Legge Regionale 17 giugno 1983, n. 8 Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 1983 e pluriennale 1983/ 85 della Regione Puglia (Legge finanziaria 1983).
Art. 1Finalita La Regione Puglia, prima del bilancio di previsione, approva la legge finanziaria per dare attuazione alle priorità definite dal Piano Regionale di Sviluppo. A tal fine promuove anche, in attuazione degli artt. 1 e 2 della L.R. 25 luglio 1979 n. 44 e secondo il disposto del titolo II, capo I della L.R. 31 maggio 1980 n. 56, la definizione del piano urbanistico territoriale e dei piani urbanistici tematici territoriali.
Art. 2Finanziamento Piano Urbanistico
Territoriale Per il finanziamento del Piano Urbanistico Territoriale di cui al precedente articolo è stanziata la somma di 5 miliardi di lire da iscriversi su specifico capitolo di spesa del Bilancio di previsione per lanno 1983.
Art. 3Fondo
Investimenti In armonia con le direttive del
Piano Regionale di Sviluppo e con la normativa di cui all art. 2 della LR 9
giugno 1982 n. 24, il Fondo per gli Investimenti di cui al bilancio di
previsione relativo all esercizio finanziario 1983 ed al Bilancio Pluriennale
83- 85 finanzia l elaborazione e la realizzazione di progetti di rilevante
interesse per lo sviluppo e la crescita occupazionale della
Regione.
Il Fondo per gli Investimenti
e articolato come segue:
a) Fondo per la realizzazione
di interventi riguardanti:
- risanamento delle
acque;
-
informatica;
- servizi di terziario avanzato
di supporto al sistema produttivo ed alla Amministrazione
Regionale;
- viabilita
regionale;
- finanziaria
regionale.
b) Fondo per la redazione di
piani, progetti di massima, studi di fattibilita riguardanti:
- salvaguardia e sviluppo delle
fasce costiere;
- sistemi
urbani;
- valorizzazione delle aree
marginali;
- programmi integrati per le
aree di crisi in Puglia;
- salvaguardia e valorizzazione
dei beni culturali ed ambientali;
- valorizzazione aree interne
irrigue;
- aree per insediamenti
produttivi secondari;
- valorizzazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli;
- assistenza tecnica in
agricoltura;
- programmi integrati Puglia -
Basilicata.
c) Fondo per la redazione di
progetti di rilevante interesse economico - territoriale, compatibili con le
scelte del Piano Regionale di Sviluppo, ad iniziativa di Amministrazioni
Provinciali, Comuni singoli o associati, Comunita
Montane.
Art. 4Il fondo per gli investimenti
di cui all art. 3 della presente legge e finanziato per 411,500 miliardi per
l esercizio finanziario 1983; per 380,900 miliardi per l esercizio finanziario
1984; per 382,500 miliardi per l esercizio finanziario 1985 secondo la seguente
articolazione:
a) Fondo per la realizzazione
di interventi: 389 miliardi per l esercizio finanziario 1983; 340,400 miliardi
per l esercizio finanziario 1984; 344 miliardi per l esercizio finanziario
1985.
b) Fondo per la redazione di
piani, progetti di massima, studi di fattibilita, 17,500 miliardi per l
esercizio finanziario 1983; 30,500 miliardi per l esercizio finanziario 1984;
28,500 miliardi per l esercizio finanziario 1985.
c) Fondo per la redazione di
progetti ad iniziativa degli Enti Locali: 5 miliardi per l esercizio
finanziario 1983; 10 miliardi per l esercizio finanziario 1984; 10 miliardi per
l esercizio finanziario 1985.
Con riferimento alla lettera a)
del presente articolo, e nell osservanza delle procedure di cui al successivo
art. 11, al fine di provvedere alla redazione dei progetti esecutivi, sono
consentite anticipazioni nella misura massima del 2% della spesa prevista per la
realizzazione dei singoli interventi.
