Legge Regionale 27 aprile 1984, n. 21 Composizione e funzionamento della Commissione di disciplina delle Unita' Sanitarie Locali.(1)
Art. 1(Composizione)(2) [Ai sensi e per gli effetti
dell art. 61 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, in ogni Unita Sanitaria Locale
e istituita una Commissione di disciplina composta di sei componenti titolari,
di cui tre nominati dal Comitato di Gestione e tre designati, congiuntamente,
dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell accordo di cui all art. 47
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Per ciascun componente titolare e con le
stesse modalita, e rispettivamente nominato o designato un componente
supplente. Tutti i componenti, effettivi e
supplenti, devono essere dipendenti dell Unita Sanitaria Locale, tra i
componenti effettivi viene eletto il Presidente. Nei procedimenti disciplinari a
carico di dipendenti per i quali e richiesta la iscrizione agli Albi
professionali, la Commissione e integrata da un componente, con voto
consultivo, designato dal competente Ordine o Collegio professionale.
Esplica le funzioni di
segretario, senza diritto di voto, un dipendente dell Unita Sanitaria Locale
del ruolo del personale amministrativo con posizione funzionale non inferiore a
quella di collaboratore.
Per la costituzione e il
funzionamento della Commissione di disciplina si osservano i criteri previsti
nella presente legge.]
Art. 2(Nomina dei componenti da parte
dell USL)(3) [Alla nomina dei tre componenti
effettivi di sua spettanza il Comitato di Gestione provvede con votazione unica
e segreta, con voto limitato ad un nome.
In caso di parita di
suffragio, risulta eletto il piu anziano di eta.
Ad avvenuta nomina dei tre
componenti effettivi, il Comitato di Gestione provvede, nella stessa seduta, e
con le stesse modalita di cui al precedente comma, alla nomina dei tre
componenti supplenti di sua pertinenza, avendo cura di abbinare ogni nominativo
di questi ultimi a ciascuno dei componenti effettivi gia nominati; a tal fine,
prima della distribuzione ai votanti, devono essere riportati sulle schede di
votazione i nominativi dei componenti effettivi.
Le deliberazioni adottate a
mente dal presente articolo, devono essere trasmesse all organo di controllo
entro otto giorni.]
Art. 3(Designazione dei Componenti da
parte delle Organizzazioni Sindacali)(4) [Le designazioni dei componenti
titolari e supplenti vengono richieste dal Presidente del Comitato di Gestione a
tutte le organizzazioni sindacali firmatarie dell accordo contrattuale del
personale dipendente, mediante lettere raccomandate con avviso di ricevimento da
inviarsi alle rappresentanze provinciali di dette organizzazioni.
Le organizzazioni sindacali
provvedono alle designazioni congiuntamente.
La designazione deve
obbligatoriamente contenere, accanto a quello del componente titolare, il
nominativo del corrispondente componente supplente e deve pervenire al
Presidente del Comitato di Gestione entro trenta giorni da quello di ricevimento
della richiesta di cui al precedente comma.
Scaduto inutilmente il predetto
termine, il Presidente del Comitato di Gestione richiede alle stesse
organizzazioni sindacali la designazione separata di un componente effettivo e
di un supplente, da effettuarsi entro 15 giorni dal ricevimento della
richiesta.]
Art. 4(Costituzione)(5) [La costituzione della
Commissione di disciplina ha luogo con deliberazione del Comitato di Gestione.
Con lo stesso provvedimento, il
Comitato di Gestione affida le funzioni di segretario della Commissione di
disciplina a un dipendente dell Unita Sanitaria Locale appartenente al ruolo
del personale amministrativo con posizione funzionale non inferiore a quella di
collaboratore.]
Art. 5(Insediamento)(6) [Il Presidente del Comitato di
Gestione insedia la Commissione di disciplina, assumendone provvisoriamente la
presidenza.
Indi, coadiuvato dal
segretario, ne verifica la regolare composizione e invita i presenti a procedere
all elezione del Presidente con l osservanza delle modalita appresso
indicate.
Il Presidente della Commissione
di disciplina deve essere prescelto tra i componenti effettivi, con votazione
segreta, e deve ottenere un numero di voti non inferiore a quattro.
In caso di esito negativo, il
Presidente del Comitato di Gestione indice una seconda votazione.
In detta seconda votazione
risulta eletto il componente effettivo che abbia riportato il maggior numero di
voti; in caso di parita di suffragio, risulta eletto il piu anziano di eta.
Della seduta di insediamento
viene redatto apposito verbale firmato dal segretario, dal Presidente del
Comitato di Gestione e dal Presidente della Commissione di disciplina; in caso
di mancata elezione, la firma di quest ultimo e sostituita da quella del
componente effettivo piu anziano fra i presenti.]
Art. 6(Durata in carica e
rinnovo)(7) [La Commissione di disciplina
dura in carica tre anni.
