Legge Regionale 28 novembre 1983, n. 20 Interventi per il potenziamento dei servizi socio - assistenziali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ( II.PP.A.B.) - Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalita' per l' estinzione ».(1)
Art. 1(2) [ In attesa della emanazione della legge di
riforma sulla assistenza pubblica e nellambito dellattività di sorveglianza
di competenza della Regione prevista
dal combinato disposto dell art. 44 - primo comma - della legge 17 luglio 1890,
n. 6972, e dell art. 2 – secondo comma - del DPR 15- 1- 1972, n. 9, le
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti nellambito
regionale, ivi comprese le Istituzioni amministrate dai Comuni ai sensi della L.R. 15- 3- 1978, n. 17, sono sottoposte alla disciplina di cui alla presente
legge.]
TITOLO 1 (Norme di salvaguardia)
Art. 2(3) (4) [Le deliberazioni delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e Beneficenza di determinazione e/o modifiche delle
piante organiche del personale, al fine di verificarne la corrispondenza ai
livelli assistenziali previsti dai regolamenti regionali e la compatibilità con
la dimensione dell’attività istituzionale, sono
soggette all’approvazione della Regione.
La
Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consiliare regionale, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri
di corrispondenza e di compatibilità di
cui al comma 1.
La
Commissione
consiliare si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta di parere da parte della
Giunta regionale.
Decorso detto termine, la Giunta adotta il
provvedimento di cui al comma 2.
I procedimenti amministrativi sono
conclusi con atto dirigenziale entro novanta giorni dalla data di ricezione
delle richieste degli enti.]
Art. 3(5) (6) [Gli acquisti, le trasformazioni
di destinazione od alienazione di beni immobili o di titoli, la costituzione di
diritti reali sugli stessi, i contratti di locazione e di affitto di durata
superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente, deliberati dalle
IIPPAB sono subordinati alla autorizzazione della Giunta regionale.
La Giunta regionale, sentito il
parere del Consiglio comunale ove ha sede legale l IPAB e del Consiglio
comunale ove sono situati gli immobili, nonche della competente Commissione
consiliare regionale, puo concedere l autorizzazione di cui al precedente
comma esclusivamente quando trattasi di atti strettamente necessari al
proseguimento dei fini assistenziali delle istituzioni, nonche ad assicurare il
miglioramento ed il potenziamento dei servizi.]
Art. 4 (7) (8) [I pareri dei Consigli comunali
interessati e della competente Commissione consiliare regionale devono essere
emessi nel termine di quaranta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine
gli organi che non abbiano emesso il richiesto parere sono reputati senz altro
assenzienti.
Nel caso di rilevata
insufficienza della documentazione prodotta, gli organi di cui al primo comma
possono richiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio; in tal caso,
il termine di quaranta giorni decorrera nuovamente dalla data di ricezione dei
chiarimenti od elementi integrativi prodotti.
La Giunta regionale nei
successivi 60 giorni concede o nega l autorizzazione che sara notificata a
mezzo decreto del Presidente della Giunta regionale.]
Art. 5(9) [Le disposizioni previste dai precedenti
articoli vigono in carenza di legislazione nazionale in
materia.
Gli atti compiuti in violazione alle norme
di cui alla presente legge sono nulli.]
TITOLO 2(Norme per l estinzione)
Art. 6(10) [Le
IIPPAB che si trovano nelle condizioni previste dall art. 70 - primo comma -
della legge 17- 7- 1890, n. 6972, ovvero che non siano piu in grado di
perseguire i propri scopi statutari o che comunque non svolgono piu alcuna
attivita riconducibile alle finalita di cui alla stessa legge 17 luglio 1890,
n. 6972, sono soggette ad estinzione.
La dichiarazione di estinzione dovra
avvenire nel rispetto delle procedure previste per le modificazioni statutarie
degli artt. 62 e 68 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e con le modalita
previste dagli artt. 3 - punto 5 - e 4 - punto 3 - della legge regionale 4
luglio 1974, n. 22.]
Art. 7(11) [Le
IIPPAB che si trovano nelle condizioni previste dall art. 70 - primo comma -
della legge 17- 7- 1890, n. 6972, ovvero che non siano piu in grado di
perseguire i propri scopi statutari o che comunque non svolgono piu alcuna
attivita riconducibile alle finalita di cui alla stessa legge 17 luglio 1890,
n. 6972, sono soggette ad estinzione.
