Anno 1984
Numero 16
Data 03/04/1984
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 13 aprile 1984, n. 37, suppl. ord.
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Legge Regionale 3 aprile 1984, n. 16

Inquadramento del personale comandato ai sensi delle leggi nn. 386 del 17 agosto 1974, 349 del 29 giugno 1977 e 833 del 23 dicembre 1978 e del personale messo a disposizione ai sensi del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 e delle leggi nn. 641/ 78 e 642/ 79.



Art. 1


1.  È inquadrato nel ruolo unico regionale a decorrere dal 1° febbraio 1981, con i criteri e le modalità previste dalla presente legge:

a)       il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29.6.1977, n. 349 e 23.12.1978, n. 833, che ne faccia richiesta ai sensi della L.R. 2.3.1981, n. 21;

b)      il personale di ruolo e non di ruolo e a tempo indeterminato trasferito o messo a disposizione della Regione, proveniente dallo Stato e dagli Enti disciolti o riformati in forza del D.P.R. n. 616 del 27.7.1977 e delle leggi n. 641/78 e n. 642/79.

2. Linquadramento è effettuato secondo criteri di perequazione e di omogeneità fra le varie categorie di personale da inquadrare e nei confronti del personale già inquadrato.




Art. 2


1. Dalla data di decorrenza dellinquadramento, al personale di cui alla presente legge si applicano tutte le norme dello stato giuridico e del trattamento economico personale regionale, salvo quanto specificatamente stabilito dalla presente legge.

2. Ai soli effetti giuridici, linquadramento del perosnale previsto dallart. 5 delle legge 8.8.1980, n. 441 decorre dal 1°  gennaio 1981.

3. Ai soli fini dellammissione ai concorsi indetti dalla Regione, i periodi di servizio prestato presso lAmministrazione di provenienza e presso la Regione anteriormente alla data del 1° febbraio 1981 sono considerati, per tutto il personale previsto dalla presente legge, come periodi alle dipendenze organiche della Regione.




Art. 3


1. L inquadramento del personale di cui al precedente art. 1 e disposto sulla base della qualifica o livello rivestito alla data del 31/ 1/ 1981 in conformita alle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

2. Per il personale di cui al secondo comma dell articolo precedente, l inquadramento e operato sulla base della qualifica rivestita alla data del 31/ 12/ 1980.

3. Qualora sopravvengano, anche successivamente alla adozione dei formali provvedimenti di inquadramento, modificazioni di qualifiche o livello nell ordinamento di provenienza che retroagiscano i propri effetti anteriormente alle date previste dal precedente comma, esse sono prese a base dell inquadramento e ne provocano la modifica. Per il personale che rivesta negli ordinamenti di provenienza, alle date richiamate dai precedenti commi, qualifiche non espressamente previste dalle tabelle A) e B) allegate alla presente legge si procede all inquadramento in via analogica sulla base dell equipollenza tra le qualifiche stesse e quelle espressamente previste dalle tabelle.

4. Ai fini dell inquadramento si applicano contestualmente i seguenti criteri integrativi delle tabelle di corrispondenza A) e B) allegate alla presente legge:

a) trovano applicazione le norme previste dall art. 40 della LR 13/ 3/ 1980, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni, ferme restando tutte le condizioni e le modalta ivi previste, limitatamente al personale:

- proveniente dalle Amministrazioni statali che al momento dell inquadramento nel ruolo regionale non abbia conseguito, in applicazione delle disposizioni della legge 11/ 7/ 1980, n. 321, un passaggio tale da collocarsi in qualifica o livello corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza nell ordinamento di provenienza vigente anteriormente alla legge surrichiamata;

- proveniente dalla Amministrazioni statali che al momento dell inquadramento nel ruolo regionale non abbia fruito degli scorrimenti di livello previsti dall art. 4,  IV comma, della legge 11/ 7/ 1980, n. 321;

- proveniente da altri Enti e al quale non si applicano le disposizioni delle successive lettere C), D), E).

