Legge Regionale 27 aprile 1984, n. 20
Proroga della legge regionale 21 giugno 1980, n. 77 e sua estensione alle Commissioni sanitarie per il riconoscimento della cecita' civile e del sordomutismo(1)
Art. 1(2)
[Le disposizioni di cui alla
legge regionale 21 giugno 1980, n. 77, sono prorogate, senza soluzione di
continuita, fino alla data di trasferimento alle Unita Sanitarie Locali delle
funzioni in materia di accertamenti, certificazioni e ogni altra prestazione
medico legale esercitata dal Medico Provinciale. ]