La Regione, al fine di
assicurare una piu efficace valorizzazione delle risorse finanziarie del Fondo
investimenti di cui alla presente legge, attiva strumenti e meccanismi di
coordinamento tecnico - finanziari con i programmi di intervento previsti dalla
legge finanziaria dello Stato 1983 - con particolare riferimento al Fondo
Investimenti Occupazione -, dai programmi dell Intervento Straordinario per il
Mezzogiorno - con particolare riferimento ai sistemi urbani -, e dalla Comunita
Economica Europea.
Art. 5Fondo per la realizzazione di
interventi:
Risanamento delle
acque In esecuzione del combinato
disposto di cui alla lettera a) art. 3 ed alla lettera a) art. 4 della presente
legge, e autorizzata la spesa di 811,900 miliardi per il triennio finanziario
1983- 85 per la realizzazione degli interventi riguardanti il Piano Regionale di
risanamento delle acque.
A tal fine e istituito nel
bilancio pluriennale 1983- 85 apposito capitolo di spesa finanziato per l
importo di 811,900 miliardi con l imputazione rispettivamente di 330 miliardi,
241,900 miliardi, 240 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di
previsione 1983, 1984, 1985.
Gli stanziamenti indicati al
precedente comma sono finalizzati alla realizzazione di seguenti
interventi:
a) costruzione di reti idriche
interne agli abitati;
b) costruzione di reti
fognarie;
c) costruzione di impianti di
depurazione;
d) avvio delle iniziative per
la tutela delle risorse idriche sotterranee e per la riutilizzazione delle acque
depurate nei comparti produttivi;
e) realizzazione di discariche
di soccorso ed impianti per lo smaltimento dei fanghi rivenienti dai processi di
depurazione e rifiuti speciali.
Art. 6Fondo per la realizzazione di
interventi:
Informatica In esecuzione del combinato
disposto di cui alla lettera a) art. 3 ed alla lettera a) art. 4 della presente
legge ed in attuazione dell art. 8 della LR 25 luglio 1979 n. 44
Modifiche ed integrazioni alla LR 4- 3- 1975, n. 24 - Procedure ed organi della Programmazione
, e autorizzata la spesa di 140 miliardi per il triennio finanziario
1983- 85 per la realizzazione di interventi riguardanti l informatica.
A tal fine e istituito nel
Bilancio pluriennale 1983- 85 apposito capitolo di spesa finanziato per l
importo di 140 miliardi con imputazione rispettivamente di 20 miliardi, 60
miliardi, 60 miliardi ai corrispondenti capitoli di Bilancio di previsione 1983, 1984,
1985.
Gli stanziamenti indicati al
precedente comma sono finalizzati ad interventi per:
a) la realizzazione di
sottosistemi informativi di supporto alla programmazione:
- sottosistema informativo
sanitario
- sottosistema informativo
territoriale
- sottosistema informativo di
supporto allOsservatorio del Mercato del Lavoro
- catasto rurale, colture -
foreste
- osservatorio
turistico
- beni culturali e storico
artistici
- servizi di accesso a Banche
Dati Nazionali ed Estere di interesse socio - economico;
b) l attuazione di programmi
di automazione dei servizi tecnici ed amministrativi interni all
Amministrazione Regionale;
c) la concessione di contributi
finanziari per lo sviluppo di servizi aziendali di natura informatica da parte
di societa consortili fra piccole imprese operanti nei settori dell industria, dei servizi, dell
artigianato, ai sensi del art. 17 lettera a) della legge 21 maggio 1981, n. 240
Provvidenze a favore dei Consorzi e delle Societa consortili tra
piccole e medie imprese, nonche delle Societa consortili miste ;
d) la erogazione di contributi
integrabili per l attuazione di progetti dimostrativi ed innovativi nell
ambito di quanto previsto dalla normativa di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell
art. 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 2 Interventi per i settori
dell economia di rilevanza nazionale .
Art. 7Fondo per la realizzazione di
interventi:
Servizi di terziario avanzato
di supporto al sistema produttivo ed alla Amministrazione
Regionale In attuazione del combinato
disposto di cui alla lettera a) art. 3 ed alla lettera a) art. 4 della presente
legge e autorizzata la spesa di 10,5 miliardi per il triennio finanziario 1983-
85 per la realizzazione di interventi riguardanti i servizi di terziario
avanzato di supporto al sistema produttivo, (piccole e medie imprese operanti
nei settori dell industria, del commercio, dell artigianato e del turismo ed
alla Amministrazione Regionale e Locale.
