Legge Regionale 27 aprile 1984, n. 22
Elevazione della misura dell' assegno di studio universitario.(1)
Art. 1(2)
[La misura dell assegno di
studio universitario di cui all art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80 e
successive modificazioni ed integrazioni,
con decorrenza dall anno accademico 1983/ 84 e elevata a L. 500.000 per
gli studenti che appartengono a famiglia residente nel Comune ove ha sede l
Universita o in localita di Comune dalla quale si possa raggiungere
quotidianamente la sede medesima; a L. 1.000.000 per gli altri.
Restano ferme tutte le altre
vigenti norme relative all assegno di studio, in attesa dell entrata in vigore
della legge regionale organica sul diritto allo studio
universitario.]