Legge Regionale 19 marzo 1984, n. 15
Modifica alla legge regionale 7 gennaio 1984 n. 1 - Determinazione della tassa regionale di circolazione.(1)
ARticolo unico [1) Ai fini della maggiorazione
del 5% di cui al punto 3 del II comma della LR n. 1 del 1- 1- 1984, per
autoveicoli si intendono le autovetture con motore di potenza superiore a 25
cavalli fiscali.
2) Il III comma dello stesso
articolo e modificato come segue:
Le norme di cui alla
presente legge si applicano dal 1 gennaio 1984: le maggiori tasse dovute vanno
versate in occasione del primo pagamento utile per tassa automobilistica effettuato successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge .
3) Coloro che alla data dell
entrata in vigore della presente legge hanno versato l integrazione della tassa
regionale automobilistica, aggiornata secondo le disposizioni della LR n. 1 del
7- 1- 1984, con l applicazione della sovratassa per ritardato pagamento, hanno
diritto al rimborso di tale sovratassa, previa istanza al Presidente della
Giunta regionale.
4) Hanno diritto al rimborso
dell aumento del 5%, di cui al punto 3 del secondo comma della LR n. 1 del 7-
1- 1984, i proprietari di autoveicoli, escluse le autovetture di potenza
superiore a 25 cavalli fiscali, che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, hanno gia versato il suddetto aumento. Le istanze di rimborso
vanno dirette al Presidente della Giunta regionale.
5) Agli eventuali oneri
rivenienti dalla presente legge si provvede con i fondi di cui al Cap. 00366 del
Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1984, approvato dal
Consiglio regionale nella seduta del 29 dicembre 1983.]