Legge Regionale 27 maggio 1983, n. 7
Inquadramento degli infermieri generici e psichiatrici delle unita' sanitarie locali, riqualificati ex legge 3 giugno 1980, n. 243, e mediante corsi ordinari.(1)
Articolo unico [Il personale di ruolo,
trasferito o da trasferire, delle unita sanitarie locali con qualifica di
infermire generico e di infermiere
psichiatrico che acquisisca il diploma di infermiere professionale in
conseguenza della frequenza dei corsi di straordinaria riqualificazione ex legge
3 giugno 1980, n. 243, nonche della frequenza dei corsi ex decreto del
Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867, e inquadrato nel posto di
infermiere professionale.
Ai fini di cui al precedente
comma, le unita sanitarie locali interessate provvedono tempestivamente e
comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di svolgimento degli
esami di Stato a deliberare la trasformazione dei posti ricoperti dai
beneficiari e al contestuale inquadramento degli stessi nei nuovi
posti.
Alla trasformazione e all
inquadramento viene data decorrenza, in ogni caso, dal primo giorno del mese
successivo a quello di acquisita esecutivita del
provvedimento.]