A tal fine e istituito nel
bilancio pluriennale 1983- 85 apposito capitolo di spesa finanziato per l
importo di 10,5 miliardi con imputazione rispettivamente di 4 miliardi, 3,5
miliardi, 3 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983,
1984, 1985.
Gli stanziamenti indicati al
comma precedente sono finalizzati alla realizzazione di:
a) strutture polifunzionali in
aree ad alta intensita di insediamenti Produttivi con il compito di erogare
servizi reali alle imprese minori operanti nei settori dell industria, del
commercio, dell artigianato e del turismo per interventi nei comparti della
produzione, della commercializzazione, della gestione, della innovazione
tecnologica;
b) interventi per un programma
di terziario avanzato finalizzato al consolidamento dell apparato tecnico -
amministrativo interno all Amministrazione Regionale e Locale.
Art. 8Fondo per la realizzazione di
interventi:
Viabilita
regionale In attuazione del combinato
disposto di cui alla lettera a) art. 3 ed alla lettera a) art. 4 della presente
legge e fino all approvazione del Piano territoriale della viabilita regionale
e autorizzata al spesa di 50 miliardi per il triennio finanziario 1983- 85 per
la realizzazione di interventi riguardanti la viabilita regionale. A tal fine
e istituito nel bilancio pluriennale 1983- 85 apposito capitolo di spesa
finanziato per l importo di 50 miliardi con imputazione rispettivamente di 15
miliardi, 15 miliardi, 20 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di
previsione 1983, 1984, 1985.
Gli stanziamenti indicati al
precedente comma sono finalizzati alla realizzazione di:
- costruzione della strada
regionale n. 1 a servizio del sub - appennino foggiano;
- costruzione della strada
regionale n. 6 della Murgia centrale;
- costruzione della strada
regionale n. 8 di circuitazione della penisola salentina – versante
jonico.
Gli stanziamenti di bilancio
relativi all anno 1983 sono destinati alla realizzazione di quota parte della
strada regionale n. 1, che assume carattere prioritario in rapporto all
emergenza che caratterizza la zona nella quale essa ricade - sub - appennino
foggiano – interessata da fenomeni franosi, tellurici, di dissesto idro -
geologico e da assoluta precarieta dei livelli occupazionali delle popolazioni
interessate.
Art. 9Fondo per la realizzazione di
interventi:
Finanziaria
Regionale In attuazione del combinato
disposto di cui alla lettera a) art. 3 ed alla lettera a) art. 4 della presente
legge e autorizzata la spesa di 60 miliardi per il triennio finanziario 1983-
85 per la realizzazione della Finanziaria Regionale.
A tal fine e istituito nel
bilancio pluriennale 1983- 85 apposito capitolo di spesa per l importo di 60
miliardi con imputazione paritetica triennale ai corrispondenti capitoli di
bilancio di previsione 1983, 1984, 1985.
