Legge Regionale 25 novembre 1983, n. 16 Provvedimenti per la diffusione dell' informazione. Primo intervento .(1)
Art. 1(2) [La Regione Puglia - in
attuazione dei principi dello Statuto - considera lo sviluppo dell informazione
una condizione decisiva per promuovere e diffondere la cultura contribuendo alla
conoscenza dei problemi, delle scelte che si rendono necessarie e alle quali si
possa consapevolmente partecipare.
Cio per favorire il pieno
sviluppo della persona umana e la piu ampia e democratica partecipazione dei
cittadini allo sviluppo socio - economico della comunita
regionale.]
Art. 2(3) [In attesa di una legge
organica nel settore, anche in relazione allo sviluppo dei sistemi audiovisivi,
la Regione, nel quadro delle iniziative previste dall art. 42 del DPR n. 616
del 24/ 7/ 1977 e dalle leggi regionali nn. 42 e 43 del 12/ 5/ 1980, nonche nel
rispetto della normativa statale di principio nel campo dell informazione,
promuove un piano di intervento, limitato all anno scolastico 1983/ 84, per la
diffusione dell informazione quotidiana e periodica nelle scuole pugliesi,
anche non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo
Stato.]
Art. 3(4) [Le scuole di cui al precedente
articolo, attraverso i loro organi competenti, possono richiedere al Presidente
della Giunta regionale i fondi necessari per l acquisto e/ o lo abbonamento,
per classe, a due giornali quotidiani e ad una rivista che abbiano notevole
valore culturale e che rispondano ai fini perseguiti dall art. 1, limitatamente
al periodo di attivita scolastica.
Le richieste dovranno pervenire
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l
indicazione delle testate prescelte, secondo i criteri e le modalita di cui al
comma precedente.]
Art. 4(5) [La Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare, approva il piano di finanziamento e procede
ad assegnare, secondo le disponibilita di bilancio, un numero di abbonamenti o
acquisti per ciascuna scuola, in proporzione alle richieste.
Nel piano possono essere
previste anche eventuali iniziative di supporto, nel limite massimo di una spesa
di L. 20.000.000, ai fini della migliore attuazione delle finalita della legge.]
Art. 5(6) [L applicazione della
presente legge e limitata all anno scolastico 1983/ 84.]
Art. 6(7) [Le scuole, entro il 30 giugno
1984, trasmettono una relazione sull attuazione delle iniziative alla Giunta
regionale, che redige, entro il 1* settembre dello stesso anno, una relazione da
inviare al Consiglio regionale, nella quale si fornisca il quadro prospettico e
quantificato delle pubblicazioni adottate.
Le scuole che non ottemperino a
quanto disposto dal 1° comma verranno escluse da eventuali assegnazioni di abbonamenti o di acquisti in
caso di rifinanziamenti della legge.]
Art. 7(8) [Ai fini dell attuazione della
presente legge, e autorizzata, per l anno finanziario 1983, la spesa di L.
500.000.000.
Al finanziamento della spesa si
provvede con l iscrizione nel bilancio di previsione per l esercizio
finanziario 1983 del cap. 10306 Provvedimenti per la diffusione dell
informazione. Primo intervento , con uno stanziamento in termini di
competenza e cassa di L. 500.000.000 e con prelevamento di pari somma dal cap.
16202 Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi
regionali in corso di adozione .]
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