Legge Regionale 7 gennaio 1984, n. 2 Variazioni al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1983.
Art. 1Nello stato di previsione del
bilancio della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1983, approvato con
legge regionale 17 giugno 1983, n. 10, sono introdotte le variazioni di cui alla
Tabella n. 1, che costituisce parte integrante della presente
legge.
Art. 2Per effetto delle variazioni di
cui al precedente articolo, l ammontare complessivo dell entrata e della spesa
dello stato di previsione del bilancio per l esercizio finanziario 1983 risulta
aumentato di lire 18.881.645.464= in termini di competenza e ridotta di L.
68.436.943.313= in termini di cassa.
Art. 3Il bilancio di previsione per
l esercizio finanziario 1984 indichera le somme per la realizzazione dei
programmi e dei progetti di cui alla legge regionale 17 giugno 1983, n. 8, non
definiti nell esercizio 1983.
L adozione degli atti
amministrativi disciplinati dal secondo e terzo comma dell art. 10 della legge
regionale 17 giugno 1983, n. 8 e condizionata all approvazione di specifiche
leggi regionali attuative degli interventi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 9 della
medesima legge.
A tal fine, il fondo per la
realizzazione degli interventi previsti dal precedente comma, disciplinato dalla
lett. a) dell art. 4 della presente legge regionale n. 8 del 17 giugno 1983, e
da configurarsi quale fondo globale, non direttamente utilizzabile nell anno
1983 per imputazione diretta degli atti di spesa.
Per il finanziamento del Piano
urbanistico territoriale di cui all art. 2 della predetta legge regionale n. 8
del 17 giugno 1983 e istituito nel bilancio di previsione per l esercizio
finanziario 1983 il Cap. 01306 con uno stanziamento pari a 3 miliardi di lire,
così modificando la dotazione
finanziaria dello stesso art. 2 della LR n. 8 del 17 giugno
1983.
Art. 4La Giunta regionale determina
annualmente, per le case di cura, le diarie giornaliere di degenza diverse dalla
fascia C , gli oneri di natura non sanitaria a carico degli
assistiti, le quote rimborsabili per le prestazioni di assistenza ospedaliera a
regime indiretto.
Alla liquidazione delle quote
rimborsabili e delle contabilita mensili per l assistenza convenzionata
provvede la Giunta regionale, accertata la disponibilita della relativa quota
del Fondo sanitario assegnato alla Regione a norma dell art. 51 della legge 23/
12/ 1978, n. 833, con periodicita trimestrale, facendo salva la possibiita di
acconti mensili, anche con provvedimento dell assessore regionale alla Sanita,
nella misura dell 85%.
Art. 5La lettera b) del punto 2)
dell art. 2 della L. R. 3/ 7/ 1979, n. 40 e così sostituita:
b) all intervenuta
autorizzazione di cui alla precedente lettera a) rilasciata dall assessore
regionale alla Sanita, sentito il parere di un collegio medico composto da tre
sanitari in servizio presso la Regione. In casi particolari il collegio medico
puo avvalersi della consulenza di un primario ospedaliero o di un docente
universitario indicati dall Assessore
regionale alla Sanita per settore patologico.
Art. 6I termini per la presentazione
delle istanze di contributo di cui all art. 3 della legge regionale 10/ 12/
1982, n. 36, sono prorogati di altri sessanta giorni a partire dalla data di
entrata in vigore della presente legge, fatte salve le domande pervenute entro i
termini, che sono liquidate indipendentemente dalla riapertura dei termini di
cui al presente articolo.
Art. 7Sugli stanziamenti recati dalla
presente legge saranno assunti i relativi impegni, per la competenza 1983, entro
i termine di venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 8La durata dei contributi
pluriennali disciplinati dalla lett. b) dell art. 5 della LR 12/ 8 1978, n. 37
Norme in materia di Lavori Pubblici e variabile da un minimo
di dieci anni ad un massimo di trentacinque anni. All.
Omissis
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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