Qualora durante tale periodo
taluno dei componenti della Commissione o il segretario venga a cessare dall
incarico, si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane al compimento
del triennio, con le modalita di designazione previste dalla presente legge.
L iniziativa per il rinnovo
della Commissione spetta al Presidente del Comitato di Gestione, il quale e
tenuto ad avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 entro il secondo
mese precedente a quello di scadenza.
Oltre che alla normale
scadenza, si procede al rinnovo totale della Commissione in caso di simultanee
dimissioni di tre componenti effettivi. All uopo, il Comitato di Gestione, con
proprio provvedimento, dichiara ufficialmente sciolta la Commissione ed avvia le
procedure di rinnovo.
Il Presidente ed i componenti
effettivi della Commissione non possono essere confermati: tale divieto permane
anche in caso di anticipato scioglimento o di dimissioni
volontarie.]
Art. 7(Presidente)(8) [Il Presidente convoca e
presiede la Commissione, firma gli atti e le deliberazioni e, coadiuvato dal
segretario, esegue le decisioni e provvede in generale all espletamento di
tutti i compiti connessi al buon funzionamento della Commissione stessa o
comunque richiesti dalla presente legge. In particolare:
- fissa la data della
trattazione orale;
- riferisce sui casi sottoposti
a giudizio;
- puo nominare un
relatore;
- decide sulle ricusazioni dei
componenti effettivi o supplenti;
- determina l ordine e le
modalita di votazione dei componenti e ne raccoglie le manifestazioni di
volonta.
Il Presidente, ai sensi e per
gli effetti dell articolo 61, comma terzo, del DPR 20 dicembre 1979, n. 761,
designa il suo sostituto tra i componenti effettivi.]
Art. 8(Componenti)(9) [I componenti effettivi o
supplenti devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare
pareri in ordine a procedimenti disciplinari, al di fuori dell esercizio delle
loro funzioni di componenti della Commissione.
Ogni componente effettivo ha il
suo sostituto nel corrispondente componente supplente, il quale puo intervenire
a tutte le riunioni della Commissione, ma la sua presenza assume rilevanza a
ogni conseguente effetto soltanto in caso di assenza o di legittimo impedimento
del titolare. Il componente supplente sostituisce altresì il membro
effettivo decaduto o cessato, fino alla
nomina o alla designazione del nuovo titolare, fermo restando quanto previsto al
secondo e quarto comma del precedente articolo 6.
Le dimissioni dei componenti
effettivi e supplenti vanno inviate al Presidente della Commissione, che ne da
immediata comunicazione al Presidente del Comitato di
Gestione.
Il componente dimissionario,
effettivo o supplente, rimane in carica fino alla nomina o designazione del
successore; a tal fine si procede con le modalita ed i criteri indicati all
articolo 2, se trattasi di componente nominato, e all articolo 3, se trattasi
di componente designato.
Con le stesse modalita si
provvede alla sostituzione dei componenti che abbiano effettuato tre assenze
senza giustificati circostanziali motivi.]
Art. 9(Incompatibilita e
decadenza)(10) [Non possono far parte della
Commissione di disciplina i dipendenti che nell ultimo quinquennio siano
incorsi in sanzioni disciplinari superiori alla censura.
Non possono, inoltre, far parte
della Commissione i dipendenti che siano tra loro parenti o affini sino al
secondo grado. In mancanza di intesa tra gli interessati, dovra essere
sostituito chi e stato designato o nominato per ultimo o il piu giovane di
eta.
Non possono partecipare alla
seduta della Commissione i componenti legati da vincoli di parentela o
affinita, entro il quarto grado, al dipendente sottoposto a procedimento
disciplinare.
Non possono prendere parte alla
seduta della Commissione i componenti che nell espletamento del mandato abbiano
compiuto accertamenti ed esperito indagini inerenti alle infrazioni per cui si
procede.
Il componente effettivo o
supplente che riporti sanzioni disciplinari superiori alla censura o cessato
dall impiego decade dall incarico.
Rimane sospeso il componente
sottoposto a procedimento disciplinare fino alla definizione dello
stesso.
La decisione e gli atti
compiuti in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli di
diritto.
I vizi relativi alla
composizione della Commissione possono essere rilevati per la prima volta anche
in caso di ricorso avverso il provvedimento definito che infligge la sanzione
disciplinare.]
Art. 10(Ricusazione)(11) [I componenti della Commissione
possono essere ricusati nei casi e con le forme previste dall articolo 149 del
DPR 10 Gennaio 1957, n. 3.
Sull istanza di ricusazione,
sentito l interessato, decide in via definitiva il Presidente della
Commissione; se sia stato ricusato il
Presidente, decide, in via definitiva,
il Comitato di Gestione, al quale il Presidente ricusato trasmette l istanza e
le proprie eventuali deduzioni.
Non possono partecipare alle
deliberazioni i componenti della Commissione che abbiano assunto l iniziativa
del procedimento disciplinare.]