La dichiarazione di estinzione dovra
avvenire nel rispetto delle procedure previste per le modificazioni statutarie
degli artt. 62 e 68 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e con le modalita
previste dagli artt. 3 - punto 5 - e 4 - punto 3 - della legge regionale 4
luglio 1974, n. 22.]
Art. 8(12) [Entro 90 giorni dalla data di
estinzione, i Comuni provvedono, secondo le disposizioni vigenti, all
inquadramento nei propri ruoli organici del personale assegnato a norma dell
articolo precedente.]
TITOLO 3(Contributi regionali)
Art. 9(13) [In attuazione dell ultimo capoverso dell
art. 6 dello Statuto, al fine di favorire il miglioramento ed il potenziamento
dei servizi socio - assistenziali pubblici esistenti
sul territorio regionale, la
Giunta regionale e autorizzata a concedere contributi in conto
capitale per la gestione, il funzionamento, il potenziamento e l ammodernamento
delle attrezzature e dei servizi delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza.]
Art. 10(14) [I contributi possono essere concessi a
favore delle IIPPAB che realizzano attivita assistenziale prevista dalle norme
statutarie
attraverso servizi aperti alla
collettivita, a condizione che:
1) assumano l obbligo di applicare nei
confronti del personale dipendente il trattamento giuridico ed economico
previsto dai
contratti collettivi nazionali;
2) abbiano approvato la pianta
organica. Sono escluse le Istituzioni
che svolgono attivita destinate in via esclusiva o prevalente in favore dei
propri soci, dei familiari o di limitate categorie di
cittadini.]
Art. 11(15) [1. Le istanze per la concessione dei
contributi dovranno essere indirizzate all Assessorato regionale ai Servizi
Sociali entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno*, ed essere corredate dalla
seguente documentazione:
- copia del bilancio di previsione
regolarmente approvato;
- copia dell ultimo consuntivo
regolarmente approvato;
- relazione analitica dalla quale risulti
la destinazione del finanziamento richiesto, l attivita assistenziale
realizzata, il personale
in servizio;
-
altra documentazione probante la necessita del
finanziamento.
2.
La
Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, dopo aver
acquisito il parere vincolante della competente Commissione consiliare, approva
il programma di riparto dei contributi sulla base dei finanziamenti previsti in
bilancio.](16)
Art. 12(17) [Le IIPPAB destinatarie dei
contributi previsti dalla presente legge dovranno documentare l avvenuto
utilizzo dei finanziamenti per gli scopi per i quali sono stati concessi.]
Art. 13(18) [I beni mobili e le attrezzature
acquistate con il contributo regionale dovranno essere registrati nell
inventario di cui all art. 18 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, con
specifica annotazione indicante l intervento regionale.]
TITOLO 4(Norme generali)
Art. 14(19) [Il Presidente della Giunta
regionale, con proprio decreto, puo delegare l Assessore regionale ai Servizi
Sociali per le competenze di cui alla presente legge.]
Art. 15(20) [In sede di prima applicazione, le istanze
previste dal primo comma del precedente art. 11 dovranno essere presentate entro
e non oltre sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La
Giunta
regionale, entro i successivi 90 giorni, provvede agli adempimenti di cui al
precedente art. 11.]
Art. 16(21) [Al fine di assicurare il
coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge, il gruppo di
lavoro di cui all art. 7 - terzo comma - della legge regionale 12 agosto 1978,
n. 37, dovrà essere integrato dal rappresentante dell Assessorato regionale ai
Servizi Sociali.] (22)
Art. 17(23) [La spesa derivante dall
applicazione della presente legge prevista per l anno 1983 in L. 1.000.000.000
fara carico al cap. 14223 Interventi per il potenziamento dei servizi
socio assistenziali delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza del bilancio di previsione per l anno 1983, previo storno di pari
importo dal cap. 16202 dello stesso bilancio 1983 approvato con legge regionale
17- 6- 1983, n. 10, in termini di competenza e di cassa.
Per gli anni successivi si
fara fronte con le disponibilita del corrispondente capitolo del bilancio di
previsione.]
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