b) il personale a cui, in attuazione dell art. 4 della legge 11/ 7/ 1980, n. 321, siano applicabili gli scorrimenti di livello previsti da tale normativa e reinquadrato nel livello funzionale regionale superiore a quello attribuito all 1/ 2/ 1981 in conformita delle allegate tabelle a compimento delle anzianita previste dall art. 4 della legge sopra citata  se non abbia gia fruito di quanto previsto alla precedente lettera a);

c) il personale con qualifica di commesso  nellordinamento di provenienza e inquadrato nel III livello funzionale se in possesso di una anzianita di servizio di otto anni alla data del 30/ 9/ 1978;

d) il personale con qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica  professionale con formale incarico di coordinamento  nell ordinamento di provenienza e inquadrato nel  VI livello funzionale;

e) e inquadrato nel livello funzionale immediatamente superiore a quello previsto dalle allegate tabelle il personale con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore con dieci anni di anzianita nella qualifica di cu all art. 39 del DPR 26/ 5/ 1976, n. 411 e con la laurea alla data del 31/ 12/ 1979; il personale con qualifica di direttore aggiunto di divisione in possesso del diploma di laurea e di nove anni e sei mesi di anzianita nella carriera direttiva alla data del 31/ 12/ 1979.

5. L inquadramento del personale proveniente dalle Opere Universitarie avra luogo secondo le norme del presente articolo, a compimento delle operazioni di reinquadramento previste dall ordinamento di provenienza per mansioni svolte nell ambito delle Opere medesime.

E comunque esclusa la cumulabilita dei benefici previsti dal presente articolo con quelli del surrichiamato reinquadramento.

6. L applicazione delle norme dei precedenti commi 4 e 5 non puo in alcun caso comportare piu di un passaggio di livello di provenienza. 




Art. 4


1. La posizione economica nel livello funzionale di inquadramento nel ruolo regionale e determinata dallo stipendio in godimento al giorno antecedente alla data di decorrenza dell inquadramento comprensivo di scatti e classi acquisiti ed eventuali assegni personali pensionabili, fermo restando il principio della non cumulabilita di  benefici rivenienti da contratti diversi.

2. Per il personale il cui accordo contrattuale nazionale di provenienza preveda miglioramenti economici riferiti al triennio 1979- 81 con decorrenza di attribuzioni dall 1/ 2/ 1981, la posizione economica di cui al comma precedente e comprensiva dei miglioramenti medesimi.

3. Per il personale degli enti soppressi privo di sviluppi contrattuali nel triennio 1979/ 81 la posizione economica e determinata con l aggiunta dei benefici di cui alla LR n. 22 del 2/ 3/ 1981; allo stesso personale si estendono, altresì, i benefici economici di cui alla LR  n. 16 del 13/ 3/ 1980 se privo di sviluppi contrattuali anche per il triennio precedente.

4. Salvo quanto disposto al comma precedente, al personale di cui alla presente legge non si applicano i benefici economici previsti per il personale regionale, decorrenti dall 1/ 2/ 1981.

5. Sino all entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dagli ordinamenti di provenienza in vigore dal 1° febbraio 1981, se piu favorevoli.

6. La posizione giuridica nel livello di inquadramento funzionale, qualora non sia coincidente con quella economica, si determina con i criteri di cui  all art. 46 della LR 13/ 3/ 1980, n. 16.

7. Allo stesso personale si applicano le norme sul maturato in itinere, calcolate secondo le norme dell ordinamento di provenienza, previste dal citato art. 46 della LR n. 16 del 13/ 3/ 1980. 




Art. 5


1. Al personale proveniente dallo Stato, dagli Enti ospedalieri, dagl Enti soppressi o interessati a processi di scorporo o di riforma, che continuerà ad operare nelle strutture di destinazione in turni avvicendati, viene corrisposta, fino allentrata a regime dellaccordo del personale dipendente della Regione relativamente al periodo 1982/84, la indennità di cui sopra non è suscettibile pertanto degli incrementi previsti dallultimo comma dellall. A) al D.P.R. 26.5.1976, n. 411.