Art. 11(Segretario)(12) [Il Segretario assiste alle
sedute della Commissione e redige e firma i verbali, coadiuva il Presidente
nell espletamento delle sue funzioni, assolve tutte le incombenze di segreteria
e, tra l altro, provvede alla tenuta obbligatoria:
- di un registro protocollo per
la corrispondenza in arrivo e in partenza;
- di un registro di spedizione;
- di un registro originale dei
verbali delle sedute.
Il Segretario e responsabile
della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della
trasmissione dei plichi, della notifica di avvisi, convocazioni, ordinanze,
decisioni ecc.; egli inoltre firma, unitamente al Presidente, tutti i verbali
delle sedute e ne autentica le copie. In caso di dimissioni del segretario,
provvede il Comitato di Gestione con i criteri di cui al secondo comma dell
articolo 4.
In caso di legittimo
impedimento o assenza del segretario, Presidente del Comitato di Gestione
provvede alla sua temporanea sostituzione.
A ogni conseguente effetto la
segreteria della Commissione di disciplina ha sede nell ufficio dove il
segretario esplica le mansioni di servizio connesse alla sua posizione
funzionale.]
Art. 12(Validita delle adunanze e
delle deliberazioni)(13) [Per la validita delle adunanze
e necessaria la presenza di almeno quattro componenti e del segretario; dal
computo e escluso l eventuale componente previsto dal quarto comma dell
articolo 1.
La convocazione delle adunanze
deve essere notificata a tutti i componenti, mediante raccomandata a mano o
raccomandata postale con avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima di
quello fissato per la seduta.
Salvo quanto previsto dall
articolo 5, la Commissione delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
In caso di parita, prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni, in copia
autenticata dal segretario, con gli atti del procedimento e la copia del verbale
della trattazione orale, vengono sollecitamente trasmesse al Presidente del
Comitato di Gestione per i provvedimenti di competenza.]
Art. 13(Infrazioni, sanzioni e
procedimento disciplinare)(14) [Per le infrazioni, le
sospensioni cautelari, le sanzioni e l intero procedimento disciplinare si
applicano al personale delle Unita Sanitarie Locali le disposizioni vigenti per
gli impiegati civili dello Stato di cui al DPR 10 Gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni,
nonche la normativa di cui al DPR 20 dicembre 1979, n. 761.
Competente ad infliggere la
censura e il dirigente dei servizi di cui all articolo 40 della legge
regionale 26 maggio 1980, n. 51, modificata e integrata dalla legge regionale 27
maggio 1982, n. 23 cui e assegnato il
dipendente.
Contro il provvedimento di
censura inflitto dal dirigente del servizio e ammesso ricorso al Presidente del
Comitato di Gestione, che provvede in via definitiva.
Ai dirigenti dei servizi ed ai
coordinatori, sanitari e amministrativi, la sanzione della censura e inflitta
dal Presidente del Comitato di Gestione.
Contro il provvedimento del
Presidente del Comitato di Gestione con cui viene inflitta la censura e ammesso
ricorso al Comitato di Gestione, che delibera in via definitiva.
L iniziativa per il
procedimento d irrogazione di sanzioni disciplinari superiori alla censura
spetta a chi e competente ad infliggere la censura, nonche ai coordinatori
sanitario o amministrativo, a seconda che si tratti di dipendente
rispettivamente del ruolo sanitario o dei ruoli professionali tecnico e
amministrativo.
Il dirigente del servizio
competente ad infliggere la censura, ove ritenga, esperiti gli accertamenti del
caso, che sia da irrogare una sanzione piu grave della censura, rimette gli
atti ai coordinatori, secondo la competenza, per il prosieguo delle procedure
secondo le modalità richiamate dal I comma del presente
articolo.
Nei procedimenti disciplinari a
carico dei dirigenti dei servizi e dei coordinatori, gli atti procedurali
vengono compiuti dal Presidente del Comitato di Gestione.
Il Comitato di Gestione, con
deliberazione soggetta ai controlli di legge, delibera di prosciogliere il
dipendente da ogni addebito o di infliggere la sanzione, in conformita della
deliberazione della Commissione di disciplina, salvo che non ritenga di disporre
in modo piu favorevole al dipendente.
La deliberazione del Comitato
di Gestione, in copia autentica, deve essere comunicata al dipendente entro
dieci giorni dalla data in cui e divenuta esecutiva.
I provvedimenti concernenti la
sospensione della qualifica e la destinazione sono comunicati alla
Regione.]
Art. 14(Norme
transitorie)(15) [I procedimenti disciplinari in
corso all entrata in vigore della presente legge sono riassunti e portati a
termine dalla Commissione di disciplina, con le modalita e le procedure di cui
al precedente articolo, non oltre i novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge stessa.
La mancata riassunzione nei
termini suddetti estingue il procedimento.]
Art. 15(Disposizione
finale)(16) [In sede di prima
applicazione, Il Presidente del Comitato di Gestione deve avviare le procedure
degli articoli 2 e 3 entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge.]
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