Art. 10Fondo per la realizzazione di
interventi:
Procedure La Regione disciplinerà con specifici provvedimenti legislativi, in linea con le direttive del Piano Regionale di Sviluppo, le procedure per la realizzazione degli interventi previsti dagli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge. Fino allapprovazione ed entrata in vigore degli specifici provvedimenti legislativi indicati al precedente comma, la Giunta regionale, per la realizzazione di interventi aventi carattere di particolare urgenza riguardanti: a) il sottosistema informativo sanitario, il sottosistema informativo territoriale, il sottosistema informativo di supporto allOsservatorio del Mercato del Lavoro, il servizio di accesso a Banche Dati Nazionali ed Esteri di interesse socio-economico, i programmi di automazione dei servizi tecnici ed amministrativi interni allAmministrazione regionale, di cui allart. 6 della presente legge; b) una struttura polifunzionale pilota da localizzarsi nella Provincia di Bari nonchè il servizio di formazione permanente per i quadri medio-superiori dellAmministrazione Regionale e Locale di cui allart. 7 della presente legge, potrà stipulare Convenzioni con Enti, Consorzi e Società, specializzati in informatica, previa valutazione della loro affidabilità tecnico-finanziaria. Tali Convenzioni dovranno prevedere linsieme della fasi dei singoli interventi, i maccanismi di coinvolgimento degli uffici regionali, i tempi e le modalità di realizzazione, la remunerazione dei costi secondo lo stato di avanzamento degli stessi interventi. A tal fine la Giunta regionale, prima della stipula delle Convenzioni, acquisisce sulle specifiche deliberazioni il parere congiunto della Commissione Consiliare permanente competente per la Programmazione ed il Bilancio e della Commissione Consigliare competente per materia, che si esprimono entro 20 giorni dalla assegnazione delle stesse. Trascorso tale termine il parere delle Commissioni Consiliari si ritiene acquisito. (1) Allatto della costituzione della Finanziaria regionale, prevista dallart. 9 della presente legge, la Giunta regionale, con specifico provvedimento amministrativo, dovrà determinare per le convenzioni riguardanti gli interventi, di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, le modalità di subentro della predetta Finanziaria e degli organismi ad essa collegati nei rapporti con i singoli soggetti convenzionati. (1) Con riferimento agli interventi previsti dallultimo comma dellart. 8 della presente legge, si potrà provvedere - dopo aver acquisito il parere delle Commissioni Consiliari permanenti per la programmazione ed il territorio nei termini e con le modalità richiamati nel 2° comma del presente articolo - a mezzo di affidamento in concessione, nel rispetto della normativa di cui alla legge regionale 12 agosto 1978, n. 37 “Norme in materia di Lavori Pubblici” e del Regolamento di disciplina 15 luglio 1981, n. 150.
Art. 11Fondo per la redazione di piani
e progetti:
Salvaguardia e sviluppo delle
fasce costiere In esecuzione del combinato
disposto di cui alla lettera b) art. 3 ed alla lettera b) art. 4 della presente
legge e autorizzata la spesa di 16 miliardi per il triennio finanziario 1983-
85 per la redazione di piani, progetti di massima, studi di fattibilita nel
settore della salvaguardia e lo sviluppo della fascia costiera.
A tal fine e istituito nel
bilancio pluriennale 1983- 85 apposito capitolo di spesa finanziato per l
importo di 16 miliardi con imputazione rispettivamente di 2 miliardi, 7
miliardi, 7 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983,
1984, 1985.
Gli stanziamenti indicati al
precedente comma sono finalizzati alla redazione di:
a) Progetti di massima di opere
per:
- difesa del litorale per due
tratti prioritari indicati nel Piano Regionale di sviluppo nelle zone del Salento e del Gargano;
- salvaguardia e tutela
ambientale delle lagune di Lesina e Varano;
- disinquinamento del Mar
Piccolo di Taranto e relativo sviluppo della molluschicoltura ed
acquacoltura;
- disinquinamento dell area
industriale di Manfredonia;
- maricoltura nel porto di
Manfredonia;
- salvaguardia e valorizzazione
ambientale della Duna costiera del Conte, dell Isola di Portocesareo, del Boschetto di
Tricase, della Foresta Umbra, dei Laghi
Alimini, delle Cesine, di Torre Guaceto
e di Porto Selvaggio.
b) Piani tematici per:
- la salvaguardia e la difesa
della fascia costiera;
- la razionalizzazione e lo
sviluppo della fascia costiera;
- i porti e gli approdi
turistici regionali.
Art. 12Fondo per la redazione di piani
e progetti:
Sistemi
urbani In esecuzione del combinato
disposto di cui alla lettera b) art. 3 ed alla lettera b) art. 4 della presente
legge, e autorizzata la spesa di 5 miliardi per il triennio finanziario 1983-
85 per la redazione del piano territoriale e dei progetti di studi di
fattibilita dei sistemi urbani della Puglia.
A tal fine e istituito nel
bilancio pluriennale 1983- 85 un apposito capitolo di spesa finanziato per l
importo di 5 miliardi con imputazione rispettivamente di 1,5 miliardi, 1,5
miliardi, 2 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983,
1984, 1985.