2. Al personale proveniente da Enti pubblici, comandato ex art. 19 della legge n. 386 del 17.8.1974 e successive integrazioni da sede di servizio diversa da quella di destinazione il trattamento di missione compete, ove ne ricorrano i presupposti al momento del comando, secondo la disciplina prevista dalle norme dellordinamento di provenienza vigente alla data di assunzione del servizio presso la Regione.




Art. 6

(1) 


1. Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto rispettivamente alle competenti gestioni per le assicurazioni obbligatorie contro le malattie, allIstituto Nazionale per lAssistenza dei dipendenti degli Enti Locali (INADEL) e alla Cassa per le Pensioni dei dipendenti degli Enti Locali (CPDEL).

2. Ai dipendenti inquadrati a norma della presente legge, o ai loro superstiti, è data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nellambito dellassicurazione obbligatoria.



(1) Per il trattamento di previdenza e la ricongiunzione dei periodi assicurativi vedi l.r. 36/87


Art. 7


1. Il personale di cui alla presente legge è inquadrato nel ruolo unico della Regione anche in soprannumero rispetto alla dotazione complessiva al cui eventuale ampliamento si provvederà con legge regionale (2)  entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



(2) Vedi la l.r. 19/87.


Art. 8


1. L onere per l attuazione della presente legge gravera sui capitoli n. 00302, n. 00332, n.00334,  n. 00306, n. 00307, n. 00308, disponibili, del bilancio regionale 1984, approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 588 del 29/ 12/ 1983, dando atto che gli oneri relativi agli esercizi successivi trovano copertura nel bilancio triennale 1984/ 86. 

TABELLA A

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale proveniente dallo Stato e dal parastato

Regioni

Stato

Parastato

I LIVELLO

II LIVELLO

III LIVELLO

IV LIVELLO

V LIVELLO

VI LIVELLO

VII LIVELLO

VIII LIVELLO

I LIVELLO

II LIVELLO

III LIVELLO

IV e V LIVELLO

VI LIVELLO

STATO VII LIVELLO

VIII LIVELLO

Direttore di divisione ad esaurimento ed ispettore generale ad esaurimento di cui allart. 155 della legge n. 312/1980, I Dirigente, Dirigente superiore

-

Commesso

Agente tecnico

Archivista dattilografo-Operatore tecnico

Assistente, Assistente tecnico, Assistente tecnico professionale, seconda qualifca professionale

Collaboratore, Collaboratore tecnico, Assistente da almeno 5 anni in possesso del diploma di scuola media superiore e della qualifica di coordinatore

Collaboratore tecnico professionale, Collaboratore tecnico (analisi, statistici, sociologi), I qualifica professionale, Collaboratore coordinatore, Collaboratore tecnico coordinatore

Dirigente, Dirigente superiore, Personale della I qualifica professionale o del ruolo tecnico con almeno 15 anni di servizio e con funzioni di direzione di strutture complesse organizzative da almeno un anno alla data di entrata in vigore del D.P.R. 761/79, Personale della I qualifica professionale o del ruolo tecnico che nellordinamento delle carriere preesistenti allentrata in vigore della legge 70/75 rivestiva una qualifica non inferiore a quella di direttore principale.  Medico della I qualifica profess. che nellordinamento delle carriere preesistenti alla entrata in vigore della legge 70/75 ricopriva una qualifica corrispondente a direttore principale dirigente generale

TABELLA B

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale proveniente dagli Enti Ospedalieri

LIVELLO Regioni

LIVELLO Ospedaliero

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

I

II

III

IV

V e VI

VII

VIII

Assistente Medico, Ispettore sanitario, assistente tecnico, coadiutore amministrativo, coadiutore tecnico (biologo, fisico-chimico, ecc.), psicologo non medico, farmacista, collaboratore.

I e II livello dirigenziale

aiuto medico e vice direttore sanitario, direttore di farmacia, direttore tecnico (biologo e fisico-chimico, direttore sanitario e primario, direttore amministrativo.





Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.