa. Esso e costituito di tre
membri, di cui uno designato dal Ministro del Tesoro, uno designato dalla Giunta
regionale, con funzioni di Presidente, e uno designato dall Assemblea dell
USL. I designati dalla Giunta e
dall Assemblea dovranno essere scelti tra funzionari amministrativi della
carriera direttiva del pubblico impiego ovvero tra esperti laureati in
discipline giuridico - economico - amministrative, preferibilmente iscritti
nell Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti. Il Collegio dei revisori e
nominato con Decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni.
I componenti non possono essere confermati.
In caso di mancata designazione
del componente di competenza dell USL, entro 30 giorni dall entrata in vigore
della presente legge, ovvero, per le nomine successive, entro 30 giorni dalla
scadenza o dalla vacanza dalla carica, provvede la Giunta regionale, previa
diffida.]
Art. 2(Ineleggibilita ed
incompatibilita)(3) [Non possono essere nominati
revisori e, se nominati, decadono d ufficio:
- coloro che non possono essere
eletti componenti del Comitato di Gestione;
- i componenti il Comitato di
gestione o l Assemblea;
- parenti e affini entro il IV
grado del Presidente e dei componenti il Comitato di Gestione o dei componenti
l Ufficio di Direzione;
- i dipendenti dell USL o
dell Istituto di Credito che svolge funzioni di tesoriere della
USL;
- i fornitori della USL o
coloro che con questa abbiano una lite pendente;
- gli amministratori, i
dipendenti o coloro che a qualsiasi titolo svolgano attivita retribuita presso
strutture sanitarie a carattere privato convenzionate con le
UUSSLL.
L Ufficio di Revisore non puo
essere contemporaneamente ricoperto in piu di una USL.]
Art. 3(Compiti)(4) [Al Collegio dei Revisori dei
Conti spetta:
- vigilare sulla gestione
finanziaria della Unita Sanitaria Locale;
- esaminare i conti consuntivi
e redigere propria relazione da allegare alle deliberazioni di approvazione
degli atti suddetti;
- accertare la regolarita
delle scritture e delle operazioni contabili;
- effettuare riscontri sulla
consistenza di cassa e, almeno una volta l anno, riscontri sull esistenza dei
valori e dei titoli in proprieta, deposito cauzione o custodia.
Sui risultati dell attivita
di vigilanza il Collegio dei Revisori riferisce all Assemblea generale dell
Unita Sanitaria Locale, esprimendo anche valutazioni circa i livelli di
economicita e di efficienza conseguiti nella gestione della spesa.
Il Collegio dei Revisori e
tenuto alla sottoscrizione dei rendiconti di cui all art. 50, secondo comma,
della legge 23- 12- 1978, n. 833, nonche alla redazione di una relazione
trimestrale sulla gestione amministrativo - contabile della Unita Sanitaria
Locale da trasmettere all Assessorato regionale alla Sanita, all organo di
controllo sugli atti e ai Ministeri della Sanita e del
Tesoro.]
Art. 4(Modalita di
funzionamento)(5) [Per la validita delle sedute
del Collegio dei Revisori e necessaria la presenza della maggioranza dei
componenti.
Le operazioni effettuate in
ciascuna verifica risulteranno da apposito verbale.
Lo svolgimenti delle funzioni
di revisione avviene collegialmente.
I verbali del Collegio dei
Revisori vengono redatti su apposito registro custodito presso la segreteria del
Comitato di Gestione e posto a disposizione degli
amministratori.
I componenti il Collegio dei
Revisori possono prendere parte alle sedute dell Assemblea generale e del
Comitato di Gestione.
I Presidenti dell Assemblea e
del Comitato di gestione sono tenuti ad inviare a tutti i revisori l ordine del
giorno delle sedute dei rispettivi organi collegiali.
Il Collegio dei Revisori si
riunisce almeno una volta ogni tre mesi.]
Art. 5(Indennita)(6) [Ai componenti il Collegio dei
Revisori spetta una indennita di funzione pari, per il Presidente, al 75% e,
per gli altri membri, al 50% di quella prevista per i componenti il Comitato di
Gestione della stessa Unita Sanitaria Locale.
L indennita di cui al comma
precedente e corrisposta direttamente ai funzionari amministrativi regionali,
designati dalla Giunta regionale, in deroga a quanto disposto dal II comma dell
art. 16 e dall art. 29 della LR 13- 3- 1980, n. 16.
Spettano inoltre le indennita
di missione, nonche il rimborso delle spese di viaggio nei limiti di 1/ 5 del
costo di benzina vigente nel tempo, in quanto dovuti.
Ai componenti legati da
rapporto di pubblico impiego si applicano, per le indennita di cui al comma
precedente, le norme in vigore presso l Amministrazione di appartenenza. Negli
altri casi sono applicabili le norme di cui alla LR n. 42 del 17- 7- 1979 e
successive modifiche.
Le indennita previste dal
presente articolo gravano sul bilancio della Unita Sanitaria locale e sono
corrisposte trimestralmente.]
TITOLO 2CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
DI DIRITTO PUBBLICO
Art. 6(7) [Il controllo sugli atti degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico adottati
per i presidi ospedalieri e di ricerca aventi sede nel territorio regionale e
esercitato dal Comitato regionale di controllo nelle stesse forme previste per
gli atti adottati dalle Unita Sanitarie Locali.
Per l individuazione degli
atti da sottoporre a controllo si fa riferimento a quanto specificato nel titolo
II del DPR 31- 7- 1980, n. 617.]
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