Gli stanziamenti indicati al
precedente comma sono predisposti per la redazione della specifica
pianificazione territoriale e dei progetti relativi ai sistemi urbani Jonico
salentino, Puglia Centrale e Capitanata
Art. 13Fondo per la redazione di piani
e progetti:
Valorizzazione delle aree
marginali In esecuzione del combinato
disposto di cui alla lett. b) art. 3 ed alla lett. b) art. 4 della presente
legge e autorizzata la spesa di 6 miliardi per il triennio finanziato 1983- 85
per la redazione di piani, progetti di massima, studi di fattibilita nel
settore della valorizzazione delle aree marginali.
A tal fine e istituito nel
bilancio pluriennale 1983- 85 apposito capitolo di spesa finanziato per l
importo di 6 miliardi con imputazione rispettivamente di 2 miliardi, 2 miliardi,
2 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984,
1985.
Gli stanziamenti indicati al
precedente comma sono finalizzati alla redazione del piano territoriale e di
progetti integrati per la valorizzazione, l incremento occupazionale e la
elevazione della qualita della vita delle aree pilota del Sub - Appennino Dauno
e della Murgia Barese.
Art. 14Fondo per la redazione di piani
e progetti:
Programmi integrati per le aree
di crisi in Puglia In esecuzione del combinato
disposto di cui alla lett. b) art. 3 ed alla lett. b) art. 4 della presente
legge e autorizzata la spesa di 13 miliardi per il triennio finanziato 1983- 85
per la redazione di piani, progetti di massima, studi di fattibilita per lo
sviluppo integrato delle aree di crisi interessanti i sistemi territoriali della
Capitanata e della penisola Ionica e Salentina di cui alla normativa della legge
12 agosto 1982, n. 545 << Conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto - Legge 30 giugno 1982, n. 389, concernente durata dell Intervento
Straordinario del Mezzogiorno >>.
A tal fine e istituito nel
bilancio pluriennale 1983- 85 apposito capitolo di spesa finanziato per l
importo di 13 miliardi con imputazione rispettivamente di 4 miliardi, 4,5
miliardi, 4,5 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione
1983, 1984, 1985.
Gli stanziamenti indicati al
precedente comma sono finalizzati alla redazione di un piano territoriale
coordinato di interventi e di progetti così articolato:
- completamento del sistema
infrastrutturale;
- opere di sistemazione idro -
geologica;
- sviluppo dell apparato
produttivo delle piccole imprese e dell artigianato;
- individuazione di nuove
qualificazioni industriali collegate alla prospettiva delle centrali per la
produzione di energia elettrica;
- potenziamento delle strutture
agricole;
- potenziamento delle strutture
turistiche ed agro - turistiche;
- recupero dei nuclei antichi
dei maggiori centri.
Art. 15Fondo per la redazione di piani
e progetti:
Salvaguardia e valorizzazione
dei beni culturali e ambientali In esecuzione del combinato
disposto di cui alla lett. b) art. 3 ed alla lettera b) art. 4 della presente
legge, e autorizzata la spesa di 11 miliardi per il triennio finanziario 1983-
85 per la redazione di piani e progetti riguardanti la salvaguardia e la
valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
A tal fine e istituito nel
bilancio pluriennale 1983- 85 apposito capitolo di spesa finanziato per l
importo di 11 miliardi con imputazione rispettivamente di 1 miliardo, 5
miliardi, 5 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983,
1984, 1985.
Gli stanziamenti indicati al
precedente comma sono finalizzati alla redazione di piani territoriali e
progetti per:
a) la salvaguardia e la
valorizzazione dei beni culturali della Puglia;
b) la conservazione e
valorizzazione dei beni
ambientali.
Art. 16Fondo per la redazione di piani
e progetti:
Valorizzazione aree
interne In esecuzione del combinato
disposto di cui alla lettera b) art. 3 ed alla lettera b) art. 4 della presente
legge e autorizzata la spesa di 5 miliardi nel triennio finanziario 1983- 85
per l elaborazione di un piano territoriale, progetti di massima e studi di
fattibilita, finalizzati all individuazione delle nuove aree irrigue nelle
zone piu svantaggiate, in stretto coordinamento con i Progetti Speciali nn. 23
e 33 della Cassa per il Mezzogiorno e con i progetti regionali per la
valorizzazione della produzione agricola e sviluppo della rete di assistenza
tecnica.
