Anno 1983
Numero 7
Data 27/05/1983
Abrogato
Materia Sanità;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 27 maggio 1983, n. 7

Inquadramento degli infermieri generici e psichiatrici delle unita' sanitarie locali, riqualificati ex legge 3 giugno 1980, n. 243, e mediante corsi ordinari.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Articolo unico


[Il personale di ruolo, trasferito o da trasferire, delle unita sanitarie locali con qualifica di infermire generico e di  infermiere psichiatrico che acquisisca il diploma di infermiere professionale in conseguenza della frequenza dei corsi di straordinaria riqualificazione ex legge 3 giugno 1980, n. 243, nonche della frequenza dei corsi ex decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867, e inquadrato nel posto di infermiere professionale.

Ai fini di cui al precedente comma, le unita sanitarie locali interessate provvedono tempestivamente e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di svolgimento degli esami di Stato a deliberare la trasformazione dei posti ricoperti dai beneficiari e al contestuale inquadramento degli stessi nei nuovi posti.

Alla trasformazione e all inquadramento viene data decorrenza, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo a quello di acquisita esecutivita del provvedimento.]