Anno 1984
Numero 22
Data 27/04/1984
Abrogato
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 27 aprile 1984, n. 22

Elevazione della misura dell' assegno di studio universitario.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44


Art. 1

(2) 


[La misura dell assegno di studio universitario di cui all art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni,  con decorrenza dall anno accademico 1983/ 84 e elevata a L. 500.000 per gli studenti che appartengono a famiglia residente nel Comune ove ha sede l Universita o in localita di Comune dalla quale si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima; a L. 1.000.000 per gli altri.

Restano ferme tutte le altre vigenti norme relative all assegno di studio, in attesa dell entrata in vigore della legge regionale organica sul diritto allo studio universitario.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 12/96art. 44


Art. 2

(3) 


[In attesa della normativa organica in materia, le funzioni relative all assegno di studio continuano ad essere espletate per gli studenti delle Universita di Bari e Lecce dalle rispettive Opere Universitarie. Per gli studenti dell ISEF di Foggia provvedera l Opera Universitaria di Bari.]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 12/96art. 44


Art. 3

(4) 


[Gli oneri derivanti dalla presente legge, ammontanti presuntivamente a complessive L. 1.800.000.000, graveranno per L. 1.600.000.000 sul bilancio delle Opere Universitarie di Bari e Lecce per l esercizio finanziario 1984 e successivi; per L. 200.000.000 sul Cap. 10305 del bilancio regionale 1984, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29/ 12/ 83, e successivi relativamente agli assegni di studio in favore degli studenti frequentanti le Accademie di Belle Arti di Bari, Foggia e Lecce.]




(4) Legge abrogata dalla l.r. 12/96art. 44