A tal fine e istituito nel
bilancio pluriennale 1983- 85 apposito capitolo di spesa finanziato per l
importo di 5 miliardi con imputazione rispettivamente di 1 miliardo, 2 miliardi,
2 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984,
1985.
Gli stanziamenti indicati al
precedente comma devono finanziare a progettazioni che prioritariamente
assicurino la integralita del rapporto tra le aree piu svantaggiate e quelle
irrigue apprestando reti pubbliche di distribuzione ed opere di trasformazione
irrigua.
Art. 17Fondo per la redazione di piani
e progetti:
Aree per insediamenti
produttivi secondari(2) [In attuazione del combinato
disposto di cui alla lettera b) art. 3 ed alla lettera b) art. 4 della presente
legge e autorizzata la spesa di 5 miliardi per il triennio finanziario 1983-
1985 per la redazione di un piano territoriale, di progetti di massima e di
studi di fattibilita per gli insediamenti produttivi secondari nel territorio
pugliese.
A tal fine e istituito nel
bilancio pluriennale 1983- 85 apposito capitolo di spesa finanziato per l
importo di 1,5 miliardi, 1,5 miliardi, 2 miliardi ai corrispondenti capitoli di
bilancio di previsione 1983, 1984, 1985.]
(2) Articolo abrogato dalla l.r. 28/98, allegato C.
Art. 18Fondo per la redazione di piani
e progetti:
Valorizzazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli In esecuzione del combinato
disposto di cui alla lettera b) art. 3 ed alla lettera b) art. 4 della presente
legge e autorizzata la spesa di 7 miliardi per il triennio finanziario 1983- 85
per la redazione di piani, progetti di massima, studi di fattibilita nei
settori della valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
A tal fine e istituito nel
bilancio pluriennale 1983- 85 apposito capitolo di spesa finanziato per l
importo di 7 miliardi con imputazione rispettivamente di 1 miliardo, 3 miliardi,
3 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984,
1985.
Gli stanziamenti indicati al
precedente comma sono finalizzati alla redazione di piani, progetti di massima e
studi di fattibilita secondo la seguente articolazione;
a) valorizzazione di prodotti
agricoli;
- progetto per la definizione,
a livello di produzione, delle specie, varieta, tecniche agronomiche, processi
di selezione;
- progetto per la definizione,
a livello di conservazione, di strutture, tecnologie e strumenti per la
prevenzione e controllo di alterazioni pre e post raccolta; - progetto, per la
definizione, a livello di trasformazione, di operazioni e processi finalizzati,
tecnologie appropriate, ammodernamento dei processi di trasformazione di alcune
produzioni tipiche pugliesi, tecnologie e processi di seconda trasformazione;
- progetto per la definizione
dei livelli di utilizzazione dei sottoprodotti e degli
scarti.
b) Commercializzazione dei
prodotti agricoli:
- progetto per il miglioramento
delle condizioni di commercializzazione delle produzioni agricole, strettamente
collegato a quello relativo alla valorizzazione, da raccordare con la normativa
e le relative direttive previste dalla LR 31 agosto 1981, n. 51 e con gli investimenti previsti dal Progetto
speciale dell Intervento Straordinario.
Art. 19Fondo per la redazione di piani
e progetti:
Servizi di assistenza tecnica
in agricoltura In attuazione del combinato
disposto di cui alla lettera b) art. 3 ed alla lettera b) art. 4 della presente
legge e autorizzata la spesa di 4,500 miliardi per il triennio finanziario
1983/ 85 per la redazione di piani, progetti di massima, studi di fattibilita
riguardanti i servizi di assistenza tecnica in agricoltura.
A tal fine e istituito nel
bilancio pluriennale 1983/ 85 apposito capitolo di spesa finanziato per l
importo di 4,500 miliardi con imputazione rispettivamente di 1,500 miliardi, 2
miliardi e 1 miliardo ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983,
1984 e 1985.
