Legge Regionale 25 marzo 1983, n. 6
Disciplina transitoria del conferimento di incarichi provvisori presso le Unita' Sanitarie Locali.(1)
Art. 1(2)
[Fino all espletamento dei
primi concorsi pubblici di assunzione banditi ai sensi del DM 30 gennaio 1982 e
comunque non oltre due anni dall entrata in vigore della presente legge, e
ammesso, per particolari ed inderogabili esigenze assistenziali, il conferimento
di incarichi temporanei e non rinnovabili, per la durata massima di sei mesi,
utilizzando le graduatorie di merito, entro tre anni dalla loro approvazione,
degli enti le cui funzioni sono state trasferite alle Unita Sanitarie locali.
In mancanza di graduatorie
utilizzabili i Comitati di Gestione, possono emanare appositi avvisi pubblici
per la formulazione di graduatorie da utilizzare nei casi previsti dallo
articolo seguente.
Gli avvisi devono avere la
massima diffusione ed essere pubblicati, per estratto, per quindici gionri nell
albo pretorio dei comuni della USL, nonche nel Bollettino Ufficiale della
Regione. Il termine per la presentazione delle domande non puo essere inferiore
a giorni quindici dalla data di pubblicazione dell avviso nell albo del Comune
sede della USL.
I requisiti di ammissione, i
titoli valutabili e i criteri di valutazione sono quelli previsti dal DM 30
gennaio 1982 per i relativi concorsi pubblici. Negli avvisi pubblici per
personale medico in cui sono da valutare pubblicazioni o titoli scientifici
ovvero curriculum formativo e professionale, il Comitato di Gestione deve essere
integrato da un docente nella disciplina, nominato dallo stesso Comitato.
Il Comitato di gestione formula
le graduatorie per soli titoli e le approva.
Gli incarichi possono essere
conferiti per la copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o
impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti
stessi mediante trasferimento interno o comando.
Gli incarichi si intendono
revocati e cessano di diritto all atto della copertura del posto conseguente
all espletamento della procedura concorsuale o della cessazione dell assenza o
impedimento del titolare.
Ai sensi del DPR 20/ 12/ 1979,
n. 761 l assunzione dello incarico non costituisce titolo per la concessione di
aspettativa al personale gia dipendente dalle Unita Sanitarie Locali.]