Legge Regionale 10 dicembre 1983, n. 21 Disposizioni per la formazione professionale in aziende di medio - grande dimensione.(1)
Art. 1(2) [La formazione di
personale in eccedenza, in misura non inferiore alle 400 unita, presso aziende
investite da processi di ristrutturazione o riconversione produttiva, e
disciplinata dalla presente legge anche in deroga alle leggi regionali sulla
formazione professionale.]
Art. 2(3) [Nell ipotesi di cui all art.
1 e nel caso in cui la stessa azienda in ristrutturazione o riconversione abbia
presentato una proposta di progetto formativo finalizzato a specifiche occasioni
di impiego fuori azienda, del personale in eccedenza ed incluso in un progetto a
titolarita regionale, con finanziamento comunitario e nazionale, ai sensi degli
artt. 24 e 25 della legge 845 del 21/ 12/ 78 tutte le spese del progetto
formativo con specificazione causale sono ammesse all assistenza finanziaria
regionale previa approvazione del progetto da parte della CEE e regolare inizio
dell attivita formativa.
Il provvedimento e adottato
dalla Giunta regionale, su proposta dell Assessore alla Formazione
Professionale, sentita la competente Commissione consiliare.]
Art. 3(4) [Insieme all approvazione
del progetto formativo di cui all art. 2 si possono disporre le anticipazioni
finanziarie necessarie per l avvio e lo svolgimento dell attivita formativa a
cadenza trimestrale.]
Art. 4(5) [La vigilanza e il controllo dei
corsi sono esercitati con le modalita previste dalle disposizioni regionali in
materia di formazione professionale.
La rendicontazione finale sulle
spese afferenti al progetto formativo, che deve essere presentata entro 90
giorni dalla chiusura del corso, attiene all esame delle puntuali
corrispondenze tra spese previste ed ammesse ai sensi del precedente art. 1 e
spese effettivamente effettuate sulla base di regolare documentazione.
Sono possibili, in corso di
svolgimento del progetto, revisioni nelle ripartizioni delle spese all interno
dell importo globale ammesso, previo provvedimento della Giunta regionale.]
Art. 5(6) [Per quanto non previsto
dalla presente legge si applicano le norme di cui alle vigenti leggi
regionali.]
Art. 6(7) [L onere riveniente dall
applicazione della presente legge, dell importo presunto di Lire 1.500.000.000,
e finanziato con il bilancio 1983.
Al Bilancio di previsione per
l esercizio finanziario 1983, approvato con LR 17/ 6/ 1983, n. 10, sono introdotte le seguenti
variazioni:
PARTE II -
SPESA
Variazioni in
aumento
- Cap. 11104( cni) Fondi per progetti di formazione professionale in aziende di medio - grande
dimensione interessate da processi di ristrutturazione o riconversione
produttiva competenza 1.500.000.000 cassa 1.500.000.000
Variazioni in
diminuzione
- Cap. 16202 Fondo per
il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione competenza
1.500.000.000 cassa 1.500.000.000]
Art. 7(8) [E istituito un fondo di
rotazione sul quale confluiranno finanziamenti rivenienti dallo Stato e dalla
Comunita Economica Europea per i progetti di cui alla presente legge.
Nel bilancio per l esercizio
finanziario 1984 saranno istituiti, a tale titolo, i seguenti capitoli:
ENTRATA
- Cap. 20507 2 Contributi dello Stato e della CEE/ FERS per progetti di formazione
professionale in aziende medio – grande dimensione interessate da processi di
ristrutturazione o riconversione produttiva 2.
SPESA
- Cap. 11105 Fondo di
rotazione per il finanziamento di progetti di formazione professionale in
aziende medio - grande dimensione interessate da processi di ristrutturazione o
riconversione produttiva .]
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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