Gli stanziamenti di cui al
comma precedente sono finalizzati prioritariamente alla redazione di
progettazioni per un programma di
servizi superiori per l agricoltura in aree pilota della Puglia.
Art. 20Fondo per la redazione di piani
e progetti:
Programmi integrati Puglia -
Basilicata In esecuzione del combinato
disposto di cui alla lett. b) art. 3 ed alla lett. b) art. 4 della presente
legge ed in armonia con le norme di cui all art. 8 del Decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, e autorizzata la spesa di 5 miliardi
per il triennio finanziario 1983- 85 per la redazione di piani, progetti di
massima, studi di fattibilita nell ambito
dei programmi integrati Puglia - Basilicata.
A tal fine e istituito nel
bilancio pluriennale 1983- 85 apposito capitolo di spesa finanziato per l
importo di 5 miliardi con imputazione rispettivamente di 2 miliardi, 2 miliardi,
1 miliardo ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984,
1985.
Gli stanziamenti indicati al
precedente comma sono finalizzati al sostegno (in forma paritetica con la
Regione Basilicata) di un programma integrato di cooperazione tra le Regioni
Puglia e Basilicata così articolato:
a) redazione del progetto
regionale per l area senisese - pollinese - lagonegrese e del progetto
turistico Jonico - Tirreno;
b) piano di valorizzazione e
potenziamento delle sottoforniture;
c) piano integrato di sviluppo
agro - alimentare.
I predetti programmi saranno
realizzati attraverso gli strumenti da attivare ai sensi delle vigenti leggi con
specifico riferimento alle possibilita operative offerte dal richiamato art.8
del DPR 616/ 77.
Art. 21Fondo per la redazione di piani
e progetti:
Procedure Le procedure per la redazione
dei piani, progetti di massima e studi di fattibilita previsti dagli artt. 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19 e 20 sono disciplinati dalla normativa di cui alla
LR 12 agosto 1981, n. 45 2 Norme per il conferimento di consulenze
.
I piani, i progetti di massima,
gli studi di fattibilita e gli interventi di cui all art. 3 della presente
legge sono predisposti in coordinamento tra i competenti assessorati mediante il
coinvolgimento delle relative strutture operative.
I piani, i progetti di massima
e gli studi di fattibilita di cui alla lettera b) dell art. 3 della presente
legge sono definiti per stralci organici annuali.
Art. 22Fondo per la redazione dei
progetti di rilevante interesse economico -
territoriale Al fine di dotare gli Enti
locali della Regione Puglia di potenzialita progettuali adeguate, in esecuzione
del combinato disposto di cui alla lett. c) art. 3 ed alla lettera c) art. 4
della presente legge, e autorizzata la spesa di 25 miliardi per il
finanziamento dei progetti di rilevante interesse economico - territoriale,
compatibili con le scelte del Piano regionale di Sviluppo, ad iniziativa di
Amministrazioni Provinciali, Comuni singoli o associati, Comunita Montane. A
tal scopo e istituito nel bilancio pluriennale 1983- 85 apposito capitolo di
spesa finanziato per l importo di 25 miliardi con imputazione rispettivamente
di 5 miliardi, 10 miliardi, 10 miliardi ai corrispondenti capitoli dei bilanci
di previsione 1983, 1984, 1985. Per il finanziamento della
redazione di progetti di cui al primo comma del presente articolo le
Amministrazioni Provinciali, i Comuni singoli o associati, le Comunita Montane
e i Consorzi ASI inoltrano al Presidente della Regione, entro quattro mesi dalla
entrata in vigore della presente legge, specifiche proposte allegando copia
delle deliberazioni formalmente approvate dai rispettivi organi di
controllo.
La Giunta Regionale, su
proposta degli Assessori alla Programmazione ed all Urbanistica di intesa con
gli Assessori del dipartimento competente per materia, provvede, entro il 30
Novembre 1983, alla verifica delle compatibilita con il Piano Regionale di
Sviluppo e ammette a finanziamento l elaborazione dei progetti proposti.
Particolare priorita sara riservata alle iniziative progettuali di rilevante
interesse tecnico - economico che coinvolgano vaste aree
territoriali.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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